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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634.25 Reg. Gen.Sez. Lavoro, e vertente
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Salerno alla via dei
Principati n. 17 presso lo studio dell'avvocato Pietro Lambiase, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
P.IVA 1 ), con sede legale in (C.F. Controparte_1
Salerno, Via del Tonnazzo n. 83, in persona del rappresentante legale pro tempore dott. CP_2
[...] elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Nomentana n. 60, presso lo studio dell'avv. Paolo Amato che la rappresenta e la difende, giusta procura ad litem allegata alla memoria difensiva e di costituzione
Resistente Avente ad oggetto: riconoscimento permessi studio ai sensi dell'art. 76 C.C.N.L.
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 30.1.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva che, dopo essere stata inizialmente assunta in data 14.04.2009 alle dipendenze dell'associazione Anffas Onlus di Salerno, transitava successivamente, in virtù di atto di donazione modale, alle dipendenze della resistente, prestando attività lavorativa subordinata con mansioni di impiegata cat. D con la qualifica di logopedista in via continuativa e senza alcuna interruzione sino al giorno 14.03.2024, allorquando sopraggiungeva la cessazione del rapporto lavorativo;
la ricorrente precisava che dietro sua richiesta la resistente le autorizzava la fruizione di permessi studio per consentirle di frequentare il Corso di
Laurea Magistrale in "Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” tenuto presso l' Università
Cattolica del Sacro Cuore;
in particolare la dott.ssa Pt 1 tilizzava i permessi a partire dal mese di ottobre 2021 fino al mese di settembre 2023 per i giorni e per le ore indicate nei prospetti analitici che allegava al ricorso;
lamentava che nonostante avesse presentato idonea documentazione per ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti, e nonostante i predetti permessi studio venissero regolarmente contabilizzati nelle relative buste paga emesse nei rispettivi mesi di fruizione, al termine del rapporto lavorativo, in occasione della redazione dell' ultima busta paga, il datore di lavoro provvedeva a trattenere dalla somma dovuta a titolo di TFR l'importo di € 4.588,00 a titolo di
"recupero costo ore formazione", salvo poi restituire la somma di € 74,86 in occasione della redazione della busta paga dell' 01.05.2024; lamentava poi che la trattenuta sopra indicata veniva giustificata qualificando le ore di permesso da lei fruite quali “ore di formazione” previste e regolamentate dall'art. 78 C.C.N.L. per le Lavoratrici ed i Lavoratori dipendenti dalle Strutture Associative aderenti alla rete CP_1 secondo la ricorrente la detrazione era stata operata arbitrariamente dal datore di lavoro ed era da considerarsi del tutto illegittima, in quanto la stessa aveva invece fruito di permessi studio previsti e regolamentati dall'art. 76 C.C.N.L. Anffas di riferimento, permessi che erano stati autorizzati poiché era stata fornita idonea documentazione e che peraltro erano stati correttamente contabilizzati nelle buste paga percepite dalla ricorrente;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di "-accertare per i motivi di cui in premessa che i permessi fruiti dalla ricorrente di cui in narrativa sono qualificabili come permessi studio ai sensi dell'art. 76 C.C.N.L. e pertanto dichiarare l'illegittimità del la parziale compensazione operata in sede di liquidazione del TFR dal la [...]
Controparte 1 - condannare, per l'effetto, la Controparte 1
[...] con sede in Salerno (SA) al la via del Tonnazzo n. 83 in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore del la ricorrente del la somma di € 4.513,14 (4.588,00-74,86 già restituiti in data 01.05.2024) così come sopra specificata oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata sino all 'effettivo soddisfo;
- in via subordinata condannare, qualora l'On .le Giudice del Lavoro dovesse ritenere il limite ex art. 76 C.C.N.L. richiamato in premessa assolutamente inderogabile dalle parti, la Controparte 1 con sede in Salerno (SA) al la via del Tonnazzo n. 83 in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore del la ricorrente del la somma di € 3. 5 12,8 5 pari al la differenza tra la somma già decurtata dal datore e la quantificazione operata sub capo s) del le premesse del presente ricorso (
€ 4.513,14 - 1.000,29 = 3.512,85); - condannare, infine, parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.".
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente sottolineando innanzitutto che controparte aveva prodotto in giudizio una versione antecedente del CCNL Anffas
(2016-2019) non applicabile al caso in esame, atteso che la predetta contrattazione collettiva era stata oggetto di rinnovo per il triennio successivo (2023-2025); nel merito evidenziava che i permessi fruiti dalla ricorrente erano volti a frequentare un corso di studi che non aveva alcuna congruenza con le mansioni di logopedista svolte in favore della CP 1 di tal che i permessi richiesti rientravano nella fattispecie di cui all'articolo 78 e non 76 C.C.N.L.; tanto premesso concludeva perchè, previo accertamento dell'applicabilità dell'art. 78 del CCNL Anffas alla fattispecie oggetto di giudizio, il giudice rigettasse integralmente il ricorso e tutte le domande in esso formulate, poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate in atti, all'odierna udienza ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. La vicenda che ci occupa nel presente giudizio attiene alla possibilità per la ricorrente di ritenere la remunerazione per le ore di permesso studio fruite nel corso del rapporto di lavoro, remunerazione recuperata dalla datrice di lavoro all'atto della corresponsione del t.f.r.
E' infatti pacifico, tra le parti, che la ricorrente, nel mentre prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP 1 convenuta con inquadramento al livello D e mansioni di Logopedista, abbia chiesto dei permessi studio per la frequentazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Riabilitative delle professioni Sanitarie e che tali permessi siano stati accordati.
La questione da risolvere, pertanto, attiene unicamente alla remunerazione dei predetti permessi .
La ricorrente, infatti, invoca, a fondamento della propria domanda il disposto dell'art. 76 del CCNL
Anfass che riconosce ai lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio permessi retribuiti nel limite di 150 ore annue individuali. La ricorrente, in particolare, sottolinea come i suddetti permessi sarebbero riconosciuti anche per la frequentazione di corsi universitari e per la partecipazione alle sedute di esame evidenziando come la stessa azienda avrebbe qualificato detti
,
permessi come permessi studio", provvedendo alla normale retribuzione degli stessi. 66
La prospettazione attorea è tuttavia resistita dalla controparte che richiama, invece, a sostegno del proprio operato, l'art. 78 del medesimo contratto collettivo, articolo che, pur riconoscendo al lavoratore la possibilità di fruire di permessi retribuiti, tutela il datore di lavoro rispetto alle concessioni elargite ove il dipendente si dimetta prima del decorso del termine di cinque anni dal conseguimento del titolo.
E che, nella specie, sia questo l'articolo del contratto che trova applicazione non può essere posto in dubbio.
Dobbiamo tener presente che le due previsioni contrattuali sopra richiamate rispondono ad esigenze completamente diverse. 66La prima, quella dell'art. 76 del CCNL, mira a garantire il cd.” diritto allo studio ossia la possibilità di frequentare corsi di istruzione basilare o anche universitari, se necessari alla qualificazione professionale per l'accesso ad una determinata attività lavorativa o all'espletamento di specifiche mansioni.
L'art. 78 dello stesso CCNL ricomprende, invece, tutte le altre ipotesi di qualificazione professionale
, riqualificazione, ECM, aggiornamento e formazione continua.
,
L'articolo, infatti, così recita: "La parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni talli da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, ECM, aggiornamento e formazione continua, necessari ad accrescere conoscenze e competenze professionali per una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richiesta dall'organizzazione del servizio e con priorità per l'acquisizione di titoli professionali imposti dai rapporti convenzionali e/o accreditati istituzionali....
Le lavoratrici e i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 100 ore annue
....
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso il calendario delle lezioni e, successivamente,
,
certificati di regolare frequenza.
Orbene, nella specie, è indiscusso che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della CP 1 con la qualifica di logopedista sul presupposto del possesso di un titolo di studi già abilitante all'esercizio di tali mansioni e solo successivamente ella ha inteso iscriversi ad un nuovo corso di studi presso l'Università Cattolica di Roma per conseguire una seconda laurea in scienze 66
riabilitative delle professioni sanitarie "
L'ipotesi non rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 76 che, come abbiamo sopra anticipato, consente al lavoratore di frequentare corsi di istruzione basilare (istruzione primaria o secondaria ) o anche universitaria ,ma soltanto ove necessaria alla qualificazione professionale , ossia al conseguimento di titoli necessari o abilitanti allo svolgimento dell'attività espletata dalla struttura.
Né a qualificare i permessi goduti dalla ricorrente come permessi ex art. 76 è sufficiente il rilievo che lo stesso datore di lavoro ha, nei prospetti paga, qualificato i predetti permessi come permessi studio.
Abbiamo infatti sopra riportato il contenuto dell'art. 78 che riferisce comunque di permessi retribuiti fruiti dai lavoratori per la frequenza dei corsi, sicchè l'utilizzo del termine “permessi studio non implica che tali permessi rientrino nella previsione dell'art. 76.
D'altra parte che la ricorrente fosse consapevole di aver fruito dei permessi ex art. 78 del ccnl si desume dalla stessa intestazione presente sul modulo compilato dalla lavoratrice per la fruizione degli stessi. Nel modulo, infatti, si specifica che la richiesta di permessi studio viene effettuata per la" formazione e l'aggiornamento vale a dire utilizzando la terminologia presente unicamente 66
و
nell'art. 78 del contratto. E ciò appare tanto più vero se consideriamo che nello stesso modulo di domanda la ricorrente chiede anche che le vengano riconosciuti i crediti formativi, vale a dire gli
ECM, menzionati sempre e solamente nell'art. 78. Del resto, nell'approvare la richiesta formulata dalla lavoratrice l'azienda indicava immediatamente che i permessi venivano concessi perché si trattava di un" corso compatibile”, con ciò evidenziando l'interesse dell'azienda di accrescere le conoscenze e le competenze professionali della propria dipendente.
E dunque se la stessa ricorrente ha chiesto di poter fruire dei permessi studio per l'attività di formazione e aggiornamento, chiedendo che le venissero riconosciuti anche i crediti formativi per il corso frequentato,così come previsto dall'art. 78, non può poi dolersi dell'applicazione della predetta norma, da parte dell'azienda, nella parte in cui consente al datore di lavoro di recuperare i costi sostenuti per la formazione.
La norma contrattuale, infatti, è dettata soprattutto nell'interesse dell'Azienda ad accrescere la qualificazione del proprio personale, nel senso che, intanto l'azienda investe nella riqualificazione, in quanto ne abbia un rientro in termini di professionalità. Ma proprio perché questo è l'intento della laddove il lavoratore si dimetta subito dopo aver conseguito il titolo di qualificazione, dovrà norma,
sopportare i costi per l'acquisizione di quel titolo restituendo all'azienda il costo dei permessi fruiti
Nel caso che ci occupa, pertanto, poiché la ricorrente si è dimessa senza preavviso in data 14 marzo
2024, prima del decorso di cinque anni dall'acquisizione del titolo, la stessa è tenuta a corrispondere all'azienda un importo corrispondente alle ore di permesso fruite.
Il ricorso per come proposto va pertanto interamente rigettato
,
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 657,00.
Salerno 29 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634.25 Reg. Gen.Sez. Lavoro, e vertente
TRA
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Salerno alla via dei
Principati n. 17 presso lo studio dell'avvocato Pietro Lambiase, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
P.IVA 1 ), con sede legale in (C.F. Controparte_1
Salerno, Via del Tonnazzo n. 83, in persona del rappresentante legale pro tempore dott. CP_2
[...] elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Nomentana n. 60, presso lo studio dell'avv. Paolo Amato che la rappresenta e la difende, giusta procura ad litem allegata alla memoria difensiva e di costituzione
Resistente Avente ad oggetto: riconoscimento permessi studio ai sensi dell'art. 76 C.C.N.L.
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 30.1.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva che, dopo essere stata inizialmente assunta in data 14.04.2009 alle dipendenze dell'associazione Anffas Onlus di Salerno, transitava successivamente, in virtù di atto di donazione modale, alle dipendenze della resistente, prestando attività lavorativa subordinata con mansioni di impiegata cat. D con la qualifica di logopedista in via continuativa e senza alcuna interruzione sino al giorno 14.03.2024, allorquando sopraggiungeva la cessazione del rapporto lavorativo;
la ricorrente precisava che dietro sua richiesta la resistente le autorizzava la fruizione di permessi studio per consentirle di frequentare il Corso di
Laurea Magistrale in "Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” tenuto presso l' Università
Cattolica del Sacro Cuore;
in particolare la dott.ssa Pt 1 tilizzava i permessi a partire dal mese di ottobre 2021 fino al mese di settembre 2023 per i giorni e per le ore indicate nei prospetti analitici che allegava al ricorso;
lamentava che nonostante avesse presentato idonea documentazione per ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti, e nonostante i predetti permessi studio venissero regolarmente contabilizzati nelle relative buste paga emesse nei rispettivi mesi di fruizione, al termine del rapporto lavorativo, in occasione della redazione dell' ultima busta paga, il datore di lavoro provvedeva a trattenere dalla somma dovuta a titolo di TFR l'importo di € 4.588,00 a titolo di
"recupero costo ore formazione", salvo poi restituire la somma di € 74,86 in occasione della redazione della busta paga dell' 01.05.2024; lamentava poi che la trattenuta sopra indicata veniva giustificata qualificando le ore di permesso da lei fruite quali “ore di formazione” previste e regolamentate dall'art. 78 C.C.N.L. per le Lavoratrici ed i Lavoratori dipendenti dalle Strutture Associative aderenti alla rete CP_1 secondo la ricorrente la detrazione era stata operata arbitrariamente dal datore di lavoro ed era da considerarsi del tutto illegittima, in quanto la stessa aveva invece fruito di permessi studio previsti e regolamentati dall'art. 76 C.C.N.L. Anffas di riferimento, permessi che erano stati autorizzati poiché era stata fornita idonea documentazione e che peraltro erano stati correttamente contabilizzati nelle buste paga percepite dalla ricorrente;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di "-accertare per i motivi di cui in premessa che i permessi fruiti dalla ricorrente di cui in narrativa sono qualificabili come permessi studio ai sensi dell'art. 76 C.C.N.L. e pertanto dichiarare l'illegittimità del la parziale compensazione operata in sede di liquidazione del TFR dal la [...]
Controparte 1 - condannare, per l'effetto, la Controparte 1
[...] con sede in Salerno (SA) al la via del Tonnazzo n. 83 in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore del la ricorrente del la somma di € 4.513,14 (4.588,00-74,86 già restituiti in data 01.05.2024) così come sopra specificata oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata sino all 'effettivo soddisfo;
- in via subordinata condannare, qualora l'On .le Giudice del Lavoro dovesse ritenere il limite ex art. 76 C.C.N.L. richiamato in premessa assolutamente inderogabile dalle parti, la Controparte 1 con sede in Salerno (SA) al la via del Tonnazzo n. 83 in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore del la ricorrente del la somma di € 3. 5 12,8 5 pari al la differenza tra la somma già decurtata dal datore e la quantificazione operata sub capo s) del le premesse del presente ricorso (
€ 4.513,14 - 1.000,29 = 3.512,85); - condannare, infine, parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.".
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente sottolineando innanzitutto che controparte aveva prodotto in giudizio una versione antecedente del CCNL Anffas
(2016-2019) non applicabile al caso in esame, atteso che la predetta contrattazione collettiva era stata oggetto di rinnovo per il triennio successivo (2023-2025); nel merito evidenziava che i permessi fruiti dalla ricorrente erano volti a frequentare un corso di studi che non aveva alcuna congruenza con le mansioni di logopedista svolte in favore della CP 1 di tal che i permessi richiesti rientravano nella fattispecie di cui all'articolo 78 e non 76 C.C.N.L.; tanto premesso concludeva perchè, previo accertamento dell'applicabilità dell'art. 78 del CCNL Anffas alla fattispecie oggetto di giudizio, il giudice rigettasse integralmente il ricorso e tutte le domande in esso formulate, poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate in atti, all'odierna udienza ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. La vicenda che ci occupa nel presente giudizio attiene alla possibilità per la ricorrente di ritenere la remunerazione per le ore di permesso studio fruite nel corso del rapporto di lavoro, remunerazione recuperata dalla datrice di lavoro all'atto della corresponsione del t.f.r.
E' infatti pacifico, tra le parti, che la ricorrente, nel mentre prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP 1 convenuta con inquadramento al livello D e mansioni di Logopedista, abbia chiesto dei permessi studio per la frequentazione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Riabilitative delle professioni Sanitarie e che tali permessi siano stati accordati.
La questione da risolvere, pertanto, attiene unicamente alla remunerazione dei predetti permessi .
La ricorrente, infatti, invoca, a fondamento della propria domanda il disposto dell'art. 76 del CCNL
Anfass che riconosce ai lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio permessi retribuiti nel limite di 150 ore annue individuali. La ricorrente, in particolare, sottolinea come i suddetti permessi sarebbero riconosciuti anche per la frequentazione di corsi universitari e per la partecipazione alle sedute di esame evidenziando come la stessa azienda avrebbe qualificato detti
,
permessi come permessi studio", provvedendo alla normale retribuzione degli stessi. 66
La prospettazione attorea è tuttavia resistita dalla controparte che richiama, invece, a sostegno del proprio operato, l'art. 78 del medesimo contratto collettivo, articolo che, pur riconoscendo al lavoratore la possibilità di fruire di permessi retribuiti, tutela il datore di lavoro rispetto alle concessioni elargite ove il dipendente si dimetta prima del decorso del termine di cinque anni dal conseguimento del titolo.
E che, nella specie, sia questo l'articolo del contratto che trova applicazione non può essere posto in dubbio.
Dobbiamo tener presente che le due previsioni contrattuali sopra richiamate rispondono ad esigenze completamente diverse. 66La prima, quella dell'art. 76 del CCNL, mira a garantire il cd.” diritto allo studio ossia la possibilità di frequentare corsi di istruzione basilare o anche universitari, se necessari alla qualificazione professionale per l'accesso ad una determinata attività lavorativa o all'espletamento di specifiche mansioni.
L'art. 78 dello stesso CCNL ricomprende, invece, tutte le altre ipotesi di qualificazione professionale
, riqualificazione, ECM, aggiornamento e formazione continua.
,
L'articolo, infatti, così recita: "La parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni talli da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, ECM, aggiornamento e formazione continua, necessari ad accrescere conoscenze e competenze professionali per una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richiesta dall'organizzazione del servizio e con priorità per l'acquisizione di titoli professionali imposti dai rapporti convenzionali e/o accreditati istituzionali....
Le lavoratrici e i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 100 ore annue
....
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso il calendario delle lezioni e, successivamente,
,
certificati di regolare frequenza.
Orbene, nella specie, è indiscusso che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della CP 1 con la qualifica di logopedista sul presupposto del possesso di un titolo di studi già abilitante all'esercizio di tali mansioni e solo successivamente ella ha inteso iscriversi ad un nuovo corso di studi presso l'Università Cattolica di Roma per conseguire una seconda laurea in scienze 66
riabilitative delle professioni sanitarie "
L'ipotesi non rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 76 che, come abbiamo sopra anticipato, consente al lavoratore di frequentare corsi di istruzione basilare (istruzione primaria o secondaria ) o anche universitaria ,ma soltanto ove necessaria alla qualificazione professionale , ossia al conseguimento di titoli necessari o abilitanti allo svolgimento dell'attività espletata dalla struttura.
Né a qualificare i permessi goduti dalla ricorrente come permessi ex art. 76 è sufficiente il rilievo che lo stesso datore di lavoro ha, nei prospetti paga, qualificato i predetti permessi come permessi studio.
Abbiamo infatti sopra riportato il contenuto dell'art. 78 che riferisce comunque di permessi retribuiti fruiti dai lavoratori per la frequenza dei corsi, sicchè l'utilizzo del termine “permessi studio non implica che tali permessi rientrino nella previsione dell'art. 76.
D'altra parte che la ricorrente fosse consapevole di aver fruito dei permessi ex art. 78 del ccnl si desume dalla stessa intestazione presente sul modulo compilato dalla lavoratrice per la fruizione degli stessi. Nel modulo, infatti, si specifica che la richiesta di permessi studio viene effettuata per la" formazione e l'aggiornamento vale a dire utilizzando la terminologia presente unicamente 66
و
nell'art. 78 del contratto. E ciò appare tanto più vero se consideriamo che nello stesso modulo di domanda la ricorrente chiede anche che le vengano riconosciuti i crediti formativi, vale a dire gli
ECM, menzionati sempre e solamente nell'art. 78. Del resto, nell'approvare la richiesta formulata dalla lavoratrice l'azienda indicava immediatamente che i permessi venivano concessi perché si trattava di un" corso compatibile”, con ciò evidenziando l'interesse dell'azienda di accrescere le conoscenze e le competenze professionali della propria dipendente.
E dunque se la stessa ricorrente ha chiesto di poter fruire dei permessi studio per l'attività di formazione e aggiornamento, chiedendo che le venissero riconosciuti anche i crediti formativi per il corso frequentato,così come previsto dall'art. 78, non può poi dolersi dell'applicazione della predetta norma, da parte dell'azienda, nella parte in cui consente al datore di lavoro di recuperare i costi sostenuti per la formazione.
La norma contrattuale, infatti, è dettata soprattutto nell'interesse dell'Azienda ad accrescere la qualificazione del proprio personale, nel senso che, intanto l'azienda investe nella riqualificazione, in quanto ne abbia un rientro in termini di professionalità. Ma proprio perché questo è l'intento della laddove il lavoratore si dimetta subito dopo aver conseguito il titolo di qualificazione, dovrà norma,
sopportare i costi per l'acquisizione di quel titolo restituendo all'azienda il costo dei permessi fruiti
Nel caso che ci occupa, pertanto, poiché la ricorrente si è dimessa senza preavviso in data 14 marzo
2024, prima del decorso di cinque anni dall'acquisizione del titolo, la stessa è tenuta a corrispondere all'azienda un importo corrispondente alle ore di permesso fruite.
Il ricorso per come proposto va pertanto interamente rigettato
,
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 657,00.
Salerno 29 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio