Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22762/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/06/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 1/11 20051 CASSINA DÈ PECCHI ITALIA con l'Avv. ROMANO KATERINA nei confronti di
RT nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2
-CONVENUTO CONTUMACE- in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI per la RICORRENTE
In via principale, nel merito:
1. disporre, per i motivi meglio esposti in narrativa e attesa la situazione personale del signor
RT che il figlio minore Persona_1 venga affidato in via super esclusiva alla madre, signora Parte_1 con collocamento presso la stessa in Cassina Dè Pecchi (MI), Via
,
Michelangelo Buonarroti n. 1/11 e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana dall'uscitadella scuola alle ore 20:30;
2. Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali ed alle ferie estive, si chiede applicarsi le condizioni di cui al punto 1 non potendo allo stato il minore allontanarsi dalla madre per un tempo
3. Attesi i ridotti tempi di permanenza tra padre e figlio e quanto riferito dal signor
[...] in merito all'assenza di una propria ed autonoma soluzione abitativa, non si ritiene di formulare in questa sede altra soluzione nell'interesse del minore ER
4. Qualora, nel tempo, il bambino si abitui alla presenza costante del padre e una volta constatato che il padre ha reperito una soluzione abitativa propria, gradatamente e ferie estive.
5. disporre a carico del signor RT a far data dal deposito del presente ricorso,
l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 un contributo mensile per il mantenimento del figlio ER non inferiore ad € 400,00, attesi i tempi di permanenza del minore presso la madre, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano.
6. Con riserva di richiesta di quantificazione in aumento del contributo al mantenimento in esito alla produzione della documentazione reddituale-economica del signor _1 e/o delle informazioni che verranno eventualmente acquisite e/o degli accertamenti eventualmente disposti;
7. Con vittoria di spese legali, competenze ed onorari;
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva in esito alla costituzione del resistente, si chiede:
- l'ammissione di interrogatorio formale del signor RT (su tutti i capitoli di prova)
e di prova per testi sui seguenti capitoli: RT fa visita al figlio presso 1) "Vero che a far data dalla nascita di ER il signor la casa ove la signora Pt_1 risiede con il piccolo ER pretendendo che sia presente anche la signora Parte_1 ";
2) "Vero che a far data dalla nascita di ER fino al 3 novembre 2023 il signor RT si è rifiutato di trascorrere del tempo con il figlio ER in luoghi diversi dalla casa ove risiedono la signora Parte_1 ed il minore";
3) "Vero che a far data dalla nascita di ER fino al 3 novembre 2023 il signor RT si è rifiutato di trascorrere del tempo da solo con il figlio ER;
CP_1 ha4) "Vero che dalla nascita del figlio ER fino al mese di novembre 2023 il signor corrisposto a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma mensile di € 300,00"; 5)
"Vero che a far data dal mese di novembre 2023 il signor _1 si astiene dal versare il contributo al mantenimento del minore ER;
6) "Vero che a far data dal mese di novembre 2023, quando ER è con il padre, il signor CP_1 pretende dalla signora Parte_1 somme per i pasti di ER oppure che gli stessi vengano forniti direttamente dalla madre di ER;
7) "Vero che durante le vacanze natalizie 2023 il signor RT ha proposto alla signora
Pt_1 di occuparsi personalmente del minore anziché portare il figlio in ludoteca, dividendo il costo di € 25,00 giornalieri tra i genitori, e che la signora Parte_1 ha accettato";
8) "Vero che nonostante l'accordo di cui al precedente capitolo di prova il signor _1
[...] senza alcuna giustificazione, si è rifiutato di tenere con sé ER mettendo in difficoltà la signora Pt 1, che all'ultimo minuto si è dovuta organizzare diversamente chiedendo alla signora Parte_2 di aiutarla e chiedendo persino permessi a lavoro".
9) "Vero che in data 3 febbraio 2024 il piccolo ER era con il padre, con il quale avrebbe trascorso il fine settimana (con pernottamento), quando il signor _1 ha contattato la signora Pt_1 imponendole di andare a riprendere il piccolo ER perché stava piangendo". Si indicano a teste:
- La signora RT , residente in [...], Via Michelangelo
Buonarroti, 1/11, su tutti i capitoli di prova.
- Si chiede sin d'ora l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente richiesti da controparte;
- si chiede disporsi, nell'interesse del minore e per i motivi sopra esposti, indagini di Polizia
Tributaria sui redditi, patrimonio e tenore di vita del signor RT
- Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche alla stregue delle avversarie difese, nei termini di legge.
- Sempre in via istruttoria:
-relativamente a tutte le chat (anche vocali/audio) prodotte si dichiara sin da ora dimettere a disposizione il supporto telematico della signor Parte_1 ove sono avvenute le comunicazioni".
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 e RT dal 2012 al 2019
Dalla loro unione è nato ER il 28.8.2020, riconosciuto da entrambi i genitori
Parte_1 ha chiesto al TribunaleCon ricorso iscritto a ruolo in data 21/06/2024 di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente al figlio minore ER chiedendo che lo stesso venisse affidato in maniera super esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa in Cassina de Pecchi, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita in favore del padre tenendo conto delle abitudini di vita del bambino e del fatto che allo stato il medesimo trascorre con il papà per tempi molto ridotti, che venisse determinato in euro 400 mensili l'assegno che il signor _1 doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla signora Pt 3 a titolo di contributo per il mantenimento del minore oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano.
Parte convenuta a cui il ricorso veniva ritualmente notificato non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15.5.2025, dichiarata la contumacia del convenuto, veniva sentita la ricorrente che dichiarava: "preciso che il mio ex compagno vede ER tutti i giorni perché si occupa di andarlo a riprendere a scuola alla sua uscita al pomeriggio in genere alle 15.45 per poi riaccompagnarlo a casa. Si tratta solo di un accompagnamento perché normalmente dopo averlo riaccompagnato a casa non si trattene con lui. Capita che lo vada nei fine settimana quando lo viene a prendere sabato nel pomeriggio e lo riporta alle 18. Non avviene però tutte le settimane. Sapeva di questa udienza. Credo che non mi stia mai ad ascoltare quando gli dico qualcosa. Anche la sola data dell'udienza. Di fatto si disinteressa di ogni questione che riguarda ER E' "molto leggero". Non mi sta versando nulla neppure per il mantenimento. Non è mai andato a scuola per colloqui organizzati sull'andamento scolastico. Occupandosi del prelievo da scuola di ER ha un contatto in quella occasione con la mostra. Quando mi serve una firma sua, io devo precompilare il modulo anche per la sua parte, speragli cosa sta firmando e poi lui "al volo" mette la firma. Se dovessimo prendere una decisione insieme, ne parleremmo: sino ad oggi non è successo niente che richiedesse un confronti decisionale. ER fa basket: io ho proposto il basket perché mio fratello ha fatto a lungo questo sport. L'ho proposto e lui non si è opposto. Di fatto la decisone l'ho presa io. Se fosse dipeso da lui, non avrebbe preso nessuna iniziativa aspettando i 5 anni per iscriverlo a calcio. Non partecipa per nulla alle esigenze del bambino anche organizzative: ad esempio per lo scorso lungo ponte, si è detto contrario all'iscrizione alla ludoteca dicendo che "piuttosto lo tengo io". Poi di fatto non lo ha tenuto, come del resto non lo tiene pressoché mai. Avrei voluto una compartecipazione alla spesa della ludoteca. Anche io dovevo lavorare e quindi era una esigenze comune. Io come cameriera prendo 900 euro circa e dipende dalle ore lavorate. E' in contratto a tempo indeterminato.
Faccio dalla 10.30 alle 15 per 5 giorni la settimana anche se in base alle esigenze l'orario può cambiare anche con qualche sabato quando serve. Non sono proprietaria di beni immobile. Vivo con mia mamma in una casa Aler a Cassina de Pecchi e partecipo alle spese. Il mio ex compagno prima viveva con sua mamma: adesso abita "ospite" da un suo amico. A quello che ne so fa il muratore: è un po' un tutto fare. Non mi da molte informazioni. A volte mi chiama e mi dice" sto tagliando l'erba" oppure sto facendo i sacchi". Di sicuro lavora anche se non so dire con precisione cosa 66
faccia. A volte mi da la disponibilità per occuparsi del bambino, poi all'ultimo dice che non può o deve fare un'latra cosa. Non è un adulto responsabile. Prendo l'assegno unico per € 233 euro' "
Il Giudice delegato, adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) Affida il figlio minore alla madre la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva per tutte le decisioni relative alla salute educazione e istruzione e residenza del minore (cosiddetto affidamento super esclusivo );
2) dispone che il minore sia collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi che verranno assunti con la madre del minore e, in assenza di accordi, il sabato o la domenica dalle 10 alle 18 prelevando il minore dall'abitazione familiare e riaccompagnando a casa. I genitori potranno assumere migliori e diversi accordi relativamente alle frequentazioni tra il padre e il minore che prevedano eventualmente anche il pernottamento del bambino a condizione che venga comunicato il luogo ove il minore verrà condotto per il pernottamento. Si accoderanno anche per le vacanze estive, per il giorno di Natale e di Pasqua.
4) Dispone che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento del minore con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 350 mensili annualmente secondo indici Istat dal giugno 2020 6 (base di calcolo giugno 2025 )oltre per 50%delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di
Milano da intendersi integralmente qui trascritte
L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla signora Pt_1
Ritenuta la causa maura per la decisione senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, fatte precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale.
Precisate dalla ricorrete le conclusioni trascritte in epigrafe.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio dl 28.5.2025
Sulle richieste istruttorie
Ritiene il Collegio che la controversia matura per la decisione necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria dal momento che quanto allegato prodotto in giudizio risulta sufficiente al collegio per le istituzioni relativamente a tutte le domande svolte. Le prove orali dedotte dalla parte ricorrente risultano peraltro superflua e in parte inammissibili contenendo giudizi e valutazioni non demandati ai terzi.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato, nel contesto di scarsa presenza paterna e di disinteresse dello stesso soprattutto con riferimento alle esigenze anche di carattere burocratico amministrativo che riguardano il minore, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale più rispondente all'interesse di ER Il sig. _1 che si occupa degli 66
accompagnamenti di ER a scuola e da scuola a casa” è di fatto un padre assente dalla sua vita delegando e rimettendo alla madre del minore, ogni incombenza anche organizzativa che lo riguarda, dedicando scarsissimo tempo al figlio e facendosi quasi prendere “al volo" per la compilazione della modulistica che afferisce ad ER Nel contesto rappresentato, invero, l'esercizio condivido della responsabilità genitoriale sarebbe di fatto impraticabile e si correrebbe il rischio di una paralisi gestionale. Deve quindi essere confermato il provvedimento che affida in via super esclusiva ER alla madre presso il quale sarà collocato anche ai fini della residenza anagrafica. Vanno altresì confermate le modalità di frequentazione tra padre e figlio salvo migliori e diversi accordi che verranno assunti dai genitori
Sul mantenimento della prole
Anche il provvedimento assunto con riferimento alla misura del contributo al mantenimento del minore deve essere confermato.
Ed invero rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione
-
domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1. alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di Per_2, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Nel caso in disamina emerge che la madre, che lavora con un contratto a termine, dispone di un reddito mensile di € 900,00 e vive in un casa Aler unitamente alla propria madre e al minore. Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto che, peraltro, è soggetto giovane, svolge certamente attività lavorativa riferendo alla ex compagna di essere spesso impegnato per lavoro ( e quindi di non potersi occupare di ER, ha vissuto per un certo periodo con la propria madre (probabilmente senza sostenere oneri) e oggi pare viva " ospite" ( e quindi senza spese) presso un amico. Di conseguenza la misura dell'assegno viene determinata in un importo che tenga conto da un lato della necessità di assicurare a ER il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita e dall'altro dell'assenza di frequentazioni significative tra padre e figlio ( e quindi di mantenimento diretto da parte del padre).
Nel contesto econimico descritto, peraltro, ritiene altresì il Tribunale di dover quindi confermare in€
350,00 mensili la misura del contribuito che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente per il mantenimento di ER oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano (2017) da intendersi qui integralmente richiamate.
L'assegno unico universale spetterà in via integrale (100%) alla ricorrente madre del minore
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerato che il convenuto ha anche con il proprio comportamento reso necessario il presente giudizio, lo stesso deve essere condannato al pagamento in favore dell'Erario ( attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a carico dello Stato) delle spese di lite nella misura che sarà liquidata dal Tribunale con separato decreto a seguito di specifica domanda del suo difensore
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22762 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, e nella contumacia di
RT così provvede:
1) Affida il figlio minore in via super esclusiva alla madre la quale eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini della richiesta dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre al quale spetta il potere di vigilanza;
2) dispone che il minore sia collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi che verranno assunti con la madre del minore e, in assenza di accordi, il sabato o la domenica dalle 10 alle 18 prelevando il minore dall'abitazione familiare e riaccompagnando a casa. I genitori potranno assumere migliori e diversi accordi relativamente alle frequentazioni tra il padre e il minore che prevedano eventualmente anche il pernottamento del bambino a condizione che venga comunicato il luogo ove il minore verrà condotto per il pernottamento. Si accoderanno anche per le vacanze estive, per il giorno di Natale e di Pasqua. 4) Dispone che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento del minore, con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 350 mensili annualmente secondo indici Istat dal giugno 2020 6 (base di calcolo giugno 2025) oltre per 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di
Milano (approvate nel 2017) da intendersi integralmente qui trascritte
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora Pt_1
6) Condanna RT al pagamento in favore dell'Erario ( attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio a carico dello Stato) delle spese di lite nella misura che sarà liquidata dal Tribunale con separato decreto a seguito di specifica domanda del suo difensore
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai