Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 08/01/2025,
Par
cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. FORTUNATI MARTINA , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CERATI PAOLA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Con i seguenti figli:
• nato a [...]/08/2023 Persona_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo il 08/01/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate:
“1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione e con residenza materna. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno quindi
a far conservare alla minore rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. La Sig.ra con la minore trasferiranno la propria residenza in Casalmaggiore (CR) Via Parte_2
Del Lazzaretto n. 6; 3. Regolare i tempi di frequentazione tra padre e figlia come a seguire: Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé:
• Due pomeriggi a settimana, il lunedì e il venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, con onere del padre di prelevare la figlia dall'abitazione materna o da scuola e di riaccompagnarla presso la casa materna.
• A fine settimana alternati, il sabato e la domenica senza pernottamento, con onere del padre di prelevare la figlia dall'abitazione materna e ivi riaccompagnarla e ciò, vista la tenera età di
, sino al compimento dei suoi 3 (tre) anni di età. Per_1
Allorquando avrà compiuto 3 (tre) anni, sempre con il criterio dell'alternanza, il padre Per_1
potrà tenere con sé la minore dal sabato mattina alla domenica sera con pernottamento nella serata di sabato. Anche prima del compimento dei tre anni di età di i genitori comunque si Per_1
impegnano a provare ad introdurre gradualmente il pernottamento, sempre tenendo in dovuta considerazione le esigenze psicofisiche e lo stato d'animo della minore.
•Le festività natalizie e pasquali (e i c.d. Ponti) saranno disciplinate dal criterio dell'alternanza, intendendo che nel medesimo anno se la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre il giorno di Natale sarà trascorso con il padre e se la Pasqua con la madre il giorno di Pasquetta con il padre e viceversa;
• Nel periodo estivo il collocamento della figlia come concordato rimarrà invariato, fatta salva la possibilità per il padre, prima del compimento dei 3 (tre) anni di , di tenere la figlia per un Per_1
periodo sino a 7 (sette) giorni non consecutivi, senza pernottamento, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno da stabilirsi (e comunicarsi per iscritto anche con messaggio whatsapp) entro il giorno 15 giugno di ogni anno. Al compimento dei tre anni di età di , il padre potrà tenerla Per_1 con se' dapprima per brevi periodi e, successivamente per tempi più lunghi, fino a raggiungere giorni
15 consecutivi sempre da comunicarsi per iscritto entro il 15 giugno di ogni anno.
•Sempre dal compimento dei 3 (tre) anni di , il padre potrà trascorrere un periodo di Per_1
vacanza con la figlia minore durante le festività pasquali o natalizie da concordarsi almeno 1 (un) mese prima della partenza.
• I genitori concordano, altresì, sulla possibilità di far trascorrere a periodi di vacanza Per_1 con i nonni materni, impegnandosi a far recuperare al padre i giorni di visita al medesimo spettanti.
La madre si impegna a comunicare al padre con anticipo i periodi di vacanza anzidetti. Restano in ogni caso salvi i diversi accordi fra le parti, le quali si impegnano ad una leale collaborazione a che il rapporto con entrambi i genitori venga pacificamente mantenuto nel pieno rispetto reciproco, avuto riguardo anche dei desideri e delle volontà della figlia, agli imprevisti legati a problemi di salute della minore e/o impegni lavorativi dei genitori. A tale ultimo proposito, i genitori, nei vari incombenti relativi alla gestione della minore, potranno farsi coadiuvare dai nonni e zii materni e paterni qualora gli stessi siano impegnati al lavoro.
4. Disporre che il Sig. provveda a versare alla Sig.ra a titolo di Parte_3 Parte_2
contributo per il mantenimento ordinario della figlia , entro il giorno 15 di ogni mese, a Per_1 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra l'importo mensile Parte_2 di € 400,00 (quattrocento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla metà dell'assegno unico, oggi interamente percepito dal Sig. , sino a che quest'ultimo Parte_3
non verrà erogato nella misura del 50% direttamente a ciascun genitore. I genitori, infatti, con la sottoscrizione del presente ricorso provvederanno a richiedere l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno e la figlia verrà posta fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%.
5. Disporre che i genitori provvedano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia così come disciplinate dal Protocollo
A.I.A.F. in uso presso il Tribunale di Cremona che qui di seguito si specifica e si riporta e viene accettato dai ricorrenti:
LE SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino):
a) senza preventivo accordo tra i genitori:
• medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista coperti dal SSN ad eccezione dei medicinali da banco;
• esami accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN; • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico prescritti dal pediatra o dal medico di base presso strutture pubbliche o private convenzionate;
b) con preventivo accordo tra i genitori:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• esami accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non visite prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere presso strutture private e/o in libera professione;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
LE SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
a) senza preventivo accordo tra i genitori:
• tasse scolastiche (compresa la mensa scolastica, asilo/asilo nido e scuola dell'infanzia) per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo anche nel caso di scuola privata purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica anche in caso di scuola privata purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio purchè di costo unitario non superiore ad Euro 150,00; laddove la spesa ecceda tale importo si renderà necessario la condivisione di entrambi i genitori;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno), spese carburante in caso il figlio sia dotato di un mezzo di trasporto privato in precedenza concordato tra i genitori;
c) con preventivo accordo tra i genitori:
• tasse scolastiche (compresa la mensa scolastica, l'asilo/asilo nido e scuola dell'infanzia) e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie comprese utenze e oneri condominiali;
• corsi privati di lingua straniera;
LE SPESE PER LA CUSTODIA, LUDICHE E SPORTIVE
a) senza il preventivo accordo:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli infradodicenni ed indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
• centro ricreativo sportivo;
• il primo corso, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura, strumenti nonché le iscrizioni a relative gare e tornei;
• ricarica cellulare e/o abbonamento se l'acquisto del cellulare è avvenuto con accordo dei genitori;
• spesa festa di compleanno se organizzata in condivisione da entrambi i genitori;
• partecipazione a feste di compleanno nel n. di 4 all'anno, salvo diverso accordo;
• spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni, teoria e pratica) auto e moto;
b) con preventivo accordo tra i genitori:
• corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) ulteriori al primo, comprese le spese per attrezzatura, strumenti e abbigliamento nonché iscrizioni a relative gare e tornei;
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); • acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio acquistati in accordo tra i genitori.
Nei soli casi di spese che richiedono il consenso che deve essere richiesto e prestato per iscritto, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Negli altri casi la quota spettante a ciascun genitore dovrà essere versata all'altro che la ha anticipata entro 15 giorni dalla richiesta per iscritto. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove sia previsto, non venga espresso con minima motivazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato e, ove manifestato, non può più essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
6. I genitori si impegnano ad assumere insieme tutte le decisioni relative alla scuola, alla salute e alle attività sportive della figlia e a rispettare tutti i suoi impegni extrascolastici (ricreativi, sportivi, ludici), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a far conservare alla minore rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi ove trascorreranno i periodi di spettanza e le vacanze con la figlia minore e le utenze telefoniche da utilizzare per poter contattare la figlia minore stessa.
9. I genitori prestano il proprio consenso al rilascio e rinnovo sia della carta di identità che del passaporto della figlia minore.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno sottoscritto e confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., hanno specificato le rispettive condizioni economiche e patrimoniali e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Anche le ulteriori statuizioni e pattuizioni, anche economiche, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene infine il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_3 Parte_2
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara compensate le spese di lite;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza.
Si comunichi.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato