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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
AN ON, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024PZ0079548 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 20/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2024PZ0079548 del 4/11/2024 con cui l'Ufficio notificava, a tutti gli aventi diritto, l'apposizione di annotazione di riserva degli atti catastali, in riferimento all'unità censita nel catasto fabbricati del Comune di Muro Lucano al foglio 34 mappale 2740 subalterno 14.
Eccepiva l'illegittimità dell'annotazione perché parte ricorrente è proprietaria del bene per una quota di 2/21; la carenza di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'illegittimità dell'atto di donazione in quanto il donante era consapevole di non essere proprietario dell'intero immobile.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che evidenziava la legittimità della voltura eseguita in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, precisando che la stessa era stata registrata dall'Ufficio con riserva. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.
All'odierna udienza il procedimento veniva discusso e riservato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto pubblico del 25/9/2024 stipulato dinanzi al Notaio Nominativo_1 donava in parti uguali ai figli Nominativo_2 e Nominativo_3 la piena proprietà del locale commerciale ubicato nel Comune di Muro Lucano. Nel predetto atto il donante dichiarava espressamente che quanto trasferito era pervenuto in virtù di possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni. Il notaio rogante dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate, le intestazioni catastali dell'unità immobiliare oggetto di donazione non erano conformi alle risultanze dei registri immobiliari, in considerazione del fatto che l'immobile veniva donato in virtù di usucapione e non dichiarata con sentenza e, quindi, in assenza di un titolo.
In data 1/10/2024 l'Ufficio provvedeva a registrare la voltura prot. n.29696 in favore dei soggetti ivi identificati come donatari, inserendo per entrambi i nuovi titolari, in corrispondenza della specificazione del titolo posseduto, l'apposizione della Riserva 1, ovvero l'annotazione dell'inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi.
Nel caso di specie l'Ufficio ha proceduto a disporre la voltura catastale, che è un adempimento obbligatorio in considerazione del fatto che aggiorna i registri senza attribuire prova della proprietà del bene, per cui l'annotazione è stata correttamente registrata dall'Ufficio con Riserva nei modi prescritti dall'art.3 Legge
679/1969 e dall'art.8 D.P.R. n.650/1972.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, posto che esso è stato formato in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. A ciò si aggiunga, inoltre, che ai sensi dell'art.3 Legge 679/1969 sopra richiamato, la registrazione di una voltura con l'annotazione di Riserva viene effettuata ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto di terzi.
In relazione al terzo e ultimo motivo di impugnazione la Corte evidenzia di non avere alcuna giurisdizione relativamente alla domanda di declaratoria di illegittimità dell'atto di donazione, posto che la materia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario. Infine, deve evidenziarsi che il ricorrente, nel caso dovesse ritenere l'atto di donazione lesivo dei suoi diritti di proprietà, potrà impugnarlo dinanzi al Giudice ordinario.
Le spese vengono compensate stante la peculiarità della materia e l'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme inerenti il procedimento di voltura catastale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
AN ON, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024PZ0079548 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 20/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.2024PZ0079548 del 4/11/2024 con cui l'Ufficio notificava, a tutti gli aventi diritto, l'apposizione di annotazione di riserva degli atti catastali, in riferimento all'unità censita nel catasto fabbricati del Comune di Muro Lucano al foglio 34 mappale 2740 subalterno 14.
Eccepiva l'illegittimità dell'annotazione perché parte ricorrente è proprietaria del bene per una quota di 2/21; la carenza di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'illegittimità dell'atto di donazione in quanto il donante era consapevole di non essere proprietario dell'intero immobile.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che evidenziava la legittimità della voltura eseguita in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, precisando che la stessa era stata registrata dall'Ufficio con riserva. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.
All'odierna udienza il procedimento veniva discusso e riservato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto pubblico del 25/9/2024 stipulato dinanzi al Notaio Nominativo_1 donava in parti uguali ai figli Nominativo_2 e Nominativo_3 la piena proprietà del locale commerciale ubicato nel Comune di Muro Lucano. Nel predetto atto il donante dichiarava espressamente che quanto trasferito era pervenuto in virtù di possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni. Il notaio rogante dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate, le intestazioni catastali dell'unità immobiliare oggetto di donazione non erano conformi alle risultanze dei registri immobiliari, in considerazione del fatto che l'immobile veniva donato in virtù di usucapione e non dichiarata con sentenza e, quindi, in assenza di un titolo.
In data 1/10/2024 l'Ufficio provvedeva a registrare la voltura prot. n.29696 in favore dei soggetti ivi identificati come donatari, inserendo per entrambi i nuovi titolari, in corrispondenza della specificazione del titolo posseduto, l'apposizione della Riserva 1, ovvero l'annotazione dell'inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi.
Nel caso di specie l'Ufficio ha proceduto a disporre la voltura catastale, che è un adempimento obbligatorio in considerazione del fatto che aggiorna i registri senza attribuire prova della proprietà del bene, per cui l'annotazione è stata correttamente registrata dall'Ufficio con Riserva nei modi prescritti dall'art.3 Legge
679/1969 e dall'art.8 D.P.R. n.650/1972.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, posto che esso è stato formato in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. A ciò si aggiunga, inoltre, che ai sensi dell'art.3 Legge 679/1969 sopra richiamato, la registrazione di una voltura con l'annotazione di Riserva viene effettuata ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto di terzi.
In relazione al terzo e ultimo motivo di impugnazione la Corte evidenzia di non avere alcuna giurisdizione relativamente alla domanda di declaratoria di illegittimità dell'atto di donazione, posto che la materia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario. Infine, deve evidenziarsi che il ricorrente, nel caso dovesse ritenere l'atto di donazione lesivo dei suoi diritti di proprietà, potrà impugnarlo dinanzi al Giudice ordinario.
Le spese vengono compensate stante la peculiarità della materia e l'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme inerenti il procedimento di voltura catastale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.