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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15588/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: CF ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosaria Petrolà, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvina Maria Cristina Mantione, rappresentante e difensore;
– resistente – con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione coniugi.
________________
Con ricorso depositato il 25/11/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con (a Palermo il 4/6/2011), in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (il 24/3/2014) e LE (il 12/7/2018), ha chiesto Per_1 la pronuncia della separazione dal coniuge alle condizioni di cui in ricorso.
Con memoria depositata telematicamente l'1/3/2022, si è costituita Controparte_2
[..
[...] , chiedendo, parimenti, la pronuncia della separazione alle condizioni di cui alla
[...]
propria memoria.
All'udienza del 7/3/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f., che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 2/4/2023, ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
conferito incarico al Consultorio Familiare;
posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di €
[...] Controparte_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno; disposto la percezione dell'intero assegno unico in favore della resistente.
Con relazione del 30/8/2023, il Consultorio familiare incaricato ha reso le seguenti conclusioni:
Con successiva ordinanza dell'1-2/6/2024, il Giudice istruttore ha disposto la presa in carico del figlio minore da parte del Servizio di NPIA, incarico non seguito dalla Per_1 trasmissione di alcuna relazione.
All'udienza del 30/4/2025, le parti hanno concordemente rappresentato “che la situazione
è più serena e che il bambino vede il padre regolarmente e che non ci sono mai state interruzioni nel regime di frequentazione”.
Con ordinanza di pari data, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: rinuncia alla domanda di addebito formulata da;
Controparte_1 definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 2/4/2023, modificando unicamente il quantum del contributo ordinario per i figli a carico di Parte_1 nella misura di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese
e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ferme le altre condizioni.
All'udienza dell'11/6/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa.
Pertanto, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni come
2 dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Palermo il 20/3/1982, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 4/6/2011, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 2011, alle condizioni di cui in parte motiva;
• dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15588/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: CF ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosaria Petrolà, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvina Maria Cristina Mantione, rappresentante e difensore;
– resistente – con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione coniugi.
________________
Con ricorso depositato il 25/11/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con (a Palermo il 4/6/2011), in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (il 24/3/2014) e LE (il 12/7/2018), ha chiesto Per_1 la pronuncia della separazione dal coniuge alle condizioni di cui in ricorso.
Con memoria depositata telematicamente l'1/3/2022, si è costituita Controparte_2
[..
[...] , chiedendo, parimenti, la pronuncia della separazione alle condizioni di cui alla
[...]
propria memoria.
All'udienza del 7/3/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f., che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 2/4/2023, ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
conferito incarico al Consultorio Familiare;
posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di €
[...] Controparte_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno; disposto la percezione dell'intero assegno unico in favore della resistente.
Con relazione del 30/8/2023, il Consultorio familiare incaricato ha reso le seguenti conclusioni:
Con successiva ordinanza dell'1-2/6/2024, il Giudice istruttore ha disposto la presa in carico del figlio minore da parte del Servizio di NPIA, incarico non seguito dalla Per_1 trasmissione di alcuna relazione.
All'udienza del 30/4/2025, le parti hanno concordemente rappresentato “che la situazione
è più serena e che il bambino vede il padre regolarmente e che non ci sono mai state interruzioni nel regime di frequentazione”.
Con ordinanza di pari data, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: rinuncia alla domanda di addebito formulata da;
Controparte_1 definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 2/4/2023, modificando unicamente il quantum del contributo ordinario per i figli a carico di Parte_1 nella misura di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese
e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ferme le altre condizioni.
All'udienza dell'11/6/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa.
Pertanto, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni come
2 dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Palermo il 20/3/1982, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 4/6/2011, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 2011, alle condizioni di cui in parte motiva;
• dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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