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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 830/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il15.08.1972, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Micali, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, giusta procura già conferita a margine ricorso per accertamento tecnico preventivo ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 13/02/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 5936/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 75%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell CP_2
alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti. Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva nel presente giudizio l' che, deducendo la mancanza di interesse ad agire per CP_2
insussistenza del requisito economico, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con note del 20/11/2024 veniva depositata documentazione medica integrativa delle condizioni sanitarie dell'istante.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetta e come non avesse fornito una valutazione esaustiva del suo complessivo stato patologico.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed esaminato la Persona_1
documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui la predetta risulta affetta, caratterizzato da “Spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale,
Broncopatia cronica in accanita tabagista, Ipertensione arteriosa”, integrasse una condizione invalidante nella misura del 50% a far data dalla domanda amministrativa e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2 documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “Broncopatia cronica
(cod. 6407; attribuito 45%). Segni di artrosi polidistrettuale interessante particolarmente il tratto lombare della colonna lombare a scarsa incidenza funzionale (assimilabile complessivamente al cod. 7008; 12%). Ipertensione arteriosa inveterata in trattamento farmacologico (cod. 6445; attribuito 11%).”.
Osservava il consulente: “Ho ritenuta corretta la valutazione del CTU di ATP in relazione sia alla broncopatia che al quadro artrosico;
ho ritenuto invece corretto valorizzare anche l'ipertensione arteriosa (per analogia 6445, 11%) in quanto è presente dall'età giovanile
(insorta come secondaria a un feocromocitoma e da allora sempre in terapia antiipertensiva).
Nel ricorso di merito non si contesta la valutazione della patologia respiratoria ma contesta fortemente la valutazione artrosica sostenendo che si sarebbero dovuti applicare i tre importanti codici di anchilosi in posizione favorevole (anchilosi d'anca 7202, anchilosi di spalla 7208 e anchilosi rachide lombare 7010); e a sostegno di tale tesi fa riferimento a una radiografia dell'11.5.2023 e a una RM del 28.5.2023 entrambe eseguite privatamente. Io credo che il riferimento alle anchilosi sopra descritte rappresenti un refuso di stampa visto che le indagini radiologiche, indicando quadri tutt'altro compatibili con situazioni di anchilosi, indicano quadri artrosici lievi se non addirittura condizioni di perfetta normalità, rafforzando la mia valutazione e quella del CTU di ATP. Infatti l'esame radiografico della spalla e dell'anca destra eseguita presso la , a firma dott. Controparte_3 [...]
così recita: “Note artrosiche iniziali sull'acromionclaveare della spalla destra. Per_3
Nell'emibacino e nell'anca destra non si rilevano lesioni ossee e articolari”. Credo che per quanto riguarda la supposta anchilosi della spalla e dell'anca destra non siano necessari ulteriori commenti. La RM refertata il 28.5.23 dal dott. presso lo Studio Persona_4
Diagnbostico San Michele di Messina evidenzia: “Modica protrusione posteriore ad ampio raggio dei dischi L3-L4 e L4-L5 e L5-S1. Canale spinale di ampiezza ai limiti inferiori della norma a livello L4-L5 e L5-S1 per l'ispessimento dei legamenti gialli e per l'ipertrofia artrosica dei massicci articolari. Lievemente ristretti entrambi i forami di coniugazione L5-
S1. Non apprezzabili alterazioni strutturali delle vertebre lombari. In posizione distesa conservata la fisiologica lordosi lombare”.
In ragione di quanto premesso, il dott. ha accertato un grado di invalidità permanente Per_2
nella misura del 57% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
2. Decisione e spese.
Tanto premesso, non possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
- nulla sulle spese processuali, stante il suddetto esonero;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. . Persona_2
Messina, 4 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando