Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05487/2025REG.PROV.COLL.
N. 05571/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5571 del 2023, proposto dal Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico de Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la dottoressa RI IA RE, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Liegi 35/B, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, Sezione I, 31 marzo 2023, n. 151, resa tra le parti, non notificata e concernente la determinazione comunale di chiusura dello studio medico con sede in L’Aquila, Via Giovanni XXIII, n. 25.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della dottoressa RI IA RE e della Regione Abruzzo;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento del Comune dell’Aquila con cui è stata disposta la chiusura di uno studio di medicina estetica nella vigenza della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la dottoressa RI IA RE ha proposto ricorso dinanzi al Tar per l’Abruzzo - L’Aquila, previ decreto e istanza cautelari, per l’annullamento:
“ - della determinazione del Dirigente del Servizio SUAP del Comune di L’Aquila del 28 giugno 2022 comunicato con pec in pari data prot. n. 62016/2022, con la quale si “ORDINA la chiusura dell’attività sanitaria presso lo studio di medicina estetica sito in L’Aquila Viale Giovanni XXIII n. 25 esercitato dalla società ESTETICA MEDICA di OR AM AL & C. s.a.s. di cui la Dott.ssa RI IA RE è socia”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi compresa la nota del Servizio Suap prot. 47824 del 18.5.2022 (ricevuta il 9.6.2022) di avvio procedimento chiusura attività sanitaria. ”
2. Il Tribunale territoriale ha accolto:
- la domanda di misure cautelari monocratiche con decreto presidenziale 1° luglio 2022, n. 115;
- la domanda di sospensiva con ordinanza cautelare 14 luglio 2022, n. 118, non impugnata;
- il ricorso con sentenza 31 marzo 2023, n. 151, ritenendo il provvedimento impugnato viziato per l’erronea applicazione della normativa regionale e per carenza di istruttoria.
3. Con appello notificato e depositato il 27 giugno 2023, il Comune dell’Aquila ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza indicata in epigrafe, affidando il proprio gravame a due mezzi di censura, con i quali, anche in chiave critica della sentenza appellata, ripropone le argomentazioni addotte in primo grado a difesa della legittimità del provvedimento di chiusura, lamentando:
“ a) Il ricorso è in primo luogo inammissibile ”: secondo il Comune, la dottoressa RI IA RE sarebbe stata priva di un interesse oppositivo rispetto al provvedimento comunale di chiusura rivolto alla Estetica Medica di AM OR AL e C. S.a.s., potendosi, al più, configurare un mero interesse di fatto all’annullamento del provvedimento impugnato;
“ b) Violazione degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 32/2007. Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ”. l’ente locale deduce che “ la sentenza opera una vera e propria manipolazione della Legge Regionale n. 32/2007 in tema di strutture sanitarie ed uno stravolgimento dei fatti di causa ”, tenuto conto che le disposizioni in materia prevedono uno specifico sistema autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio per tutte le strutture sanitarie, compresa quella per cui è causa, che, in questa prospettazione, ne sarebbe priva.
4. Si sono costituiti in giudizio la dottoressa RI IA RE e la Regione Abruzzo con atti depositati rispettivamente il 5 e il 18 luglio 2023.
5. L’appellata RE ha depositato memoria difensiva il 21 luglio 2023 e, con ordinanza cautelare 28 luglio 2023, n. 3190, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
6. La dottoressa RE ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 19 maggio 2025 e all’udienza del 16 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo di appello, il Comune dell’Aquila sostiene che la ricorrente in primo grado sarebbe stata priva di un interesse diretto all’impugnativa essendo il provvedimento impugnato rivolto alla Estetica Medica di AM OR AL e C. S.a.s..
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che:
- il verbale del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Pescara del 10 maggio 2022 (allegato n. 11 del fascicolo dell’appellata RE) si riferisce all’ispezione “ eseguita presso lo studio di medicina estetica della dottoressa RE RI IA sito in l’Aquila (AQ) via Giovanni XXIII nr. 25” ;
- la comunicazione dei N.A.S. n. prot. 33/177-1 in data 11 maggio 2022 ha ad oggetto “ Studio medico di medicina estetica della dott.ssa RE RI IA ”;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui alla nota del Comune n. prot. 47824 del 18 maggio 2022 è stata inviata alla dottoressa RE;
- dopo l’invio delle osservazioni da parte dell’interessata del 23 giugno 2022, il provvedimento finale recante l’ordine della “ chiusura dell’attività sanitaria presso lo Studio di medicina estetica sito in L’Aquila - Viale Giovanni XXIII n. 25 esercitato dalla società <ESTETICA MEDICA> di AM OR AL &Cs.a.a., di cui la Dott.ssa RI IA RE è socia ” è stato notificato via pec alla dottoressa RE, sebbene tale riferimento sia originato dall’errore che ha comportato lo scambio tra la dottoressa RI IA RE con la sorella, TE RE, socia della società che presta servizi all’appellante.
Pertanto, l’indiscussa qualità di destinataria dei provvedimenti impugnati è sufficiente a radicare in capo all’odierna appellata sia la legittimazione che l’interesse a impugnarli, indipendentemente da chi – se la stessa odierna appellata, in quanto esercente l’attività sanitaria, ovvero la società proprietaria dell’immobile ove questa veniva svolta – sarebbe stata onerata di chiedere l’autorizzazione, secondo l’Amministrazione comunale necessaria e illegittimamente omessa.
8. Con il secondo mezzo di gravame, il Comune dell’Aquila sostiene che il Tar avrebbe erroneamente applicato la normativa regionale alla vicenda per cui è causa.
Anche questo motivo non può essere accolto.
8.1. Osserva al riguardo il Collegio che, in applicazione del principio tempus regit actum , deve considerarsi il momento in cui l’appellata ha comunicato e iniziato la sua attività medica, dovendo trovare applicazione l’articolo 2, comma 3, della legge regionale dell’Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32 nel testo vigente all’epoca dei fatti.
Risulta dagli atti di causa che la dottoressa RE, dopo aver inizialmente chiesto l’apertura di un “ ambulatorio di medicina estetica ” e varie interlocuzioni con gli uffici competenti in esito alle quali ha chiarito la propria intenzione, ha comunicato all’ente locale la volontà di aprire “ uno studio di specialistica medica ” con nota acquisita al protocollo comunale 0031411/16 del 17 febbraio 2016, dopo che, con nota n. prot. 9621 del 28 gennaio 2016, il competente Dirigente aveva trasmesso all’ASL e alla Regione la documentazione relativa, chiarendo che “ trattasi di apertura di uno Studio Medico ”, a seguito della rettifica dell’originaria comunicazione dell’interessata concernente un ambulatorio medico.
Nelle more, con nota n. prot. 4452 in data 11 gennaio 2016 il dipartimento di Prevenzione della ASL aveva espresso “ parere favorevole igienico-sanitario di congruità del progetto rispetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed impiantistici previsti dall’apposito manuale di cui alla RG 32/2007 relativamente all’attività di specialistica medica-medicina estetica ”, fatta salva la normativa urbanistica.
8.2. Nell’ambito della ricostruzione in fatto che precede, la normativa applicabile alla fattispecie è quella del testo vigente al momento della comunicazione dell’avvio dello studio medico.
Come correttamente stabilito dal Tar “ la L.R. n. 32/2007, nel testo all’epoca vigente (prima delle modifiche apportate dalla L.R. 2 maggio 2016, n. 12), prevedeva all’art. 2, comma 1, le “tipologie di strutture soggette ad autorizzazione” includendovi (lett. e) <gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell’art. 8 ter, D.Lgs 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in Allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione - ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 ter del D.Lgs 229/1999> ” .
L’appellante non ha nemmeno messo in discussione quanto poi statuito dal primo giudice, secondo cui “ l’attività di medicina-estetica della ricorrente svolta con gli appositi strumenti senza prestazioni chirurgiche ambulatoriali e procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità ed esposizione a rischi per la sicurezza del paziente doveva ritenersi esclusa dal novero degli studi medici sottoposti al regime dell’autorizzazione all’esercizio di cui al citato art. 4 e piuttosto ricompresa nel regime della mera comunicazione dell’inizio attività prevista dal comma 3 dell’art. 2. ”
Prima delle modifiche introdotte dalla legge regionale dell’Abruzzo 2 maggio 2016, n. 12 – non essendo contestato che l’attività della dottoressa RE fosse iniziata quando era vigente la precedente norma - lo studio medico dell’appellante era riconducibile alle “ Professioni tecnico-sanitarie ” di cui al comma 2, lettera b ), del vigente articolo 2, che erano espressamente esonerate dall’autorizzazione e che, laddove svolte da professionista singolo non convenzionato col SSN, erano assoggettate a semplice comunicazione, secondo quanto previsto dal successivo comma 3.
In questa prospettiva, non assume la rilevanza indicata dal Comune la circostanza che l’appellata svolgesse la propria attività avvalendosi dei servizi messi a disposizione dalla Estetica Medica di AM OR AL e C. S.a.s..
8.3. Quanto sopra, ovviamente, non pregiudica il potere/dovere del Comune di verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell’attività svolta dall’appellata ai requisiti richiesti dalle norme sopravvenute: nella specie però non di ciò si è trattato, ma più semplicemente della pretesa di voler applicare retroattivamente alla detta attività un regime autorizzatorio non vigente al momento del suo avvio.
9. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
10. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO