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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8316/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8316/2019 All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 10:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa Appellante/i Parte_1 Avv. DE SIENA FERNANDA ELISA Presente
Appellato/i
Controparte_1 Avv. MONGIELLO FEDERICO MARIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8316 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Caianello n. 39, presso lo studio dell'avv. Fernanda Elisa De Siena (C.F.:
- PEC ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(P. IVA ) con sede in Roma, Piazza Municipio Controparte_1 P.IVA_1
n.2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Po
n. 22, presso lo studio dall'avv. Federico M. Mongiello (C.F. PEC C.F._3
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 § 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 22859/19 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata il 27/11/2019, resa nel procedimento R.G. n. 59846/15 promosso da nei confronti della . Parte_1 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore ha dedotto il furto parziale del veicolo GMC Hummer H2 targato DW188ML di sua proprietà, sottrattogli da ignoti tra le h. 10.00 e le 16.00 del 29.12.2011 in via Pietro Frattini a Roma - dove era stato lasciato regolarmente parcheggiato e chiuso, con all'interno carta di circolazione, polizza e certificato di assicurazione - e rinvenuto da Agenti del Commissariato "Flaminio Nuovo" il
13.07.2011 completamente disallestito all'interno e privo delle cinque ruote (cfr. Verbale di rinvenimento e contestuale restituzione del mezzo all'avente diritto, doc: 3 allegato all'atto di citazione). L'istante ha invocato in giudizio la polizza assicurativa " " n. Controparte_2
636.013.0000.186233, stipulata da per il periodo 29.07.2011/29.07.2012 Parte_2 anche a garanzia del rischio furto del veicolo in controversia con ed ha Controparte_1 chiesto che quest'ultima fosse dichiarata inadempiente al contratto assicurativo in essere alla data del sinistro e per l'effetto condannata a risarcire i danni materiali conseguiti nell'occorso, ossia le spese di ripristino del veicolo pari ad € 33.613,56 secondo il preventivo allegato ed in aggiunta € 379,94 quale esborso per il recupero stradale del mezzo - ritrovato senza ruote - per complessivi € 33.993,50. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede: - rigetta la domanda di indennizzo e condanna a rifondere a parte convenuta le spese di Parte_1 lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, posta in via definitiva a carico del soccombente la somma di € 1.015,04 iva inclusa liquidata quale onorario al CTU.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 22859/2019 pubblicata li 27.11.19 nel giudizio RG. 59846/15, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma ……., accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierna appellante avanzate in prime cure, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte e per l'effetto condannare in pers. Controparte_3 del legale rapp.te p.t., previa dichiarazione di inadempimento del contratto assicurativo “
[...]
” n. 636.013.0000.186233, al pagamento della somma di € 33.993,50 a titolo di CP_2 indennizzo ed ulteriore somma per compensarlo del danno subito per non aver potuto disporre delle pagina 3 di 10 somme dall'evento fino all'effettivo satisfattivo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al 15% delle spese forfettarie e oneri di legge”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 17/3/2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli
342 e 348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale rigettare le domande tutte formulate dal sig. nel proprio atto di appello in quanto integralmente infondato in Parte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 22859/2019, emessa all'esito del giudizio di primo grado;
con conseguente vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta: l'“erroneità dei presupposti e dei motivi sui i quali il tribunale ha fondato la decisione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “l'odierno instante però non ha adempiuto l'onere probatorio che lo gravava, specie a fronte delle gravi specifiche contestazioni sollevate dall'istituto assicurativo convenuto, prima dell'instaurazione del presente giudizio e negli scritti difensivi di causa
[...] Ora, va rilevato che nelle assicurazioni contro i danni il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste nell'inveramento del rischio assicurato nell'ambito spazio-temporale di operatività del contratto, di talché l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si è verificato l'evento coperto dalla garanzia e che lo stesso ha causato li danno del quale egli chiede ristoro. Nel caso che occupa invece
l'istante non ha provato e non ha chiesto di dimostrare né l'esistenza del bene assicurato nelle condizioni e nel luogo dedotti in citazione - peraltro nella denuncia è indicata solo la strada ove si trovava il veicolo quando era stato rubato, senza più specifici elementi atti a meglio illustrare e localizzare l'accaduto -, né il valore economico concreto del mezzo alla data della sua sottrazione, fatta salva una fattura datata 21.12.2011, che - in riferimento all'autovettura in parola - riporta
l'acquisto di 5 pneumatici e 5 cerchi in lega nonché il costo di convergenza ed equilibratura, né lo pagina 4 di 10 stesso accadimento dell'evento furto. A tale ultimo riguardo in atti c'è soltanto la denuncia contro ignoti sporta in data 29.12.2011 alle h. 18.06 presso il Commissariato di P.S. "San Paolo" di Roma
(cfr. doc. 2 del fascicolo attoreo). Ma secondo il fermo orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, condiviso da questo giudice, la denuncia alle autorità di polizia quale atto unilaterale reso dall'assicurato non ha valore di prova in favore del denunciante. Essa costituisce unicamente li prerequisito della copertura assicurativa, ed in tal senso è doverosa, ma non vale a dimostrare,
l'asserita sottrazione con le modalità riferite, in quanto si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che afferma di aver subito il fatto di reato e reclama l'indennizzo. Pertanto, rimaste totalmente sfornite di prova le concrete e specifiche circostanze di tempo, luogo, modalità del furto in parola, giacché l'attore non ha fornito idonei elementi in riscontro dei propri assunti anche a fronte delle gravi contestazioni di controparte circa la stessa veridicità dell'evento, oltre che in merito alla riconducibilità ad esso dei danni reclamati, delle riparazioni e dei costi relativi, va ritenuto legittimo il diniego opposto dalla società convenuta al riconoscimento della prestazione in garanzia”.
Deduce l'appellante, al riguardo: “In tema di assicurazione con i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, di cui si reclama il ristoro, nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Circostanze tutte provate, sono state forniti tutti gli elementi utili, valore dell'autovettura, fotografie del veicolo prima del furto parziale, con istallati nuovi cerchi e gomme, fatture di acquisto e spese, fattura di acquisto dell'autovettura e la provenienza dei ricambi utilizzati, come già detto, per il ripristino del veicolo di cui è causa, oltre alla denuncia di furto al Commissariato di P.S. e …. all'ulteriore documentazione richiesta e depositata in sede di CTU ed infine il verbale dettagliato di rinvenimento del veicolo in questione redatto dagli agenti del Commissariato con tutte le fotografie che riportano i danni conseguenti dell'evento furto parziale.”.
Aggiunge il : “Ulteriori, elementi decisivi, infatti, sono stati forniti, come già detto, anche Pt_1 dal verbale di rinvenimento del veicolo del 13.07.12 redatto dagli Agenti di Polizia "del
Commissariato di P.S. del Flaminio Nuovo" dove descrivono dettagliatamente lo stato di rinvenimento del veicolo con l'indicazione di tutti i danni riportati. Alcuna prova contraria è stata fornita, invece, Pa dall'assicurazione sulle eccezioni sollevate, assumendo, la NI NI, una linea difensiva di mere supposizioni di fatti, di illazioni e asserzioni privi di fondamento al solo scopo di indurre in errore il Giudicante”.
Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 5 di 10 Secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'assicurato che intende far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare sia la realizzazione dell'evento coperto della polizza assicurativa, sia il nesso causale sussistente tra quest'ultimo e l'evento danno.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'attore non ha offerto idonea dimostrazione sia con riferimento all'effettiva verificazione dell'evento oggetto della garanzia (ossia il furto del veicolo che sarebbe avvenuto il 29/12/2011), sia in relazione al nesso causale tra tale evento e i danni per il ristoro dei quali è stato richiesto l'indennizzo.
In particolare, con riferimento all'evento furto, il si è limitato ad allegare il verbale di Pt_1 denuncia di furto, una sua integrazione e il verbale di rinvenimento del mezzo.
Ebbene, il verbale di denuncia di furto, in presenza di contestazioni sull'an della verificazione del rischio assicurato (avendo la contestato, sin dalla propria comparsa di Controparte_1 costituzione in primo grado, l'effettiva sussistenza dei fatti denunciati) non costituisce prova di per sé stessa idonea e sufficiente (in quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla stessa parte interessata all'ottenimento dell'indennizzo) della materiale esistenza del fatto, atteso che esso fa piena prova sino a querela di falso solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, o avvenuti in sua presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese, non già della veridicità intrinseca e oggettiva delle dichiarazioni del soggetto.
Quanto al verbale di rinvenimento del mezzo, è appena il caso di evidenziare che lo stesso si limita a descrivere sinteticamente lo stato del veicolo al momento della restituzione, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la dinamica dell'asserito furto. Manca in tale documento ogni riferimento a segni di effrazione, manomissioni, danneggiamenti alle portiere o al blocchetto di accensione, o qualsiasi altro riscontro oggettivo che possa suffragare l'ipotesi di una sottrazione illecita del veicolo da parte di ignoti.
La genericità del verbale, unita alla mancanza di documentazione fotografica contestuale (le fotografie allegate al n. 11 del fascicolo di parte di primo grado che si riferirebbero alle condizioni del mezzo dopo il ritrovamento non sono accluse al citato verbale di rinvenimento e sono prive di stampigliatura indicante la datazione) e alla notevole distanza temporale intercorsa tra il presunto furto e il ritrovamento del mezzo, ne compromette del tutto l'efficacia probatoria.
E' altresì allegata al fascicolo di primo grado attoreo, la certificazione, non citata dall'attore nei propri atti, relativa all'avvenuta archiviazione del procedimento penale sorto a seguito della citata denuncia “perché ignoti gli autori del reato”.
pagina 6 di 10 Orbene, anche a voler ritenere tale documento come ritualmente prodotto in giudizio e dunque utilizzabile - posto che non è riportato nell'indice cartaceo del suddetto fascicolo di primo grado sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. ma è compreso tra i documenti genericamente denominati nel suddetto indice quali “documentazione trasmessa soc. ” (allegati al n. 5) -, si CP_1 rileva che lo stesso non assume valore probatorio, non evincendosi da esso alcuna ricostruzione dei fatti relativi al furto, né fa riferimento a indagini che confermino la veridicità dell'evento denunciato.
Quanto alla prova del nesso causale tra l'evento e il danno reclamato, occorre altresì precisare che negli atti di causa non si rinvengono fotografie attendibili o altri elementi idonei a rappresentare fedelmente lo stato del veicolo prima del presunto furto.
Invero, nell'indice del fascicolo cartaceo di primo grado attoreo, le uniche fotografie dichiarate come anteriori al ritrovamento (allegate al n. 11) sono parimenti prive di stampigliatura relativa alla loro datazione mentre con riferimento alla fattura concernente l'acquisto delle gomme e dei cerchi in lega del 21/12/2021 – dunque risalente solo a pochi giorni prima rispetto al supposto furto – (allegata al n. 8), si evidenzia che la stessa non è quietanzata e, in quanto scrittura proveniente da terzi, non può contribuire a fondare il convincimento del giudice in mancanza di circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23788 del 7/11/2014).
Infine, come correttamente rilevato dal Tribunale, “non appaiono poco significative le obiezioni di parte convenuta circa reale sussistenza e riferibilità dei pretesi danni agli accadimenti come dedotti dall'attore”, non avendo il specificatamente contestato in primo grado quanto allegato dalla Pt_1 convenuta, ovvero che il proprio perito aveva potuto verificare le condizioni del veicolo solo dopo oltre due mesi dal ritrovamento, non riscontrando alcun segno di effrazione.
In conclusione, non è stata offerta idonea prova né dello stato di preesistenza dell'autovettura e nemmeno dell'avvenuto furto.
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta: la “contraddittorietà manifesta della sentenza e assenza dei motivi di diritto”.
Si legge sul punto nella sentenza: “Non è dato sapere, infatti, se al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo qui invocato si sia dichiarato anche intestatario Parte_2 del veicolo in parola ed abbia quindi omesso di indicare l'effettivo proprietario dello stesso ossia
, l'odierno istante. È certo però che nel frontespizio di polizza (cfr. doc. 1 del fascicolo Parte_1 attoreo) il suddetto è indicato - oltre che quale "contraente" - anche come Parte_2
"Intestatario P.R.A.:/Locatario" di quell'autovettura. Pertanto, non senza fondamento parte convenuta ha contestato di aver potuto apprendere l'identità dell'effettivo titolare del mezzo assicurato soltanto a seguito dell'- asserito - evento furtivo del 29.12.2011, attraverso la documentazione inviata pagina 7 di 10 dall'odierno attore per l'ottenimento dell'indennizzo assicurativo. Laddove, al contrario, la tempestiva corretta identificazione del soggetto da assicurare e la conseguente contezza del gran numero di sinistri da questi già denunciati, alcuni dei quali non dissimili dal presente e fatti segno di procedimenti penali a suo carico per truffa ai danni della stessa compagnia di assicurazione, avrebbero di certo influito sulla valutazione del rischio che essa si apprestava ad assumere, determinandola con ogni probabilità al diniego della copertura assicurativa.”
Deduce l'appellante, al riguardo: “il giudicante, ha ritenuto fondare il proprio convincimento solo sull'assenza della prova diabolica, non volendo considerare, invece, la palese mala fede della
la quale in sede di stipula del contratto di assicurazioni … verifica ogni Parte_4 circostanza e grado di sinistrosità del veicolo oggetto di assicurazione, peraltro, riportato anche, nell'attestato di rischio, conseguentemente è noto il nominativo del proprietario e del contraente della polizza. Diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza. Pertanto, nel caso che ci riguarda, la NI , in sede di stipula del contratto di assicurazione di cui è CP_1 causa, dopo aver esaminato tutta la documentazione richiesta ha ritenuto non solo, di non voler negare Parte_ la copertura assicurativa del veicolo Suv Adventure Hummer H2 tg. DW188ML ma, anche, di voler procedere con la stipula del contratto di assicurazione. Come comprovato dalla documentazione prodotta, giova evidenziare, che non vi sono reticenze o dichiarazioni inesatte e/o con dolo o colpa come sostiene, senza nulla produrre, la NI di NI , invocando anche l'art. CP_1
1892 cc. il quale recita "le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose sono cause di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave".
Aggiunge il : “Laddove, il secondo comma dell'art. 1892 c.c. prosegue: "L'assicuratore Pt_1 decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare
l'impugnazione." Ed infine, l'Art. 1893 c.c. dispone: Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Alla luce delle norme di diritto, sopra riportate, ritenuto che la NI di assicurazioni, era a conoscenza di ogni elemento, vuoi dal momento della stipula del contratto, vuoi dalla denuncia di furto, pertanto, laddove veritiere e fondate le reticenze, le dichiarazioni inesatte, il dolo la colpa tanto decantate dalla
NI di assicurazione, la stessa, avrebbe dovuto, a sostegno della propria posizione, pagina 8 di 10 quantomeno comunicare, ai sensi dell'art. 1892 c.c. secondo comma," entro tre mesi. l'impugnazione del contratto " o ai sensi dell'art 1893 c.c. primo comma.". entro tre mesi....la volontà di voler recedere dal contratto...". Nulla ha ritenuto di comunicare.”
L'assunto dell'appellante non merita condivisione.
La sentenza di primo grado ha congruamente motivato la propria decisione richiamando sia il contenuto della documentazione contrattuale (in particolare il frontespizio della polizza assicurativa, ove risulta indicato quale contraente e intestatario), sia la documentazione Parte_2 successivamente trasmessa dal in occasione della denuncia del sinistro, da cui la compagnia Pt_1 avrebbe appreso per la prima volta l'effettiva identità del proprietario del veicolo.
Ciò che rileva ai fini dell'applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. è l'effettiva conoscenza, da parte dell'assicuratore, dell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni rese in sede precontrattuale.
È noto che, in base all'art. 1892 c.c., le dichiarazioni inesatte o le reticenze che influiscono sulla valutazione del rischio, qualora poste in essere con dolo o colpa grave del contraente, legittimano l'assicuratore all'annullamento del contratto, ma solo se l'impugnazione avviene nel termine di tre mesi dalla scoperta. Similmente, l'art. 1893 c.c. consente il recesso in caso di assenza di dolo o colpa grave, ma sempre entro il medesimo termine.
Nel caso di specie, non è stato fornito alcun riscontro che dimostri che la Controparte_1 fosse a conoscenza dell'identità del reale proprietario sin dalla stipula della polizza. L'appellante si
[...] limita a deduzioni fondate sulla mera considerazione dell'ordinaria diligenza che l'assicuratore dovrebbe impiegare in sede di stipula. Tuttavia, la documentazione versata in atti non consente di ritenere dimostrato che tale conoscenza vi fosse in concreto già al momento della sottoscrizione.
Di contro, la compagnia ha puntualmente allegato che, solo in occasione della denuncia del sinistro, fosse emerso il nominativo del quale reale titolare del veicolo, non coincidente con il Pt_1 soggetto formalmente indicato nella polizza quale contraente. In tale contesto, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale discrasia non fosse irrilevante, atteso che il reale intestatario del veicolo risultava gravato da precedenti denunce per sinistri analoghi e procedimenti penali per truffa assicurativa, elementi allegati dalla convenuta e non specificatamente contestati dall'attore, che – se conosciuti – avrebbero potuto incidere significativamente sulla volontà contrattuale dell'assicuratore.
Per le ragioni che precedono, anche il secondo motivo di appello deve essere respinto in quanto infondato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia pagina 9 di 10 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00, compensi minimi attesa la elementarità della fattispecie, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
§ 10. L'appellante è tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da . nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 22859/19 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Controparte_1 così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 25/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8316/2019 All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 10:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa Appellante/i Parte_1 Avv. DE SIENA FERNANDA ELISA Presente
Appellato/i
Controparte_1 Avv. MONGIELLO FEDERICO MARIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8316 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Caianello n. 39, presso lo studio dell'avv. Fernanda Elisa De Siena (C.F.:
- PEC ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(P. IVA ) con sede in Roma, Piazza Municipio Controparte_1 P.IVA_1
n.2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Po
n. 22, presso lo studio dall'avv. Federico M. Mongiello (C.F. PEC C.F._3
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 § 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 22859/19 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata il 27/11/2019, resa nel procedimento R.G. n. 59846/15 promosso da nei confronti della . Parte_1 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore ha dedotto il furto parziale del veicolo GMC Hummer H2 targato DW188ML di sua proprietà, sottrattogli da ignoti tra le h. 10.00 e le 16.00 del 29.12.2011 in via Pietro Frattini a Roma - dove era stato lasciato regolarmente parcheggiato e chiuso, con all'interno carta di circolazione, polizza e certificato di assicurazione - e rinvenuto da Agenti del Commissariato "Flaminio Nuovo" il
13.07.2011 completamente disallestito all'interno e privo delle cinque ruote (cfr. Verbale di rinvenimento e contestuale restituzione del mezzo all'avente diritto, doc: 3 allegato all'atto di citazione). L'istante ha invocato in giudizio la polizza assicurativa " " n. Controparte_2
636.013.0000.186233, stipulata da per il periodo 29.07.2011/29.07.2012 Parte_2 anche a garanzia del rischio furto del veicolo in controversia con ed ha Controparte_1 chiesto che quest'ultima fosse dichiarata inadempiente al contratto assicurativo in essere alla data del sinistro e per l'effetto condannata a risarcire i danni materiali conseguiti nell'occorso, ossia le spese di ripristino del veicolo pari ad € 33.613,56 secondo il preventivo allegato ed in aggiunta € 379,94 quale esborso per il recupero stradale del mezzo - ritrovato senza ruote - per complessivi € 33.993,50. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede: - rigetta la domanda di indennizzo e condanna a rifondere a parte convenuta le spese di Parte_1 lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, posta in via definitiva a carico del soccombente la somma di € 1.015,04 iva inclusa liquidata quale onorario al CTU.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 22859/2019 pubblicata li 27.11.19 nel giudizio RG. 59846/15, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma ……., accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierna appellante avanzate in prime cure, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte e per l'effetto condannare in pers. Controparte_3 del legale rapp.te p.t., previa dichiarazione di inadempimento del contratto assicurativo “
[...]
” n. 636.013.0000.186233, al pagamento della somma di € 33.993,50 a titolo di CP_2 indennizzo ed ulteriore somma per compensarlo del danno subito per non aver potuto disporre delle pagina 3 di 10 somme dall'evento fino all'effettivo satisfattivo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al 15% delle spese forfettarie e oneri di legge”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 17/3/2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli
342 e 348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale rigettare le domande tutte formulate dal sig. nel proprio atto di appello in quanto integralmente infondato in Parte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 22859/2019, emessa all'esito del giudizio di primo grado;
con conseguente vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta: l'“erroneità dei presupposti e dei motivi sui i quali il tribunale ha fondato la decisione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “l'odierno instante però non ha adempiuto l'onere probatorio che lo gravava, specie a fronte delle gravi specifiche contestazioni sollevate dall'istituto assicurativo convenuto, prima dell'instaurazione del presente giudizio e negli scritti difensivi di causa
[...] Ora, va rilevato che nelle assicurazioni contro i danni il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste nell'inveramento del rischio assicurato nell'ambito spazio-temporale di operatività del contratto, di talché l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si è verificato l'evento coperto dalla garanzia e che lo stesso ha causato li danno del quale egli chiede ristoro. Nel caso che occupa invece
l'istante non ha provato e non ha chiesto di dimostrare né l'esistenza del bene assicurato nelle condizioni e nel luogo dedotti in citazione - peraltro nella denuncia è indicata solo la strada ove si trovava il veicolo quando era stato rubato, senza più specifici elementi atti a meglio illustrare e localizzare l'accaduto -, né il valore economico concreto del mezzo alla data della sua sottrazione, fatta salva una fattura datata 21.12.2011, che - in riferimento all'autovettura in parola - riporta
l'acquisto di 5 pneumatici e 5 cerchi in lega nonché il costo di convergenza ed equilibratura, né lo pagina 4 di 10 stesso accadimento dell'evento furto. A tale ultimo riguardo in atti c'è soltanto la denuncia contro ignoti sporta in data 29.12.2011 alle h. 18.06 presso il Commissariato di P.S. "San Paolo" di Roma
(cfr. doc. 2 del fascicolo attoreo). Ma secondo il fermo orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, condiviso da questo giudice, la denuncia alle autorità di polizia quale atto unilaterale reso dall'assicurato non ha valore di prova in favore del denunciante. Essa costituisce unicamente li prerequisito della copertura assicurativa, ed in tal senso è doverosa, ma non vale a dimostrare,
l'asserita sottrazione con le modalità riferite, in quanto si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che afferma di aver subito il fatto di reato e reclama l'indennizzo. Pertanto, rimaste totalmente sfornite di prova le concrete e specifiche circostanze di tempo, luogo, modalità del furto in parola, giacché l'attore non ha fornito idonei elementi in riscontro dei propri assunti anche a fronte delle gravi contestazioni di controparte circa la stessa veridicità dell'evento, oltre che in merito alla riconducibilità ad esso dei danni reclamati, delle riparazioni e dei costi relativi, va ritenuto legittimo il diniego opposto dalla società convenuta al riconoscimento della prestazione in garanzia”.
Deduce l'appellante, al riguardo: “In tema di assicurazione con i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, di cui si reclama il ristoro, nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Circostanze tutte provate, sono state forniti tutti gli elementi utili, valore dell'autovettura, fotografie del veicolo prima del furto parziale, con istallati nuovi cerchi e gomme, fatture di acquisto e spese, fattura di acquisto dell'autovettura e la provenienza dei ricambi utilizzati, come già detto, per il ripristino del veicolo di cui è causa, oltre alla denuncia di furto al Commissariato di P.S. e …. all'ulteriore documentazione richiesta e depositata in sede di CTU ed infine il verbale dettagliato di rinvenimento del veicolo in questione redatto dagli agenti del Commissariato con tutte le fotografie che riportano i danni conseguenti dell'evento furto parziale.”.
Aggiunge il : “Ulteriori, elementi decisivi, infatti, sono stati forniti, come già detto, anche Pt_1 dal verbale di rinvenimento del veicolo del 13.07.12 redatto dagli Agenti di Polizia "del
Commissariato di P.S. del Flaminio Nuovo" dove descrivono dettagliatamente lo stato di rinvenimento del veicolo con l'indicazione di tutti i danni riportati. Alcuna prova contraria è stata fornita, invece, Pa dall'assicurazione sulle eccezioni sollevate, assumendo, la NI NI, una linea difensiva di mere supposizioni di fatti, di illazioni e asserzioni privi di fondamento al solo scopo di indurre in errore il Giudicante”.
Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 5 di 10 Secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'assicurato che intende far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare sia la realizzazione dell'evento coperto della polizza assicurativa, sia il nesso causale sussistente tra quest'ultimo e l'evento danno.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'attore non ha offerto idonea dimostrazione sia con riferimento all'effettiva verificazione dell'evento oggetto della garanzia (ossia il furto del veicolo che sarebbe avvenuto il 29/12/2011), sia in relazione al nesso causale tra tale evento e i danni per il ristoro dei quali è stato richiesto l'indennizzo.
In particolare, con riferimento all'evento furto, il si è limitato ad allegare il verbale di Pt_1 denuncia di furto, una sua integrazione e il verbale di rinvenimento del mezzo.
Ebbene, il verbale di denuncia di furto, in presenza di contestazioni sull'an della verificazione del rischio assicurato (avendo la contestato, sin dalla propria comparsa di Controparte_1 costituzione in primo grado, l'effettiva sussistenza dei fatti denunciati) non costituisce prova di per sé stessa idonea e sufficiente (in quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla stessa parte interessata all'ottenimento dell'indennizzo) della materiale esistenza del fatto, atteso che esso fa piena prova sino a querela di falso solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, o avvenuti in sua presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese, non già della veridicità intrinseca e oggettiva delle dichiarazioni del soggetto.
Quanto al verbale di rinvenimento del mezzo, è appena il caso di evidenziare che lo stesso si limita a descrivere sinteticamente lo stato del veicolo al momento della restituzione, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la dinamica dell'asserito furto. Manca in tale documento ogni riferimento a segni di effrazione, manomissioni, danneggiamenti alle portiere o al blocchetto di accensione, o qualsiasi altro riscontro oggettivo che possa suffragare l'ipotesi di una sottrazione illecita del veicolo da parte di ignoti.
La genericità del verbale, unita alla mancanza di documentazione fotografica contestuale (le fotografie allegate al n. 11 del fascicolo di parte di primo grado che si riferirebbero alle condizioni del mezzo dopo il ritrovamento non sono accluse al citato verbale di rinvenimento e sono prive di stampigliatura indicante la datazione) e alla notevole distanza temporale intercorsa tra il presunto furto e il ritrovamento del mezzo, ne compromette del tutto l'efficacia probatoria.
E' altresì allegata al fascicolo di primo grado attoreo, la certificazione, non citata dall'attore nei propri atti, relativa all'avvenuta archiviazione del procedimento penale sorto a seguito della citata denuncia “perché ignoti gli autori del reato”.
pagina 6 di 10 Orbene, anche a voler ritenere tale documento come ritualmente prodotto in giudizio e dunque utilizzabile - posto che non è riportato nell'indice cartaceo del suddetto fascicolo di primo grado sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. ma è compreso tra i documenti genericamente denominati nel suddetto indice quali “documentazione trasmessa soc. ” (allegati al n. 5) -, si CP_1 rileva che lo stesso non assume valore probatorio, non evincendosi da esso alcuna ricostruzione dei fatti relativi al furto, né fa riferimento a indagini che confermino la veridicità dell'evento denunciato.
Quanto alla prova del nesso causale tra l'evento e il danno reclamato, occorre altresì precisare che negli atti di causa non si rinvengono fotografie attendibili o altri elementi idonei a rappresentare fedelmente lo stato del veicolo prima del presunto furto.
Invero, nell'indice del fascicolo cartaceo di primo grado attoreo, le uniche fotografie dichiarate come anteriori al ritrovamento (allegate al n. 11) sono parimenti prive di stampigliatura relativa alla loro datazione mentre con riferimento alla fattura concernente l'acquisto delle gomme e dei cerchi in lega del 21/12/2021 – dunque risalente solo a pochi giorni prima rispetto al supposto furto – (allegata al n. 8), si evidenzia che la stessa non è quietanzata e, in quanto scrittura proveniente da terzi, non può contribuire a fondare il convincimento del giudice in mancanza di circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23788 del 7/11/2014).
Infine, come correttamente rilevato dal Tribunale, “non appaiono poco significative le obiezioni di parte convenuta circa reale sussistenza e riferibilità dei pretesi danni agli accadimenti come dedotti dall'attore”, non avendo il specificatamente contestato in primo grado quanto allegato dalla Pt_1 convenuta, ovvero che il proprio perito aveva potuto verificare le condizioni del veicolo solo dopo oltre due mesi dal ritrovamento, non riscontrando alcun segno di effrazione.
In conclusione, non è stata offerta idonea prova né dello stato di preesistenza dell'autovettura e nemmeno dell'avvenuto furto.
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta: la “contraddittorietà manifesta della sentenza e assenza dei motivi di diritto”.
Si legge sul punto nella sentenza: “Non è dato sapere, infatti, se al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo qui invocato si sia dichiarato anche intestatario Parte_2 del veicolo in parola ed abbia quindi omesso di indicare l'effettivo proprietario dello stesso ossia
, l'odierno istante. È certo però che nel frontespizio di polizza (cfr. doc. 1 del fascicolo Parte_1 attoreo) il suddetto è indicato - oltre che quale "contraente" - anche come Parte_2
"Intestatario P.R.A.:/Locatario" di quell'autovettura. Pertanto, non senza fondamento parte convenuta ha contestato di aver potuto apprendere l'identità dell'effettivo titolare del mezzo assicurato soltanto a seguito dell'- asserito - evento furtivo del 29.12.2011, attraverso la documentazione inviata pagina 7 di 10 dall'odierno attore per l'ottenimento dell'indennizzo assicurativo. Laddove, al contrario, la tempestiva corretta identificazione del soggetto da assicurare e la conseguente contezza del gran numero di sinistri da questi già denunciati, alcuni dei quali non dissimili dal presente e fatti segno di procedimenti penali a suo carico per truffa ai danni della stessa compagnia di assicurazione, avrebbero di certo influito sulla valutazione del rischio che essa si apprestava ad assumere, determinandola con ogni probabilità al diniego della copertura assicurativa.”
Deduce l'appellante, al riguardo: “il giudicante, ha ritenuto fondare il proprio convincimento solo sull'assenza della prova diabolica, non volendo considerare, invece, la palese mala fede della
la quale in sede di stipula del contratto di assicurazioni … verifica ogni Parte_4 circostanza e grado di sinistrosità del veicolo oggetto di assicurazione, peraltro, riportato anche, nell'attestato di rischio, conseguentemente è noto il nominativo del proprietario e del contraente della polizza. Diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza. Pertanto, nel caso che ci riguarda, la NI , in sede di stipula del contratto di assicurazione di cui è CP_1 causa, dopo aver esaminato tutta la documentazione richiesta ha ritenuto non solo, di non voler negare Parte_ la copertura assicurativa del veicolo Suv Adventure Hummer H2 tg. DW188ML ma, anche, di voler procedere con la stipula del contratto di assicurazione. Come comprovato dalla documentazione prodotta, giova evidenziare, che non vi sono reticenze o dichiarazioni inesatte e/o con dolo o colpa come sostiene, senza nulla produrre, la NI di NI , invocando anche l'art. CP_1
1892 cc. il quale recita "le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose sono cause di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave".
Aggiunge il : “Laddove, il secondo comma dell'art. 1892 c.c. prosegue: "L'assicuratore Pt_1 decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare
l'impugnazione." Ed infine, l'Art. 1893 c.c. dispone: Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Alla luce delle norme di diritto, sopra riportate, ritenuto che la NI di assicurazioni, era a conoscenza di ogni elemento, vuoi dal momento della stipula del contratto, vuoi dalla denuncia di furto, pertanto, laddove veritiere e fondate le reticenze, le dichiarazioni inesatte, il dolo la colpa tanto decantate dalla
NI di assicurazione, la stessa, avrebbe dovuto, a sostegno della propria posizione, pagina 8 di 10 quantomeno comunicare, ai sensi dell'art. 1892 c.c. secondo comma," entro tre mesi. l'impugnazione del contratto " o ai sensi dell'art 1893 c.c. primo comma.". entro tre mesi....la volontà di voler recedere dal contratto...". Nulla ha ritenuto di comunicare.”
L'assunto dell'appellante non merita condivisione.
La sentenza di primo grado ha congruamente motivato la propria decisione richiamando sia il contenuto della documentazione contrattuale (in particolare il frontespizio della polizza assicurativa, ove risulta indicato quale contraente e intestatario), sia la documentazione Parte_2 successivamente trasmessa dal in occasione della denuncia del sinistro, da cui la compagnia Pt_1 avrebbe appreso per la prima volta l'effettiva identità del proprietario del veicolo.
Ciò che rileva ai fini dell'applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. è l'effettiva conoscenza, da parte dell'assicuratore, dell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni rese in sede precontrattuale.
È noto che, in base all'art. 1892 c.c., le dichiarazioni inesatte o le reticenze che influiscono sulla valutazione del rischio, qualora poste in essere con dolo o colpa grave del contraente, legittimano l'assicuratore all'annullamento del contratto, ma solo se l'impugnazione avviene nel termine di tre mesi dalla scoperta. Similmente, l'art. 1893 c.c. consente il recesso in caso di assenza di dolo o colpa grave, ma sempre entro il medesimo termine.
Nel caso di specie, non è stato fornito alcun riscontro che dimostri che la Controparte_1 fosse a conoscenza dell'identità del reale proprietario sin dalla stipula della polizza. L'appellante si
[...] limita a deduzioni fondate sulla mera considerazione dell'ordinaria diligenza che l'assicuratore dovrebbe impiegare in sede di stipula. Tuttavia, la documentazione versata in atti non consente di ritenere dimostrato che tale conoscenza vi fosse in concreto già al momento della sottoscrizione.
Di contro, la compagnia ha puntualmente allegato che, solo in occasione della denuncia del sinistro, fosse emerso il nominativo del quale reale titolare del veicolo, non coincidente con il Pt_1 soggetto formalmente indicato nella polizza quale contraente. In tale contesto, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale discrasia non fosse irrilevante, atteso che il reale intestatario del veicolo risultava gravato da precedenti denunce per sinistri analoghi e procedimenti penali per truffa assicurativa, elementi allegati dalla convenuta e non specificatamente contestati dall'attore, che – se conosciuti – avrebbero potuto incidere significativamente sulla volontà contrattuale dell'assicuratore.
Per le ragioni che precedono, anche il secondo motivo di appello deve essere respinto in quanto infondato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia pagina 9 di 10 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00, compensi minimi attesa la elementarità della fattispecie, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
§ 10. L'appellante è tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da . nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 22859/19 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Controparte_1 così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 25/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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