Articolo 2 della Legge 25 gennaio 2017, n. 9
Articolo 1Articolo 3
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28 febbraio 2017
Art. 2. 1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 , o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.
Note all' art. 2:
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2017
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