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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 476/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. OPPO ROSSELLA, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro sede di Oristano, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, in virtù di P.IVA_1
procura generale alle liti in atti,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' di Oristano, proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_1
ingiunzione n. OI-001622032 Prot. n. .9500.11/04/2023.0035347, notificata il CP_1
26.04.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1- bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento alla complessiva somma di €. 64,00 per ritenute a carico del dipendente di cui ai
DM10 10/2017 e 11/2017, sulla base dell'atto di accertamento Prot. N.
9500.30/01/2019.009371 del 11.02.2019.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato solo il 30.01.2019 oltre un anno dopo l'asserita violazione, relativa al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2017;
b) la sanzione amministrativa applicata al ricorrente di €. 10.000,00, indicata nell'ordinanza-ingiunzione opposta, notificata il 10.03.2023, era iniqua e sproporzionata rispetto alla violazione contestata, che nel caso di specie era costituita dal ritardato pagamento della somma di €. 64,00 per contributi previdenziali, che era stata sanata con il pagamento rateale delle somme dovute.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 14.10.2024, CP_1 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_1
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare, in data 11/02/2019, l'atto CP_1
di accertamento .9500.30/01/2019.0009371; ciò nonostante, la controparte non aveva CP_1
provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00).
2 In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione/le ordinanze ingiunzione qui opposta/opposte.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_1
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_1 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Né avrebbe potuto configurarsi alcuna violazione della legge n. 241/90, che, stante la peculiarità della normativa di cui trattasi, non poteva trovare applicazione nel caso in esame.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_1
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_1
opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui l'ente previdenziale ha concluso chiedendo che salvo il caso di cessazione della materia del contendere per pagamento nel termine di 30 giorni dalla prima udienza dell'importo rideterminato delle sanzioni, venisse rigettato il ricorso.
3. All'udienza del 25.10.2024, la parte ricorrente, vista la rideterminazione dell'importo della sanzione operata dall' , ha chiesto un differimento per poter provvedere al pagamento CP_1
e il giudice ha rinviato al 13.02.2025, invitando le parti a valutare di definire la controversia attraverso il pagamento da parte del ricorrente della sanzione come rideterminata dall' , CP_1
con spese di lite compensate. È stato quindi disposto un ulteriore rinvio al 14.02.2025, per
3 consentire all' di verificare l'effettivo accredito, disponendo che l'udienza venisse CP_1 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore
9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 12.12.2024 e come confermato dall'ente convenuto nelle proprie note depositate il 13.02.2025, il ricorrente ha effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni CP_1 dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole:
«da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
In proposito, si osservi che l'intervenuto pagamento in corso di causa della sanzione amministrativa, nell'importo rettificato dall' dopo il deposito del ricorso, implica rinuncia CP_1
ai motivi di opposizione, diversi da quelli inerenti alla quantificazione della sanzione, che avrebbero condotto all'annullamento dei provvedimenti impugnati.
In particolare, con riferimento alla censurata violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981, poiché tale disposizione prevede, all'ultimo comma, che “la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, è evidente che,
a prescindere dalla qualificazione della nuova determinazione dell'ente (in termini di mera rettifica dell'ordinanza precedente o di rinnovato esercizio del potere sanzionatorio), in ogni caso, se la parte avesse inteso insistere su tale motivo di opposizione, avrebbe dovuto concludere nel senso dell'annullamento del provvedimento, appunto per estinzione della violazione, presupponendo il pagamento della sanzione, anche se in misura rideterminata, la sussistenza della violazione e dei presupposti per il legittimo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente.
Ciò chiarito, deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda CP_1
posizione sulla medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale
4 pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 - bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione vigente ratione temporis al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione normativa era vigente anche quando l'ordinanza opposta è stata emessa e notificata.
Difatti, la novella di cui al D.L. n. 48 del 2023 è entrata in vigore il 5.05.2023 e, secondo quanto è pacifico in causa, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 26.04.2023.
Pertanto, non si può censurare la condotta dell' per non avere applicato una disciplina CP_1
normativa che ancora non era entrata in vigore quanto il provvedimento è stato emesso e portato alla notifica.
Per quanto riguarda invece la censura sulla legittimità del minimo edittale fissato ad euro
10.000, per la sanzione amministrativa sotto soglia penale, che secondo la parte ricorrente condurrebbe a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità dell'illecito, occorre rilevare che la Corte costituzionale, benché chiamata a pronunciarsi su tale questione, con ordinanza n. 199 depositata il 3.11.2023 ha restituito gli atti ai Tribunali rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, potendo l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, trovare applicazione retroattiva, nel caso di omissioni di lieve entità, trattandosi di lex mitior rispetto al pregresso regime sanzionatorio.
Alla luce di quanto sopra esposto, avuto riguardo al pagamento da parte del ricorrente della sanzione rideterminata in corso di causa e alla circostanza per cui, alla data di deposito del ricorso, ancora non era intervenuta la decisione della Corte costituzionale n. 199/2023, appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, conformemente a quanto richiesto dallo stesso ente convenuto, in adesione alla proposta formulata da questo Tribunale.
5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 20/03/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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