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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ORSINGHER LUCIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 04/12/2019 con cui l' richiede al ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
10.059,03; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto la restituzione delle somme già trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai fini della decisione si deve premettere che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto di procedere alla CP_1 ripetizione dell'indebito. La giurisprudenza ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che
1 non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, dalla memoria dell' si evince che
1. Al sig. in seguito a domanda CP_1 Pt_1 del 24.1.2008, veniva liquidata pensione di anzianità con decorrenza luglio 2008 cat. VOARTS n.
48327162 (doc.1).
2. Tale prestazione era riconosciuta sulla base anche di contribuzione agricola versata quale OTD negli anni 2003- 2006 (doc. 2) 3. In seguito a due verbali ispettivi del 2008 nei confronti delle soc. coop. agricole Terrarubra e Blasi, venivano cancellate integralmente le giornate lavorate dal sig. per queste due aziende, con invio dei relativi provvedimenti di Pt_1 disconoscimento con raccomandata AR (doc. 3-5) 4. La cancellazione delle giornate agricole e della relativa contribuzione (peraltro non impugnate giudizialmente) determinava il venir meno ab origine del diritto alla pensione di anzianità, in quanto non sussistevano i contributi necessari per il suo riconoscimento. La pensione, di conseguenza, veniva eliminata, ex tunc. (doc. 6).
Ne consegue che l' ha adempiuto all'onere di fornire argomenti idonei a consentire la CP_1 ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero dell'indebito; pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., scatta in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Alcuna prova in tal senso è stata però fornita dalla parte ricorrente, che è anzi decaduto dalla possibilità di impugnare i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli (tutti regolarmente notificati) nel termine di 120 giorni ex art. 22 L. co. 1 D.L. 3 febbraio
1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83; per effetto di tali provvedimenti, era venuto meno il requisito contributivo per la pensione di anzianità, con conseguente diritto dell di ripetere i ratei indebitamente erogati. CP_1
Ciò esclude in radice la possibilità di applicare la sanatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91, trattandosi di evidente dolo del pensionato.
L'eccezione di prescrizione decennale è infondata, in quanto dalla memoria dell e dai CP_1 relativi allegati risulta che “
5. Veniva inviata al ricorrente comunicazione dell'eliminazione del trattamento pensionistico in data 2.8.2009 (doc.6) e seguiva comunicazione dell'indebito e diffida al pagamento, ricevuta dal ricorrente in data 20.5.2011 (doc.7), cui seguivano altre due diffide, la prima dd.
5.11.2013 e la seconda del 4.12.2019 (doc.8)”, per cui la prescrizione è stata interrotta. 2 Le deduzioni di segno contrario svolte dal ricorrente nelle note scritte circa presunti vizi formali degli avvisi di ricevimento prodotti, oltre ad essere generiche, sono smentite dal fatto che, come dedotto dall al punto 6) della memoria, dagli atti risulta che “
6. Sulla base delle CP_1 comunicazioni di cui sopra, il ricorrente presentava in data 14.9.2012 nuova domanda di pensione di anzianità, accolta senza i periodi di attività agricola cancellati (doc.9 e 10)”.
Il ricorrente aveva quindi regolarmente ricevuto gli atti interruttivi della prescrizione ed era perfettamente a conoscenza dell'annullamento della pensione e dell'avvio della procedura di recupero dell'indebito, tanto che aveva presentato nuova domanda di pensione.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 23/01/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 14/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ORSINGHER LUCIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 04/12/2019 con cui l' richiede al ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
10.059,03; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto la restituzione delle somme già trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai fini della decisione si deve premettere che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto di procedere alla CP_1 ripetizione dell'indebito. La giurisprudenza ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che
1 non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, dalla memoria dell' si evince che
1. Al sig. in seguito a domanda CP_1 Pt_1 del 24.1.2008, veniva liquidata pensione di anzianità con decorrenza luglio 2008 cat. VOARTS n.
48327162 (doc.1).
2. Tale prestazione era riconosciuta sulla base anche di contribuzione agricola versata quale OTD negli anni 2003- 2006 (doc. 2) 3. In seguito a due verbali ispettivi del 2008 nei confronti delle soc. coop. agricole Terrarubra e Blasi, venivano cancellate integralmente le giornate lavorate dal sig. per queste due aziende, con invio dei relativi provvedimenti di Pt_1 disconoscimento con raccomandata AR (doc. 3-5) 4. La cancellazione delle giornate agricole e della relativa contribuzione (peraltro non impugnate giudizialmente) determinava il venir meno ab origine del diritto alla pensione di anzianità, in quanto non sussistevano i contributi necessari per il suo riconoscimento. La pensione, di conseguenza, veniva eliminata, ex tunc. (doc. 6).
Ne consegue che l' ha adempiuto all'onere di fornire argomenti idonei a consentire la CP_1 ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero dell'indebito; pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., scatta in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Alcuna prova in tal senso è stata però fornita dalla parte ricorrente, che è anzi decaduto dalla possibilità di impugnare i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli (tutti regolarmente notificati) nel termine di 120 giorni ex art. 22 L. co. 1 D.L. 3 febbraio
1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83; per effetto di tali provvedimenti, era venuto meno il requisito contributivo per la pensione di anzianità, con conseguente diritto dell di ripetere i ratei indebitamente erogati. CP_1
Ciò esclude in radice la possibilità di applicare la sanatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91, trattandosi di evidente dolo del pensionato.
L'eccezione di prescrizione decennale è infondata, in quanto dalla memoria dell e dai CP_1 relativi allegati risulta che “
5. Veniva inviata al ricorrente comunicazione dell'eliminazione del trattamento pensionistico in data 2.8.2009 (doc.6) e seguiva comunicazione dell'indebito e diffida al pagamento, ricevuta dal ricorrente in data 20.5.2011 (doc.7), cui seguivano altre due diffide, la prima dd.
5.11.2013 e la seconda del 4.12.2019 (doc.8)”, per cui la prescrizione è stata interrotta. 2 Le deduzioni di segno contrario svolte dal ricorrente nelle note scritte circa presunti vizi formali degli avvisi di ricevimento prodotti, oltre ad essere generiche, sono smentite dal fatto che, come dedotto dall al punto 6) della memoria, dagli atti risulta che “
6. Sulla base delle CP_1 comunicazioni di cui sopra, il ricorrente presentava in data 14.9.2012 nuova domanda di pensione di anzianità, accolta senza i periodi di attività agricola cancellati (doc.9 e 10)”.
Il ricorrente aveva quindi regolarmente ricevuto gli atti interruttivi della prescrizione ed era perfettamente a conoscenza dell'annullamento della pensione e dell'avvio della procedura di recupero dell'indebito, tanto che aveva presentato nuova domanda di pensione.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 23/01/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 14/03/2025
Il Giudice
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