TRIB
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2024, n. 11700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11700 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.N. 66057/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66057 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, e vertente tra
elettivamente domiciliato in Eboli, via Leonardo da Vinci n. 27, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gaetano Aita, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
- Attore
e
in persona del l.r.p.t. ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Gentile (PEC:
), che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1 liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attore: Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o reietta, accogliere la presente opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo per tutti i motivi innanzi esposti:
In via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare il difetto di giurisdizione
- dichiarare l'incompetenza per materia e territoriale del Tribunale adito essendo competente il
Tribunale di Como quale foro della persona fisica/ingiunta (art. 18 cpc) e foro ove deve essere eseguita l'obbligazione (residenza/domicilio del convenuto) (art. 20 cpc), indicando il Tribunale
Pag. 1 a 6 di Roma quale foro della persona giuridica (art. 19 cpc) e del luogo in cui è sorta l'obbligazione e residualmente ove va eseguita l'obbligazione (art. 20 cpc)
- dichiarare il decreto ingiuntivo inammissibile ed improcedibile sia per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto opponendosi sin d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, non sussistendone i presupposti;
In via principale e nel merito:
- dichiarare la prescrizione ovvero estinzione del diritto fatto valere
- rigettare la domanda della perché, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto CP_1 in quanto priva dei presupposti legittimanti il credito fatto valere;
In via istruttoria:
- si deposita la procura alle liti, unitamente ai documenti come da indice.
Con riserva di articorale i mezzi istruttori all'esito della costituzione di controparte.
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio ex DM 55/14, nei confronti del procuratore antistatario”.
Per la convenuta: ““Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta,
1) in via preliminare rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza del
Tribunale di Roma sollevate da parte avversa, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13537 /2022 emesso dal Tribunale di Roma;
2) in via principale: rigetta te le eccezioni di difetto di giurisdizione di incompetenza, nonché di prescrizione formulate da controparte dichiarare inammissibile l'opposizione di parte avversa per tardività e conseguentemente dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n.
13537 /2022 emesso dal Tribunale di Roma
3) sempre in via principale: rigettare le eccezioni di difetto di giurisdizione di incompetenza, nonché di prescrizione formulate da controparte ed, in ogni caso, rigettare l'opposizione di parte avversa in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 13537 /2022 emesso dal Tribunale di Roma e/o comunque condannare il Sig. al pagamento in favore della dell'importo di Euro Parte_1 CP_1
32.509,28, oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di legge”. “
Pag. 2 a 6 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per far accertare e dichiarare l'invalidità del decreto Controparte_1 ingiuntivo n° 13537/2022 – N.R.G. 34748/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con conseguente revoca dello stesso.
A sostegno della propria domanda il eccepiva: Pt_1
- il difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, del Tribunale adito dall'opposta in sede monitoria;
- la prescrizione del credito azionato.
Con autonoma comparsa si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto in fatto e in diritto.
In via pregiudiziale, l'opposta eccepiva la tardività dell'opposizione, avendo il Pt_1 provveduto a notificare l'atto di citazione soltanto in data 24/10/2022, dunque, pur tenendo conto della sospensione feriale, ben oltre il termine di quaranta giorni dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuto in data 20/08/2022), previsto dall'art. 641
c.p.c..
Sempre in via pregiudiziale, rivendicava la giurisdizione e la competenza del Tribunale ordinario adito, anche sotto l'aspetto della ripartizione della stessa su base territoriale, quantomeno ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co.3 c.c..
Nel merito rimarcava, in base a quanto stabilito dalla Legge 280/2003 gli artt. 1 e 2 della
Legge 280/2003, l'assoluta autonomia dell'ordinamento federale nella materia disciplinare con la conseguenza che nessun organo giurisdizionale ordinario potrebbe entrare nel merito della legittimità della sanzione irrogata, in quanto giudicata legittima dagli organi di giustizia sportiva, con sentenza che, nel caso di specie, sarebbe divenuta definitiva.
Veniva infine richiesta la concessione di provvisoria esecutorietà del predetto decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti., le quali precisavano le rispettive conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. del
08/02/2024 e del 15/03/2024.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, attesa la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di tardività della stessa.
Pag. 3 a 6 Come noto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione può dirsi tempestiva soltanto se proposta entro il termine di legge che, nel caso di specie, è pari a quaranta giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto di citazione.
Attesa la natura pacificamente perentoria di detto termine, deve ritenersi l'inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente (cfr. ex multis Trib. Roma sez. XI, 06/07/2017,
n.13779).
Nel caso di specie è documentalmente provato che la notifica del ricorso e del decreto si fosse perfezionata per compiuta giacenza (cfr. doc. 1 di parte opposta) in data 20/08/2022. Ne consegue che, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, gravava sull'odierno attore l'onere di proporre opposizione entro il 10/10/2022.
In tal senso depone la consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità, la quale ha a più riprese ribadito che “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza 8895/2022).
Risulta altresì provato per tabulas che l'atto di citazione fosse stato notificato all'opposta soltanto in data 24/10/2022.
A fronte dell'eccezione di tardività dell'opposizione, espressamente formulata dall'opposta, il ha eccepito che il dies a quo ai fini del giudizio di tempestività dell'opposizione dovesse Pt_1 essere individuato nel 24/09/2022. Detto convincimento si fonda sulle risultanze ricavabili dalla stampa del resoconto scaricato dal sito internet di nel quale è Controparte_2 riportata, in corrispondenza della data 24/09/2022, la dicitura “consegnata”.
L'assunto di parte opponente non può essere condiviso in quanto il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, in data 24/10/2022, trova conferma nell'attestazione fidefacente resa sul modello 23L (avviso di ricevimento di atto giudiziario).
Pag. 4 a 6 D'altronde, quand'anche si volesse prescindere da tale considerazione, dovrebbe in ogni caso pervenirsi alle medesime conclusioni sulla base dell'esame del solo documento prodotto dall'attore, nel quale si dà effettivamente atto del fatto che, dopo il tentativo di consegna del
08/08/2022, non andato a buon fine, il plico fosse “disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale a partire dal 10/08/2022” e che il avesse provveduto al ritiro dello stesso Pt_1 soltanto in data 24/09/2022.
Per le ragioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
La circostanza assume valenza assorbente rispetto all'esame dei motivi di opposizione formulati dal tanto per quanto attiene alla competenza del Tribunale adito in sede Pt_1 monitoria, quanto in ordine al merito delle ragioni di credito addotte dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione ai minimi degli importi dovuti per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
Ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c..
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, nè la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. n. 29831/2023).
Nel caso di specie, risulta che l'attore opponente, nonostante la documentata tardività dell'opposizione e, dunque, l'oggettiva ed inequivocabile inammissibilità dell'iniziativa giudiziale intrapresa, ha inteso coltivare le proprie ragioni insistendo per l'accoglimento nel merito dell'opposizione, dando così prova di voler perseguire una finalità meramente dilatoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare rispondente a giustizia disporre la condanna dell'opponente al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 co.3 c.p.c., da liquidarsi in misura pari al 50% delle spese di lite (al netto degli accessori).
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 66057/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
I. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
II. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 6.713,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
III. visto l'art. 96 co.3 c.p.c., condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 3.356,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al saldo.
Roma, 01/07/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66057 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, e vertente tra
elettivamente domiciliato in Eboli, via Leonardo da Vinci n. 27, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gaetano Aita, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
- Attore
e
in persona del l.r.p.t. ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giancarlo Gentile (PEC:
), che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1 liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attore: Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o reietta, accogliere la presente opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo per tutti i motivi innanzi esposti:
In via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare il difetto di giurisdizione
- dichiarare l'incompetenza per materia e territoriale del Tribunale adito essendo competente il
Tribunale di Como quale foro della persona fisica/ingiunta (art. 18 cpc) e foro ove deve essere eseguita l'obbligazione (residenza/domicilio del convenuto) (art. 20 cpc), indicando il Tribunale
Pag. 1 a 6 di Roma quale foro della persona giuridica (art. 19 cpc) e del luogo in cui è sorta l'obbligazione e residualmente ove va eseguita l'obbligazione (art. 20 cpc)
- dichiarare il decreto ingiuntivo inammissibile ed improcedibile sia per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto opponendosi sin d'ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, non sussistendone i presupposti;
In via principale e nel merito:
- dichiarare la prescrizione ovvero estinzione del diritto fatto valere
- rigettare la domanda della perché, inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto CP_1 in quanto priva dei presupposti legittimanti il credito fatto valere;
In via istruttoria:
- si deposita la procura alle liti, unitamente ai documenti come da indice.
Con riserva di articorale i mezzi istruttori all'esito della costituzione di controparte.
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio ex DM 55/14, nei confronti del procuratore antistatario”.
Per la convenuta: ““Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta,
1) in via preliminare rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza del
Tribunale di Roma sollevate da parte avversa, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13537 /2022 emesso dal Tribunale di Roma;
2) in via principale: rigetta te le eccezioni di difetto di giurisdizione di incompetenza, nonché di prescrizione formulate da controparte dichiarare inammissibile l'opposizione di parte avversa per tardività e conseguentemente dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n.
13537 /2022 emesso dal Tribunale di Roma
3) sempre in via principale: rigettare le eccezioni di difetto di giurisdizione di incompetenza, nonché di prescrizione formulate da controparte ed, in ogni caso, rigettare l'opposizione di parte avversa in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 13537 /2022 emesso dal Tribunale di Roma e/o comunque condannare il Sig. al pagamento in favore della dell'importo di Euro Parte_1 CP_1
32.509,28, oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di legge”. “
Pag. 2 a 6 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per far accertare e dichiarare l'invalidità del decreto Controparte_1 ingiuntivo n° 13537/2022 – N.R.G. 34748/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con conseguente revoca dello stesso.
A sostegno della propria domanda il eccepiva: Pt_1
- il difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, del Tribunale adito dall'opposta in sede monitoria;
- la prescrizione del credito azionato.
Con autonoma comparsa si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto in fatto e in diritto.
In via pregiudiziale, l'opposta eccepiva la tardività dell'opposizione, avendo il Pt_1 provveduto a notificare l'atto di citazione soltanto in data 24/10/2022, dunque, pur tenendo conto della sospensione feriale, ben oltre il termine di quaranta giorni dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuto in data 20/08/2022), previsto dall'art. 641
c.p.c..
Sempre in via pregiudiziale, rivendicava la giurisdizione e la competenza del Tribunale ordinario adito, anche sotto l'aspetto della ripartizione della stessa su base territoriale, quantomeno ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co.3 c.c..
Nel merito rimarcava, in base a quanto stabilito dalla Legge 280/2003 gli artt. 1 e 2 della
Legge 280/2003, l'assoluta autonomia dell'ordinamento federale nella materia disciplinare con la conseguenza che nessun organo giurisdizionale ordinario potrebbe entrare nel merito della legittimità della sanzione irrogata, in quanto giudicata legittima dagli organi di giustizia sportiva, con sentenza che, nel caso di specie, sarebbe divenuta definitiva.
Veniva infine richiesta la concessione di provvisoria esecutorietà del predetto decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti., le quali precisavano le rispettive conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. del
08/02/2024 e del 15/03/2024.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, attesa la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di tardività della stessa.
Pag. 3 a 6 Come noto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione può dirsi tempestiva soltanto se proposta entro il termine di legge che, nel caso di specie, è pari a quaranta giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto di citazione.
Attesa la natura pacificamente perentoria di detto termine, deve ritenersi l'inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente (cfr. ex multis Trib. Roma sez. XI, 06/07/2017,
n.13779).
Nel caso di specie è documentalmente provato che la notifica del ricorso e del decreto si fosse perfezionata per compiuta giacenza (cfr. doc. 1 di parte opposta) in data 20/08/2022. Ne consegue che, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, gravava sull'odierno attore l'onere di proporre opposizione entro il 10/10/2022.
In tal senso depone la consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità, la quale ha a più riprese ribadito che “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza 8895/2022).
Risulta altresì provato per tabulas che l'atto di citazione fosse stato notificato all'opposta soltanto in data 24/10/2022.
A fronte dell'eccezione di tardività dell'opposizione, espressamente formulata dall'opposta, il ha eccepito che il dies a quo ai fini del giudizio di tempestività dell'opposizione dovesse Pt_1 essere individuato nel 24/09/2022. Detto convincimento si fonda sulle risultanze ricavabili dalla stampa del resoconto scaricato dal sito internet di nel quale è Controparte_2 riportata, in corrispondenza della data 24/09/2022, la dicitura “consegnata”.
L'assunto di parte opponente non può essere condiviso in quanto il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, in data 24/10/2022, trova conferma nell'attestazione fidefacente resa sul modello 23L (avviso di ricevimento di atto giudiziario).
Pag. 4 a 6 D'altronde, quand'anche si volesse prescindere da tale considerazione, dovrebbe in ogni caso pervenirsi alle medesime conclusioni sulla base dell'esame del solo documento prodotto dall'attore, nel quale si dà effettivamente atto del fatto che, dopo il tentativo di consegna del
08/08/2022, non andato a buon fine, il plico fosse “disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale a partire dal 10/08/2022” e che il avesse provveduto al ritiro dello stesso Pt_1 soltanto in data 24/09/2022.
Per le ragioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
La circostanza assume valenza assorbente rispetto all'esame dei motivi di opposizione formulati dal tanto per quanto attiene alla competenza del Tribunale adito in sede Pt_1 monitoria, quanto in ordine al merito delle ragioni di credito addotte dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione ai minimi degli importi dovuti per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
Ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c..
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, nè la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. n. 29831/2023).
Nel caso di specie, risulta che l'attore opponente, nonostante la documentata tardività dell'opposizione e, dunque, l'oggettiva ed inequivocabile inammissibilità dell'iniziativa giudiziale intrapresa, ha inteso coltivare le proprie ragioni insistendo per l'accoglimento nel merito dell'opposizione, dando così prova di voler perseguire una finalità meramente dilatoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare rispondente a giustizia disporre la condanna dell'opponente al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 co.3 c.p.c., da liquidarsi in misura pari al 50% delle spese di lite (al netto degli accessori).
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 66057/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
I. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
II. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 6.713,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
III. visto l'art. 96 co.3 c.p.c., condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 3.356,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della sentenza al saldo.
Roma, 01/07/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6