Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 166/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianantonio Fazzari presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4
(atto trascritto al n. 25, anno 2003, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 1852/2018 del Tribunale di Milano pubblicata il 20.02.2018
con i seguenti figli:
, nata il [...] e nato il [...] (maggiorenne ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente)
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
07.01.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
27/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 1852/2018 del 10.01.2018, pubblicata in data 20.02.2018 e passata in giudicato;
in particolare, dando atto dell'intervenuta maggiore età ed indipendenza economica di e dei nuovi accordi _3 raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. il figlio , divenuto maggiorenne, continuerà a vivere presso l'abitazione del padre. _3
, dal mese di settembre 2024, ha raggiunto l'autosufficienza economica essendo dipendente _3 a tempo determinato presso l'azienda Carlini Gomme di Lainate con stipendio mensile medio di €. 1.200,00.
2. la figlia minore , di sedici anni, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente e residenza fissata presso l'abitazione del padre;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita della figlia, invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale la minore sarà collocata. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza dei figli saranno assunte dal genitore presso il quale la minore si trova, che dovrà informare al più presto l'altro genitore.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto in debito conto altresì delle volontà ed esigenze scolastiche e sociali espresse dalla ragazza, ormai sedicenne, frequenterà la madre: Per_1
- Nel fine settimana: uno/due giorni, a fine settimana alterni,
- Infrasettimanalmente: uno/due pomeriggi/sera
- Festività natalizie e pasquali/altre festività/ponti: varrà il regime dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti;
- Vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
5. In considerazione della raggiunta autosufficienza economica del figlio e del _3 collocamento prevalente della figlia minore presso il padre, viene revocato l'obbligo da Per_1 parte del sig. di corresponsione mensile alla sig.ra della somma di €. 400,00 a Parte_1 Pt_2 titolo di contributo al mantenimento in precedenza previsto. Pertanto, il sig. contribuirà Parte_1 al mantenimento ordinario di unicamente in via diretta. La signora essendo Per_1 Pt_2
pagina 2 di 4 attualmente disoccupata e pertanto priva di reddito, contribuirà alle spese straordinarie di
, in misura del 50%, da individuarsi secondo le note Linee Guida adottate dal Tribunale di Per_1 Milano.
6. A seguito del collocamento prevalente della figlia minore presso l'abitazione del padre Per_1
e della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne , viene altresì revocata _3 la pregressa assegnazione, in favore della sig.ra della casa familiare, di esclusiva Pt_2 proprietà del sig. . Conseguentemente, la sig.ra si impegna a lasciar libera la Parte_1 Pt_2 predetta abitazione, sita in Cesate (MI) Via Enrico Berlinguer n. 7, entro e non oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2025.
In caso di mancato rispetto del suddetto termine, fermo restando il diritto del sig. di Parte_1 attivarsi, altresì, giudizialmente, ai fini di ottenere il rilascio dell'abitazione, la sig.ra Pt_2 corrisponderà al sig. , a titolo di indennità di occupazione, la somma mensile di €. 500,00 Parte_1 per ogni mese di occupazione successivo al 28/02/2025 e sino alla liberazione del predetto immobile.
7.La signora si impegna a provvedere al saldo integrale delle spese(spese condominiali Pt_2 ordinarie, utenze, Tari ecc.)maturate sino alla data in cui la stessa si trasferirà dall'abitazione familiare.
8.Quale elargizione spontanea volta a fornire un contributo al fine di sostenere la sig.ra Pt_2 nel reperimento di una nuova sistemazione abitativa, il sig. , contestualmente alla Parte_1 vendita a terzi dell'abitazione sita in Cesate, Via Enrico Berlinguer n. 7,si impegna a corrispondere in favore della sig.ra la somma complessiva di€. 10.000,00(diecimila/00),con le seguenti Pt_2 modalità: €. 5.000,00verranno versati alla stipula del preliminare di vendita;
€. 5.000,00 verranno corrisposti all'atto del perfezionamento della vendita (rogito).
9.Contestualmente alla vendita dell'abitazione di cui al precedente punto8), il sig. si Parte_1 impegna a versare in favore dei propri figli , e (nato dalla nuova Per_1 _3 Per_4 relazione affettiva), la somma complessiva di €. 24.000,00 (€. 8.000,00ciascuno).
10.L'assegno unico universale, fintantoché verrà riconosciuto, continuerà ad essere suddiviso tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno;
11.I ricorrenti danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato definitivamente ogni ulteriore rapporto pregresso e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, altresì a titolo di mantenimento dei figli relativamente al periodo anteriore alla data del deposito del presente atto, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica e patrimoniale.
12.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
13.I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
pagina 3 di 4 Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 1852/2018 del 10.01.2018, pubblicata in data 20.02.2018 e passata in giudicato, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
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