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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 10 giugno 2025
Nella controversia avente R.G. 3090/2022
promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Nazionale Catona n. 174/G presso l'avv.
Pasquale Foti che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Simona Carlo in forza di mandato in calce all'atto introduttivo Opponente
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Santa Lucia al
Parco n. 2, presso l'avv. Domenico Ruggiero che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta Opposta
Visto il decreto del 26.5.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc;
preso atto della partecipazione all'udienza di entrambe le parti, stante il deposito delle relative note di trattazione scritta in cui si precisano le conclusioni;
Il GOT
pronuncia come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisa
Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 3090/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha contestato il decreto ingiuntivo n. 536/2022 del Tribunale di Reggio Calabria Parte_2
pubblicato il 13/07/2022 (nell'ambito del proc. n. 1841/2022 RGAC e notificato a mezzo pec il
15/07/2022) con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della società Controparte_1
(P.I. ) della somma di €. 12.675,80, oltre interessi di mora e le spese e competenze della P.IVA_1
procedura. L'importo, portato dalla fattura n. 93/2022 emessa da l'1/06/2022, Controparte_1
afferiva a “servizi professionali consistenti nell'avvenuto recupero, trasporto, rimessaggio e custodia”
nel corso del 2020/2021 di una IA ND tg. EH273NV e un motociclo Piaggio Vespa tg. CF08731.
Ne merito, l'opponente ha eccepito l'assenza di un rapporto contrattuale tra le parti e di un preventivo accettato;
l'inidoneità della fattura commerciale, atto a formazione unilaterale, a provare la fondatezza del credito in sede di giudizio ordinario;
ha negato gli fosse mai stato consegnato un preventivo dell'importo di € 13.066,20, posto che il preventivo riportante il n. 47/2021 dell'8/04/2021
(all. n. 1 al suo fasciolo), trasmesso da per i servizi in questione indicava Controparte_1
l'importo, di molto inferiore, di € 6.295,20, che comunque non era mai stato accettato.
Nelle memorie istruttorie ha precisato che nessun contatto sarebbe comunque potuto avvenire poiché
che nell'arco temporale riferito dalla controparte si trovava agli arresti domiciliari con impossibilità
ad intrattenere rapporti con terzi soggetti.
Concludeva quindi chiedendo accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di causa.
1.1 - Si costituiva regolarmente l'opposta società deducendo preliminarmente la tardività della notifica dell'opposizione avvenuta il 26.09.2022, cioè 42 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 536/2022 del 15.07.2022; quindi in violazione dell'art. 645 cpc .
2 In punto di fatto precisava di avere prestato i servizi di recupero, trasporto e custodia dal 20.06.2020
e fino al 09.11.2021 di una IA ND e un Motociclo Piaggio coinvolti in un incendio e di proprietà
del Sig. che il prezzo giornaliero di 15,00 euro per l'autoveicolo e di 5 euro per il Pt_1
motoveicolo era stato concordato e l'opponente avrebbe dovuto pagare non appena risarcito dall'assicurazione; che il preventivo n. 47 con l'importo di € 6.295,20 cui faceva riferimento l'opposto era stato conteggiato per un periodo non corretto ed era stato sostituito con quello corretto.
Che nonostante i solleciti informali e la diffida del 29.11.21 nessuna contestazione era mai stata sollevata anche dopo l'emissione della fattura elettronica.
Deduceva quindi la totale strumentalità delle questioni sollevate dall'opponente, che era ben consapevole del rapporto instaurato e del servizio avuto, tant'è che non negava di avere ricevuto un preventivo in cui erano indicati i prezzi giornalieri e aveva anche rimborsato all'opposta i costi anticipati per la demolizione dei due mezzi pari a 320,00 (che erano compresi nel preventivo, ma detratti dalla fattura).
Chiedeva infine rigettarsi l'opposizione infondatamente spiegata da , con vittoria Parte_1
delle spese di causa da distrarsi.
1.2 - La causa è stata istruita a mezzo prova per testi e, all'esito, ritenuta matura per la decisione, con ordinanza del 26.3.2025 è stata delegata e rimessa alla presente udienza per la decisione contestuale ex art 281 sex cpc, con termine per eventuali note conclusive. Con decreto del 26.5.2025 è stato modificata unicamente la modalità di celebrazione dell'udienza, per la quale risulta il deposito delle sole rispettive note di trattazione scritta di cui all'art 127 ter cpc in cui le parti hanno precisato le loro conclusioni.
2. -Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
2.1 - Preliminarmente, sull'eccezione di tardività va detto che l'art 155 cpc, sul computo dei termini processuali, così prevede ai commi 4 e 5 “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata
di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica
3 altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella
giornata del sabato”. Ne consegue che l'opposizione debba ritersi tempestiva.
2.2 - Passando al merito, appare evidente che nonostante la formale e generica contestazione dell'opponente, il rapporto sottostante l'emissione della fattura azionata in monitorio possa ritenersi provato - finanche sulla base delle sue stesse allegazioni, laddove conferma gli accadimenti e l'intervento della società nel prelevamento dei due mezzi incidentati, il ricovero Controparte_1
presso il deposito della stessa, la durata di questa custodia e poi anche l'assistenza ai fini della pratica di demolizione, di cui rimborsa i costi anticipati dal deposito per 320,00 euro.
Tanto è quanto linearmente si ricava dall'atto di opposizione.
A fronte di questi dati sostanziali, è piuttosto evidente che ben poco rilievo abbiano le questioni e contestazioni del tutto generiche sollevate dall'opponente riguardo la mancanza di un contratto - che nello specifico poteva essere anche verbale - o la mancata accettazione del preventivo che (errato o non errato) il IG. ammette di avere ricevuto, e mai contestato, per le spese di custodia Pt_1
relative ad un determinato periodo.
Il che porta a ritenere che sia certamente aperta una partita debitoria tra opponente ed opposto e che l'unica questione in questo giudizio riguardi l'entità di questa pendenza.
D'altronde, è notorio e pacifico anche in giurisprudenza che nel giudizio ordinario che consegue ad una opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non valuti soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative, che ben possono provenire anche dall'opponente) della pretesa creditoria nel suo complesso
(cfr tra le tante Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019).
2.3 - Ciò detto, conforta nello stesso senso anche l'esito istruttorio.
Tutti i testi escussi all'udienza dell'8.4.2024 - i IGg. e - confermano in Tes_1 Tes_2 Tes_3
generale le circostanze fattuali relative al ricovero dei due mezzi di proprietà del IG. presso Pt_1
l' . Controparte_1
4 In particolare, poi, i testi e confermano la circostanza che a recarsi presso il Tes_1 Tes_2
deposito e trattare le questioni dei costi sia stata la moglie dell'opponente, la IG.ra , da sola Tes_4
o in compagnia del suo avvocato. Circostanza che risulta in perfetta coerenza con quanto documentalmente provato dall'opponente, circa l'impedimento a lasciare la sua residenza - di tal che fosse la moglie a potersi occupare materialmente di questa situazione - e con quanto allegato sempre dallo stesso nella memoria n. 2 ex art 183 VI c. cpc quando afferma che “il IG. che Pt_1
all'epoca si trovava in detenzione domiciliare, fece pervenire al responsabile dell' _1
, per il tramite di due persone di fiducia, per ben due volte, la documentazione richiesta per
[...]
procedere alla rottamazione dei mezzi inutilizzabili”. A conferma quindi che il rapporto commerciale con l nonostante l'impedimento formale a curarlo personalmente, fosse Controparte_1
perfettamente sorto ed accettato.
2.3 – Anche sotto il profilo del quantum le questioni proposte dall'opponente e l'esame generale dei fatti e delle prove a disposizione confortano nella valutazione di generale infondatezza dell'opposizione.
Difatti, oltre alle dichiarazioni rese dal teste il quale così afferma sulla specifica Tes_2
circostanza “Una volta hanno anche chiesto dei preventivi sul costo della custodia, anzi, preciso, una volta si è creato
un problema su un preventivo e poi ne hanno voluto un altro. In pratica mi sembra che sulle prime ne hanno voluto uno
perché l'assicurazione doveva pagarli, poi però non li ha pagati e sono tornati a chiedere l'aggiornamento del preventivo
con il nuovo periodo” E ancora: “Non so circa gli importi dei preventivi perchè si è sempre occupato mio figlio. Non so
di errori sull'importo, so solo che la IG.ra è venuta un paio di volte, forse tre per la storia dei preventivi. ….. A
precisazione di quanto detto all'inizio ribadisco che riguardo ai costi di custodia giornaliera (che sono 24 ore) mio figlio
mi disse che dopo qualche giorno che i mezzi erano lì si erano presentati sia la IG.ra e qualche giorno dopo anche
l'avvocato che li assisteva in quel momento a chiedere quanto veniva e mio figlio gli aveva detto in entrambi i casi che
erano 15 per la macchia e 5 per la vespa”; risulta non contestato ed anzi ammesso dallo stesso opponente che la società gli abbia fatto pervenire un preventivo per le spese di custodia, il Controparte_1
n. 47 dell'8.4.2021 (per €. 6.295,20). Peraltro, nessuna prova contraria a ciò risulta dalla causa.
5 Ebbene, il preventivo ricevuto dal IG. conteneva una indicazione precisa dell'importo Pt_1
giornaliero di custodia, sia per la macchina che per il motorino, e del periodo considerato fino a quel momento - tale quindi da rendere perfettamente consapevole il committente dei costi che gli venivano applicati;
sicché l'omessa contestazione specifica di tali prezzi - di cui non c'è prova - è circostanza certamente idonea a ritenere che egli li abbia accettati.
D'altronde, il preventivo è una proposta di prezzo per un determinato servizio o prodotto, e se il cliente non contesta specificatamente il prezzo indicato nel preventivo, tramite un'e-mail o una lettera,
si può ben presumere – specie se il preventivo in questione contiene informazioni chiare e precise sul prezzo - che lo abbia accettato (cfr in merito Cassazione Civile Sez. VI, ordinanza 3 dicembre 2020 n.
27624).
Ebbene, non c'è prova di contestazione di alcun tipo, né durante il rapporto, né successivamente quando è stata emessa la fattura;
fino alla proposizione della causa.
Ne consegue che valutato l'intero quadro istruttorio generale si possa ritenere certamente adempiuto l'onere in capo all'opposto e dunque provati i fatti costitutivi a fondamento della sua pretesa creditoria;
mentre non c'è prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere da prova che, facendo applicazione dei criteri generali di ripartizione dell'onere Controparte_1
della prova indicati dall'art. 2697 c.c, incombeva sull'opponente, convenuto sostanziale.
3. - Per completezza, va detto altresì detto che non assume alcuna specifica rilevanza ai fini di causa il contrasto tra il preventivo n. 47 per 3.867,40 prodotto dall'opponente (ed anche dall'opposto con l'all. D della sua comparsa di costituzione) e lo stesso preventivo per 13.066,20, prodotto sempre dall'opposto, poiché (al di là del fatto che quest'ultimo alleghi a sua difesa l'esistenza di un errore materiale) è piuttosto chiaro che in quello inviato per primo al IG. era calcolato con Pt_1
riferimento ad un periodo specifico della custodia – dall'1.11.2020 al 17.7.2021 (258 gg); mentre quello che l'opposto sostiene di avere inviato corretto - quello sulla cui base è stata emessa la fattura azionata in monitorio - copre l'intero periodo di custodia: ben 507 giorni dal 20.6.20 al 9.11.2021.
6 3.1 - Tutto ciò, peraltro, appare perfettamente coerente con la circostanza - allegata dall'opposta e ricavabile anche dal documento prodotto sub 'D' nel suo fascicolo telematico - che con una mail del
17.7.2021, ha inviato sia il preventivo n. 71 del 31.10.2020 - che copriva il periodo Controparte_1
dal 20.6.2020 (data in cui è avvenuto il recupero dei due mezzi) fino alla data di emissione del preventivo stesso (quindi 130 giorni, con un totale di €. 3.867,40), che il n. 47, a cui fa riferimento l'opponente, che copriva il periodo esattamente successivo, dall'1.11.2020 al 17.7.21, 258 giorni, per
€. 6.295,20.
E' vero che si tratta di una trasmissione a mezzo mail ordinaria di cui non c'è prova di ricezione, ma
è assolutamente indicativo nel quadro generale della vicenda - e dunque idoneo a fondare quantomeno una presunzione nel libero convincimento del Giudice - il fatto che il preventivo n. 47 di €. 6.295,20
si riferisca al periodo esattamente successivo a quello portato dal n. 71, poiché conteggia il periodo che va dall'1.11.2020 in poi.
Ciò a sua volta finisce per essere perfettamente coerente anche con le dichiarazioni del teste
(sopra richiamate) -“… ne hanno voluto uno perché l'assicurazione doveva pagarli, poi Tes_2
però non li ha pagati e sono tornati a chiedere l'aggiornamento del preventivo con il nuovo periodo”-
e con il fatto che la custodia 'continuava…” e il costo ovviamente andava aggiornato.
Così inquadrati organicamente tutti i fatti, l'opposizione risulta infondata e va respinta.
4. - Al rigetto consegue la soccombenza dell'opponente su cui gravano le spese di causa, che si ritiene di liquidare, come in dispositivo, secondo i parametri di legge anche minimi, tenuto conto del giudizio e della concreta attività svolta dalle parti.
PQM
definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, il Tribunale di Reggio
Calabria, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 536/2022 del Tribunale di
Reggio Calabria, pubblicato il 13/07/2022 (nell'ambito del proc. n. 1841/2022 RGAC), che dichiara definitivamente esecutivo.
7 2. Condanna (c.f. ), a pagare alla società Parte_1 C.F._1 _1
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di causa
[...] P.IVA_1
che liquida in €. 4.000,00, oltre rimborso forfettario e Cap e Iva se dovuti, distraendoli in favore dell'avv. Domenico Ruggiero, che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.6.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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