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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2022 (alla quale sono riunite le cause R.G.N. 1469/2022 e 1470/2022)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1292/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. IORI GABRIO JORDY Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2022 (alla quale sono riunite le cause R.G.N. 1469/2022
e 1470/2022) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI GABRIO Parte_1 C.F._1
JORDY e dell'avv. SFORZELLINI IACOPO, con elezione di domicilio in VIA ALESSANDRO
MANZONI 2 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. IORI GABRIO JORDY
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre ricorsi tempestivamente depositati, rispettivamente, in data 22.06.2022 (nel procedimento
R.G.N. 1292/2022, pervenuto a questo giudice in data 2.08.2022) e 8.07.2022 (nei procedimenti R.G.N.
1469/2022 e 1470/2022, pervenuti a questo giudice in data 9.03.2023), ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000046216, notificata il 24.05.2022, n. OI-
000046073, notificata il 10.06.2022, n. OI-000046072, notificata il 10.06.2022, emesse da , degli CP_1
importi rispettivamente di euro 18.000,00 (la prima) e di euro 18.500,00 (la seconda e la terza), chiedendo all'intestato Tribunale di annullarle, dichiararle nulle o comunque inefficaci o, in subordine, di rideterminare le sanzioni amministrative, con applicazione delle sanzioni nella misura minima;
con vittoria di spese.
A sostegno delle opposizioni, il ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) di avere ricevuto dall' CP_1
previdenziale, in data 6.04.2017, la notifica di tre avvisi di accertamento, con i quali gli veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, per non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per gli importi
2 indicati nei predetti atti di accertamento, come risultanti dagli avvisi di addebito ivi riportati;
b) di avere presentato, in data 21.04.2017, ad Equitalia la dichiarazione di Controparte_2 adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, anche con riferimento agli avvisi di addebito indicati nei predetti atti di accertamento, chiedendo di potere provvedere al pagamento in un'unica soluzione;
c) che, nel giugno 2017, Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A. gli comunicava l'importo da pagare, pari a complessivi euro 14.492,55, per la definizione totale del debito, entro il 31.07.2017; d) di avere versato tutto quanto dovuto in relazione alla definizione agevolata in data 31.07.2017, in un'unica soluzione (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte).
L'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza e confermata con ordinanza all'udienza del 28.03.2023.
si è costituito con separate memorie nei tre giudizi, chiedendo all'intestato Tribunale di CP_1
respingere i ricorsi e le domande in essi contenute, accertando come dovute le somme di cui alle ordinanze ingiunzione opposte negli importi rideterminati (€ 10.000 per ciascuna ordinanza) e con condanna delle parti opponenti al relativo pagamento;
con vittoria di spese del giudizio e relative competenze;
in subordine, in caso di adesione al pagamento in misura ridotta (€ 5.000 per ciascuna ordinanza) relativamente agli importi come rideterminati dall' , di dichiarare la cessata materia del CP_1
contendere, con compensazione di spese.
All'udienza del 28.03.2023 è stata disposta la riunione delle cause portanti il N.R.G. 1469/2022 e
1470/2022 a quella portante il N.R.G. 1292/2022, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Alle udienze del 28.03.2023 e del 21.12.2023, il procuratore di parte resistente ha consegnato al procuratore di parte ricorrente i nuovi provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni relative alle tre ordinanze ingiunzione opposte, sulla base dell'art. 23 del D.L. 48/2023, con possibilità di estinzione anticipata in misura ridotta, secondo le modalità indicate nelle medesime rideterminazioni.
All'udienza del 26.03.2024, parte ricorrente ha dichiarato di non avere aderito alle predette rideterminazioni.
La causa, così riunita, è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023
(secondo il quale: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»),
3 prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 6 D.L. 193/2016 stabilisce che: “
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto
2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973. (…) 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse , attenendosi ai seguenti criteri: a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. (…) 5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente
4 articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate,
a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.(…) 7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.(…)”.
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto
(con l'art. 11, comma 10, lettera a)) che "All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017".
Nel caso di specie è documentale e, comunque, non contestato che: a) in data 6.04.2017 siano stati notificati al ricorrente tre avvisi di accertamento, con i quali gli veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, per non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2012 (per euro 647,50), da dicembre 2013 ad agosto 2014 (per euro
1.055,30), da dicembre 2012 a novembre 2013 (per euro 1.356,35), come risultanti dagli avvisi di addebito ivi indicati;
b) il ricorrente abbia presentato, in data 21.04.2017, ad Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A. la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L.
193/2016, convertito in L. 225/2016, anche con riferimento agli avvisi di addebito indicati nei predetti atti di accertamento, chiedendo di potere provvedere al pagamento in un'unica soluzione;
c) Equitalia
Servizi di Riscossione S.p.A. gli abbia comunicato, nel giugno 2017, l'importo da pagare, pari a complessivi euro 14.492,55, per la definizione totale del debito, entro il 31.07.2017; d) il ricorrente abbia versato tutto quanto dovuto in relazione alla definizione agevolata de qua in data 31.07.2017 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di merito di cui alle sentenze allegate alle note depositate dal ricorrente (si veda, in particolare, Corte d'Appello di Torino, sent. n. 128/2023 e n. 152/2023, la cui motivazione si intende richiamata), che, nella fattispecie, la
5 buona fede (v. art. 10 L. 212/2010) dell'opponente sia idonea a escluderne la responsabilità amministrativa, per il ragionevole convincimento del debitore che il rispetto del concordato piano di definizione agevolata dei carichi, con pagamento in un'unica soluzione (nel termine fissato da Equitalia al 31.07.2017) escludesse la punibilità per l'originario mancato versamento delle ritenute previdenziali, considerata la previsione dell'art. 3, comma 2, L. 689/1981 (nonché Cass. pen., sent. n. 32598/2014), avendo il ricorrente assolto integralmente al proprio obbligo contributivo legittimamente e coerentemente con il concordato piano di pagamento (in un'unica soluzione), nel termine concesso dall'agente della riscossione, avvalendosi di uno strumento (la definizione agevolata dei carichi) fornito dal legislatore, ciò a fronte della necessità di rendere compatibile, a livello interpretativo, la normativa sulla definizione agevolata dei carichi con la norma che ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento contributivo c.d. sotto soglia (prevedendo le due normative termini diversi ed inconciliabili ai fini, da un lato, dell'estinzione del debito contributivo e, dall'altro, della configurazione della causa di non punibilità), non potendosi sanzionare, nemmeno sotto il profilo amministrativo, se non in un'ottica eccessivamente formalistica, condotte prive in sé di concreto disvalore sociale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e dei relativi provvedimenti di rettifica.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerata la novità della questione giuridica oggetto di causa e l'assenza, allo stato, di precedenti di legittimità sul punto, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dei ricorsi, annulla le ordinanze ingiunzione opposte e i relativi provvedimenti di rettifica;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1292/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. IORI GABRIO JORDY Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2022 (alla quale sono riunite le cause R.G.N. 1469/2022
e 1470/2022) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI GABRIO Parte_1 C.F._1
JORDY e dell'avv. SFORZELLINI IACOPO, con elezione di domicilio in VIA ALESSANDRO
MANZONI 2 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. IORI GABRIO JORDY
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre ricorsi tempestivamente depositati, rispettivamente, in data 22.06.2022 (nel procedimento
R.G.N. 1292/2022, pervenuto a questo giudice in data 2.08.2022) e 8.07.2022 (nei procedimenti R.G.N.
1469/2022 e 1470/2022, pervenuti a questo giudice in data 9.03.2023), ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000046216, notificata il 24.05.2022, n. OI-
000046073, notificata il 10.06.2022, n. OI-000046072, notificata il 10.06.2022, emesse da , degli CP_1
importi rispettivamente di euro 18.000,00 (la prima) e di euro 18.500,00 (la seconda e la terza), chiedendo all'intestato Tribunale di annullarle, dichiararle nulle o comunque inefficaci o, in subordine, di rideterminare le sanzioni amministrative, con applicazione delle sanzioni nella misura minima;
con vittoria di spese.
A sostegno delle opposizioni, il ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) di avere ricevuto dall' CP_1
previdenziale, in data 6.04.2017, la notifica di tre avvisi di accertamento, con i quali gli veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, per non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per gli importi
2 indicati nei predetti atti di accertamento, come risultanti dagli avvisi di addebito ivi riportati;
b) di avere presentato, in data 21.04.2017, ad Equitalia la dichiarazione di Controparte_2 adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, anche con riferimento agli avvisi di addebito indicati nei predetti atti di accertamento, chiedendo di potere provvedere al pagamento in un'unica soluzione;
c) che, nel giugno 2017, Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A. gli comunicava l'importo da pagare, pari a complessivi euro 14.492,55, per la definizione totale del debito, entro il 31.07.2017; d) di avere versato tutto quanto dovuto in relazione alla definizione agevolata in data 31.07.2017, in un'unica soluzione (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte).
L'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza e confermata con ordinanza all'udienza del 28.03.2023.
si è costituito con separate memorie nei tre giudizi, chiedendo all'intestato Tribunale di CP_1
respingere i ricorsi e le domande in essi contenute, accertando come dovute le somme di cui alle ordinanze ingiunzione opposte negli importi rideterminati (€ 10.000 per ciascuna ordinanza) e con condanna delle parti opponenti al relativo pagamento;
con vittoria di spese del giudizio e relative competenze;
in subordine, in caso di adesione al pagamento in misura ridotta (€ 5.000 per ciascuna ordinanza) relativamente agli importi come rideterminati dall' , di dichiarare la cessata materia del CP_1
contendere, con compensazione di spese.
All'udienza del 28.03.2023 è stata disposta la riunione delle cause portanti il N.R.G. 1469/2022 e
1470/2022 a quella portante il N.R.G. 1292/2022, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Alle udienze del 28.03.2023 e del 21.12.2023, il procuratore di parte resistente ha consegnato al procuratore di parte ricorrente i nuovi provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni relative alle tre ordinanze ingiunzione opposte, sulla base dell'art. 23 del D.L. 48/2023, con possibilità di estinzione anticipata in misura ridotta, secondo le modalità indicate nelle medesime rideterminazioni.
All'udienza del 26.03.2024, parte ricorrente ha dichiarato di non avere aderito alle predette rideterminazioni.
La causa, così riunita, è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023
(secondo il quale: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»),
3 prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 6 D.L. 193/2016 stabilisce che: “
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto
2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973. (…) 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse , attenendosi ai seguenti criteri: a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. (…) 5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente
4 articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate,
a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.(…) 7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.(…)”.
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto
(con l'art. 11, comma 10, lettera a)) che "All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017".
Nel caso di specie è documentale e, comunque, non contestato che: a) in data 6.04.2017 siano stati notificati al ricorrente tre avvisi di accertamento, con i quali gli veniva contestata la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, per non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2012 (per euro 647,50), da dicembre 2013 ad agosto 2014 (per euro
1.055,30), da dicembre 2012 a novembre 2013 (per euro 1.356,35), come risultanti dagli avvisi di addebito ivi indicati;
b) il ricorrente abbia presentato, in data 21.04.2017, ad Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A. la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L.
193/2016, convertito in L. 225/2016, anche con riferimento agli avvisi di addebito indicati nei predetti atti di accertamento, chiedendo di potere provvedere al pagamento in un'unica soluzione;
c) Equitalia
Servizi di Riscossione S.p.A. gli abbia comunicato, nel giugno 2017, l'importo da pagare, pari a complessivi euro 14.492,55, per la definizione totale del debito, entro il 31.07.2017; d) il ricorrente abbia versato tutto quanto dovuto in relazione alla definizione agevolata de qua in data 31.07.2017 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di merito di cui alle sentenze allegate alle note depositate dal ricorrente (si veda, in particolare, Corte d'Appello di Torino, sent. n. 128/2023 e n. 152/2023, la cui motivazione si intende richiamata), che, nella fattispecie, la
5 buona fede (v. art. 10 L. 212/2010) dell'opponente sia idonea a escluderne la responsabilità amministrativa, per il ragionevole convincimento del debitore che il rispetto del concordato piano di definizione agevolata dei carichi, con pagamento in un'unica soluzione (nel termine fissato da Equitalia al 31.07.2017) escludesse la punibilità per l'originario mancato versamento delle ritenute previdenziali, considerata la previsione dell'art. 3, comma 2, L. 689/1981 (nonché Cass. pen., sent. n. 32598/2014), avendo il ricorrente assolto integralmente al proprio obbligo contributivo legittimamente e coerentemente con il concordato piano di pagamento (in un'unica soluzione), nel termine concesso dall'agente della riscossione, avvalendosi di uno strumento (la definizione agevolata dei carichi) fornito dal legislatore, ciò a fronte della necessità di rendere compatibile, a livello interpretativo, la normativa sulla definizione agevolata dei carichi con la norma che ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento contributivo c.d. sotto soglia (prevedendo le due normative termini diversi ed inconciliabili ai fini, da un lato, dell'estinzione del debito contributivo e, dall'altro, della configurazione della causa di non punibilità), non potendosi sanzionare, nemmeno sotto il profilo amministrativo, se non in un'ottica eccessivamente formalistica, condotte prive in sé di concreto disvalore sociale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e dei relativi provvedimenti di rettifica.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerata la novità della questione giuridica oggetto di causa e l'assenza, allo stato, di precedenti di legittimità sul punto, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dei ricorsi, annulla le ordinanze ingiunzione opposte e i relativi provvedimenti di rettifica;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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