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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6762/2020 R.G. promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall' avv. Massimo Brugnoletti ed elettivamente domiciliata in Venezia, San Polo n. 2988, presso e nello studio dell'avv. Antonio Sartori, giusta procura in calce all'atto di citazione depositato telematicamente
- attore - contro in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avv. CP_1
Stefania Lago, Nicola Creuso ed Antonella Pietrobon, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- convenuto–
avente per oggetto: violazioni patti parasociali e risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
L'attore così conclude come da memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.:
“in via principale:
1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti così illustrato nella parte in fatto e paragrafi e nella parte in diritto del presente atto;
2. per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti da Pt_1
descritti al punto 1 (e corrispondenti sotto-numeri) della parte B del motivo di diritto contenuto nell'atto di citazione, in misura non inferiore ad € 4.217.428,74, o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di costituzione in mora;
in via subordinata
1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità della convenuta a fronte di quanto illustrato
2. per l'effetto condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti da così come richiesto e quantificato al punto 2 Pt_1
della parte B del motivo di diritto nell'atto di citazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di costituzione in mora”.
La convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“1) vengano respinte le domande tutte formulate da nei confronti di Parte_2
stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità della stessa CP_1 CP_1
sotto tutti i profili e per tutti i titoli da parte attrice lamentati e dedotti e/o, comunque, in applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c.;
2) in subordine, vale a dire nella non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta in capo a una qualche responsabilità, vengano comunque respinte le domande tutte CP_1 formulate da ed stante l'insussistenza dei danni così come dalla stessa Pt_1 Parte_1
ed prospettati, quantificati e chiesti in ristoro;
Pt_1 Parte_1
3) spese e compensi di lite interamente rifusi”.
2 ***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
3 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa la esponendo che: CP_1
- ed e avevano deciso di partecipare CP_1 Pt_1 Parte_1 CP_2
unitariamente (in forma di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con designazione di capogruppo-mandataria) alla gara bandita nel 2015 da Consip CP_1
s.p.a. per la “fornitura di servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi negli istituti e nei luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 per le Pubbliche
Amministrazioni”, presentando offerta congiunta per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 7;
- al fine anzidetto, le tre società avevano sottoscritto un apposito “Regolamento interno” atto a disciplinare i reciproci diritti/doveri sia in fase di partecipazione alla gara, sia, qualora ottenuta l'aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto;
- secondo gli accordi intercorsi, ai fini della partecipazione alla gara ciascuna impresa avrebbe “autonomamente stabilito i ribassi da offrire per le prestazioni che la stessa avrebbe in via esclusiva espletato in caso di aggiudicazione” e che “l'aggregazione di tali autonome decisioni ha “formato” le singole offerte economiche per gli altrettanti lotti a cui il raggruppamento ha concorso”;
- nel formulare l'offerta per la parte di servizi di propria competenza, CP_1
avrebbe consapevolmente indicato dei ribassi errati per i Servizi di Manutenzione Impianti in modalità semplificata;
- all'esito delle operazioni di gara il Raggruppamento è risultato primo in graduatoria per il lotto 4;
- essendo l'offerta del RTI costituendo risultata anormalmente Parte_3 bassa, Consip s.p.a., nell'ambito della gara relativa al Lotto 4, ha avviato il sub- procedimento di verifica di congruità previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006
(applicabile ratione temporis) e ha, per l'effetto, inoltrato alla capogruppo-mandataria richiesta di giustificazioni con missiva del 12.4.2019; CP_1
- a seguito di detta missiva, avrebbe per la prima volta comunicato alle due CP_1 imprese mandanti l'errore commesso;
4 - che, nonostante il contrario avviso di (che spingeva per “tentare di giustificare Pt_1 comunque l'offerta nel suo complesso”, senza esplicitare l'errore compiuto), CP_1 avrebbe assunto la decisione di rendere edotta la Stazione Appaltante dell'errore commesso” e avrebbe, per l'effetto, formulato giustificazioni (quanto ai Servizi di
Manutenzione Impianti in modalità semplificata di competenza della stessa CP_1 riferite non all'errato sconto indicato in offerta, bensì a quello (diverso) effettivamente voluto;
- che contestava immediatamente l'anzidetta decisione di alla luce del Pt_1 CP_1 principio di immodificabilità dell'offerta, in quanto avrebbe condotto all'esclusione del CO
, ma nondimeno comunicava a Consip, quanto ai CP_1 Parte_4
in modalità semplificata, lo sconto effettivamente voluto, dando atto dell'erroneità
[...]
dello sconto indicato nel modulo di offerta;
- l'offerta del RTI è stata conseguentemente esclusa dalla gara relativa al Lotto 4, con provvedimento prot. n. 43292 del 21.11.2019, che è stato impugnato da con CP_1
ricorso dinnanzi al TAR Lazio, respinto con sentenza n. 5046/20;
- avendo commesso il medesimo errore anche nel compilare l'offerta relativa CP_1 ai Lotti 1, 2, 3, 5 e 7 e, dunque, all'asserito fine di evitare “conseguenze pregiudizievoli, CO analoghe a quelle già verificatesi nel lotto 4, in caso di aggiudicazione al nche di altri lotti”, avrebbe deciso, nonostante l'espresso e formale dissenso di ed CP_1 Pt_1
CO
di non confermare le offerte presentate dal per i Lotti anzidetti, facendo così Pt_1
CO perdere al nche la chance di aggiudicarsi i Lotti in discussione;
- avrebbe abusato della sua posizione di capogruppo-mandataria in violazione CP_1
degli impegni dalla stessa assunti verso le mandanti con la sottoscrizione del “Regolamento interno” e avrebbe, comunque, violato il generale principio del neminem ledere, così rendendosi responsabile, a titolo di responsabilità contrattuale ovvero, comunque, extracontrattuale ex art. 2043 c.c., dei pregiudizi che da detta condotta sarebbero derivati in capo alle medesime mandanti;
- detti danni patiti da ed sarebbero consistiti: Pt_1 Pt_1
* nelle “spese inutilmente sostenute da per la partecipazione alla gara”, quantificate Pt_1
in complessivi € 157.834,74;
5 * nella perdita dell'utile ricavabile dal Lotto 4 (dalla cui gara il RTI, risultato aggiudicatario CO provvisorio, è stato poi escluso), nonché dai Lotti 2 e 3, dalla cui gara il classificatosi al secondo posto della graduatoria, si è volontariamente ritirato, così perdendo
“l'opportunità” di risultare aggiudicatario di detti lotti, per un totale di € 4.059.594;
* nella lesione della “aspettativa” del RTI di potere essere “ripescato” in sede di eventuale scorrimento della graduatoria relativa a tutti i 6 Lotti ex art. 140 D.Lgs. n. 163/2006, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
* nel c.d. danno curriculare e all'immagine, entrambi da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna di a titolo di Pt_1 CP_1
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero, comunque, extracontrattuale ex art. 2043 c.c., al pagamento di una somma “non inferiore ad € 4.217.428,74”, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si costituiva la quale ammetteva di aver commesso un errore nella CP_1 compilazione dell'offerta, che tuttavia non era stato consapevolmente posto in essere, ma causato da un'obiettiva equivocità dei Documenti di gara, ossia da un lato del Disciplinare di Gara e dall'altra il Modulo di Offerta, che sembrava richiedere, per come strutturato, non il ribasso “aggiuntivo” per la modalità semplificata quanto piuttosto l'indicazione di ribassi percentuali complessivi per entrambe le tipologie di servizi di Manutenzione Evoluta e di
Manutenzione Semplificata, di talché ha indicato per la modalità evoluta un CP_1
ribasso del 45% e per la modalità semplificata un ribasso del 50% entrambi intesi come ribassi “complessivi”, volendo quindi offrire un ribasso “aggiuntivo” per la modalità semplificata pari alla differenza, e cioè pari al 5%. CO Precisava che l'aggiudicazione provvisoria in favore del (poi venuta meno a causa dell'esclusione disposta da Consip) è stata possibile solo ed esclusivamente a causa dell'errore commesso da (avendo questo reso l'offerta economica del RTI CP_1
macroscopicamente più conveniente rispetto a tutte le altre in gara) e che qualora essa CO avesse compilato il Modulo di offerta correttamente, mai il si sarebbe classificato al primo posto della graduatoria e mai, quindi, avrebbe potuto risultare l'aggiudicatario provvisorio dell'appalto.
6 Deduceva, inoltre, che alcuna responsabilità poteva esserle imputata per avere deciso, una volta scoperto l'errore compiuto, di esplicitare lo stesso a Consip, in quanto mantenendo CO fermo l'abnorme sconto il non solo non avrebbe conseguito utili, ma non avrebbe neppure potuto coprire integralmente i costi.
Rammentava che era lo stesso “Regolamento interno” a prevedere che, in caso di contrasto e, quindi, di impossibilità di assumere una decisione unanime, era diritto/dovere della mandataria assumere “la decisione più opportuna in buona fede”.
Esponeva che il medesimo errore appena descritto era stato commesso da anche in CP_1 sede di formulazione dell'offerta per i Lotti 1, 2, 3, 5 e 7 e che senza tale errore, la posizione in graduatoria del RTI sarebbe stata deteriore.
Chiedeva il rigetto delle domande avversarie, anche eventualmente in applicazione dell'art. 1227 cc, posto che ed pur consapevole dell'abnormità dello sconto, si era Pt_1 Pt_1
ben guardata dal segnalarlo a CP_1
COestava, in subordine, la quantificazione dei danni formulata da parte attrice e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita tramite l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio.
Le domande di parte attrice non sono fondate per i motivi che si espongono.
Nel 2015 Consip S.p.a. ha indetto una gara per la “fornitura di servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del
D.Lgs. n. 42/2004 per le Pubbliche Amministrazioni” (bando).
La odierna attrice e la convenuta hanno deciso di Parte_2 CP_1 presentare un'offerta congiunta unitamente ad una terza società ( estranea al CP_2
presente giudizio), costituendo un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'allora normativa vigente (l'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis) e sottoscrivendo all'uopo un “Regolamento interno dell'Associazione Temporanea di Imprese” (patto parasociale – doc. 2 fasc. attore), sotto forma di scrittura privata, disciplinante i rapporti inter partes e contenente tutte le condizioni di partecipazione alla gara e le regole di gestione della stessa in caso di aggiudicazione. Venivano disciplinate: i) la suddivisione delle quote di partecipazione al CO
la suddivisione delle prestazioni che ciascuna impresa avrebbe assunto in proprio in
7 caso di aggiudicazione di uno o più lotti (art. 2. – doc. 2), ii) la nomina di quale CP_1
capogruppo (art. 3 – doc. 2) e iii) le responsabilità delle singole imprese (art. 5 – doc. 2).
La gara Consip - Musei prevedeva l'affidamento di una serie eterogenea di attività, suddivise in due macro-categorie – Servizi di governo e Servizi Operativi;
questa secondo categoria “Servizi Operativi” era a sua volta ripartita nelle seguenti sotto-attività: Servizi di
Manutenzione; servizi di Pulizia e Igiene Ambientale;
Servizi di Manutenzione del Verde;
Altri Servizi operativi.
Parte attrice riconduce il danno asseritamente subito e qui chiesto in ristoro alla volontà di di palesare alla Stazione Appaltante l'errore commesso nel formulare l'offerta, con CP_1
conseguente esclusione del RTI dalla gara, per violazione del principio di immodificabilità dell'offerta.
Secondo RI, invece, l'offerta avrebbe potuto senz'altro essere giustificata, come risulterebbe da apposita relazione prodotta sub doc. 42, volta a dimostrare la congruità dell'offerta e l'utile che la stessa RI avrebbe conseguito a seguito dell'aggiudicazione.
La prospettazione del danno di parte attrice impone pertanto di verificare se i ribassi
“anomali” potevano essere compensabili con altre voci di prezzo all'interno del ribasso totale offerto;
l'offerta è, infatti, unica, ancorchè i ribassi siano riferiti ai singoli servizi e la
Stazione Appaltante valuta l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso, risultando irrilevanti inesattezze di singole voci a fronte di una complessiva capienza.
Veniva all'uopo disposta consulenza tecnica di ufficio.
Prima di esaminare le risultanze della consulenza, occorre considerare che il contratto eventualmente concluso dal RTI aggiudicatario consisteva in un accordo quadro, al quale avrebbero potuto aderire le Amministrazioni beneficiarie, formulando i successivi contratti
(cd. Ordinativi) e che stabiliva le condizioni alle quali saranno svolte dall'aggiudicatario prestazioni future.
Ogni Amministrazione beneficiaria poteva selezionare, nel proprio ordinativo, di quali servizi usufruire tra quelli compresi nell'Accordo quadro, poi svolti da ciascuna impresa del RTI aggiudicatario, sulla base degli accordi di suddivisione interna.
Il minimum ordinabile concerneva i soli servizi di manutenzione, ossia almeno 1 su 3 in caso di adesione alla modalità semplificata e almeno di 2 su 5 nel caso di adesione alla modalità evoluta.
8 Il plafond previsto in sede di gara rappresentava il massimo ricavo ottenibile dall'appalto e non il corrispettivo ritraibile dall'esecuzione del contratto, con impossibilità ex ante di individuare le prestazioni in concreto erogate.
Il contraente aggiudicatario della gara si assicurava il solo diritto a stipulare i singoli contratti con le singole Amministrazioni, alle condizioni stabilite nell'accordo quadro, senza certezza di fornire il servizio nella misura massima stimata nell'accordo, né tutte le tipologie di servizi contemplate.
Pertanto, come si evince dalla lettura del Bando, del Disciplinare di Gara e dei documenti allegati, la redditività era fortemente influenzata da una serie non predeterminabile di variabili, essendo noto soltanto il dato dell'importo massimo percepibile dal RTI vincitore.
Inoltre, al dichiarato scopo di fornire alle Amministrazioni un servizio più aderente alle esigenze di ciascuna, era prevista una modalità alternativa di offerta dei servizi di manutenzione, l'una denominata “Semplificata” e l'altra “Evoluta”.
Nella modalità “Evoluta” è prevista una franchigia per la gestione dei guasti e pertanto gli interventi di importo inferiore al valore della franchigia non venivano pagati perché già ricompresi nel canone pattuito, che però risultava più alto rispetto alla modalità
“semplificata”.
Invece, nella modalità di erogazione “semplificata”, non era prevista alcuna franchigia a carico del Fornitore, che doveva pagare integralmente l'attività di riparazione del guasto.
Tale modalità consentiva all'Amministrazione di pagare un canone più basso.
Al momento dell'adesione alla Convenzione, le singole Amministrazioni avrebbero dovuto aderire alternativamente al servizio di manutenzione in “modalità evoluta” ovvero in alternativa a quello in “modalità semplificata”, non potendo invece attivare un contratto in cui fossero previste contemporaneamente le due modalità di erogazione dei servizi di manutenzione.
Al Ctu è stato chiesto di verificare se mantenendo gli sconti formulati da per i CP_1
CO Servizi cd in modalità semplificata, l'offerta sarebbe stata nel suo complesso capiente e avrebbe potuto superare il vaglio dell'anomalia da parte della Stazione Appaltante. CO Ed invero, il giorno 12.4.2019 Consip inviava al ichiesta di chiarimenti e giustificativi in relazione al Lotto 4, essendo risultata l'offerta anomala.
9 In particolare, la Stazione Appaltante ha chiesto fosse fornito un conto economico, con indicazione di tutte le voci di ricavo e di costo considerate, nonché gli utili di impresa connessi alla commessa. CO
In data 3.5.2019 iscontrava la richiesta del Consip, scrivendo quanto segue: CO Nella lettera di accompagnamento l' criveva quanto segue: CO
“[…Omissis…] Lo scrivente costituendo in un'ottica di massima lealtà e correttezza che deve sempre informare la condotta dell'operatore economico verso la Stazione appaltante, intende rendere edotta la S.V. in merito all'errore commesso nella formulazione della propria offerta economica, con riguardo allo sconto praticato per i servizi di manutenzione impianti (A.21 in "modalità semplificata".
Nello specifico, laddove nel Modulo di offerta economica (rif "Allegato 3 Offerta
Economica.pdf'), presente nella documentazione di gara e da utilizzare per la compilazione dell'offerta stessa, alla sezione della tabella “A.
2.2 Modalità semplificata", era richiesto di indicare il ribasso % in numero e in lettere, lo scrivente costituendo RTI ha indicato il ribasso complessivo e non il solo sconto aggiuntivo rispetto a quello già praticato per la sezione della tabella “A.
2.1 Modalità evoluta".[…Omissis…] CO Fermo tutto quanto sopra, lo scrivente costituendo reputa, comunque, opportuno e utile fornire alla S.V. le giustifiche dell'offerta economica come effettivamente intesa e voluta nei termini di cui sopra. […Omissis…]”. CO In data 21.11.2019 Consip comunicava al l'esclusione dalla gara con riferimento al lotto 4.
In primo luogo, il ctu ha ritenuto non utilizzabile la relazione di RI prodotta sub doc.
42, in quanto il Capitolato Tecnico non alcuna proporzione minima di ordinativi in
“modalità assoluta” rispetto a quelli in “modalità semplificata” ed inoltre i contratti in modalità evoluta dovevano avere una durata di 6 anni e quelli in modalità semplificata di 4 anni e non viceversa come indicato nella relazione di parte (cfr. pag. 48 e 49 consulenza tecnica).
Inoltre, il CTU non ha condiviso i dati indicati da in riferimento ai costi della Pt_1
manodopera, inferiori rispetto a quanto previsto dalle apposite tabelle ministeriali, richiamate dal disciplinare di gara e da Consip in sede di richiesta di giustificazioni e ha corretto anche l'entità dei costi generali fissati da (pag. 62). Pt_1
10 Il Ctu, tenuto conto della componente aleatoria dell'Accordo- Quadro, temperata solo dalla fissazione della quantità massima di prestazioni erogabili, ha poi elaborato quattro scenari:
-scenario A, in cui “la scelta delle Amministrazioni si concretizzi per lo 0% di erogazione dei servizi in “Modalità Evoluta” e 100% in “Modalità Semplificata” pag. 79;
- scenario B, in cui “si verifichi il pareggio complessivo tra i servizi in attivo ed in passivo a seguito di una specifica suddivisione tra la scelta delle Amministrazioni per l'erogazione dei servizi in “Modalità Evoluta” ed in “Modalità Semplificata”, pag. 81;
- scenario C, in cui “si verifichi il pareggio nella quota parte dei servizi di competenza esclusiva di , ossia nel caso che il conto economico passivo dei servizi da CP_1 erogarsi in “Modalità Semplificata” sia perfettamente bilanciato dagli utili generati dai servizi erogati esclusivamente da “ medesima in “Modalità Evoluta”, pag. CP_1
83;
- scenario D, in cui “la scelta delle Amministrazioni si concretizzi per il 100% di erogazione dei servizi in “Modalità “Evoluta” e lo 0% in “Modalità Semplificata”.
L'unico scenario in cui si sarebbe potuto generare un utile di impresa è lo scenario D (con totale adesione delle Amministrazioni alla modalità “Evoluta”, non interessata dall'errore commesso da . CP_1
Invece, in caso di combinazione tra le due diverse modalità di prestazione del servizio,
l'equilibrio economico poteva essere raggiunto soltanto in caso di superamento di soglie percentuali minime di adesione alla modalità “Evoluta” (più redditizia per anche CP_1 in quanto non affetta dall'errore di formulazione dell'offerta economica).
Occorre altresì considerare che, a prescindere dalla valutazione complessiva dell'offerta, avrebbe subito pesanti perdite economiche, con sicure ripercussioni negative sugli CP_1
altri componenti del RTI.
Orbene, la congruità dell'offerta, nel caso di specie, deve essere vagliata tenendo conto di combinazioni percentuali tra adesioni alla “Modalità Evoluta” e alla “Modalità semplificata” di più probabile e verosimile avveramento.
In riferimento al verosimile raggiungimento di queste soglie percentuali minime, il CTU ha concluso che “Da una lettura comparata dei documenti allegati al Bando di gara, in sintesi riassunti e citati nel precedente punto 1) del paragrafo 3 a pag.18 e seguenti, si evince che non vi fosse stato alcun limite alla possibilità, per le Amministrazioni aderenti alla
11 Convenzione, di sottoscrivere le convenzioni medesime in “Modalità Semplificata” piuttosto che in “Modalità Evoluta”. Per tale ragione è altamente probabile, per la convenienza intrinseca dell'offerta in “Modalità Semplificata” presentata erroneamente dall'RTI, che si verificasse uno scenario nel quale l'incidenza del valore dei contratti sottoscritti dalle Amministrazioni in “Modalità Semplificata” superasse sia il valore del
8,99% comportando l'annullamento della capienza per la quota-parte di sia CP_1 il valore del 31,43% comportando l'annullamento della capienza complessiva dell'offerta”
(così pag. 89). CO Sulla base della relazione del Ctu, si evince pertanto che le offerte sottoposte a a
Consip con applicazione dello sconto cumulativamente proposto da avrebbero CP_1
raggiunto la parità di costi e ricavi in particolari e limitate ipotesi, di improbabile realizzazione, tenuto conto altresì della maggior convenienza per le P.A. dell'alternativa
“Modalità Semplificata”, meno redditizia per il RTI.
In sostanza, è stato proprio l'errore commesso da a rendere migliore la posizione di CP_1
CO n graduatoria e non ad impedire l'aggiudicazione.
La soluzione proposta da RI di tenere ferma l'offerta, tramite compensazioni interne al CO CO non avrebbe reso a posteriori l'offerta giustificabile e, del tutto verosimilmente, il sarebbe stato escluso da Consip per anomalia dell'offerta.
Quanto agli altri lotti, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente all'asserito inadempimento di che, unilateralmente, aveva deciso CP_1
di non prorogare il termine di validità delle offerte.
È dirimente osservare che il danno sarebbe stato ristorabile, in tanto in quanto l'attrice avesse dimostrato in primis l'elevata probabilità di scorrimento della classifica e di aggiudicazione dei lotti in questione e in secondo luogo la capienza dell'offerta.
Tale onere probatorio non è stato dimostrato, dipendendo per i lotti 2 e 3 dall'esclusione o dalla mancata stipula del contratto da parte della prima in graduatoria e per gli altri lotti il
RTI era collocato in posizione addirittura deteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_2
nei confronti di ed iscritta al n. 6762/2020 R.G., ogni diversa
[...] CP_1
eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- Pone definitivamente il compenso del ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 5 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
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