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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/08/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 4718/2023 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione all'“avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 28/06/2023 notificato dalla Pt_1
per conto del per il pagamento del “canone patrimoniale di
[...] Controparte_1
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per
l'anno 2021
promossa dalla:
CF: , PI: Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
con l'avv. Paolo Caruso, di Roma
CONTRO
CF: Parte_1 P.IVA_3
con l'avv. Mirko Ferrara, di Messina
il CF: , PI: Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
(contumace)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE - OPPONENTE:
1 “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti,
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2 del
28.6.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 30.6.2023 (doc. 3) dalla per conto Parte_1
del e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa Controparte_1
in carico, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al , per l'anno 2021 a Parte_2 CP_1 CP_1
titolo di canone unico annuale, indennità, interessi e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”.
LA CONVENUTA ABACO:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.
In via preliminare
per tutti i motivi dedotti, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace di Bassano del Grappa competente per valore;
Nel merito: In via principale
Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Citando in giudizio il Comune di e la concessionaria di riscossione la CP_2 Pt_1
impugnava l'“avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni Pt_2
e contestuale intimazione di pagamento n. 2 del 28/06/2023” (doc. 2), notificatole via p.e.c. il
30.6.2023 (doc. 3), per il preteso pagamento del “canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per l'anno 2021.
2 Nell'atto di citazione, spiegava, in sintesi: che per la prestazione del servizio pubblico di Pt_2
telecomunicazioni per la rete fissa, essa collegava la propria Rete Primaria con le utenze finali dei suoi clienti avvalendosi “di servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline fornite da altri soggetti” e posti sul territorio comunale, in forza di contratti appositamente conclusi con la
TIM – quale proprietaria “della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della c.d. Rete di
Accesso” e, in quanto tale, titolare delle relative concessioni per l'occupazione del suolo pubblico –
ed in forza di un sistema tecnico per il quale il suo accesso alla infrastruttura di TIM è soltanto virtuale;
che dunque essa non affitta “fisicamente e materialmente il collegamento”, né Pt_2
può utilizzarlo in modo esclusivo;
né ha posato, né doveva posare alcun cavo telefonico suo proprio;
non è dunque fisicamente presente sul territorio, “ma esclusivamente nella sede centrale
TIM con un apposito kit di consegna”.
Pertanto, ritenendo insussistenti i presupposti per il pagamento dell'imposta, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, rilevando poi in diritto: che la pretesa di pagamento del
Canone Unico fatta valere da poggia su un'erronea applicazione dell'art. 1, co. 831 della L. Pt_1
n. 160/2019, la cui corretta interpretazione conduce invece a concludere che non è affatto Pt_2
tenuta al versamento del Canone Unico, non essendo né titolare della concessione di occupazione del territorio del (titolare è infatti la TIM) né utilizzatrice mediata delle Controparte_1
infrastrutture di rete (alle quali essa si collega in modalità meramente virtuale). Pt_2
Nella contumacia del si costituiva per chiedere il rigetto della Controparte_1 Pt_1
avversaria opposizione, osservando quanto segue: che è tenuta al pagamento del Canone Pt_2
Unico a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, occupando essa il suolo pubblico in via mediata, in ragione dell'utilizzazione della rete TIM;
che competente a decidere sulla presente opposizione è il Giudice di Pace (nella specie: di Bassano del Grappa); che la soggettività passiva in via mediata, di cui all'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019, non presuppone necessariamente una occupazione materiale o una modificazione della realtà esteriore;
che infine la fattispecie per
3 cui è causa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica,
poiché il settore delle telecomunicazioni non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di quella norma (in quanto in quel settore il legislatore non ha imposto separazioni fra la titolarità della rete e dei contratti di vendita).
La causa è oggi in decisione.
* * *
In primo luogo, non è fondata l'eccezione di incompetenza (per valore) di questo Tribunale,
formulata dalla difesa di in favore della competenza del Giudice di Pace (di Bassano del Pt_1
Grappa).
Vale infatti, ed è applicabile, l'art. 9, comma 2, cpc, che attribuisce al Tribunale la competenza
(funzionale) sulle imposte e tasse, laddove sicuramente rientra in tale “categoria” il cosiddetto
Canone Unico Patrimoniale (oggetto della presente opposizione), che, in base alla Legge 160/2019,
ha sostituito differenti e precedenti forme di prelievo (fra cui principalmente la TOSAP) in passato definite come canoni, o – appunto – imposte o tasse.
Ciò premesso, sono dati di fatto, e non contestati, che eroga entro il territorio del Comune Pt_2
di il servizio di telecomunicazioni in relazione ad utenze fisse e che a tal fine, si avvale CP_1
(nei termini più sopra descritti) di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di proprietà di TIM.
Nemmeno è contestato il fatto che TIM, che con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il un rapporto di concessione, in forza del quale è Controparte_1
tenuta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n.
160/2019.
Secondo la prospettazione di tuttavia, a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 anche Pt_1
sarebbe tuttavia tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_2
4 Ebbene, l'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, nella originaria formulazione, stabiliva che “per le
occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica,
gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti” - e prevedeva altresì
che “il soggetto tenuto al pagamento del canone” aveva “diritto di rivalsa nei confronti degli altri
utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze”.
A norma dell'art. 1, co. 831, l'unico soggetto tenuto al pagamento del Canone era il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del territorio comunale.
Una simile impostazione era pienamente coerente con l'art. 1, co. 819, lett. a) della L. n. 160/2019
(a mente del quale presupposto oggettivo del Canone era “l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico”) e con la previsione dell'art. 1, co. 823 della L. n. 160/2019 (a mente del quale il pagamento del Canone era dovuto “dal titolare dell'autorizzazione o della concessione
ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione (…) in maniera abusiva”).
L'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019, nel prevedere il pagamento del Canone anche con riguardo alla specifica fattispecie della occupazione permanente con infrastrutture funzionali alla erogazione di servizi di pubblica utilità, aveva dunque mantenuto fermi i presupposti soggettivo e oggettivo del
Canone, come disciplinati in via generale nelle disposizioni ora menzionate – per l'appunto stabilendo che tenuto al pagamento del Canone era il soggetto che, in forza di apposita concessione,
materialmente aveva occupato ed occupava il territorio comunale con le proprie infrastrutture.
L'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 è stato poi modificato dall'art. 1, co. 848 della L. n. 178/2020,
entrata in vigore in data 01.01.2021.
5 All'esito della modifica, l'art. 1, co. 831 reca ora la seguente formulazione: “per le occupazioni
permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura
di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto
dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture
del soggetto titolare della concessione”.
La norma ha dunque individuato un nuovo presupposto soggettivo e oggettivo del Canone,
introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
Va detto poi che nel maggio del 2020 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in punto di individuazione del soggetto tenuto al pagamento della (allora) TOSAP, nei casi in cui si facesse questione di una occupazione di suolo pubblico operata mediante infrastrutture adibite alla erogazione di servizi di pubblica utilità e utilizzate non dal loro proprietario (e titolare della relativa concessione), ma da soggetto terzo,
utilizzatore delle infrastrutture in forza di un rapporto privatistico intrattenuto con il concessionario
(nel caso di specie, il pagamento della TOSAP era stato richiesto al soggetto che utilizzava le infrastrutture per la erogazione del servizio, in forza di contratto di affitto d'azienda concluso con il concessionario loro proprietario) .
Ebbene, la Corte di Cassazione aveva concluso che “la legittimazione passiva del rapporto
tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale”
spettava “ex art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in
mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta,
6 l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”
(Cass. civ. Sez. Un. n. 8628/2020).
La modifica dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019 sembrerebbe aderire allora ad una differente impostazione, avendo reso presupposto del Canone Unico anche la sola utilizzazione delle infrastrutture.
L'art. 1, co. 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario soltanto là dove si configuri non una utilizzazione purchessia,
ma una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Da qui l'opinione di questo Giudice per cui questo rappresenta la conferma del fatto che anche all'esito della modica qui in esame presupposto (oggettivo) del Canone Unico è pur sempre l'occupazione del territorio comunale.
Detto in altre parole: la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non veicola di per sé una occupazione di territorio ulteriore, rispetto a quella già oggettivamente determinata dalla presenza delle infrastrutture;
l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro (mero) utilizzatore comporterebbe dunque la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo episodio di occupazione.
Diversamente da quanto ritenuto da dunque, sulla scorta dell'art. 1, co. 831 della L. n. Pt_1
160/2019, come modificato dall'art. 1, co. 848 della L. n. 178/2020, non poteva e non Pt_2
può dirsi tenuta al pagamento del Canone Unico.
Nel periodo cui si riferisce l'avviso per cui è causa, in effetti, non ha materialmente Pt_2
utilizzato le infrastrutture del concessionario TIM presenti entro il territorio del Comune di CP_1
– come sarebbe avvenuto se essa avesse materialmente posato proprie infrastrutture sul territorio comunale, così occupandolo a propria volta.
E' accaduto invece (ed il dato è pacifico) che si è limitata a collegarsi in modo virtuale Pt_2
alle infrastrutture di TIM.
7 Né rileva stabilire se tale collegamento “virtuale” integri, o meno, la fattispecie di occupazione mediata di cui all'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Tale disposizione è stata in effetti oggetto di interpretazione autentica, ad opera dell'art. 5, co. 14
quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
Ebbene, l'art. 5, co. 14 quinquies ha stabilito che “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo
pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi,
regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del
contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna
occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di
vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle
infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
Si tratta di disposizione che si attaglia pienamente al caso di specie nel quale vi sono, da un lato, un soggetto (TIM) proprietario di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il e, dall'altro lato, un soggetto ( che, sulla scorta di rapporti Controparte_1 Pt_2
contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM.
A norma dell'art. 5, co. 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Pt_2
quanto all'anno 2021 qui in esame, non è dunque tenuta al pagamento al del Controparte_1
Canone Unico di cui all'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Con le sue due principali obiezioni, ha dedotto: Pt_1
• che la soggettività passiva in via mediata, di cui all'art. 1, comma 831, della Legge
160/2019, non presuppone necessariamente una occupazione materiale o una modificazione della realtà esteriore;
8 • che la fattispecie per cui è causa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica, poiché il settore delle telecomunicazioni non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di quella norma (in quanto in quel settore il legislatore non ha imposto separazioni fra la titolarità della rete e dei contratti di vendita).
Quanto alla prima:
in realtà il comma 831 citato prescrive espressamente l' “utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione”, per cui la soggettività passiva “in via mediata” non può
comunque prescindere da una occupazione del suolo che deve avere requisiti di materialità.
Quanto alla seconda:
motiva nel senso che, anche in risposta a Direttive della UE, il legislatore promuove, nel Pt_1
settore delle telecomunicazioni, la condivisione delle reti e delle infrastrutture, a fini di libero mercato e concorrenza, e non una separazione fra il soggetto fornitore ed il soggetto che vende il prodotto ai clienti finali;
pertanto, la norma di interpretazione autentica dovrebbe trovare applicazione ai soli settori in cui, per legge, si deve attuare una separazione fisica fra il soggetto titolare dell'infrastruttura e il soggetto che vende il bene ai clienti finali;
questo settore non può
essere quello delle telecomunicazioni.
Questa “lettura” non è condivisibile.
La stessa norma di interpretazione autentica, infatti, è chiara nell'individuare la possibile fonte della separazione non solo nella Legge (come accade effettivamente nei settori dell'energia elettrica e del gas) ma anche (e, semplicemente, si potrebbe dire) in “assetti regolamentari o contrattuali” quale è
il proprio caso di specie, nel quale la separazione ha fonte (semplicemente) contrattuale.
Se poi occorresse ulteriormente, va notato, secondo la segnalazione fatta da parte attrice, che il
Regolamento Comunale di (doc. 5), all'art. 25, comma 4, in tema di occupazione CP_1
permanente di suolo pubblico con cavi e condutture, prevede che “il canone è dovuto dal soggetto
titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto
9 stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti”, con riferimento espresso di questa regola
(recepita dalla norma di interpretazione autentica) anche ai “servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi”.
* * *
In conclusione, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
1) accoglie l'opposizione; per l'effetto,
2) annulla l'avviso di accertamento per cui è causa,
3) condanna e il in solido, a rifondere a le spese di Pt_1 Controparte_1 Parte_2
lite, liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 19 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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