Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1969, n. 1041
CASS
Sentenza 29 marzo 1969

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Il giudice istruttore civile e carente istituzionalmente del potere di pronunziare sentenze e, pertanto, i provvedimenti da lui emessi, qualunque ne sia il contenuto intrinseco, non possono mai convertirsi in sentenze, ne assumere il valore che delle sentenze e proprio. Pertanto, in ipotesi che il giudice istruttore usurpi i poteri propri del giudice collegiale (nella specie, il giudice istruttore aveva pronunciato sulla convalida del sequestro e sui relativi Atti di esecuzione), i relativi provvedimenti si sottraggono alla impugnabilita con istanza di regolamento di Competenza, mezzo questo ammesso soltanto contro le sentenze che abbiano pronunciato sulla Competenza.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1969, n. 1041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1041
    Data del deposito : 29 marzo 1969

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