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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (Rel\est) . Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 130 /2024 V.G. riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.11.2024, avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbuto Giuseppe-giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio il 31.12.1987, che dall'unione coniugale sono nati: (cl.1988), (cl. 1990), Per_1 Pt_3
(cl. 1992) e (cl. 1994)- chiedevano congiuntamente pronunziarsi Per_2 CP_1 separazione per le ragioni indicate nell'atto introduttivo
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.51 cpc - comunicata al PM – ; rinviata la trattazione;
ri- assegnata la causa al sottoscritto giudice;
verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al collegio.
Pag. 1 a 2 Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pizzoni (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) (R.A.M. anno 1987, atto n. 16, parte II, serie A);
c)compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vibo Vaelntia nella C.C. dell11.12.2024
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (Rel\est) . Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 130 /2024 V.G. riservata in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.11.2024, avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbuto Giuseppe-giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio il 31.12.1987, che dall'unione coniugale sono nati: (cl.1988), (cl. 1990), Per_1 Pt_3
(cl. 1992) e (cl. 1994)- chiedevano congiuntamente pronunziarsi Per_2 CP_1 separazione per le ragioni indicate nell'atto introduttivo
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis.51 cpc - comunicata al PM – ; rinviata la trattazione;
ri- assegnata la causa al sottoscritto giudice;
verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al collegio.
Pag. 1 a 2 Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pizzoni (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) (R.A.M. anno 1987, atto n. 16, parte II, serie A);
c)compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vibo Vaelntia nella C.C. dell11.12.2024
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2