Articolo 3 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 aprile 1986
Art. 3.
Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5, e per la restante quota del venti per cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformita' alle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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