TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, dall' Controparte_1
e dall'
[...] CP_2 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5330/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Esposito ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
-, in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente domiciliato come in atti
ES
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Violante ed elettivamente domiciliata come in atti
ES
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ed CP_4 elettivamente domiciliato come in atti
ES
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2022 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 071 2022 90151892 58/000, pervenuta in data 19.09.2022, per un importo di € 26.495,52 di cui ai sottesi titoli esecutivi: CP_ 1) cartella n. 07120110238107235000 per mancato pagamento premi per gli anni 2007– 2009-
2010 – 2011 di importo pari ad € 278,43; CP_
2) cartella n. 07120120157029515000 per mancato pagamento premi per gli anni 2011 e 2012 di importo pari € 255,97; CP_
3) cartella n. 07120140004579126000 per mancato pagamento premi per gli anni 2012 e 2013 di importo pari ad € 252,44; CP_
4) cartella n. 07120140102417247000 per mancato pagamento premi per gli anni 2012, 2013 e
2014 di importo pari ad € 260,67; CP_ 5) cartella n. 07120150082888341000 per mancato pagamento premi per gli anni 2014 e 2015 di importo pari ad € 217,90;
6) avviso di addebito n. 37120120003609830000 per mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 2010, 2011 e 2012 di importo pari ad € 4.649,90;
7) avviso di addebito n. 37120120014364872000 per mancato pagamento contributi IVS per gli anni 2011 e 2012 di importo pari ad € 2.407,59;
8) avviso di addebito n. 37120130001704626000 per mancato pagamento contributi IVS per gli anni 2012 e 2013 di importo pari ad € 1.238,28;
9) avviso di addebito n. 37120130008123040000 per mancato pagamento contributi IVS per gli anni 2012 e 2013 di importo pari ad € 2.453,49;
10) avviso di addebito n. 37120140002238244000 per mancato pagamento contributi IVS per gli anni 2013 e 2014 di importo pari ad € 2.552,39;
11) avviso di addebito n. 37120140008968010000 per mancato pagamento contributi IVS per gli anni 2013 e 2014 di importo pari ad € 2.517,33;
12) avviso di addebito n. 37120140015817759000 per mancato pagamento contributi IVS per l'anno 2014 di importo pari ad € 2.544,42;
13) avviso di addebito a n. 37120150007448550000 per mancato pagamento contributi IVS per gli anni 2014 e 2015 di importo pari ad € 2.493,25;
14) avviso di addebito n. 37120160015700764000 per mancato pagamento contributi IVS per gli anni 2015 e 2015 di importo pari ad € 4.373,46;
Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, la decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999 e la mancanza di motivazione. Ha chiesto, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata e gli
Pag. 2 di 6 atti sottesi, dichiarare non dovuto l'importo richiesto e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, deducendo altresì la tardività dell'impugnazione. Hanno rappresentato che il termine di prescrizione è maturato, essendo state le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito regolarmente notificati.
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione di merito, ex art. 24 d. lgs 46/99 è tempestiva atteso che la domanda giudiziale risulta depositata in data 22.10.2022 ovvero entro i quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta pacificamente in data 19.09.2022.
È invece tardiva la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che va proposta
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali, ad esempio, quelli attinenti i vizi del procedimento di notificazione, la motivazione ed anche l'omessa indicazione del calcolo degli interessi) ovvero dell'intimazione di pagamento.
Quanto agli avvisi di addebito nr. 37120120003609830000, 37120120014364872000,
37120130001704626000, 37120130008123040000, 37120140002238244000, 37120140008968010000,
37120140015817759000, 37120150007448550000, l' ha chiesto dichiararsi la Controparte_1 cessata materia del contendere, in quanto le somme, in virtù del D.L. 41/2021, sono state interamente sgravate, come da estratto di ruolo depositato.
La parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, si è associata alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
Pag. 3 di 6 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ebbene, può essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che dall'estratto di ruolo depositato telematicamente dall' emerge che realmente le somme Controparte_1 sono sgravate con conseguente “importo residuo” pari a zero. Tale sgravio rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito quanto agli avvisi di addebito nr. 37120120003609830000,
37120120014364872000, 37120130001704626000, 37120130008123040000, 37120140002238244000,
37120140008968010000, 37120140015817759000, 37120150007448550000.
Quanto al restante avviso di addebito nr. 37120160015700764000 e alle restanti cartelle nr.
07120110238107235000; n. 07120120157029515000; n. 07120140004579126000; n.
07120140102417247000; n. 07120150082888341000, avendo parte ricorrente contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del credito, è necessario, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del debito, verificare l'effettiva notifica, in quanto se gli stessi sono stati regolarmente notificati il debito riportato è divenuto incontrovertibile per cui potrebbero rilevare solo vicende successive (per esempio prescrizione dei crediti maturata successivamente alla definitività delle cartelle), mentre in caso di mancata regolare notifica ben potrebbe essere ammessa una opposizione tardiva ovvero una autonoma contestazione della sussistenza del debito.
Ebbene, dall'intimazione di pagamento in questa sede impugnata si evince che la cartella nr.
07120110238107235000 sarebbe stata notificata il 05.01.2012, la cartella nr. 07120120157029515000 in data 16.05.2013, la cartella nr. 07120140004579126000 il 13.03.2015, la cartella nr.
07120140102417247000 sarebbe stata notificata il 10.03.2015, la cartella nr. 07120150082888341000 in data 12.10.2015 ed infine l'avviso di addebito nr. 07120160015700764000 il 14.11.2016.
Quanto alle cartelle di pagamento, l' ha dato effettiva prova mediante Controparte_1 produzione delle relate di notifica da cui emerge che le cartelle nr. 07120110238107235000, nr.
07120140102417247000 e nr. 07120120157029515000 sono state consegnate a mani della ricorrente e la cartella nr. 07120150082888341000 è stata notificata a mani del figlio con conseguente operatività della presunzione di conoscenza. Quanto alle cartelle nr. e nr. 07120140004579126000 la notifica è avvenuta mediante deposito nella Casa Comunale (cfr. prod. tel. ). Controparte_1
CP_ L' ha dato altresì prova della notifica nella data indicata nell'intimazione di pagamento
(14.11.2016) dell'avviso di addebito nr. 37120160015700764000 mediante consegna a mani della
Pag. 4 di 6 ricorrente presso l'indirizzo indicato in ricorso (cfr. all. prod. . CP_2
Infondata è la doglianza circa la non validità delle suddette notifiche in quanto prodotte solo in copia.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione -condiviso dallo scrivente magistrato - in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta;
a tal fine, è richiesto un disconoscimento effettuato in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia sotto un determinato profilo (cfr., da ultimo, Cass. 23 gennaio 2006, n. 1264).
In assenza, nel caso in esame, di specifiche censure circa la mancata corrispondenza delle copie prodotte agli originali notificati, peraltro da formularsi alla prima udienza di comparizione sotto un profilo esattamente determinato, non sussistono dubbi sul regolare compimento dell'attività di notifica, avendo l' prodotto una copia che, in mancanza di contestazione, ha nel giudizio civile il CP_1 medesimo valore probatorio dell'originale.
Pertanto, essendosi la parte ricorrente limitata a contestare la avvenuta produzione di copie fotostatiche, in luogo degli originali, in assenza di specifiche censure, deve confermarsi che sia stata fornita la prova, in giudizio, della avvenuta rituale notifica dei suddetti titoli esecutivi.
Ferma, pertanto, la avvenuta notifica dei suddetti titoli esecutivi di cui all'intimazione di pagamento, resta da delibare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del CP_ credito vantato dall' che deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 6340/2005).
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio da affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_2 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. CP_3
Pag. 5 di 6 23397/2016.
Il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto quanto alle cartelle di pagamento nr.
07120110238107235000, nr. 07120120157029515000, nr. 07120140004579126000 e nr.
07120140102417247000 dalla notifica, mediante deposito nella casa comunale, dell'intimazione di pagamento nr. 07120169024043776000 in data 02.07.2016, restituita al mittente per compiuta giacenza.
Il termine prescrizionale è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento nr. 07120189040042469000 relativa alle cartelle di pagamento nr. 07120140004579126000, nr.
07120140102417247000, nr. 07120150082888341000 e all'avviso di addebito nr.
37120160015700764000 dacché è infondata la censura sollevata dalla parte ricorrente nelle note di udienza per cui non è comprensibile la data di effettiva notifica. Al riguardo, si evidenzia che dalla relata di notifica l'unica cifra a non essere comprensibile è l'ultima (ovvero l'ultimo numero relativo all'anno di notifica), ma a rigor di logica, essendo l'intimazione di pagamento relativa all'anno 2018, vien da sé che la notifica non può essere antecedente a tale data né può essere stata effettuata nell'anno 2020 atteso che il penultimo numero è indubbiamente “1” a cui deve seguire, per il ragionamento appena esposto, il numero “8” o il numero “9”.
Quanto invece alla non riconducibilità della firma ivi apposta, va evidenziato che la ricorrente avrebbe dovuto presentare querela di falso in corso di causa ai sensi dell'art. 222 c.p.c.
Infine, la notifica dell'intimazione di pagamento nr. 07120229015189258000 in questa sede impugnata, avvenuta il 19.09.2022, è intervenuta quando ancora non era maturato il termine quinquennale di prescrizione.
La reciproca soccombenza consente di compensare le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alle somme di cui agli avvisi di addebito nr. 37120120003609830000, 37120120014364872000, 37120130001704626000,
37120130008123040000, 37120140002238244000, 37120140008968010000,
37120140015817759000, 37120150007448550000 e di cui alla successiva intimazione di pagamento nr. 071 2022 90151892 58/000;
2) rigetta nel resto;
3) compensa tra tutte le parti in causa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI
Nola, 03.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 6 di 6