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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2025, n. 37809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37809 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IS QU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame per il giudizio sull'appello cautelare. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 luglio 2025 il Tribunale di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'appello proposto a mezzo PEC dai suoi difensori nell'interesse di IS QU avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano emessa in data 26/06/2025. In particolare, l'inammissibilità veniva dichiarata poiché dalla certificazione del Penale Sent. Sez. 6 Num. 37809 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 22/10/2025 sistema informatico risultava che "il file non è firmato" e, quindi, non risultavano rispettate le condizioni previste dall'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022. 2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione IS QU, mediante i propri difensori di fiducia, articolando due motivi di ricorso, censurando il provvedimento, innanzitutto, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta assenza della firma digitale del difensore all'interno dell'atto di appello proposto e all'omessa approfondita verifica della sottoscrizione ( effettivamente presente. Nel dettaglio, si deduce che emergerebbe ictu ocu/i dall'atto di appello, che si allega al ricorso, la presenza della firma digitale del difensore. La prima pagina del documento riporterebbe il logo della firma digitale, oltre che il suffisso "signed", automaticamente generato all'esito della procedura di sottoscrizione. Anche a non volere dare rilievo a tali elementi, in ogni caso, seguendo la più recente giurisprudenza di legittimità, occorrerebbe tenere in considerazione il contesto entro cui si inseriva la proposizione dell'atto difensivo. L'atto di impugnazione proveniva dall'indirizzo di posta certificata del difensore (guido.contestabile@coapalmi.legalmail.it ) e veniva correttamente ed entro i termini inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Milano. Sarebbe, pertanto, verosimile un malfunzionamento del software adottato dalla cancelleria o un'incompatibilità nella lettura del formato della firma digitale, tenuto conto che alcun approfondimento effettuava il Tribunale, che, invece, basava la propria decisione su un mero output informatico. Per il principio del favor impugnationis l'ordinanza impugnata andrebbe annullata. D'altra parte - ed è la seconda doglianza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - l'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022, al comma 7, stabilisce che l'impugnazione è altresì inammissibile quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore. Dunque, per essere invalido l'atto di impugnazione non deve essere sottoscritto digitalmente, ipotesi diversa dalla presenza di una sottoscrizione digitale irregolare o invalida. In tale senso si richiamano pronunce della Cassazione (n. 10470 del 13/03/2024 e n. 38784/2024). 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' opportuno brevemente ricostruire il quadro normativo. 2 1.1. Come è noto, l'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del d. Igs. n. 150/2022, ha previsto il deposito con modalità telematiche in via esclusiva di atti, documenti, richieste, memorie, salvo alcune eccezioni (vedi commi 3 e 4 del medesimo articolo). Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, Peraltro, l'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022 stabilisce, come è noto e per quanto di interesse in questa sede, al comma 1, che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al D.M. 21/02/2011, n. 44. Il deposito con le predette modalità deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Con particolare riferimento agli atti di impugnazione, il comma 3 del citato articolo 87-bis d. Igs. n. 150/2022 prevede che l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate (comma 4). Con ulteriore specificazione nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo 3 di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (comma 6, ultima parte). Il comma 7 dell'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022 prevede, poi, le specifiche ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fra le quali, per quanto di interesse, alla lett. a), è prevista la seguente: "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore". L'art. 3, comma 1, del D.M. 29/12/2023, n. 217 (regolamento recante: « decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44 »), come sostituito dall'art. 1 del D.M. 27/12/2024, n. 206, ha previsto che, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, a decorrere dal 10 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis cod. proc. pen. in alcuni uffici giudiziari dettagliatamente indicati, fra i quali è incluso alla lett. d) anche il Tribunale ordinario. Tuttavia, il comma 3 dispone che, sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario e del Tribunale ordinario, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. Infine, il comma 9 del citato articolo 3 D.M. n. 217/2023, come sostituito dal D.M. n. 206/2024, stabilisce che rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Alla luce del ricostruito quadro normativo, l'atto di appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., fino al 31/12/2025, potrà essere proposto dai difensori mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022. Pertanto, nel caso di specie, trova effettiva applicazione la citata disposizione. 2. Il Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile l'atto di appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen., proposto a mezzo posta elettronica certificata dai difensori di IS QU, poiché dalla certificazione del sistema informatico risultava che "il file non è firmato". Ritenendo privo di sottoscrizione digitale l'atto di impugnazione, ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi del comma 7 lett. a) 4 dell'art. 87 -bis d. Igs. n. 150/2022. Con il ricorso si propongono due doglianze: da un lato, si lamenta ['error iuris in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che si verifichi la causa di inammissibilità anche in presenza di sottoscrizione digitale irregolare o invalida, mentre invece la norma la prevederebbe solo in caso di mancanza della sottoscrizione digitale;
dall'altro, si evidenzia che la sottoscrizione digitale in effetti vi sarebbe, come risulterebbe dalla presenza del logo della firma digitale sulla prima pagina dell'atto di impugnazione, oltre che del suffisso "signed", automaticamente generato all'esito della procedura di sottoscrizione. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe compiuto alcuna verifica al fine di accertare se l'asserita mancanza di sottoscrizione digitale non fosse dipesa da un malfunzionamento del sistema, attesa la certezza della provenienza dell'atto, come risultante dalla provenienza dall'indirizzo di posta elettronica certificato del difensore. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Per quanto concerne il primo aspetto, e cioè se l'art. 87-bis, comma lett. a) d. Igs. n. 150/2022 faccia riferimento, quale causa di inammissibilità, alla totale mancanza di sottoscrizione digitale, ovvero anche all'irregolarità o invalidità della stessa, deve osservarsi che la fronte di orientamenti più restrittivi, nel tempo, la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad escludere che la causa di inammissibilità si verifichi in caso di mera irregolarità nell'apposizione della sottoscrizione digitale, come si verifica in ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico, ovvero in casi in cui il software utilizzato dall'ufficio giudiziario non riconosca il sistema di sottoscrizione digitale utilizzato per apporre la firma digitale sull'atto. Invero, la disposizione di cui all'art. 87-bis, comma 7, d. Igs. n. 150/2022 è stata unanimemente intesa dalla giurisprudenza della Corte nel senso che i requisiti nella stessa previsti debbono concorrere tutti, sicché «è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata» (Sez. 4, Sentenza n. 48545 del 25/10/2023, Rv. 285571 - 01; Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021, dep. 2022, Ruzzi, non mass.). Ed infatti, la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (Sez. 6, n. 29199 del 11/05/2021, Adamo;
Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737); è solo la firma digitale, dunque, che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa (Cass, sez. III, del 28/03/2024, n. 16469, non mass.). In tema di impugnazioni proposte nel 5 periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore (Cass. Sez. VI, n. 15672 del 13/03/2024, Rv. 286302-01). Tuttavia, si è affermato, già nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 (art. 24, comma 6 -sexies, d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020), che, in tema di impugnazioni, non costituisce causa d'inammissibilità dell'impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico "software" (nella specie "Aruba sign", essendo stato l'atto sottoscritto col sistema "Pades-bes"), posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica (Cass. Sez. II, n. 32627 del 15/06/2022, Rv. 283844-01). In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo PEC (Cass. Sez. I, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Rv. 282490-01). Più di recente, si è affermato, in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale (Cass. Sez. V, n. 4333, del 27/11/2024, dep. 2025, Rv. 287644-01). Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale sembra consolidarsi (vedi ancora , più di recente I Cass. Sez. VI, n. 30303 del 24/06/2025, non mass., citata anche dal Procuratore generale, relativa all'invio del messaggio di firma "non valida" perché la sottoscrizione digitale era stata effettuata in formato Pades-b non o riconosciuto dal software dell'ufficio Aruba-sign, che distingue questa ipotesi dal 6 caso in cui la sottoscrizione manchi del tutto con invio del messaggio firma mancante) e questa Corte ritiene opportuno darbi continuità alla luce anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (da ultimo Corte EDU, Sez. I, 23/05/2024, AT e altri c. Italia), che, pur ritenendo legittimo l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, tuttavia, ritiene che un eccessivo formalismo nel valutare da parte dei giudici i requisiti formali del deposito degli atti di impugnazione, specie durante le fasi di transizione dal cartaceo al digitale, possa compromettere nella sostanza il diritto di accesso a un organo giurisdizionale tutelato dell'art. 6 CEDU. 3.2. Ciò detto, sulla base degli atti a disposizione (consultabili, trattandosi di prospettazione anche di error in procedendo: Cass. Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, imp. Policastro, Rv. 220092), emerge f sul primo foglio dell'atto di appello, effettivamente, in alto a sinistra la dicitura "firmato digitalmente da UI CO. Tuttavia, sul pervenuto apposto dalla ncellaria c'è l'appunto, sottoscritto dal celliere, "non firmato". Vi è in atti una schermata che attesta la verifica con software I ruba Sign effettuata dalla i I cancelleria da cui risulterebbe "0 Firme". Dalla PEC scaricata, l'allegato risulta indicato come "IS QU - Atto di appello ex art. 310 c.p.p. - signed compressed.pdr. Ritiene la Corte che, malgrado il messaggio restituito dal sistema di verifica te della sottoscrizione digitale Aruba sign in uso al Tribunale milanese, è indubitabile che l'atto di appello risulta allegato ad una PEC di sicura provenienza dall'indirizzo del difensore;
nello stesso atto di appello risulta riportata, sul primo foglio, la dicitura "firmato digitalmente da UI CO;
nel messaggio PEC, l'allegato risulta riportato con l'indicazione "IS QU - Atto di appello ex art. 310 c.p.p. - signed compressed.pdr. Sulla base di questi elementi fattuali non può escludersi un ragionevole dubbio circa il non corretto funzionamento del software, e, comunque, non può escludersi la provenienza dell'atto dal difensore che appare esserne il sottoscrittore digitale, sicchè, per il principio del favor impugnationis, l'atto di appello deve ritenersi validamente proposto ed erronea sul punto risulta la decisione del Tribunale di Milano, che si è attestata solo sul messaggio restituito dal sistema informatico di verifica della sottoscrizione digitale, senza considerare gli ulteriori profili fattuali generativi di un possibile dubbio,Zhe va, pertanto, cassata senza rinvio. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di Milano per la celebrazione del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il giudizio cautelare. Manda alla Cancelleria per gli 7 adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 ottobre 2025 z/z-
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame per il giudizio sull'appello cautelare. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 luglio 2025 il Tribunale di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'appello proposto a mezzo PEC dai suoi difensori nell'interesse di IS QU avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano emessa in data 26/06/2025. In particolare, l'inammissibilità veniva dichiarata poiché dalla certificazione del Penale Sent. Sez. 6 Num. 37809 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 22/10/2025 sistema informatico risultava che "il file non è firmato" e, quindi, non risultavano rispettate le condizioni previste dall'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022. 2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione IS QU, mediante i propri difensori di fiducia, articolando due motivi di ricorso, censurando il provvedimento, innanzitutto, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta assenza della firma digitale del difensore all'interno dell'atto di appello proposto e all'omessa approfondita verifica della sottoscrizione ( effettivamente presente. Nel dettaglio, si deduce che emergerebbe ictu ocu/i dall'atto di appello, che si allega al ricorso, la presenza della firma digitale del difensore. La prima pagina del documento riporterebbe il logo della firma digitale, oltre che il suffisso "signed", automaticamente generato all'esito della procedura di sottoscrizione. Anche a non volere dare rilievo a tali elementi, in ogni caso, seguendo la più recente giurisprudenza di legittimità, occorrerebbe tenere in considerazione il contesto entro cui si inseriva la proposizione dell'atto difensivo. L'atto di impugnazione proveniva dall'indirizzo di posta certificata del difensore (guido.contestabile@coapalmi.legalmail.it ) e veniva correttamente ed entro i termini inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Milano. Sarebbe, pertanto, verosimile un malfunzionamento del software adottato dalla cancelleria o un'incompatibilità nella lettura del formato della firma digitale, tenuto conto che alcun approfondimento effettuava il Tribunale, che, invece, basava la propria decisione su un mero output informatico. Per il principio del favor impugnationis l'ordinanza impugnata andrebbe annullata. D'altra parte - ed è la seconda doglianza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. - l'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022, al comma 7, stabilisce che l'impugnazione è altresì inammissibile quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore. Dunque, per essere invalido l'atto di impugnazione non deve essere sottoscritto digitalmente, ipotesi diversa dalla presenza di una sottoscrizione digitale irregolare o invalida. In tale senso si richiamano pronunce della Cassazione (n. 10470 del 13/03/2024 e n. 38784/2024). 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' opportuno brevemente ricostruire il quadro normativo. 2 1.1. Come è noto, l'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del d. Igs. n. 150/2022, ha previsto il deposito con modalità telematiche in via esclusiva di atti, documenti, richieste, memorie, salvo alcune eccezioni (vedi commi 3 e 4 del medesimo articolo). Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, Peraltro, l'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022 stabilisce, come è noto e per quanto di interesse in questa sede, al comma 1, che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al D.M. 21/02/2011, n. 44. Il deposito con le predette modalità deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Con particolare riferimento agli atti di impugnazione, il comma 3 del citato articolo 87-bis d. Igs. n. 150/2022 prevede che l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate (comma 4). Con ulteriore specificazione nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo 3 di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (comma 6, ultima parte). Il comma 7 dell'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022 prevede, poi, le specifiche ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fra le quali, per quanto di interesse, alla lett. a), è prevista la seguente: "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore". L'art. 3, comma 1, del D.M. 29/12/2023, n. 217 (regolamento recante: « decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44 »), come sostituito dall'art. 1 del D.M. 27/12/2024, n. 206, ha previsto che, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, a decorrere dal 10 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis cod. proc. pen. in alcuni uffici giudiziari dettagliatamente indicati, fra i quali è incluso alla lett. d) anche il Tribunale ordinario. Tuttavia, il comma 3 dispone che, sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario e del Tribunale ordinario, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. Infine, il comma 9 del citato articolo 3 D.M. n. 217/2023, come sostituito dal D.M. n. 206/2024, stabilisce che rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Alla luce del ricostruito quadro normativo, l'atto di appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., fino al 31/12/2025, potrà essere proposto dai difensori mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 87-bis d. Igs. n. 150/2022. Pertanto, nel caso di specie, trova effettiva applicazione la citata disposizione. 2. Il Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile l'atto di appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen., proposto a mezzo posta elettronica certificata dai difensori di IS QU, poiché dalla certificazione del sistema informatico risultava che "il file non è firmato". Ritenendo privo di sottoscrizione digitale l'atto di impugnazione, ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi del comma 7 lett. a) 4 dell'art. 87 -bis d. Igs. n. 150/2022. Con il ricorso si propongono due doglianze: da un lato, si lamenta ['error iuris in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che si verifichi la causa di inammissibilità anche in presenza di sottoscrizione digitale irregolare o invalida, mentre invece la norma la prevederebbe solo in caso di mancanza della sottoscrizione digitale;
dall'altro, si evidenzia che la sottoscrizione digitale in effetti vi sarebbe, come risulterebbe dalla presenza del logo della firma digitale sulla prima pagina dell'atto di impugnazione, oltre che del suffisso "signed", automaticamente generato all'esito della procedura di sottoscrizione. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe compiuto alcuna verifica al fine di accertare se l'asserita mancanza di sottoscrizione digitale non fosse dipesa da un malfunzionamento del sistema, attesa la certezza della provenienza dell'atto, come risultante dalla provenienza dall'indirizzo di posta elettronica certificato del difensore. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Per quanto concerne il primo aspetto, e cioè se l'art. 87-bis, comma lett. a) d. Igs. n. 150/2022 faccia riferimento, quale causa di inammissibilità, alla totale mancanza di sottoscrizione digitale, ovvero anche all'irregolarità o invalidità della stessa, deve osservarsi che la fronte di orientamenti più restrittivi, nel tempo, la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad escludere che la causa di inammissibilità si verifichi in caso di mera irregolarità nell'apposizione della sottoscrizione digitale, come si verifica in ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico, ovvero in casi in cui il software utilizzato dall'ufficio giudiziario non riconosca il sistema di sottoscrizione digitale utilizzato per apporre la firma digitale sull'atto. Invero, la disposizione di cui all'art. 87-bis, comma 7, d. Igs. n. 150/2022 è stata unanimemente intesa dalla giurisprudenza della Corte nel senso che i requisiti nella stessa previsti debbono concorrere tutti, sicché «è inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata» (Sez. 4, Sentenza n. 48545 del 25/10/2023, Rv. 285571 - 01; Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021, dep. 2022, Ruzzi, non mass.). Ed infatti, la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (Sez. 6, n. 29199 del 11/05/2021, Adamo;
Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737); è solo la firma digitale, dunque, che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa (Cass, sez. III, del 28/03/2024, n. 16469, non mass.). In tema di impugnazioni proposte nel 5 periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore (Cass. Sez. VI, n. 15672 del 13/03/2024, Rv. 286302-01). Tuttavia, si è affermato, già nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 (art. 24, comma 6 -sexies, d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020), che, in tema di impugnazioni, non costituisce causa d'inammissibilità dell'impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico "software" (nella specie "Aruba sign", essendo stato l'atto sottoscritto col sistema "Pades-bes"), posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica (Cass. Sez. II, n. 32627 del 15/06/2022, Rv. 283844-01). In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo PEC (Cass. Sez. I, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Rv. 282490-01). Più di recente, si è affermato, in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale (Cass. Sez. V, n. 4333, del 27/11/2024, dep. 2025, Rv. 287644-01). Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale sembra consolidarsi (vedi ancora , più di recente I Cass. Sez. VI, n. 30303 del 24/06/2025, non mass., citata anche dal Procuratore generale, relativa all'invio del messaggio di firma "non valida" perché la sottoscrizione digitale era stata effettuata in formato Pades-b non o riconosciuto dal software dell'ufficio Aruba-sign, che distingue questa ipotesi dal 6 caso in cui la sottoscrizione manchi del tutto con invio del messaggio firma mancante) e questa Corte ritiene opportuno darbi continuità alla luce anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (da ultimo Corte EDU, Sez. I, 23/05/2024, AT e altri c. Italia), che, pur ritenendo legittimo l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, tuttavia, ritiene che un eccessivo formalismo nel valutare da parte dei giudici i requisiti formali del deposito degli atti di impugnazione, specie durante le fasi di transizione dal cartaceo al digitale, possa compromettere nella sostanza il diritto di accesso a un organo giurisdizionale tutelato dell'art. 6 CEDU. 3.2. Ciò detto, sulla base degli atti a disposizione (consultabili, trattandosi di prospettazione anche di error in procedendo: Cass. Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, imp. Policastro, Rv. 220092), emerge f sul primo foglio dell'atto di appello, effettivamente, in alto a sinistra la dicitura "firmato digitalmente da UI CO. Tuttavia, sul pervenuto apposto dalla ncellaria c'è l'appunto, sottoscritto dal celliere, "non firmato". Vi è in atti una schermata che attesta la verifica con software I ruba Sign effettuata dalla i I cancelleria da cui risulterebbe "0 Firme". Dalla PEC scaricata, l'allegato risulta indicato come "IS QU - Atto di appello ex art. 310 c.p.p. - signed compressed.pdr. Ritiene la Corte che, malgrado il messaggio restituito dal sistema di verifica te della sottoscrizione digitale Aruba sign in uso al Tribunale milanese, è indubitabile che l'atto di appello risulta allegato ad una PEC di sicura provenienza dall'indirizzo del difensore;
nello stesso atto di appello risulta riportata, sul primo foglio, la dicitura "firmato digitalmente da UI CO;
nel messaggio PEC, l'allegato risulta riportato con l'indicazione "IS QU - Atto di appello ex art. 310 c.p.p. - signed compressed.pdr. Sulla base di questi elementi fattuali non può escludersi un ragionevole dubbio circa il non corretto funzionamento del software, e, comunque, non può escludersi la provenienza dell'atto dal difensore che appare esserne il sottoscrittore digitale, sicchè, per il principio del favor impugnationis, l'atto di appello deve ritenersi validamente proposto ed erronea sul punto risulta la decisione del Tribunale di Milano, che si è attestata solo sul messaggio restituito dal sistema informatico di verifica della sottoscrizione digitale, senza considerare gli ulteriori profili fattuali generativi di un possibile dubbio,Zhe va, pertanto, cassata senza rinvio. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di Milano per la celebrazione del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il giudizio cautelare. Manda alla Cancelleria per gli 7 adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 ottobre 2025 z/z-