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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2403/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCIONE Parte_1 C.F._1
MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1
del predetto difensore, via Carducci n. 51, Ghezzano (PI)
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TALIANI Parte_2 C.F._2
GIULIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, Largo P. Shelley n. 5, San Giuliano Terme (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 2 agosto 2008, contraevano, in Altopascio (LU) Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Altopascio (LU) al n.
12, parte II, serie C, anno 2008;
Perso
- che dall'unione dei due è nata la figlia, il 27 gennaio 2013;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 3 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni
Perso relativamente alla figlia, ancora minorenne;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
Perso
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Altopascio (LU) il 2 agosto 2008 tra
[...]
e , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Altopascio (LU) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008, n. 12, parte II, serie C.
Sull'accordo delle parti, Perso DISPONE l'affidamento della figlia d entrambi i genitori che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
La figlia continuerà a vivere prevalentemente presso la madre nell'abitazione sita in via XX
Settembre n. 16 Vecchiano (PI).
DISPONE che, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche della figlia, salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre trascorrerà con la figlia:
- un fine settimana alternato (dal venerdì alla domenica) prelevandola all'uscita di scuola (nel periodo extrascolastico presso l'abitazione della madre) e la riporterà alla madre la domenica sera;
- compatibilmente con i turni lavorativi del padre, nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, la figlia starà con il padre due giorni infrasettimanali, prelevandola all'uscita di scuola (nel periodo extrascolastico presso la abitazione della madre) sino al giorno successivo accompagnandola a scuola (o presso l'abitazione della madre); un giorno infrasettimanale nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con il padre;
- le festività Natale, Pasqua, e ponti infra-annuali, i genitori trascorreranno con la figlia le festività con il metodo dell'alternanza: la Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno e l'epifania; così anche i ponti infra annuali nonché il giorno della Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, tenuto conto Parte_2
delle attuali esigenze della figlia, del suo tenore di vita pregresso, della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore, dei tempi di convivenza della figlia con i genitori stessi,
l'onere di corrispondere, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, un assegno perequativo, di concorso nel mantenimento della figlia stessa, di euro 400,00 di cui 350,00 saranno versati, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso (depositato in data 9 agosto 2024), sul conto corrente postale acceso a nome della sig.ra IBAN Parte_1
[...] e la residua somma (euro 50,00) sarà versata entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente atto, sul libretto postale n. 42660659 intestato alla minore con delega per entrambi i genitori. L'importo di euro 350,00 sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. L'obbligo del contributo di euro 400,00 cesserà allorquando la figlia avrà raggiunto piena autosufficienza economica tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Le spese ordinarie, correlate al fabbisogno quotidiano della figlia, saranno sostenute da ciascun genitore, in forma diretta e proporzionalmente al proprio reddito, per i rispettivi periodi di permanenza della figlia stessa presso quel genitore.
DISPONE che i genitori sosterranno, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, di seguito quantificate: SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE
EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi
(quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle linge straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il veicolo modello E Ulisse Fiat tg BL016CC e il motociclo modello HONDA SH300 tg.DF17353. già intestati ed in uso esclusivo del sig. , restano assegnati allo stesso con accollo esclusivo da Pt_2
parte sua di ogni relativo onere, per uso, manutenzione, assicurazione e quant'altro assumendosi ogni connessa e conseguente responsabilità;
- L'autovettura modello Panda Fiat tg. GF376MM intestata alla sig.ra resta assegnata alla Parte_1
stessa con accollo esclusivo da parte sua di ogni relativo onere, per uso, manutenzione, assicurazione e quant'altro assumendosi ogni connessa e conseguente responsabilità;
- La sig.ra continuerà a percepire al 100% l'assegno unico in aggiunta all'assegno di Parte_1
mantenimento. A tal fine, il sig. , ove occorra, si impegna a riprodurre il consenso, così già Pt_2
espresso per siffatta assegnazione in via esclusiva nelle competenti sedi;
- I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto reciprocamente rinunciano ad un contributo al proprio mantenimento;
- I coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione dei risparmi comuni e di avere comunque definito tutte le loro questioni patrimoniali non avendo così null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto e dalla legge;
- Le spese di assistenza legale restano tra le parti integralmente compensate ed i rispettivi procuratori e difensori sottoscrivono il presente atto anche ai fini dell'art.68 L.P.F.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Altopascio (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2403/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCIONE Parte_1 C.F._1
MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1
del predetto difensore, via Carducci n. 51, Ghezzano (PI)
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TALIANI Parte_2 C.F._2
GIULIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, Largo P. Shelley n. 5, San Giuliano Terme (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo. OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 2 agosto 2008, contraevano, in Altopascio (LU) Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Altopascio (LU) al n.
12, parte II, serie C, anno 2008;
Perso
- che dall'unione dei due è nata la figlia, il 27 gennaio 2013;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 3 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni
Perso relativamente alla figlia, ancora minorenne;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
Perso
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Altopascio (LU) il 2 agosto 2008 tra
[...]
e , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Altopascio (LU) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008, n. 12, parte II, serie C.
Sull'accordo delle parti, Perso DISPONE l'affidamento della figlia d entrambi i genitori che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
La figlia continuerà a vivere prevalentemente presso la madre nell'abitazione sita in via XX
Settembre n. 16 Vecchiano (PI).
DISPONE che, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche della figlia, salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre trascorrerà con la figlia:
- un fine settimana alternato (dal venerdì alla domenica) prelevandola all'uscita di scuola (nel periodo extrascolastico presso l'abitazione della madre) e la riporterà alla madre la domenica sera;
- compatibilmente con i turni lavorativi del padre, nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, la figlia starà con il padre due giorni infrasettimanali, prelevandola all'uscita di scuola (nel periodo extrascolastico presso la abitazione della madre) sino al giorno successivo accompagnandola a scuola (o presso l'abitazione della madre); un giorno infrasettimanale nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con il padre;
- le festività Natale, Pasqua, e ponti infra-annuali, i genitori trascorreranno con la figlia le festività con il metodo dell'alternanza: la Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno e l'epifania; così anche i ponti infra annuali nonché il giorno della Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- vacanze estive: la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, tenuto conto Parte_2
delle attuali esigenze della figlia, del suo tenore di vita pregresso, della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore, dei tempi di convivenza della figlia con i genitori stessi,
l'onere di corrispondere, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, un assegno perequativo, di concorso nel mantenimento della figlia stessa, di euro 400,00 di cui 350,00 saranno versati, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso (depositato in data 9 agosto 2024), sul conto corrente postale acceso a nome della sig.ra IBAN Parte_1
[...] e la residua somma (euro 50,00) sarà versata entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente atto, sul libretto postale n. 42660659 intestato alla minore con delega per entrambi i genitori. L'importo di euro 350,00 sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. L'obbligo del contributo di euro 400,00 cesserà allorquando la figlia avrà raggiunto piena autosufficienza economica tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Le spese ordinarie, correlate al fabbisogno quotidiano della figlia, saranno sostenute da ciascun genitore, in forma diretta e proporzionalmente al proprio reddito, per i rispettivi periodi di permanenza della figlia stessa presso quel genitore.
DISPONE che i genitori sosterranno, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, di seguito quantificate: SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE
EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi
(quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle linge straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il veicolo modello E Ulisse Fiat tg BL016CC e il motociclo modello HONDA SH300 tg.DF17353. già intestati ed in uso esclusivo del sig. , restano assegnati allo stesso con accollo esclusivo da Pt_2
parte sua di ogni relativo onere, per uso, manutenzione, assicurazione e quant'altro assumendosi ogni connessa e conseguente responsabilità;
- L'autovettura modello Panda Fiat tg. GF376MM intestata alla sig.ra resta assegnata alla Parte_1
stessa con accollo esclusivo da parte sua di ogni relativo onere, per uso, manutenzione, assicurazione e quant'altro assumendosi ogni connessa e conseguente responsabilità;
- La sig.ra continuerà a percepire al 100% l'assegno unico in aggiunta all'assegno di Parte_1
mantenimento. A tal fine, il sig. , ove occorra, si impegna a riprodurre il consenso, così già Pt_2
espresso per siffatta assegnazione in via esclusiva nelle competenti sedi;
- I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto reciprocamente rinunciano ad un contributo al proprio mantenimento;
- I coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione dei risparmi comuni e di avere comunque definito tutte le loro questioni patrimoniali non avendo così null'altro da richiedere e/o pretendere reciprocamente, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto e dalla legge;
- Le spese di assistenza legale restano tra le parti integralmente compensate ed i rispettivi procuratori e difensori sottoscrivono il presente atto anche ai fini dell'art.68 L.P.F.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Altopascio (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9 maggio 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina