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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG 18291/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18291/2023 promossa da:
, e , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
Marco Mezzanoglio e Stefano Mezzanoglio;
attori contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Giampaolo Mussano (mandato Controparte_1
dismesso in data 04.02.2025 senza nomina di sostituto); convenuta
avente ad oggetto: mandato, obbligo di rendiconto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 03.06.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui , Parte_1 Parte_2
e quali eredi della madre (morta nel 2021) citavano in Parte_3 Persona_1
giudizio la cugina (figlia di un fratello di Controparte_1 Persona_1
rappresentando: 1) che la convenuta lavora quale agente di commercio nel settore finanziario;
2) che nel 2009 la convenuta propose ad l'acquisto di prodotti finanziari, con Persona_1
conseguente dazione da parte della defunta della somma complessiva di € 25.000,00 in data
03.07.2009 a mezzo 3 assegni circolari intestati alla convenuta e da questa incassati;
3) che gli attori, morta la madre, chiesero alla cugina chiarimenti sul predetto investimento, senza ottenere valide spiegazioni, se non che il denaro era stato depositato presso una fiduciaria svizzera con interessi del 4% all'anno, ragion per cui ogni anno la convenuta avrebbe consegnato in contanti alla zia € 1.000,00 a titolo di interessi, pur senza essere in grado di fornirne la prova 4) di aver allora gli attori chiesto inutilmente alla convenuta quale mandataria il rendiconto della sua gestione ex art. 1713 c.c., con conseguente proposizione in questa sede della domanda volta ad
2 ottenere la presentazione del rendiconto ex art. 263 c.p.c. in assenza di qualsivoglia informazione nel corso del mandato, e correlata domanda di pagamento del saldo finale a seguito dell'estinzione del mandato cagionata dalla morte della mandante ex art. 2722 c.c., ovvero della somma di € 25.000,00 oltre interessi di € 11.000,00 maturati al tasso del 4% annuo dal 2010 al
2021;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda, rappresentando: 1) di aver
[...]
semplicemente fatto da tramite fra la zia e il promotore finanziario che lavorava Controparte_2
in Svizzera presso una fiduciaria UBS denominata Tiverton LTD;
2) che la sua attività consisteva nel portare i documenti, i soldi, le rendicontazioni e i disinvestimenti e quant'altro necessario sul piano burocratico;
3) di non aver mai ricevuto un mandato per investire dalla defunta zia;
4)
l'inesistenza, dunque, di un mandato, essendo peraltro prescritto il rapporto relativo al pagamento di € 25.000,00 effettuato nel 2009, con conseguente insussistenza dell'obbligo di presentazione del conto e difetto di legittimazione passiva;
- dato atto che nella memoria n. 1 parte convenuta depositava una ricevuta di € 10.000,00 relativa ad un presunto disinvestimento parziale da parte degli zii in data 29.11.2018, la cui sottoscrizione veniva tuttavia prontamente disconosciuta da parte attrice nella prima difesa utile, ovvero con la memoria n. 2, senza che la convenuta abbia poi formulato l'istanza di verificazione nella memoria n. 3;
- rilevato che il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione della lite, ordinava alla convenuta la presentazione del conto, ottenendo un rifiuto, sicché è stato disposto ex art. 265 c.p.c. il giuramento estimatorio da parte degli attori, all'esito del quale il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio alli 03.06.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, con note depositate dalla sola parte attrice:
RITENUTO
- che in via preliminare va osservata la decadenza in cui sono incorse entrambe le parti dal diritto di assumere le prove dedotte nelle memorie istruttorie;
- che, infatti, se parte convenuta non ha precisato le proprie conclusioni nelle note scritte conclusive, parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato solo le conclusioni di merito senza, invece, far alcun riferimento ai mezzi di prova dedotti e respinti dal Tribunale, di
3 tal che i mezzi di prova di entrambe le parti non possono più essere esaminati dal giudicante in quanto da ritenere tacitamente rinunciati;
- che, sul punto, infatti, va osservato il costante orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, orientamento secondo cui, a titolo esemplificativo, “avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass. civ., Sez. II, 14/11/2007, n. 23574; Cass. civ., Sez. III,
22/04/2009, n. 9551);
- che, in altre parole, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello” (Cass. civ., Sez. III, 14/10/2008, n. 25157);
- che, sempre in via preliminare, va detto che la ricevuta attestante il ritiro della somma di €
10.000,00 da parte della defunta madre degli attori (nonché zia della convenuta) prodotta da parte resistente in memoria n. 1 sia processualmente inutilizzabile in quanto parte attrice ha tempestivamente disconosciuto le firme apparentemente apposte dai suoi danti causa senza che parte convenuta abbia domandato la verificazione nel termine di legge, ovvero nella memoria n.
3, dovendo in effetti essere considerata tardiva la richiesta di verificazione formulata solamente nel corso della prima udienza di trattazione;
- che la verificazione, infatti, è uno strumento istruttorio lasciato nella disponibilità delle parti, sicché deve essere richiesta nel rispetto dei termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie, ragion per cui è tardiva la richiesta formulata per la prima volta in udienza (infatti, “La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento”: Cass. Civ.,
Sez. II, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17902);
4 - che, peraltro, anche diversamente opinando, parte convenuta avrebbe dovuto chiedere l'ammissione della verificazione nelle conclusioni precisate trattandosi di ordinario mezzo istruttorio precedentemente rigettato dal Tribunale, cosa tuttavia non avvenuta, con conseguente decadenza alla luce di quanto sopra esposto;
- che, nel merito, la domanda degli attori volta all'accertamento della sussistenza di un obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. in capo alla convenuta sia fondata, dal momento che gli elementi istruttori raccolti e le stesse affermazioni della convenuta in modo univoco hanno dimostrato l'esistenza di un rapporto di mandato conferito verbalmente dalla defunta a favore della con conseguente gestione da parte di quest'ultima dell'investimento di € 25.000,00 CP_1
effettuato nel 2009;
- che gli elementi di prova dell'esistenza del mandato possono essere desunti dalle seguenti circostanze: 1) la somma di € 25.000,00 è stata versata dalla defunta con assegni circolari intestati ed incassati dalla convenuta;
2) dal fatto che la stessa convenuta abbia ammesso che la sua attività consisteva nel portare i documenti, i soldi, le rendicontazioni e i disinvestimenti e quant'altro necessario, ovvero a gestire nell'interesse della defunta l'investimento, il che rappresenta la tipica attività gestoria di un mandatario;
3) dagli scambi di email intercorsi fra le parti prima dell'introduzione del presente giudizio, in cui la convenuta prometteva di fornire la documentazione relativa all'investimento e di pagare gli interessi maturati;
- che, in particolare, si veda la email del 29.05.2022 con cui la convenuta testualmente così comunicava:
5 - che con tale comunicazione la convenuta ammetteva con piena efficacia confessoria di aver gestito personalmente l'investimento, compreso il consiglio di mutare il prodotto finanziario investito, dovendosi ricordare che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (Cass., n.11606/2018), disconoscimento insussistente nella fattispecie in esame;
- che, in quest'ottica, l'eventuale presenza di un ulteriore promotore finanziario (tal Per_2
che avrebbe lavorato per una fiduciaria di UBS) diviene del tutto irrilevante, perché la
[...]
presenza di un secondo mandatorio non esclude la responsabilità del primo, per quanto vada rilevata l'assenza di qualsivoglia prova del fatto che la defunta avesse avuto rapporti di qualunque tipo con con il quale in realtà si interfacciava solamente la convenuta, secondo lo schema CP_2
di un sub mandato;
- che l'attività posta in essere dalla convenuta va dunque ricondotta ad avviso del giudicante nella nozione del mandato, per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam, non essendo infatti sufficiente per escludere l'esistenza di un mandato affermare la presenza di altro mandatario, dal momento che l'incarico, ad esempio, di incassare il denaro, di pagare gli interessi, di fornire la rendicontazione, di consigliare un disinvestimento ma anche quella di ricercare il promotore finanziario di fiducia (in ipotesi rappresenta un incarico avente ad oggetto il CP_2
compimento di un atto giuridico, come tale perfettamente rientrante nella nozione di mandato, quand'anche l'operazione sia stata ideata esclusivamente dalla defunta: basti pensare al riguardo alla figura del mandato all'incasso;
- che neppure rileva l'assenza di remunerazione per la convenuta, dal momento che il mandato può essere anche a titolo gratuito (come spesso avviene nell'ambito di rapporti in senso lato famigliari) o che non sia stato conferito per iscritto, ben potendo essere conferito anche verbalmente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede deve essere accertata l'esistenza di un mandato senza rappresentanza conferito dalla defunta all'odierna resistente, con Persona_1
conseguente obbligo della convenuta di rendere il conto ex artt. 1713 c.c. e 263 c.p.c. a favore
6 degli attori nella loro qualità di eredi, il che implica necessariamente anche il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa della resistente;
- che al riguardo va precisato che l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della resistente è manifestamente infondata;
- che, infatti, il mandatario deve fornire ogni informazione circa “ciò che è accaduto” (cfr. ex multis Cass. 25904/2009) e più nello specifico, deve rendere noti tutti i fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere, con tutta la relativa documentazione di spesa;
- che a seguito della morte del mandante, che naturalmente costituisce causa di estinzione del mandato ex art. 1722 c.c., il diritto al rendiconto si trasmetta in capo agli eredi: secondo Cass.
n. 2003/9262, infatti, l'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante;
- che, invece, quanto ai termini di prescrizione del diritto del mandante (ovvero dell'erede) ad ottenere il rendiconto va evidenziato come la Corte di Cassazione con sentenza n. 6461/1991 ha escluso l'applicazione dell'art. 2961 c.c. (rubricato “restituzione di documenti” che prevede il termine breve di prescrizione di tre anni) al mandato e più precisamente ha chiarito come “la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2961 c.c. non può essere invocata con riferimento all'obbligo del mandatario di fornire al mandante il rendiconto e tutte le restituzioni cui è tenuto”;
- che, pertanto troverà applicazione il combinato disposto degli artt. 2946 e 2935 c.c. secondo cui troverà applicazione il termine decennale di prescrizione con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere esercitato;
- che, di conseguenza, nell'ipotesi di una successione ereditaria la prescrizione inizierà a decorrere dal giorno dell'apertura della successione (Cass. n- 7254/2013; Tribunale Ferrara, sent.
n. 255/2024), evento occorso nel 2021, ragion per cui l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata;
- che, in ogni caso, la prescrizione dei diritti nascenti dal mandato, essendo il mandato un rapporto continuativo, inizia a decorrere da quando il rapporto è cessato, prima non potendo il mandatario chiedere il rendiconto, ragion per cui l'eccezione di prescrizione va rigettata, con conseguente affermazione dell'obbligo per la resistente di fornire il rendiconto;
7 - che, tuttavia, parte convenuta, cui venne ordinata dal Tribunale la presentazione del conto, ha rifiutato di svolgere qualsivoglia rendicontazione, come da memoria del 26.04.2024, sulla base dell'assunto che i documenti sarebbero stati nel possesso del promotore assunto non CP_2
condivisibile alla luce di quanto appena esposto stante la responsabilità contrattuale diretta della convenuta;
- che, conseguentemente, il Tribunale, su richiesta della difesa degli attori, ha disposto il giuramento suppletorio come consentito dal primo comma dell'art. 265 c.p.c. in caso di mancata presentazione del conto da parte del soggetto obbligato, posto che nella fattispecie in esame era certa la somma consegnata alla convenuta per l'investimento (€ 25.000,00), mentre il rendimento annuo era stato individuato dalla stessa resistente nel 4%, ovvero € 1.000,00 all'anno, sicché vi era un significativo principio di prova circa la consistenza del credito che, insieme al rifiuto della convenuta a rendere il conto, ha determinato l'ammissione del giuramento suppletorio;
- che, quindi, gli attori ( a mezzo di prova delegata da parte del Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata) hanno prestato positivamente il giuramento estimatorio sulla base della seguente formula: “Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro che le somme a me ed agli altri attori dovute da per i fatti oggetto di causa Controparte_1
ammontano ad € 25.000,00 per capitale oltre € 11.000,00 di interessi per un totale di € 36.000,00”;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede il Tribunale ritiene provate le seguenti circostanze: 1) l'esistenza di un mandato conferito dalla de cuius alla resistente per l'investimento in strumenti finanziari della somma di € 25.000,00; 2) l'effettiva dazione della somma di €
25.000,00 da parte della defunta alla resistente;
3) la maturazione di interessi annui di € 1.000,00 dal 2010 al 2021; 4) la totale assenza di rendicontazione da parte della mandataria;
- che, in effetti, la convenuta non ha minimamente provato di aver restituito parte del capitale investito (l'unica prova offerta, ovvero la ricevuta di pagamento prodotta da parte convenuta in memoria n. 1, non è processualmente utilizzabile stante il disconoscimento della sottoscrizione da parte degli attori e la tardività della richiesta di verificazione, comunque non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e come tale decaduta) e neppure di aver pagato gli interessi, che lei stessa ha riconosciuto come esistenti nella misura di € 1.000,00 all'anno: si veda sul punto la comparsa di risposta nonché le comunicazioni via email e whatsapp intercorse fra le parti prima dell'introduzione di questo giudizio;
8 - che, pertanto, in considerazione di quanto precede, a seguito dell'estinzione del mandato per morte della mandante, la somma che parte convenuta avrebbe dovuto restituire agli attori al termine del mandato è esattamente pari alla somma oggetto del giuramento suppletorio, ovvero
€ 25.000,00 per capitale ed € 11.000,00 di interessi maturati sino al 2021 per un totale di €
36.000,00;
- che al riguardo va detto che il giuramento suppletorio ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, pertanto, all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati (Cass., Sez. I, n. 14317/2002; Cass. n.
3521/1983);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede la convenuta, a seguito dell'estinzione del mandato, deve essere condannata a pagare la somma di € 25.000,00 in sorte capitale e di €
11.000,00 per gli interessi maturati sino al 2021 (questi ultimi anche in forza dell'art. 1714 c.c.);
- che parte attrice ha chiesto il pagamento degli interessi e della rivalutazione sia sul capitale che sugli interessi;
- che al riguardo va detto che, a seguito dell'estinzione del mandato per morte del mandatario ex art. 1722 c.c., in capo al mandante è sorto l'obbligo di restituire quanto ricevuto dal mandatario a titolo di capitale e quanto ricevuto nell'interesse del mandante a titolo di interessi;
- che, dunque, l'obbligazione ha natura restitutoria e non risarcitoria, sicché non è dovuta la rivalutazione in assenza di prova del maggior danno patito dagli attori: in questo caso, infatti, “la moneta non rappresenta il sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, come è proprio delle obbligazioni di valore, ma costituisce l'oggetto diretto di una prestazione che è sempre consistita nella prestazione di una somma di danaro quale conseguenza dell'inadempimento di un'altra prestazione” (Cass. civ., Sez. III, 22/06/2007, n. 14573; Cass. civ., Sez. III, 18/07/2008, n. 19958;
Cons. Stato, Sez. V, 16/06/2010, n. 3800);
- che, inoltre, va pure aggiunto che in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto o di estinzione di un contratto “le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c., danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente” (Cass., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339);
9 - che, pertanto, la rivalutazione non è dovuta né sul capitale né sugli interessi in assenza di prova del maggior danno;
- che, invece, quanto alla richiesta di corresponsione degli interessi, va detto che in realtà la somma di € 11.000,00 è già costituita dagli interessi sulla somma di € 25.000,00, ragion per cui, evidentemente, non possono essere riconosciuti ulteriori interessi sulla somma di € 25.000,00;
- che la richiesta di interessi sulla somma di € 11.000,00 dovuta a titolo di interessi, invece, rappresenta una richiesta di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., sicché essi sono dovuti con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, trattandosi di interessi scaduti da più di sei mesi;
- che, infine, parte attrice ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato: trattandosi di prestazione continuativa, la risoluzione non avrebbe effetto ex tunc, ma ex nunc ex art. 1458 c.c.;
- che, tuttavia, come ammesso dalla stessa difesa attorea, il contratto di mandato si è estinto ex art. 1722 c.c. alla morte del mandante, con conseguente sorgere degli obblighi restitutori di cui sopra si è già trattato, e che sono peraltro identici a quelli che sarebbero conseguiti alla risoluzione del contratto per inadempimento della mandataria;
- che, dunque, non può essere dichiarata la risoluzione di un contratto che si è estinto prima della pronuncia costitutiva di risoluzione;
- che le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte convenuta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 52.000,00) ad eccezione del parametro relativo alla fase decisoria, liquidato in conformità ai valori minimi in considerazione della modesta attività ivi espletata, e con maggiorazione di € 722,00 per la fase istruttoria in considerazione della prova delegata espletata, per un totale di € 6.886,00 oltre accessori di legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
10 Condanna a pagare a favore di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 25.000,00 a titolo di capitale e di € 11.000,00 a titolo di interessi, oltre Pt_3
interessi al tasso di cui all'art.1284 c.c., comma primo, sulla sola somma di € 11.000,00 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e , spese che si liquidano in € 6.886,00 a titolo di compenso ed in € Parte_2 Parte_3
545,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 04.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18291/2023 promossa da:
, e , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
Marco Mezzanoglio e Stefano Mezzanoglio;
attori contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Giampaolo Mussano (mandato Controparte_1
dismesso in data 04.02.2025 senza nomina di sostituto); convenuta
avente ad oggetto: mandato, obbligo di rendiconto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 03.06.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui , Parte_1 Parte_2
e quali eredi della madre (morta nel 2021) citavano in Parte_3 Persona_1
giudizio la cugina (figlia di un fratello di Controparte_1 Persona_1
rappresentando: 1) che la convenuta lavora quale agente di commercio nel settore finanziario;
2) che nel 2009 la convenuta propose ad l'acquisto di prodotti finanziari, con Persona_1
conseguente dazione da parte della defunta della somma complessiva di € 25.000,00 in data
03.07.2009 a mezzo 3 assegni circolari intestati alla convenuta e da questa incassati;
3) che gli attori, morta la madre, chiesero alla cugina chiarimenti sul predetto investimento, senza ottenere valide spiegazioni, se non che il denaro era stato depositato presso una fiduciaria svizzera con interessi del 4% all'anno, ragion per cui ogni anno la convenuta avrebbe consegnato in contanti alla zia € 1.000,00 a titolo di interessi, pur senza essere in grado di fornirne la prova 4) di aver allora gli attori chiesto inutilmente alla convenuta quale mandataria il rendiconto della sua gestione ex art. 1713 c.c., con conseguente proposizione in questa sede della domanda volta ad
2 ottenere la presentazione del rendiconto ex art. 263 c.p.c. in assenza di qualsivoglia informazione nel corso del mandato, e correlata domanda di pagamento del saldo finale a seguito dell'estinzione del mandato cagionata dalla morte della mandante ex art. 2722 c.c., ovvero della somma di € 25.000,00 oltre interessi di € 11.000,00 maturati al tasso del 4% annuo dal 2010 al
2021;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda, rappresentando: 1) di aver
[...]
semplicemente fatto da tramite fra la zia e il promotore finanziario che lavorava Controparte_2
in Svizzera presso una fiduciaria UBS denominata Tiverton LTD;
2) che la sua attività consisteva nel portare i documenti, i soldi, le rendicontazioni e i disinvestimenti e quant'altro necessario sul piano burocratico;
3) di non aver mai ricevuto un mandato per investire dalla defunta zia;
4)
l'inesistenza, dunque, di un mandato, essendo peraltro prescritto il rapporto relativo al pagamento di € 25.000,00 effettuato nel 2009, con conseguente insussistenza dell'obbligo di presentazione del conto e difetto di legittimazione passiva;
- dato atto che nella memoria n. 1 parte convenuta depositava una ricevuta di € 10.000,00 relativa ad un presunto disinvestimento parziale da parte degli zii in data 29.11.2018, la cui sottoscrizione veniva tuttavia prontamente disconosciuta da parte attrice nella prima difesa utile, ovvero con la memoria n. 2, senza che la convenuta abbia poi formulato l'istanza di verificazione nella memoria n. 3;
- rilevato che il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione della lite, ordinava alla convenuta la presentazione del conto, ottenendo un rifiuto, sicché è stato disposto ex art. 265 c.p.c. il giuramento estimatorio da parte degli attori, all'esito del quale il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio alli 03.06.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, con note depositate dalla sola parte attrice:
RITENUTO
- che in via preliminare va osservata la decadenza in cui sono incorse entrambe le parti dal diritto di assumere le prove dedotte nelle memorie istruttorie;
- che, infatti, se parte convenuta non ha precisato le proprie conclusioni nelle note scritte conclusive, parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato solo le conclusioni di merito senza, invece, far alcun riferimento ai mezzi di prova dedotti e respinti dal Tribunale, di
3 tal che i mezzi di prova di entrambe le parti non possono più essere esaminati dal giudicante in quanto da ritenere tacitamente rinunciati;
- che, sul punto, infatti, va osservato il costante orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, orientamento secondo cui, a titolo esemplificativo, “avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass. civ., Sez. II, 14/11/2007, n. 23574; Cass. civ., Sez. III,
22/04/2009, n. 9551);
- che, in altre parole, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello” (Cass. civ., Sez. III, 14/10/2008, n. 25157);
- che, sempre in via preliminare, va detto che la ricevuta attestante il ritiro della somma di €
10.000,00 da parte della defunta madre degli attori (nonché zia della convenuta) prodotta da parte resistente in memoria n. 1 sia processualmente inutilizzabile in quanto parte attrice ha tempestivamente disconosciuto le firme apparentemente apposte dai suoi danti causa senza che parte convenuta abbia domandato la verificazione nel termine di legge, ovvero nella memoria n.
3, dovendo in effetti essere considerata tardiva la richiesta di verificazione formulata solamente nel corso della prima udienza di trattazione;
- che la verificazione, infatti, è uno strumento istruttorio lasciato nella disponibilità delle parti, sicché deve essere richiesta nel rispetto dei termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie, ragion per cui è tardiva la richiesta formulata per la prima volta in udienza (infatti, “La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento”: Cass. Civ.,
Sez. II, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17902);
4 - che, peraltro, anche diversamente opinando, parte convenuta avrebbe dovuto chiedere l'ammissione della verificazione nelle conclusioni precisate trattandosi di ordinario mezzo istruttorio precedentemente rigettato dal Tribunale, cosa tuttavia non avvenuta, con conseguente decadenza alla luce di quanto sopra esposto;
- che, nel merito, la domanda degli attori volta all'accertamento della sussistenza di un obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. in capo alla convenuta sia fondata, dal momento che gli elementi istruttori raccolti e le stesse affermazioni della convenuta in modo univoco hanno dimostrato l'esistenza di un rapporto di mandato conferito verbalmente dalla defunta a favore della con conseguente gestione da parte di quest'ultima dell'investimento di € 25.000,00 CP_1
effettuato nel 2009;
- che gli elementi di prova dell'esistenza del mandato possono essere desunti dalle seguenti circostanze: 1) la somma di € 25.000,00 è stata versata dalla defunta con assegni circolari intestati ed incassati dalla convenuta;
2) dal fatto che la stessa convenuta abbia ammesso che la sua attività consisteva nel portare i documenti, i soldi, le rendicontazioni e i disinvestimenti e quant'altro necessario, ovvero a gestire nell'interesse della defunta l'investimento, il che rappresenta la tipica attività gestoria di un mandatario;
3) dagli scambi di email intercorsi fra le parti prima dell'introduzione del presente giudizio, in cui la convenuta prometteva di fornire la documentazione relativa all'investimento e di pagare gli interessi maturati;
- che, in particolare, si veda la email del 29.05.2022 con cui la convenuta testualmente così comunicava:
5 - che con tale comunicazione la convenuta ammetteva con piena efficacia confessoria di aver gestito personalmente l'investimento, compreso il consiglio di mutare il prodotto finanziario investito, dovendosi ricordare che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (Cass., n.11606/2018), disconoscimento insussistente nella fattispecie in esame;
- che, in quest'ottica, l'eventuale presenza di un ulteriore promotore finanziario (tal Per_2
che avrebbe lavorato per una fiduciaria di UBS) diviene del tutto irrilevante, perché la
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presenza di un secondo mandatorio non esclude la responsabilità del primo, per quanto vada rilevata l'assenza di qualsivoglia prova del fatto che la defunta avesse avuto rapporti di qualunque tipo con con il quale in realtà si interfacciava solamente la convenuta, secondo lo schema CP_2
di un sub mandato;
- che l'attività posta in essere dalla convenuta va dunque ricondotta ad avviso del giudicante nella nozione del mandato, per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam, non essendo infatti sufficiente per escludere l'esistenza di un mandato affermare la presenza di altro mandatario, dal momento che l'incarico, ad esempio, di incassare il denaro, di pagare gli interessi, di fornire la rendicontazione, di consigliare un disinvestimento ma anche quella di ricercare il promotore finanziario di fiducia (in ipotesi rappresenta un incarico avente ad oggetto il CP_2
compimento di un atto giuridico, come tale perfettamente rientrante nella nozione di mandato, quand'anche l'operazione sia stata ideata esclusivamente dalla defunta: basti pensare al riguardo alla figura del mandato all'incasso;
- che neppure rileva l'assenza di remunerazione per la convenuta, dal momento che il mandato può essere anche a titolo gratuito (come spesso avviene nell'ambito di rapporti in senso lato famigliari) o che non sia stato conferito per iscritto, ben potendo essere conferito anche verbalmente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede deve essere accertata l'esistenza di un mandato senza rappresentanza conferito dalla defunta all'odierna resistente, con Persona_1
conseguente obbligo della convenuta di rendere il conto ex artt. 1713 c.c. e 263 c.p.c. a favore
6 degli attori nella loro qualità di eredi, il che implica necessariamente anche il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa della resistente;
- che al riguardo va precisato che l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della resistente è manifestamente infondata;
- che, infatti, il mandatario deve fornire ogni informazione circa “ciò che è accaduto” (cfr. ex multis Cass. 25904/2009) e più nello specifico, deve rendere noti tutti i fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere, con tutta la relativa documentazione di spesa;
- che a seguito della morte del mandante, che naturalmente costituisce causa di estinzione del mandato ex art. 1722 c.c., il diritto al rendiconto si trasmetta in capo agli eredi: secondo Cass.
n. 2003/9262, infatti, l'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante;
- che, invece, quanto ai termini di prescrizione del diritto del mandante (ovvero dell'erede) ad ottenere il rendiconto va evidenziato come la Corte di Cassazione con sentenza n. 6461/1991 ha escluso l'applicazione dell'art. 2961 c.c. (rubricato “restituzione di documenti” che prevede il termine breve di prescrizione di tre anni) al mandato e più precisamente ha chiarito come “la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2961 c.c. non può essere invocata con riferimento all'obbligo del mandatario di fornire al mandante il rendiconto e tutte le restituzioni cui è tenuto”;
- che, pertanto troverà applicazione il combinato disposto degli artt. 2946 e 2935 c.c. secondo cui troverà applicazione il termine decennale di prescrizione con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere esercitato;
- che, di conseguenza, nell'ipotesi di una successione ereditaria la prescrizione inizierà a decorrere dal giorno dell'apertura della successione (Cass. n- 7254/2013; Tribunale Ferrara, sent.
n. 255/2024), evento occorso nel 2021, ragion per cui l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata;
- che, in ogni caso, la prescrizione dei diritti nascenti dal mandato, essendo il mandato un rapporto continuativo, inizia a decorrere da quando il rapporto è cessato, prima non potendo il mandatario chiedere il rendiconto, ragion per cui l'eccezione di prescrizione va rigettata, con conseguente affermazione dell'obbligo per la resistente di fornire il rendiconto;
7 - che, tuttavia, parte convenuta, cui venne ordinata dal Tribunale la presentazione del conto, ha rifiutato di svolgere qualsivoglia rendicontazione, come da memoria del 26.04.2024, sulla base dell'assunto che i documenti sarebbero stati nel possesso del promotore assunto non CP_2
condivisibile alla luce di quanto appena esposto stante la responsabilità contrattuale diretta della convenuta;
- che, conseguentemente, il Tribunale, su richiesta della difesa degli attori, ha disposto il giuramento suppletorio come consentito dal primo comma dell'art. 265 c.p.c. in caso di mancata presentazione del conto da parte del soggetto obbligato, posto che nella fattispecie in esame era certa la somma consegnata alla convenuta per l'investimento (€ 25.000,00), mentre il rendimento annuo era stato individuato dalla stessa resistente nel 4%, ovvero € 1.000,00 all'anno, sicché vi era un significativo principio di prova circa la consistenza del credito che, insieme al rifiuto della convenuta a rendere il conto, ha determinato l'ammissione del giuramento suppletorio;
- che, quindi, gli attori ( a mezzo di prova delegata da parte del Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata) hanno prestato positivamente il giuramento estimatorio sulla base della seguente formula: “Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro che le somme a me ed agli altri attori dovute da per i fatti oggetto di causa Controparte_1
ammontano ad € 25.000,00 per capitale oltre € 11.000,00 di interessi per un totale di € 36.000,00”;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede il Tribunale ritiene provate le seguenti circostanze: 1) l'esistenza di un mandato conferito dalla de cuius alla resistente per l'investimento in strumenti finanziari della somma di € 25.000,00; 2) l'effettiva dazione della somma di €
25.000,00 da parte della defunta alla resistente;
3) la maturazione di interessi annui di € 1.000,00 dal 2010 al 2021; 4) la totale assenza di rendicontazione da parte della mandataria;
- che, in effetti, la convenuta non ha minimamente provato di aver restituito parte del capitale investito (l'unica prova offerta, ovvero la ricevuta di pagamento prodotta da parte convenuta in memoria n. 1, non è processualmente utilizzabile stante il disconoscimento della sottoscrizione da parte degli attori e la tardività della richiesta di verificazione, comunque non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e come tale decaduta) e neppure di aver pagato gli interessi, che lei stessa ha riconosciuto come esistenti nella misura di € 1.000,00 all'anno: si veda sul punto la comparsa di risposta nonché le comunicazioni via email e whatsapp intercorse fra le parti prima dell'introduzione di questo giudizio;
8 - che, pertanto, in considerazione di quanto precede, a seguito dell'estinzione del mandato per morte della mandante, la somma che parte convenuta avrebbe dovuto restituire agli attori al termine del mandato è esattamente pari alla somma oggetto del giuramento suppletorio, ovvero
€ 25.000,00 per capitale ed € 11.000,00 di interessi maturati sino al 2021 per un totale di €
36.000,00;
- che al riguardo va detto che il giuramento suppletorio ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, pertanto, all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati (Cass., Sez. I, n. 14317/2002; Cass. n.
3521/1983);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede la convenuta, a seguito dell'estinzione del mandato, deve essere condannata a pagare la somma di € 25.000,00 in sorte capitale e di €
11.000,00 per gli interessi maturati sino al 2021 (questi ultimi anche in forza dell'art. 1714 c.c.);
- che parte attrice ha chiesto il pagamento degli interessi e della rivalutazione sia sul capitale che sugli interessi;
- che al riguardo va detto che, a seguito dell'estinzione del mandato per morte del mandatario ex art. 1722 c.c., in capo al mandante è sorto l'obbligo di restituire quanto ricevuto dal mandatario a titolo di capitale e quanto ricevuto nell'interesse del mandante a titolo di interessi;
- che, dunque, l'obbligazione ha natura restitutoria e non risarcitoria, sicché non è dovuta la rivalutazione in assenza di prova del maggior danno patito dagli attori: in questo caso, infatti, “la moneta non rappresenta il sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, come è proprio delle obbligazioni di valore, ma costituisce l'oggetto diretto di una prestazione che è sempre consistita nella prestazione di una somma di danaro quale conseguenza dell'inadempimento di un'altra prestazione” (Cass. civ., Sez. III, 22/06/2007, n. 14573; Cass. civ., Sez. III, 18/07/2008, n. 19958;
Cons. Stato, Sez. V, 16/06/2010, n. 3800);
- che, inoltre, va pure aggiunto che in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto o di estinzione di un contratto “le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c., danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente” (Cass., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339);
9 - che, pertanto, la rivalutazione non è dovuta né sul capitale né sugli interessi in assenza di prova del maggior danno;
- che, invece, quanto alla richiesta di corresponsione degli interessi, va detto che in realtà la somma di € 11.000,00 è già costituita dagli interessi sulla somma di € 25.000,00, ragion per cui, evidentemente, non possono essere riconosciuti ulteriori interessi sulla somma di € 25.000,00;
- che la richiesta di interessi sulla somma di € 11.000,00 dovuta a titolo di interessi, invece, rappresenta una richiesta di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., sicché essi sono dovuti con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, trattandosi di interessi scaduti da più di sei mesi;
- che, infine, parte attrice ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato: trattandosi di prestazione continuativa, la risoluzione non avrebbe effetto ex tunc, ma ex nunc ex art. 1458 c.c.;
- che, tuttavia, come ammesso dalla stessa difesa attorea, il contratto di mandato si è estinto ex art. 1722 c.c. alla morte del mandante, con conseguente sorgere degli obblighi restitutori di cui sopra si è già trattato, e che sono peraltro identici a quelli che sarebbero conseguiti alla risoluzione del contratto per inadempimento della mandataria;
- che, dunque, non può essere dichiarata la risoluzione di un contratto che si è estinto prima della pronuncia costitutiva di risoluzione;
- che le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte convenuta, venendo liquidate in conformità ai parametri medi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 52.000,00) ad eccezione del parametro relativo alla fase decisoria, liquidato in conformità ai valori minimi in considerazione della modesta attività ivi espletata, e con maggiorazione di € 722,00 per la fase istruttoria in considerazione della prova delegata espletata, per un totale di € 6.886,00 oltre accessori di legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
10 Condanna a pagare a favore di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 25.000,00 a titolo di capitale e di € 11.000,00 a titolo di interessi, oltre Pt_3
interessi al tasso di cui all'art.1284 c.c., comma primo, sulla sola somma di € 11.000,00 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e , spese che si liquidano in € 6.886,00 a titolo di compenso ed in € Parte_2 Parte_3
545,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 04.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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