Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 88
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'annotazione catastale

    La Corte ha ritenuto che la voltura catastale, anche se annotata con riserva, è un adempimento obbligatorio che aggiorna i registri senza attribuire prova della proprietà. L'annotazione con riserva è stata effettuata in conformità alle norme vigenti e non pregiudica diritti di terzi.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'atto è stato formato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

  • Inammissibile
    Giurisdizione sulla domanda di illegittimità dell'atto di donazione

    La Corte ha dichiarato di non avere giurisdizione su tale domanda, poiché la materia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 88
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo