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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 634/24 R.G. in data 29.1.24, avente per oggetto: Ricorso per regolamentazione figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. Vincenza Gentilcore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via dei Principati n. 39;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Maria Teresa Saporito, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno al c.so Garibaldi n. 148;
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio sulle conclusioni delle parti (cui si rinvia) ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.24, , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , poi conclusasi, nel corso della quale era nata la figlia CP_1 Per_1
(4.7.22), riconosciuta da entrambi, lamentando che dopo un'iniziale frequentazione, vi era difficoltà nella gestione della piccola, chiedeva procedersi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei minori, anche con emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. Rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili (comunque sussistendo la possibilità del padre di incontrare la minore, anche se in modo limitato), instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che, pur ricostruendo in modo diverso la genesi del rapporto e la relativa rottura, anche in ordine alla relazione padre figlia, non si opponeva alla richiesta di affido condiviso, modulando il diritto di visita in considerazione dell'età della piccola, con previsione di un congruo assegno di mantenimento proporzionato alla situazione reddituale.
Disposta l'audizione delle parti, con ordinanza depositata in data 23.4.24, erano emessi i provvedimenti provvisori, disponendosi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del relativo diritto di visita e determinazione del mantenimento.
Tuttavia tra le parti sorgevano contestazioni in ordine al diritto di visita, tanto da rendersi necessaria una nuova comparizione delle parti per l'udienza del 6.6.25, all'esito della quale, con ordinanza depositata in data 7.6.25, si prevedeva la presa in carico del nucleo familiare ai Servizi sociali di
Salerno nonché si invitavano le parti a procedere a percorsi di sostegno alla genitorialità, si disponevano incontri tra il padre e la minore in spazio neutro con indicazione di una fascia oraria per le chiamate del genitore non collocatario.
Permanendo difficoltà nella gestione del diritto di visita, si procedeva con ordinanza depositata in data13.12.24 alla nomina di un esperto ex art. 473bis.26 c.p.c., affinchè, previa osservazione del nucleo familiare, anche con interventi sulla coppia genitoriale e sulla piccola, questo procedesse al tentativo di riprendere gli incontri padre-figlia, provvedendo, determinando quale obiettivo – ove conforme all'interesse della minore - la ricostruzione del rapporto genitoriale e la ripresa di una stabile frequentazione con il padre, anche lavorando sulle capacità di comunicazione tra i genitori.
Con comunicazione pervenuta in data 11.6.25 l'esperto comunicava la ripresa degli incontri padre figlia ed una iniziale stabilizzazione del rapporto ed all'udienza del 13.11.25, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata al collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, dopo un'iniziale difficoltà tra i genitori, questi, grazie all'intervento dell'esperto che li ha accompagnati nel loro percorso anche come genitori, indicando anche le strategie per consentire alla piccola di godere della presenza di entrambi i genitori, Per_1 garantendo a pieno il diritto alla bigenitorialità, hanno trovato un loro equilibrio che si è tradotto nella possibilità anche di incontri in autonomia, consentendo così la definizione del presente giudizio, anche se, dall'esame delle conclusioni delle parti, permane ancora qualche difficoltà in ordine all'articolazione del diritto di visita che sarà oggetto di una disciplina dettagliata da parte del
Tribunale. Ciò chiarito, quanto alla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio di potere confermare i provvedimenti temporanei emessi sul punto, evidenziandosi che non è stato mai messa in discussione tra le parti l'affido condiviso.
Tale modalità di affido è disposta per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono affatto emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore, considerando comunque l'età della piccola ed anche la loro distanza geografica: se è vero che Napoli, luogo di residenza del padre, è facilmente raggiungibile, è pur vero che la piccola ha appena compiuto tre anni di vita.
Pertanto, la minore va congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale convive.
Quanto alle modalità di esercizio dell'affido, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza di presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune concordato. Le decisioni di Per_1 maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relativi alla figlia.
Per quanto attiene ai tempi di permanenza della minore con il padre (vero punto controverso della questione), deve ricordarsi che la piccola ha da poco compiuto i tre anni e che tempi di permanenza troppo ampi presso uno dei genitori, senza incontrare l'altro, considerando tra l'altro la distanza tra le due abitazioni (Salerno – Napoli), possono interferire con una crescita equilibrata ed alterare anche la quotidianità della piccola.
Si ritiene pertanto di disporre, salvo diverso accordo tra i genitori, che il padre terrà la minore, fino al compimento del 4° anno di vita della piccola (in modo da verificare anche l'andamento degli incontri e la loro stabilizzazione, dovendo ricordare ai genitori che il best interest of child deve guidare le loro decisioni) due giorni a settimana il martedì dalle 12,00 alle 21,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle 21,00, cenando con il padre , nonché il sabato e la domenica alternati dalle ore 10,00 alle ore 19,00; al compimento del 4° anno di vita della bambina, fermo restando il diritto di visita come esercitato durante la settimana, il padre terrà con sé la minore, a settimane alterne, dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle 21,00, riportandola dalla madre. Per le vacanze natalizie, per quest'anno, la madre trascorrerà con la minore il giorno il 24 dicembre ed il 26 dicembre, nonché il
31 dicembre, mentre il padre terrà la minore il 25 dicembre il 1° ed il 6 gennaio. Dall'anno successivo con l'introduzione del pernotto, un anno, il padre terrà la minore il 24 dicembre con relativo pernotto ed 1 ed il 5 gennaio, mentre l'anno successivo trascorrerà con la minore il 25 gennaio con pernotto, il 31 dicembre con pernotto ed il 6 gennaio. Il Tribunale ritiene opportuno precisare che, stante l'età della piccola, non appare opportuno, salvo diverso accordo tra i genitori, accorpare i giorni di vacanza o comunque prevedere settimane invernali per eventuali vacanze, dovendo la piccola godere per le festività della presenza di entrambi i genitori.
Nel periodo pasquale, il padre trascorrerà con la minore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello di lunedì in albis. Per le vacanze estive, per l'anno 2026, vista l'introduzione del pernotto, per evitare stravolgimenti della quotidianità della piccola la minore trascorrerà con il padre
4 gg a luglio e 4 ad agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno ed eguale periodo dovrà essere riconosciuto alla madre. Dall'anno successivo, la minore trascorrerà due settimane di vacanza ma non consecutive con il padre ed uguale periodo competerà alla madre, da concordarsi entro il 31 maggio. trascorrerà il giorno del suo compleanno ed onomastico preferibilmente con entrambi i Per_1 genitori e, in caso di disaccordo, una mezza giornata con la madre e l'altra con il padre. Inoltre, la piccola starà col padre i giorni della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo dalle 11,00 alle 19,00, e con la madre i giorni della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima. Durante i tempi di permanenza della minore presso di loro, i genitori assicureranno la propria reperibilità al genitore assente e il contatto telefonico con la minore
Quanto al contributo per il mantenimento, si ricorda che l'obbligo di mantenimento dei figli trova fondamento nell'art. 30 Cost., che sancisce il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e negli artt. 315-bis e 316-bis c.c., i quali impongono che ciascun genitore contribuisca “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo”. Tale obbligo è inderogabile, nasce dal rapporto di filiazione ed ai fini della sua determinazione deve farsi applicazione del principio di proporzionalità, richiedendo una valutazione comparata delle condizioni economiche di entrambi i genitori, delle esigenze attuali e prospettiche del figlio e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare (ex multis Cass. civ. n.
32466/23). Non è sufficiente, tuttavia, una mera comparazione reddituale: occorre considerare anche la capacità lavorativa potenziale, la valenza economica dei compiti domestici e di cura, nonché i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente presso un istituto bancario con orario flessibile, avendo dichiarato per l'anno
2020 un reddito di € 70539,00, per l'anno 2021 di € 65808,00 per l'anno 2022 di € 64379,00, con uno stipendio variabile dagli € 3000,00 ad € 4000,00, in media (come evincibile dalla lettura degli estratti conto prodotti). Egli è titolare di un immobile in comproprietà con le sorelle per la quota di
¼, non produttivo di reddito in quanto in uso ad una delle sorelle e corrisponde un canone di locazione mensile di € 1000,00. Egli ha un'altra figlia che vive a Milano, maggiorenne che, in considerazione dell'età, dovrebbe essere prossima ad inserirsi nel mondo del lavoro, avendo completamento gli studi.
È titolare di un conto corrente ove risulta un saldo positivo di circa € 15.000,00.
La resistente, invece, è proprietaria di due immobili, uno adibito a casa vacanze che ella gestisce, anche se tale attività è stata intrapresa da circa due – tre anni, l'altro acquistato di recente con il supporto della famiglia di origine che presto sarà destinato a casa familiare. Ella, per l'anno 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 6259,00 e per l'anno 2022 un reddito di € 8411,00. Ella ha una notevole disponibilità economica sul conto corrente a lei intestato che deriva soprattutto dalla provvista rimessa dai genitori, alla data del 31.12.23 pari ad € 334784,90 (come desumibile dalla lettura degli estratti conto prodotti).
Ora considerando la situazione reddituale delle parti e della rispettiva capacità economica, vista l'età della piccola e della tipologia di mantenimento legato comunque all'età, delle maggiori esigenze della piccola legate alla crescita, va determinato dalla presene pronuncia in € 400,00 il mantenimento dovuto mensilmente alla piccola ogni mese da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre a dover contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla resistente.
Nessuna altra statuizione può essere emessa con riferimento ad eventuali interventi del padre, in caso di impedimento lavorativo della madre, atteso che ciascuno dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza potrà esercitare la responsabilità sulla minore, facendosi coadiuvare anche da altre persone.
La natura delle questioni affrontate e l'esito della lite in ordine alle determinazioni economiche consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
1) affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, che il padre terrà la minore, fino al compimento del 4° anno di vita della piccola due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 21,00, cenando con il padre, nonché il sabato e la domenica alternati dalle ore 10,00 alle ore 19,00; al compimento del 4° anno di vita della bambina, fermo restando il diritto di visita come esercitato durante la settimana, il padre terrà con sé la minore, a settimane alterne, dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle 21,00, riportandola dalla madre. Per le vacanze natalizie, per quest'anno, la madre trascorrerà con la minore il giorno il 24 dicembre ed il 26 dicembre, nonché il 31 dicembre, mentre il padre terrà la minore il
25 dicembre il 1° ed il 6 gennaio. Dall'anno successivo con l'introduzione del pernotto, un anno, il padre terrà la minore il 24 dicembre con relativo pernotto ed 1 ed il 5 gennaio, mentre l'anno successivo trascorrerà con la minore il 25 gennaio con pernotto, il 31 dicembre con pernotto ed il 6 gennaio. Nel periodo pasquale, il padre trascorrerà con la minore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello di lunedì in albis. Per le vacanze estive, per l'anno 2026, la minore trascorrerà con il padre 4 gg a luglio e 4 ad agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno ed eguale periodo dovrà essere riconosciuto alla madre. Dall'anno successivo, la minore trascorrerà una settimana a luglio ed una ad agosto con il padre ed uguale periodo competerà alla madre, da concordarsi entro il 31 maggio. trascorrerà il giorno del suo compleanno ed onomastico Per_1 preferibilmente con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, una mezza giornata con la madre e l'altra con il padre. Inoltre, la piccola starà col padre i giorni della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo dalle 11,00 alle 19,00, e con la madre i giorni della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima. Durante i tempi di permanenza della minore presso di loro, i genitori assicureranno la propria reperibilità al genitore assente e il contatto telefonico con la minore;
4) determina in euro 400,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare per il mantenimento della figlia alla ricorrente entro il
10 di ogni mese dalla presente pronuncia;
5) dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, ove concordate o urgenti e documentate;
6) dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla resistente;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.11.25
Il Presidente est dott.ssa Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 634/24 R.G. in data 29.1.24, avente per oggetto: Ricorso per regolamentazione figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. Vincenza Gentilcore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via dei Principati n. 39;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Maria Teresa Saporito, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno al c.so Garibaldi n. 148;
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio sulle conclusioni delle parti (cui si rinvia) ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.24, , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , poi conclusasi, nel corso della quale era nata la figlia CP_1 Per_1
(4.7.22), riconosciuta da entrambi, lamentando che dopo un'iniziale frequentazione, vi era difficoltà nella gestione della piccola, chiedeva procedersi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei minori, anche con emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. Rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili (comunque sussistendo la possibilità del padre di incontrare la minore, anche se in modo limitato), instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che, pur ricostruendo in modo diverso la genesi del rapporto e la relativa rottura, anche in ordine alla relazione padre figlia, non si opponeva alla richiesta di affido condiviso, modulando il diritto di visita in considerazione dell'età della piccola, con previsione di un congruo assegno di mantenimento proporzionato alla situazione reddituale.
Disposta l'audizione delle parti, con ordinanza depositata in data 23.4.24, erano emessi i provvedimenti provvisori, disponendosi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del relativo diritto di visita e determinazione del mantenimento.
Tuttavia tra le parti sorgevano contestazioni in ordine al diritto di visita, tanto da rendersi necessaria una nuova comparizione delle parti per l'udienza del 6.6.25, all'esito della quale, con ordinanza depositata in data 7.6.25, si prevedeva la presa in carico del nucleo familiare ai Servizi sociali di
Salerno nonché si invitavano le parti a procedere a percorsi di sostegno alla genitorialità, si disponevano incontri tra il padre e la minore in spazio neutro con indicazione di una fascia oraria per le chiamate del genitore non collocatario.
Permanendo difficoltà nella gestione del diritto di visita, si procedeva con ordinanza depositata in data13.12.24 alla nomina di un esperto ex art. 473bis.26 c.p.c., affinchè, previa osservazione del nucleo familiare, anche con interventi sulla coppia genitoriale e sulla piccola, questo procedesse al tentativo di riprendere gli incontri padre-figlia, provvedendo, determinando quale obiettivo – ove conforme all'interesse della minore - la ricostruzione del rapporto genitoriale e la ripresa di una stabile frequentazione con il padre, anche lavorando sulle capacità di comunicazione tra i genitori.
Con comunicazione pervenuta in data 11.6.25 l'esperto comunicava la ripresa degli incontri padre figlia ed una iniziale stabilizzazione del rapporto ed all'udienza del 13.11.25, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata al collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, dopo un'iniziale difficoltà tra i genitori, questi, grazie all'intervento dell'esperto che li ha accompagnati nel loro percorso anche come genitori, indicando anche le strategie per consentire alla piccola di godere della presenza di entrambi i genitori, Per_1 garantendo a pieno il diritto alla bigenitorialità, hanno trovato un loro equilibrio che si è tradotto nella possibilità anche di incontri in autonomia, consentendo così la definizione del presente giudizio, anche se, dall'esame delle conclusioni delle parti, permane ancora qualche difficoltà in ordine all'articolazione del diritto di visita che sarà oggetto di una disciplina dettagliata da parte del
Tribunale. Ciò chiarito, quanto alla responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio di potere confermare i provvedimenti temporanei emessi sul punto, evidenziandosi che non è stato mai messa in discussione tra le parti l'affido condiviso.
Tale modalità di affido è disposta per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono affatto emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore, considerando comunque l'età della piccola ed anche la loro distanza geografica: se è vero che Napoli, luogo di residenza del padre, è facilmente raggiungibile, è pur vero che la piccola ha appena compiuto tre anni di vita.
Pertanto, la minore va congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale convive.
Quanto alle modalità di esercizio dell'affido, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza di presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune concordato. Le decisioni di Per_1 maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relativi alla figlia.
Per quanto attiene ai tempi di permanenza della minore con il padre (vero punto controverso della questione), deve ricordarsi che la piccola ha da poco compiuto i tre anni e che tempi di permanenza troppo ampi presso uno dei genitori, senza incontrare l'altro, considerando tra l'altro la distanza tra le due abitazioni (Salerno – Napoli), possono interferire con una crescita equilibrata ed alterare anche la quotidianità della piccola.
Si ritiene pertanto di disporre, salvo diverso accordo tra i genitori, che il padre terrà la minore, fino al compimento del 4° anno di vita della piccola (in modo da verificare anche l'andamento degli incontri e la loro stabilizzazione, dovendo ricordare ai genitori che il best interest of child deve guidare le loro decisioni) due giorni a settimana il martedì dalle 12,00 alle 21,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle 21,00, cenando con il padre , nonché il sabato e la domenica alternati dalle ore 10,00 alle ore 19,00; al compimento del 4° anno di vita della bambina, fermo restando il diritto di visita come esercitato durante la settimana, il padre terrà con sé la minore, a settimane alterne, dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle 21,00, riportandola dalla madre. Per le vacanze natalizie, per quest'anno, la madre trascorrerà con la minore il giorno il 24 dicembre ed il 26 dicembre, nonché il
31 dicembre, mentre il padre terrà la minore il 25 dicembre il 1° ed il 6 gennaio. Dall'anno successivo con l'introduzione del pernotto, un anno, il padre terrà la minore il 24 dicembre con relativo pernotto ed 1 ed il 5 gennaio, mentre l'anno successivo trascorrerà con la minore il 25 gennaio con pernotto, il 31 dicembre con pernotto ed il 6 gennaio. Il Tribunale ritiene opportuno precisare che, stante l'età della piccola, non appare opportuno, salvo diverso accordo tra i genitori, accorpare i giorni di vacanza o comunque prevedere settimane invernali per eventuali vacanze, dovendo la piccola godere per le festività della presenza di entrambi i genitori.
Nel periodo pasquale, il padre trascorrerà con la minore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello di lunedì in albis. Per le vacanze estive, per l'anno 2026, vista l'introduzione del pernotto, per evitare stravolgimenti della quotidianità della piccola la minore trascorrerà con il padre
4 gg a luglio e 4 ad agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno ed eguale periodo dovrà essere riconosciuto alla madre. Dall'anno successivo, la minore trascorrerà due settimane di vacanza ma non consecutive con il padre ed uguale periodo competerà alla madre, da concordarsi entro il 31 maggio. trascorrerà il giorno del suo compleanno ed onomastico preferibilmente con entrambi i Per_1 genitori e, in caso di disaccordo, una mezza giornata con la madre e l'altra con il padre. Inoltre, la piccola starà col padre i giorni della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo dalle 11,00 alle 19,00, e con la madre i giorni della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima. Durante i tempi di permanenza della minore presso di loro, i genitori assicureranno la propria reperibilità al genitore assente e il contatto telefonico con la minore
Quanto al contributo per il mantenimento, si ricorda che l'obbligo di mantenimento dei figli trova fondamento nell'art. 30 Cost., che sancisce il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e negli artt. 315-bis e 316-bis c.c., i quali impongono che ciascun genitore contribuisca “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo”. Tale obbligo è inderogabile, nasce dal rapporto di filiazione ed ai fini della sua determinazione deve farsi applicazione del principio di proporzionalità, richiedendo una valutazione comparata delle condizioni economiche di entrambi i genitori, delle esigenze attuali e prospettiche del figlio e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare (ex multis Cass. civ. n.
32466/23). Non è sufficiente, tuttavia, una mera comparazione reddituale: occorre considerare anche la capacità lavorativa potenziale, la valenza economica dei compiti domestici e di cura, nonché i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente presso un istituto bancario con orario flessibile, avendo dichiarato per l'anno
2020 un reddito di € 70539,00, per l'anno 2021 di € 65808,00 per l'anno 2022 di € 64379,00, con uno stipendio variabile dagli € 3000,00 ad € 4000,00, in media (come evincibile dalla lettura degli estratti conto prodotti). Egli è titolare di un immobile in comproprietà con le sorelle per la quota di
¼, non produttivo di reddito in quanto in uso ad una delle sorelle e corrisponde un canone di locazione mensile di € 1000,00. Egli ha un'altra figlia che vive a Milano, maggiorenne che, in considerazione dell'età, dovrebbe essere prossima ad inserirsi nel mondo del lavoro, avendo completamento gli studi.
È titolare di un conto corrente ove risulta un saldo positivo di circa € 15.000,00.
La resistente, invece, è proprietaria di due immobili, uno adibito a casa vacanze che ella gestisce, anche se tale attività è stata intrapresa da circa due – tre anni, l'altro acquistato di recente con il supporto della famiglia di origine che presto sarà destinato a casa familiare. Ella, per l'anno 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 6259,00 e per l'anno 2022 un reddito di € 8411,00. Ella ha una notevole disponibilità economica sul conto corrente a lei intestato che deriva soprattutto dalla provvista rimessa dai genitori, alla data del 31.12.23 pari ad € 334784,90 (come desumibile dalla lettura degli estratti conto prodotti).
Ora considerando la situazione reddituale delle parti e della rispettiva capacità economica, vista l'età della piccola e della tipologia di mantenimento legato comunque all'età, delle maggiori esigenze della piccola legate alla crescita, va determinato dalla presene pronuncia in € 400,00 il mantenimento dovuto mensilmente alla piccola ogni mese da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre a dover contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla resistente.
Nessuna altra statuizione può essere emessa con riferimento ad eventuali interventi del padre, in caso di impedimento lavorativo della madre, atteso che ciascuno dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza potrà esercitare la responsabilità sulla minore, facendosi coadiuvare anche da altre persone.
La natura delle questioni affrontate e l'esito della lite in ordine alle determinazioni economiche consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
1) affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, che il padre terrà la minore, fino al compimento del 4° anno di vita della piccola due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 21,00, cenando con il padre, nonché il sabato e la domenica alternati dalle ore 10,00 alle ore 19,00; al compimento del 4° anno di vita della bambina, fermo restando il diritto di visita come esercitato durante la settimana, il padre terrà con sé la minore, a settimane alterne, dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle 21,00, riportandola dalla madre. Per le vacanze natalizie, per quest'anno, la madre trascorrerà con la minore il giorno il 24 dicembre ed il 26 dicembre, nonché il 31 dicembre, mentre il padre terrà la minore il
25 dicembre il 1° ed il 6 gennaio. Dall'anno successivo con l'introduzione del pernotto, un anno, il padre terrà la minore il 24 dicembre con relativo pernotto ed 1 ed il 5 gennaio, mentre l'anno successivo trascorrerà con la minore il 25 gennaio con pernotto, il 31 dicembre con pernotto ed il 6 gennaio. Nel periodo pasquale, il padre trascorrerà con la minore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello di lunedì in albis. Per le vacanze estive, per l'anno 2026, la minore trascorrerà con il padre 4 gg a luglio e 4 ad agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno ed eguale periodo dovrà essere riconosciuto alla madre. Dall'anno successivo, la minore trascorrerà una settimana a luglio ed una ad agosto con il padre ed uguale periodo competerà alla madre, da concordarsi entro il 31 maggio. trascorrerà il giorno del suo compleanno ed onomastico Per_1 preferibilmente con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, una mezza giornata con la madre e l'altra con il padre. Inoltre, la piccola starà col padre i giorni della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo dalle 11,00 alle 19,00, e con la madre i giorni della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima. Durante i tempi di permanenza della minore presso di loro, i genitori assicureranno la propria reperibilità al genitore assente e il contatto telefonico con la minore;
4) determina in euro 400,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare per il mantenimento della figlia alla ricorrente entro il
10 di ogni mese dalla presente pronuncia;
5) dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, ove concordate o urgenti e documentate;
6) dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla resistente;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.11.25
Il Presidente est dott.ssa Ilaria Bianchi