Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 461 del 2024, proposto da
- NT Di TR, VA Lo NC, NT IR, SQ Stipo, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Paolo Celli, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Vito Dinoia, con domicilio eletto presso l’ufficio legale della sede INPS, in Potenza, alla via Pretoria n. 263, e domicilio digitale in atti;
per l'accertamento
- del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento di ogni atto connesso e/o conseguente e/o del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze inviate dai ricorrenti volte ad includere nel Trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti i sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.
- nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Istituto resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, detratti eventuali costi connessi al pagamento della restante contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 21 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I deducenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, con ricorso collettivo depositato il 30 ottobre 2024, hanno istato per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio previo inserimento, nella base di calcolo, del beneficio di sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
2. L’INPS, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’esito della pubblica udienza svoltasi il 16 aprile 2025 il Collegio, con ordinanza n. 278 del 2025, ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso, avuto riguardo al suo carattere collettivo e al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, con assegnazione di termine per la presentazione di pertinenti memorie.
3.1. Parte ricorrente ha quindi versato in atti di causa uno scritto nel quale ha opinato per l’ammissibilità del ricorso, mentre l’INPS non ha svolto attività difensiva relativamente a tale aspetto.
3.2. L’affare è stato definitivamente delibato alla camera di consiglio riconvocata del giorno 21 maggio 2025.
4. In limine litis , va ritenuta l’ammissibilità del ricorso. Sul punto, il Collegio non può che uniformarsi all’indirizzo del Giudice di seconde cure che, proprio in similare questione, ha sostenuto che il giudizio: «non ha natura demolitoria, avendo ad oggetto l’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e la conseguente condanna alla relativa corresponsione dell’Amministrazione convenuta. Non vigono pertanto le regole che connotano il processo amministrativo di annullamento, nel quale la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo, portato della giurisdizione di tipo soggettivo e delle prerogative proprie dell’agire pubblico, che impongono di delimitare la porzione di agire pubblico sub iudice . Sono piuttosto applicabili le meno stringenti regole del processo civile, che consentono l’esercizio dell’azione nello stesso processo da parte di più parti quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni, in una prospettiva volta a realizzare al massimo grado il simultaneus processus in quanto funzionale al raggiungimento dell’incontrovertibilità della res controversa (in termini, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985).
5. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue:
5.1. Il Collegio, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiami i precedenti conformi di questo Tribunale (decisioni: 14 aprile 2025, n. 252; 31 marzo 2025, nn. 218 e 219; 13 marzo 2025, n. 179; 23 dicembre 2024, n. 670; 23 dicembre 2024, n. 667; 18 dicembre 2024, n. 633; 5 giugno 2024, n. 292; 23 aprile 2024, n. 203; 25 gennaio 2024, n. 33; 18 dicembre 2023, n. 730; 27 luglio 2023, nn. 478 e 479; 7 luglio 2023, n. 453), anche di recente intervenuti sulla medesima questione, in cui sono stati già affrontati, e disattesi, gli argomenti difensivi reiterati dall’INPS - nel senso che: «Con l’art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”.
Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9 bis l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”).
Ai sensi dell’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. 231/1990 che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987.
Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15 bis, d.l. 379/1987 che, pertanto, non è più in vigore, venendo meno l’esclusione della cessazione dal servizio a domanda.
La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da una sentenza del 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a proposito della norma contenuta nell’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale.
Si aggiunge che il Codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990 ha, altresì, statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell’art. 1911. Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa.
Ciò premesso è chiaro il motivo per cui l’art. 1911 comma 3 c.o.m. faccia permanere in vigore, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. 387/1987. L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6 bis d.l. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, l. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. L’introduzione della disciplina recata dall’art.6 bis d.l. 387/1987 si accompagna infatti all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto. Invero, come anticipato, l’art. 13 l. 804/1973 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682), d.lgs. 66/2010, come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 29/ 2012; l’art. 32, comma 9 bis, l. 224/1986 è stato abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001 e l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 872), d.lgs. 66/2010. Quanto all’ambito di applicazione dell’art.6 bis d.l. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 150/1987, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 121/1981. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge 121/1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 d.l. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis. Del resto il d.P.R. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6 bis d.l. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto”) al personale che “che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
L’art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987.
Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare, ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Sussistono quindi i presupposti affinché l’appellante, già ricorrente in primo grado, benefici dell’istituto di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, dovendosi quindi riformare la sentenza gravata.
Si osserva, altresì, che non costituisce ulteriore requisito l’osservanza del termine decadenziale di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, ai sensi del quale la “domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.
In merito, il CGARS, con ordinanza cautelare n. 34 del 2022, si è già pronunciato nel senso che “la inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non sembra comportare alcuna conseguenza decadenziale”.
La ragione di tale statuizione si rinviene non solo nella mancata previsione espressa del termine del 30 giugno come termine decadenziale ma anche nella lettura della norma all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma successivo, il comma 3 dell’art. 6 bis d.l. 387/1987.
Con esso si dispone che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda”.
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.
Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231)» (in termini, Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2023, n. 2885)» (in termini, C.G.A.R.S., sent. 9 marzo 2023, n. 208).
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, con correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle rispettive indennità di buonuscita.
Le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio dei giorni 16 aprile 2025 e 21 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
SQ Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO