TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/09/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 15.9.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 7397/2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
atti dagli avv.ti Sergio Mazzarella e Alessandra Bevilacqua, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 28.8.2023 fino al 28.12.2023, pur venendo formalmente inquadrato solo a partire dal 16.10.2023, con mansioni di autista livello 3S del ccnl logistica-autotrasporto-merci;
- di aver prestato svolto l'attività di autista di camion con annesso rimorchio, effettuando trasferte in tutta Italia;
in particolare il ricorrente prelevava il proprio camion presso il deposito sito in Qualiano dal quale partiva lavorando tutti i giorni dal lunedì al sabato con orari che variavano in base alle tratte previste per le consegne, e risultanti dalla carta tachigrafica;
- di essersi dimesso per giusta causa, per non aver mai ricevuto la giusta retribuzione per straordinario, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima e tfr;
chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo l'arco temporale e l'articolazione oraria dedotti nonché la giusta causa delle dimissioni e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di €
7.801,12 a titolo di differenze retributive, comprensive dell'indennità di mancato preavviso.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza ex art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato, sul piano documentale, per il periodo di formale inquadramento, dalla lettera di assunzione, dal c2 storico e dall'estratto contributivo versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio, per ciò che concerne le modalità di effettivo svolgimento, specie in punto di durata temporale del rapporto e articolazione oraria, nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , amico del ricorrente, il quale riferisce quanto segue: Testimone_1
“sono amico del ricorrente, non ho mai lavorato alle dipendenze di parte resistente. Il ricorrente ha lavorato da agosto 2023 fino a dicembre 2023 per la società resistente, lo so perché lo accompagnavo al deposito di Qualiano, lo accompagnavo di mattina, lui faceva le trasferte quindi mancava per circa 2/3 giorni. Lo accompagnavo alle 4 del mattino, lo accompagnavo perché lui non aveva la macchina. Io all'epoca abitavo ad Ischitella e il ricorrente abitava vicino
a me. Molto spesso quando ero disponibile lo andavo a riprendere al deposito verso le 21/22 a seconda di quando lui ritornava dalle trasferte. Il ricorrente era un autotrasportatore, prendeva il camion al deposito e partiva per le trasferte che duravano ¾ giorni. Il ricorrente mi riferì di essersi dimesso perché non lo pagavano, io non ho mai conosciuto i suoi datori di lavoro.
Quando andavo a riprenderlo la sera spesso l'ho visto che caricava il camion per poter partire il giorno dopo. Il deposito conteneva circa 7/8 camion. Spesso lo vedevo parlare con una certa
che credo fosse il suo datore di lavoro. Il ricorrente mi riferiva che questa signora gli Per_1 dava le direttive” (cfr. verbale).
A ciò si aggiungono le risultanze della cd. Carta del Conducente o carta tachigrafica, da cui si evince che il ricorrente è stato alla guida di autocarri riconducibili alla Convenuta in corrispondenza dell'intero arco temporale dedotto in ricorso.
Tale documento, da considerarsi non impugnato e\o contestato in ragione della contumacia di parte resistente, attesta infatti giorni e orari in cui l'automezzo è in circolazione.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo le modalità indicate in ricorso e confermate dal teste escusso.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Le risultanze probatorie, in uno alla mancanza di prova del pagamento della giusta retribuzione gravante su parte datoriale, consentono inoltre di ritenere provata la giusta causa delle dimissioni, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono utilizzarsi i conteggi elaborati da parte ricorrente con riferimento al livello 3S del ccnl autotrasporto;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte del resistente che ha deciso di restare contumace.
Ne deriva la condanna del resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di €
7.596,23 a titolo di differenze retributive, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt. al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 7.596,23 a titolo di differenze Parte_1
retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt., al Controparte_1
pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 16.9.2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 15.9.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 7397/2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
atti dagli avv.ti Sergio Mazzarella e Alessandra Bevilacqua, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 28.8.2023 fino al 28.12.2023, pur venendo formalmente inquadrato solo a partire dal 16.10.2023, con mansioni di autista livello 3S del ccnl logistica-autotrasporto-merci;
- di aver prestato svolto l'attività di autista di camion con annesso rimorchio, effettuando trasferte in tutta Italia;
in particolare il ricorrente prelevava il proprio camion presso il deposito sito in Qualiano dal quale partiva lavorando tutti i giorni dal lunedì al sabato con orari che variavano in base alle tratte previste per le consegne, e risultanti dalla carta tachigrafica;
- di essersi dimesso per giusta causa, per non aver mai ricevuto la giusta retribuzione per straordinario, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima e tfr;
chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo l'arco temporale e l'articolazione oraria dedotti nonché la giusta causa delle dimissioni e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di €
7.801,12 a titolo di differenze retributive, comprensive dell'indennità di mancato preavviso.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza ex art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato, sul piano documentale, per il periodo di formale inquadramento, dalla lettera di assunzione, dal c2 storico e dall'estratto contributivo versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio, per ciò che concerne le modalità di effettivo svolgimento, specie in punto di durata temporale del rapporto e articolazione oraria, nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , amico del ricorrente, il quale riferisce quanto segue: Testimone_1
“sono amico del ricorrente, non ho mai lavorato alle dipendenze di parte resistente. Il ricorrente ha lavorato da agosto 2023 fino a dicembre 2023 per la società resistente, lo so perché lo accompagnavo al deposito di Qualiano, lo accompagnavo di mattina, lui faceva le trasferte quindi mancava per circa 2/3 giorni. Lo accompagnavo alle 4 del mattino, lo accompagnavo perché lui non aveva la macchina. Io all'epoca abitavo ad Ischitella e il ricorrente abitava vicino
a me. Molto spesso quando ero disponibile lo andavo a riprendere al deposito verso le 21/22 a seconda di quando lui ritornava dalle trasferte. Il ricorrente era un autotrasportatore, prendeva il camion al deposito e partiva per le trasferte che duravano ¾ giorni. Il ricorrente mi riferì di essersi dimesso perché non lo pagavano, io non ho mai conosciuto i suoi datori di lavoro.
Quando andavo a riprenderlo la sera spesso l'ho visto che caricava il camion per poter partire il giorno dopo. Il deposito conteneva circa 7/8 camion. Spesso lo vedevo parlare con una certa
che credo fosse il suo datore di lavoro. Il ricorrente mi riferiva che questa signora gli Per_1 dava le direttive” (cfr. verbale).
A ciò si aggiungono le risultanze della cd. Carta del Conducente o carta tachigrafica, da cui si evince che il ricorrente è stato alla guida di autocarri riconducibili alla Convenuta in corrispondenza dell'intero arco temporale dedotto in ricorso.
Tale documento, da considerarsi non impugnato e\o contestato in ragione della contumacia di parte resistente, attesta infatti giorni e orari in cui l'automezzo è in circolazione.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo le modalità indicate in ricorso e confermate dal teste escusso.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Le risultanze probatorie, in uno alla mancanza di prova del pagamento della giusta retribuzione gravante su parte datoriale, consentono inoltre di ritenere provata la giusta causa delle dimissioni, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono utilizzarsi i conteggi elaborati da parte ricorrente con riferimento al livello 3S del ccnl autotrasporto;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte del resistente che ha deciso di restare contumace.
Ne deriva la condanna del resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di €
7.596,23 a titolo di differenze retributive, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt. al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 7.596,23 a titolo di differenze Parte_1
retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt., al Controparte_1
pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 16.9.2025 Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)