Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 1
La previsione, da parte dell'art. 5 del d.P.R. 5 gennaio 1980 n. 180, della cedibilità, ai fini della estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, "di quote di stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti", costituente una delle eccezioni alla regola generale, posta dall'art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell'ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all'indennità di fine rapporto. (Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA BANCA DELLE MARCHE SPA, con sede in Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO RAFFAELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LF BA, AZD SOGGIORNO PESARO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 11275/96 proposto da:
AZD PROMOZIONE TURISTICA PESARO (già IE Soggiorno ES), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato CRESCENTINO RADICCHI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato NICOLA PERRULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA MARCHE SPA GIÀ CASSA RISP PESARO SPA, con sede in Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO RAFFAELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 133/96 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 04/01/96 e depositata il 22/03/96 (R.G. 400/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Francesco RAFFAELLI;
udito l'Avvocato Crescentino RADICCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel dicembre del 1987 BA FI cedette alla CA di Risparmio di ES, entro il limite di L. 15.000.000, il credito che ella vantava nei confronti dell'IE autonoma di soggiorno e turismo di ES per indennità di fine rapporto di lavoro.
Nel maggio del 1990 convenne in giudizio la CA (cessionaria) e l'IE (ceduta). chiedendo che la cessione, siccome concernente un credito di lavoro, fosse dichiarata nulla per la parte eccedente il quinto dell'indennità stessa.
La CA resistette e chiese che la contumace IE fosse condannata al pagamento del predetto importo, con gli interessi già maturati.
Con sentenza del 1992 l'adito tribunale di ES respinse la domanda della FI, accolse quella della CA (con esclusione della richiesta afferente al pagamento degli interessi) e compensò le spese.
La Corte territoriale di Ancona, decidendo con sentenza n. 133 del 22.3.1996 sull'appello principale della FI e su quello incidentale della CA ha totalmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la cessione del credito fosse valida solo nel misura del quinto e che solo entro tale limite l'IE fosse tenuta a pagare alla CA il credito ceduto, con gli interessi dal 3.10.1988.
Ha rilevato in particolare la corte di merito che l'indennità di fine rapporto ha natura di retribuzione differita e che va dunque ricompresa nella previsione di cui all'art. 5 del d.P.R. 5.1.1950, n. 180, che prevede il quinto dell'importo come limite della cessione del credito relativo.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Banca delle Marche S.p.A. (succeduta alla CA di Risparmio di ES S.p.A. a seguito di fusione per concentrazione con altra banca) sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l'IE di promozione turistica di ES (già IE autonoma di soggiorno e turismo), che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. La Banca delle Marche resiste al ricorso incidentale con controricorso.
Non ha svolto attività difensiva l'intimata BA FI. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza.
1. La banca ricorrente, deducendo col primo motivo di ricorso violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, n. 3., c.p.c., addebita alla corte d'appello di aver ritenuto che la norma di cui all'art. 5 del d.P.R. 5.1.1950, n. 180, la quale prevede limiti alla cedibilità di "quote dello stipendio o del salario", debba essere letta alla luce della disciplina dettata dall'art. 1 dello stesso decreto, la quale stabilisce il divieto di pignoramento e di sequestro oltre il quinto di "stipendi, salari, paghe, assegni, gratificazioni, pensioni, indennità, sussidi e compensi di qualsiasi genere".
L'art. 5 citato attiene, infatti, solo al divieto di cessione di quote di stipendio o salario, ed esclusivamente da parte del lavoratore in attività di servizio.
La diversa disciplina riservata dalla legge alla cessione rispetto al pignoramento e al sequestro si spiega col fatto che questi sono promossi ad iniziativa di terzi, mentre quella è decisa dallo stesso lavoratore dipendente.
2. Del resto - si afferma col secondo motivo di ricorso, col quale viene dedotta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - il lavoratore è in grado di valutare se ed in quale misura, in relazione ad altre possibili fonti di reddito, la cessione di un'indennità percepita una tantum comprometta o meno quelle primarie esigenze di vita che il legislatore ha inteso salvaguardare.
E la corte ha omesso ogni motivazione sulla pur prospettata radicale diversità, ai fini che qui interessano, tra pignoramento e sequestro da un lato, e cessione dall'altro.
In ogni caso, anche le pensioni sono compensi periodicamente erogati con funzioni di sussidio vitale, diversamente da quanto accade per l'indennità di fine rapporto, onde è del tutto priva di rilievo la notazione (della corte di merito) che l'art. 1 annovera anche quelle tra i crediti impignorabili ed insequestrabili.
3 I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
Va, infatti, completamente rovesciata l'ottica da cui muove la ricorrente.
L'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 stabilisce in via generale che tutti gli emolumenti, di qualunque tipo - incluse dunque le indennità di fine rapporto - erogati nell'ambito del pubblico impiego "non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli". Anche la cessione, pertanto, è in via di principio assolutamente vietata.
Il successivo art. 5 pone tuttavia un'eccezione alla regola della incedibilità, consentendo la cessione (per l'estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge) "di quote di stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti", in tal modo chiaramente delimitando il possibile oggetto della cessione alle sole quote di stipendio o salario e fissando il limite del quinto del relativo ammontare. La disposizione ha esclusivo riguardo alle erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio La corte di merito ha dunque errato (pur se a tanto astretta dai limiti della domanda) anche laddove ha ritenuto che l'indennità di fine rapporto fosse cedibile per un quinto, giacché, non essendo essa contemplata dalla norma derogatrice, non è cedibile neppure entro tale limite.
L'errore non è tuttavia emendabile in difetto di impugnativa sul punto, essendosi la ricorrente doluta che l'indennità non fosse stata considerata cedibile nella sua interezza ed essendosi dunque formato il giudicato sul punto della validità della effettuata cessione entro il limite del quinto.
4. Col ricorso incidentale l'IE di promozione turistica di ES deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1282 c.c., in relazione all'art. 1, comma 4, d.m. 26.7.1985, con riferimento alla l. 29.10.1984, n. 720, per avere la corte d'appello omesso di considerare che essa, per legge, non percepisce interessi sulle somme che è obbligatoriamente tenuta a versare nelle casse della Banca d'Italia con accredito sul conto n. 146744. Sicché è privo di senso logico e giuridico addossare all'IE l'onere economico degli interessi, qualificati dalla corte compensativi, in relazione a somme che non possono essere destinate ad impieghi fruttiferi.
5. La censura è inammissibile in quanto la questione è stata per la prima volta prospettata in questa sede dall'IE rimasta contumace in primo e secondo grado.
Le norme menzionate non pongano, infatti, una deroga esplicita alla regola di cui all'art. 1282 in ordine alla corresponsione di interessi "corrispettivi" sulle somme liquide ed esigibili, volta che esse prevedono accantonamenti in contabilità speciali sia fruttifere che infruttifere e che l'IE, debitore ceduto, non ha dedotto e provato nel giudizio di merito, come sarebbe stato suo onere, di aver versato le somme con le modalità esposte nel ricorso incidentale. Nè ha consentito che il giudice del merito si pronunciasse sul punto della rilevanza del deposito infruttifero obbligatorio da parte del debitore ai fini dell'esclusione del diritto del creditore alla corresponsione di interessi corrispettivi sulle somme liquide ed esigibili.
6. I ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati entrambi. La soccombenza reciproca induce alla compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.
Roma, 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1999.