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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 560 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROZZA LUISA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVO FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi nata a [...] il Parte_1
25/12/1982, e , nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/12/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 699, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia , oggi di anni 10; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separatamente, libere di fissare ove credono la loro residenza, ma portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi, nell'interesse della minore, a comunicare ogni eventuale variazione della residenza;
2) La casa coniugale, di proprietà dei familiari del dott.
rimarrà nella piena disponibilità di questo, con tutto ciò che la arreda, per lasciare CP_1
inalterato alla minore l'ambiente familiare nei periodi che trascorrerà con il padre;
la Per_1
dott.ssa si trasferirà in un appartamento d'affitto fornito di arredi, portando con sé gli Pt_1
effetti personali propri e parte di quelli della figlia;
3) La bambina verrà affidata con modalità condivisa, come per legge, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno separatamente la potestà per quanto di ordinaria amministrazione nei tempi che la bambina trascorrerà presso ciascuno di essi (come di seguito indicato concordemente) e si impegnano ad adottare di comune accordo e congiuntamente tutte le decisioni relative alla straordinaria amministrazione;
Per espressa pattuizione tra le parti la piccola trascorrerà presso la Per_1
casa del padre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì e con la madre quelli di giovedì, venerdì
e sabato. Il giorno della domenica verrà trascorso da in maniera alternata con l'uno Per_1
o l'altro genitore così come le maggiori festività. Nel periodo estivo trascorrerà con Per_1
il padre e\o con la madre due intere settimane, anche in periodi non continuativi soprattutto per i primi anni. Tutti i periodi di permanenza dei quali sopra si è detto dovranno tenere conto degli impegni scolastici, sociali e delle attività amicali ed extra scolastiche della bambina;
Resta inteso che la minore ai fini anagrafici resterà residente presso la dimora del Per_1
padre e fiscalmente a carico di entrambi. 4) I regali di nozze verranno divisi CP_1
consensualmente dalle parti prima della data per la quale verrà fissata la loro comparizione avanti il Tribunale;
5) A titolo di mantenimento per la minore e contributo alle spese di affitto ed utenze, il dott. verserà alla moglie la somma di € 400,00 mensili oltre CP_1
aggiornamento ISTAT automatico che verrà applicato anno per anno, senza necessità di richiesta espressa;
La superiore somma dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico diretto sul c/c della dott. IBAN IT 28W030 15032 Pt_1
00000005996726, salvo diversa comunicazione;
6) Le spese diverse dall'ordinario mantenimento necessarie per la minore, che di seguito vengono elencate, verranno affrontate per il 60% dal dott. e per il 40% dalla dott. in considerazione della diversità CP_1 Pt_1
di redditi e possidenze patrimoniali e vengono individuate nei costi per la scuola privata d'inglese, la ginnastica artistica o altro sport che volesse di seguito preferire, spese Per_1
di strumento, eventuale iscrizione alla scuola di canto, visite specialistiche, libri scolastici, gite scolastiche, grest estivo, eventuali feste di compleanno ed onomastico e similari. Le spese strettamente straordinarie e non preventivabili (eventuali spese per apparecchi odontoiatrici, viaggi all'estero per l'apprendimento della lingua, ecc…..) verranno concordate di volta in volta tra le parti e ripartite secondo la superiore percentuale mentre le spese per viaggi con l'uno o l'altro genitore rimarranno a carico del genitore con il quale verranno effettuate;
7) La dott. rinunzia ad ogni diritto su quanto di sua eventuale spettanza quale coniuge in Pt_1
comunione dei beni, anche sul c\c cointestato al dott. ed al di lui padre in ragione della CP_1
corresponsione della somma di 2.000,00 che le viene erogata quale contributo per il trasferimento con la bambina in un appartamento in affitto. Con la pronunzia di omologa della presente separazione, essendo cessato il vigente regime di comunione legale, entrambe le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere;
8) Con la sottoscrizione del presente ricorso la dott. viene concordemente autorizzata a lasciare la casa coniugale con Pt_1
quanto di sua pertinenza precisando che continuerà a detenerne le chiavi sino al momento in cui avrà prelevato, previo accordo con il dott. gli effetti personali suoi e della bambina CP_1
e si sarà proceduto alla divisione dei regali di nozze e successivi;
9) Convengono le parti che l'importo dell'assegno unico verrà consensualmente diviso a metà; 10) Le spese della presente procedura saranno interamente compensate”.
Con note sottoscritte il 02/10/2025 le parti chiarivano di non volere qualificare l'affido della minore come “collocamento paritario” bensì condiviso con domiciliazione Per_1
prevalente presso la madre.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/12/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 699, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 560 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROZZA LUISA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVO FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi nata a [...] il Parte_1
25/12/1982, e , nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/12/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 699, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia , oggi di anni 10; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separatamente, libere di fissare ove credono la loro residenza, ma portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi, nell'interesse della minore, a comunicare ogni eventuale variazione della residenza;
2) La casa coniugale, di proprietà dei familiari del dott.
rimarrà nella piena disponibilità di questo, con tutto ciò che la arreda, per lasciare CP_1
inalterato alla minore l'ambiente familiare nei periodi che trascorrerà con il padre;
la Per_1
dott.ssa si trasferirà in un appartamento d'affitto fornito di arredi, portando con sé gli Pt_1
effetti personali propri e parte di quelli della figlia;
3) La bambina verrà affidata con modalità condivisa, come per legge, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno separatamente la potestà per quanto di ordinaria amministrazione nei tempi che la bambina trascorrerà presso ciascuno di essi (come di seguito indicato concordemente) e si impegnano ad adottare di comune accordo e congiuntamente tutte le decisioni relative alla straordinaria amministrazione;
Per espressa pattuizione tra le parti la piccola trascorrerà presso la Per_1
casa del padre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì e con la madre quelli di giovedì, venerdì
e sabato. Il giorno della domenica verrà trascorso da in maniera alternata con l'uno Per_1
o l'altro genitore così come le maggiori festività. Nel periodo estivo trascorrerà con Per_1
il padre e\o con la madre due intere settimane, anche in periodi non continuativi soprattutto per i primi anni. Tutti i periodi di permanenza dei quali sopra si è detto dovranno tenere conto degli impegni scolastici, sociali e delle attività amicali ed extra scolastiche della bambina;
Resta inteso che la minore ai fini anagrafici resterà residente presso la dimora del Per_1
padre e fiscalmente a carico di entrambi. 4) I regali di nozze verranno divisi CP_1
consensualmente dalle parti prima della data per la quale verrà fissata la loro comparizione avanti il Tribunale;
5) A titolo di mantenimento per la minore e contributo alle spese di affitto ed utenze, il dott. verserà alla moglie la somma di € 400,00 mensili oltre CP_1
aggiornamento ISTAT automatico che verrà applicato anno per anno, senza necessità di richiesta espressa;
La superiore somma dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico diretto sul c/c della dott. IBAN IT 28W030 15032 Pt_1
00000005996726, salvo diversa comunicazione;
6) Le spese diverse dall'ordinario mantenimento necessarie per la minore, che di seguito vengono elencate, verranno affrontate per il 60% dal dott. e per il 40% dalla dott. in considerazione della diversità CP_1 Pt_1
di redditi e possidenze patrimoniali e vengono individuate nei costi per la scuola privata d'inglese, la ginnastica artistica o altro sport che volesse di seguito preferire, spese Per_1
di strumento, eventuale iscrizione alla scuola di canto, visite specialistiche, libri scolastici, gite scolastiche, grest estivo, eventuali feste di compleanno ed onomastico e similari. Le spese strettamente straordinarie e non preventivabili (eventuali spese per apparecchi odontoiatrici, viaggi all'estero per l'apprendimento della lingua, ecc…..) verranno concordate di volta in volta tra le parti e ripartite secondo la superiore percentuale mentre le spese per viaggi con l'uno o l'altro genitore rimarranno a carico del genitore con il quale verranno effettuate;
7) La dott. rinunzia ad ogni diritto su quanto di sua eventuale spettanza quale coniuge in Pt_1
comunione dei beni, anche sul c\c cointestato al dott. ed al di lui padre in ragione della CP_1
corresponsione della somma di 2.000,00 che le viene erogata quale contributo per il trasferimento con la bambina in un appartamento in affitto. Con la pronunzia di omologa della presente separazione, essendo cessato il vigente regime di comunione legale, entrambe le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere;
8) Con la sottoscrizione del presente ricorso la dott. viene concordemente autorizzata a lasciare la casa coniugale con Pt_1
quanto di sua pertinenza precisando che continuerà a detenerne le chiavi sino al momento in cui avrà prelevato, previo accordo con il dott. gli effetti personali suoi e della bambina CP_1
e si sarà proceduto alla divisione dei regali di nozze e successivi;
9) Convengono le parti che l'importo dell'assegno unico verrà consensualmente diviso a metà; 10) Le spese della presente procedura saranno interamente compensate”.
Con note sottoscritte il 02/10/2025 le parti chiarivano di non volere qualificare l'affido della minore come “collocamento paritario” bensì condiviso con domiciliazione Per_1
prevalente presso la madre.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/12/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 699, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.