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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Proc. R.G. n. 4628/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 26.11.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 26.11.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 4628/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1- nata a [...]-Brasile), Parte_1 in data 20.12.1973, Codice Fiscale/CPF. nr. 893.159.206-30, residente a [...](GOBrasile), in Rua Geraldo Morais, 1115, apto. 102, CAP 38400-020; 2- nato a [...]-Brasile), in data Parte_2
20.12.1973, Codice Fiscale/CPF. nr. 066.243.696-20, residente a [...](SP-Brasile), in Rua Geraldo Morais, 1115, apto. 102, CAP 38400-020; 3- nata a [...]-Brasile), in data Controparte_1
14.11.2003, Codice Fiscale/CPF. nr. 111.479.046-00, residente a [...](MGBrasile), in Rua Geraldo Morais, 1115, apto. 102, CAP 38400-020;
4- nata a [...]-Brasile), in Parte_3 data 19.03.1976, Codice Fiscale/CPF. nr. 037.055.476-07, residente a [...](GOBrasile), in Rua Tahiti, 109, CAP 38408-624;
5- , nata a [...]- Controparte_2
Brasile), in data 09.05.2001, Codice Fiscale/CPF. nr. , PartitaIVA_1 residente a [...](MG-Brasile), in Rua Tahiti, 109, CAP 38408-624; 6- , nato a [...]- Parte_4
Brasile), in data 31.05.2004, Codice Fiscale/CPF. nr. 162.195.676-84, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Tahiti, 109, CAP 38408-624; 7- , nato a [...] Controparte_3
(MGBrasile), in data 30.11.1979, Codice Fiscale/CPF. nr. , PartitaIVA_2 residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406- 407; 8- nata a [...]-Brasile), in Parte_5 data 19.03.2008, Codice Fiscale/CPF. nr. 178.516.466-00, residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406-407, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Controparte_3
9- nata a [...]-Brasile), in data Parte_6
04.04.2012, Codice Fiscale/CPF. nr. 134.136.176-48, residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406-407, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Controparte_3
10- nata a [...]-Brasile), in data Parte_7
07.03.2017, Codice Fiscale/CPF. nr. 161.068.216-58, residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406-407, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Controparte_3
11- nata a [...]-Brasile), in data Parte_8
17.09.1975, Codice Fiscale/CPF. nr. 129.206.176-00, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Delecia Rosa, 482, apto. 482, CAP 38780-000; 12- nata a [...]-Brasile), in data Parte_9
01.06.2022, Codice Fiscale/CPF. nr. 192.333.696-76 e nr. 192.333.686-
2 02, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Delecia Rosa, 482, apto. 482, CAP 38780-000, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
13- nata a [...]-Brasile), in data Parte_10
01.06.2022, Codice Fiscale/CPF. nr. 192.333.696-76 e nr. 192.333.686-
02, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Delecia Rosa, 482, apto. 482, CAP 38780-000, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
14- nata a [...]-Brasile), in data Parte_11
16.02.1998, Codice Fiscale/CPF. nr. 130.076.346-95, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Pereira Guimarães, 555, Sala B, CAP 38780-000; 15- , nato a [...]-Brasile), in data Parte_12
26.10.1977, Codice Fiscale/CPF. nr. 007.343.096-00, residente a [...](GO-Brasile), in Avenida JK, quadra 9, lote 180, CAP 75909-456; 16- , nata a [...]-Brasile), Controparte_4 in data 26.04.2010, Codice Fiscale/CPF. nr. 150.674.786-83, residente a [...](GO-Brasile), in Avenida JK, quadra 9, lote 180, CAP 75909- 456, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_12
;
[...]
17- , nato a [...]- Parte_13
Brasile), in data 29.06.2015, Codice Fiscale/CPF. nr. 150.675.046-09, residente a [...](GO-Brasile), in Avenida JK, quadra 9, lote 180, CAP 75909-456, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_12
18- , nata a [...]-Brasile), in data Parte_14
28.11.1979, Codice Fiscale/CPF. nr. , residente a PartitaIVA_3
RL (MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409- 085; 19- , nato a [...]-Brasile), Parte_15 in data 28.03.2012, Codice Fiscale/CPF. nr. 112.164.909-29, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409- 085, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_14
;
[...]
20- , nato a [...]-Brasile), Parte_16 in data 07.02.2019, Codice Fiscale/CPF. nr. 176.278.646-07 e nr. 176.278.976-02, rispettivamente, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409-085, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
21- , nato a [...]-Brasile), Parte_17 in data 07.02.2019, Codice Fiscale/CPF. nr. 176.278.646-07 e nr. 176.278.976-02, rispettivamente, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409-085, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
22- , nata a [...]-Brasile), in Parte_18
3 data 08.09.1983, Codice Fiscale/CPF. nr. 069.530.386-40, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Izau Rabgel de Mendonça, 730, CAP 38408-136; 23- nata a [...]- Controparte_5
Brasile), in data 18.06.2018, Codice Fiscale/CPF. nr. 171.246.266-09, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Izau Rabgel de Mendonça, 730, CAP 38408-136, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_18
24- nato a [...]-Brasile), in data Parte_19
20.07.1984, Codice Fiscale/CPF. nr. , residente a [...]PartitaIVA_4
LO (MG-Brasile), in Rua Aurelio Rocha, 45, CAP 38500-000; 25- nato a BR (DFBrasile), in [...] CP_6 Parte_20
23.07.2019, Codice Fiscale/CPF. nr. 102.482.271-06, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Aurelio Rocha, 45, CAP 38500-000, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_19
[...]
26- , nata a [...]-Brasile), in data Parte_21
30.04.1986, Codice Fiscale/CPF. nr. , residente a [...]PartitaIVA_5
LO (MG-Brasile), in Avenida Romualdo Resende, 8, CAP 38500-000; 27- , nata a [...]-Brasile), Controparte_7 in data 05.05.2022, Codice Fiscale/CPF. nr. 191.965.356-28, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Romualdo Resende, 8, CAP 38500-000, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_21
28- nato a [...]-Brasile), in data Parte_22
04.08.1982, Codice Fiscale/CPF. nr. 304.083.788-59, residente a [...](SP-Brasile), in Rua José Tavares de Siqueira, 426, CAP 03085-030; 29- nata a [...]-Brasile), in data Controparte_8
23.01.2020, Codice Fiscale/CPF. nr. 581.615.328-50, residente a [...](SP-Brasile), in Rua José Tavares de Siqueira, 426, CAP 03085-030, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_22
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Elisabetta Giovando e Giorgio Di Giovanna che li rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti)
RICORRENTI e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_9 P.IVA_6 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliato ope legis; (PEC in atti)
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * * FATTO E DIRITTO
4 In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_9 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di , Persona_1 nato in data [...], nel Comune di Satriano di LU (PZ), poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero ha sollecitato uno scrupoloso esame della documentazione allegata da controparte ed ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
, è nato in data [...], nel Comune di Persona_1
Satriano di LU (PZ), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
5 Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. D'altro canto, il resistente, nelle sue argomentazioni CP_9 espositive/difensive, ha confermato la sostanziale paralisi degli uffici amministrativi/consolari i quali sono impossibilitati ad istruire ed evadere in tempi ragionevoli l'elevatissimo numero di richieste. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status
6 civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera
7 impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, giusta quanto richiesto ed eccepito anche dal resistente, consiste e si limita alla ricognizione e verifica CP_9 della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo , nato Persona_1 in data 13 Marzo 1873, nel Comune di Satriano di LU (PZ), e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_9 provvedimenti consequenziali. SPESE Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). Nel caso in scrutinio, l'amministrazione resistente ha chiesto la compensazione delle spese sottolineando la natura “non contenziosa” della propria costituzione in giudizio e l'eccezionalità della situazione oggetto di scrutinio;
tuttavia, ha concluso per l'inammissibilità e/o il
8 rigetto della domanda, così contraddicendo il suo stesso assunto. D'altro canto, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase istruttoria;
c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4628/24, così provvede:
(i) ACCOGLIE LA DOMANDA e, per l'effetto,
(ii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1- nata a [...]- Parte_1
Brasile), in data 20.12.1973;
, nato a [...]-Brasile), in Controparte_10 data 20.12.1973;
3- nata a [...]-Brasile), in Controparte_1 data 14.11.2003;
4- nata a [...]- Parte_3
Brasile), in data 19.03.1976;
5- , nata a [...] CP_2 Controparte_2
(MG-Brasile), in data 09.05.2001;
, nato a [...] Controparte_11
(MG-Brasile), in data 31.05.2004;
9 7- , nato a [...] Controparte_3
LO (MGBrasile), in data 30.11.1979;
8- nata a [...]- Parte_5
Brasile), in data 19.03.2008, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_3
;
[...]
9- nata a [...]-Brasile), in Parte_6 data 04.04.2012, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Controparte_3
10- nata a [...]-Brasile), Parte_7 in data 07.03.2017, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Controparte_3
11- nata a [...]-Brasile), in data Parte_8
17.09.1975;
12- nata a [...]- Parte_9
Brasile), in data 01.06.2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
13- nata a [...]- Parte_10
Brasile), in data 01.06.2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
14- nata a [...]-Brasile), in data Pt_11 Parte_8
16.02.1998;
15- , nato a [...]- Parte_12
Brasile), in data 26.10.1977;
16- , nata a [...]- Controparte_4
Brasile), in data 26.04.2010, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_12
17- ON , nato a [...] Controparte_4
(MG-Brasile), in data 29.06.2015, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_12
18- , nata a [...]-Brasile), Parte_14
10 in data 28.11.1979;
19- , nato a [...]- Parte_15
Brasile), in data 28.03.2012, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
20- , nato a [...]- Parte_16
Brasile), in data 07.02.2019, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
21- US , nato a [...]- Parte_15
Brasile), in data 07.02.2019, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
22- , nata a [...]- Parte_18
Brasile), in data 08.09.1983;
23- , nata a [...] Controparte_5
(MG-Brasile), in data 18.06.2018, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_18
24- nato a [...]-Brasile), Parte_19 in data 20.07.1984;
25- nato a [...], in Parte_23 data 23.07.2019, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_19
26- , nata a [...]-Brasile), Parte_21 in data 30.04.1986;
27- , nata a [...]- Controparte_7
Brasile), in data 05.05.2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_21
28- nato a [...]-Brasile), in data Parte_22
04.08.1982;
29- nata a [...]-Brasile), in Controparte_8 data 23.01.2020 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
Parte_22
SONO CITTADINI ITALIANI UR IS ; CP_12
11 (iii) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_9 stato civile del Comune di Satriano di LU (PZ) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(iv) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_9 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze. Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 26.11.25
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
12
Proc. R.G. n. 4628/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 26.11.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 26.11.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 4628/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1- nata a [...]-Brasile), Parte_1 in data 20.12.1973, Codice Fiscale/CPF. nr. 893.159.206-30, residente a [...](GOBrasile), in Rua Geraldo Morais, 1115, apto. 102, CAP 38400-020; 2- nato a [...]-Brasile), in data Parte_2
20.12.1973, Codice Fiscale/CPF. nr. 066.243.696-20, residente a [...](SP-Brasile), in Rua Geraldo Morais, 1115, apto. 102, CAP 38400-020; 3- nata a [...]-Brasile), in data Controparte_1
14.11.2003, Codice Fiscale/CPF. nr. 111.479.046-00, residente a [...](MGBrasile), in Rua Geraldo Morais, 1115, apto. 102, CAP 38400-020;
4- nata a [...]-Brasile), in Parte_3 data 19.03.1976, Codice Fiscale/CPF. nr. 037.055.476-07, residente a [...](GOBrasile), in Rua Tahiti, 109, CAP 38408-624;
5- , nata a [...]- Controparte_2
Brasile), in data 09.05.2001, Codice Fiscale/CPF. nr. , PartitaIVA_1 residente a [...](MG-Brasile), in Rua Tahiti, 109, CAP 38408-624; 6- , nato a [...]- Parte_4
Brasile), in data 31.05.2004, Codice Fiscale/CPF. nr. 162.195.676-84, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Tahiti, 109, CAP 38408-624; 7- , nato a [...] Controparte_3
(MGBrasile), in data 30.11.1979, Codice Fiscale/CPF. nr. , PartitaIVA_2 residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406- 407; 8- nata a [...]-Brasile), in Parte_5 data 19.03.2008, Codice Fiscale/CPF. nr. 178.516.466-00, residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406-407, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Controparte_3
9- nata a [...]-Brasile), in data Parte_6
04.04.2012, Codice Fiscale/CPF. nr. 134.136.176-48, residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406-407, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Controparte_3
10- nata a [...]-Brasile), in data Parte_7
07.03.2017, Codice Fiscale/CPF. nr. 161.068.216-58, residente a [...](MG-Brasile), in Alameda Africa, 251, CAP 38406-407, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Controparte_3
11- nata a [...]-Brasile), in data Parte_8
17.09.1975, Codice Fiscale/CPF. nr. 129.206.176-00, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Delecia Rosa, 482, apto. 482, CAP 38780-000; 12- nata a [...]-Brasile), in data Parte_9
01.06.2022, Codice Fiscale/CPF. nr. 192.333.696-76 e nr. 192.333.686-
2 02, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Delecia Rosa, 482, apto. 482, CAP 38780-000, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
13- nata a [...]-Brasile), in data Parte_10
01.06.2022, Codice Fiscale/CPF. nr. 192.333.696-76 e nr. 192.333.686-
02, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Delecia Rosa, 482, apto. 482, CAP 38780-000, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
14- nata a [...]-Brasile), in data Parte_11
16.02.1998, Codice Fiscale/CPF. nr. 130.076.346-95, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Pereira Guimarães, 555, Sala B, CAP 38780-000; 15- , nato a [...]-Brasile), in data Parte_12
26.10.1977, Codice Fiscale/CPF. nr. 007.343.096-00, residente a [...](GO-Brasile), in Avenida JK, quadra 9, lote 180, CAP 75909-456; 16- , nata a [...]-Brasile), Controparte_4 in data 26.04.2010, Codice Fiscale/CPF. nr. 150.674.786-83, residente a [...](GO-Brasile), in Avenida JK, quadra 9, lote 180, CAP 75909- 456, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_12
;
[...]
17- , nato a [...]- Parte_13
Brasile), in data 29.06.2015, Codice Fiscale/CPF. nr. 150.675.046-09, residente a [...](GO-Brasile), in Avenida JK, quadra 9, lote 180, CAP 75909-456, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_12
18- , nata a [...]-Brasile), in data Parte_14
28.11.1979, Codice Fiscale/CPF. nr. , residente a PartitaIVA_3
RL (MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409- 085; 19- , nato a [...]-Brasile), Parte_15 in data 28.03.2012, Codice Fiscale/CPF. nr. 112.164.909-29, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409- 085, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_14
;
[...]
20- , nato a [...]-Brasile), Parte_16 in data 07.02.2019, Codice Fiscale/CPF. nr. 176.278.646-07 e nr. 176.278.976-02, rispettivamente, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409-085, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
21- , nato a [...]-Brasile), Parte_17 in data 07.02.2019, Codice Fiscale/CPF. nr. 176.278.646-07 e nr. 176.278.976-02, rispettivamente, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Victor Alves Pereira, 381, Condomio Reserva dos Ipes, Rua interna Alameda Aroeira Vermelha, 48, CAP 38409-085, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
22- , nata a [...]-Brasile), in Parte_18
3 data 08.09.1983, Codice Fiscale/CPF. nr. 069.530.386-40, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Izau Rabgel de Mendonça, 730, CAP 38408-136; 23- nata a [...]- Controparte_5
Brasile), in data 18.06.2018, Codice Fiscale/CPF. nr. 171.246.266-09, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Izau Rabgel de Mendonça, 730, CAP 38408-136, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_18
24- nato a [...]-Brasile), in data Parte_19
20.07.1984, Codice Fiscale/CPF. nr. , residente a [...]PartitaIVA_4
LO (MG-Brasile), in Rua Aurelio Rocha, 45, CAP 38500-000; 25- nato a BR (DFBrasile), in [...] CP_6 Parte_20
23.07.2019, Codice Fiscale/CPF. nr. 102.482.271-06, residente a [...](MG-Brasile), in Rua Aurelio Rocha, 45, CAP 38500-000, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_19
[...]
26- , nata a [...]-Brasile), in data Parte_21
30.04.1986, Codice Fiscale/CPF. nr. , residente a [...]PartitaIVA_5
LO (MG-Brasile), in Avenida Romualdo Resende, 8, CAP 38500-000; 27- , nata a [...]-Brasile), Controparte_7 in data 05.05.2022, Codice Fiscale/CPF. nr. 191.965.356-28, residente a [...](MG-Brasile), in Avenida Romualdo Resende, 8, CAP 38500-000, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_21
28- nato a [...]-Brasile), in data Parte_22
04.08.1982, Codice Fiscale/CPF. nr. 304.083.788-59, residente a [...](SP-Brasile), in Rua José Tavares de Siqueira, 426, CAP 03085-030; 29- nata a [...]-Brasile), in data Controparte_8
23.01.2020, Codice Fiscale/CPF. nr. 581.615.328-50, residente a [...](SP-Brasile), in Rua José Tavares de Siqueira, 426, CAP 03085-030, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_22
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Elisabetta Giovando e Giorgio Di Giovanna che li rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti)
RICORRENTI e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_9 P.IVA_6 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliato ope legis; (PEC in atti)
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * * FATTO E DIRITTO
4 In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_9 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di , Persona_1 nato in data [...], nel Comune di Satriano di LU (PZ), poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero ha sollecitato uno scrupoloso esame della documentazione allegata da controparte ed ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
, è nato in data [...], nel Comune di Persona_1
Satriano di LU (PZ), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
5 Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. D'altro canto, il resistente, nelle sue argomentazioni CP_9 espositive/difensive, ha confermato la sostanziale paralisi degli uffici amministrativi/consolari i quali sono impossibilitati ad istruire ed evadere in tempi ragionevoli l'elevatissimo numero di richieste. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status
6 civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera
7 impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, giusta quanto richiesto ed eccepito anche dal resistente, consiste e si limita alla ricognizione e verifica CP_9 della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo , nato Persona_1 in data 13 Marzo 1873, nel Comune di Satriano di LU (PZ), e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_9 provvedimenti consequenziali. SPESE Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). Nel caso in scrutinio, l'amministrazione resistente ha chiesto la compensazione delle spese sottolineando la natura “non contenziosa” della propria costituzione in giudizio e l'eccezionalità della situazione oggetto di scrutinio;
tuttavia, ha concluso per l'inammissibilità e/o il
8 rigetto della domanda, così contraddicendo il suo stesso assunto. D'altro canto, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase istruttoria;
c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4628/24, così provvede:
(i) ACCOGLIE LA DOMANDA e, per l'effetto,
(ii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1- nata a [...]- Parte_1
Brasile), in data 20.12.1973;
, nato a [...]-Brasile), in Controparte_10 data 20.12.1973;
3- nata a [...]-Brasile), in Controparte_1 data 14.11.2003;
4- nata a [...]- Parte_3
Brasile), in data 19.03.1976;
5- , nata a [...] CP_2 Controparte_2
(MG-Brasile), in data 09.05.2001;
, nato a [...] Controparte_11
(MG-Brasile), in data 31.05.2004;
9 7- , nato a [...] Controparte_3
LO (MGBrasile), in data 30.11.1979;
8- nata a [...]- Parte_5
Brasile), in data 19.03.2008, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Controparte_3
;
[...]
9- nata a [...]-Brasile), in Parte_6 data 04.04.2012, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Controparte_3
10- nata a [...]-Brasile), Parte_7 in data 07.03.2017, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Controparte_3
11- nata a [...]-Brasile), in data Parte_8
17.09.1975;
12- nata a [...]- Parte_9
Brasile), in data 01.06.2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
13- nata a [...]- Parte_10
Brasile), in data 01.06.2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_8
14- nata a [...]-Brasile), in data Pt_11 Parte_8
16.02.1998;
15- , nato a [...]- Parte_12
Brasile), in data 26.10.1977;
16- , nata a [...]- Controparte_4
Brasile), in data 26.04.2010, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_12
17- ON , nato a [...] Controparte_4
(MG-Brasile), in data 29.06.2015, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_12
18- , nata a [...]-Brasile), Parte_14
10 in data 28.11.1979;
19- , nato a [...]- Parte_15
Brasile), in data 28.03.2012, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
20- , nato a [...]- Parte_16
Brasile), in data 07.02.2019, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
21- US , nato a [...]- Parte_15
Brasile), in data 07.02.2019, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_14
22- , nata a [...]- Parte_18
Brasile), in data 08.09.1983;
23- , nata a [...] Controparte_5
(MG-Brasile), in data 18.06.2018, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_18
24- nato a [...]-Brasile), Parte_19 in data 20.07.1984;
25- nato a [...], in Parte_23 data 23.07.2019, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_19
26- , nata a [...]-Brasile), Parte_21 in data 30.04.1986;
27- , nata a [...]- Controparte_7
Brasile), in data 05.05.2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_21
28- nato a [...]-Brasile), in data Parte_22
04.08.1982;
29- nata a [...]-Brasile), in Controparte_8 data 23.01.2020 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
Parte_22
SONO CITTADINI ITALIANI UR IS ; CP_12
11 (iii) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_9 stato civile del Comune di Satriano di LU (PZ) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(iv) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_9 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze. Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 26.11.25
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
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