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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/09/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2133 /2020, vertente tra
( e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Caiazzo ( ), giusta
[...] CodiceFiscale_3 delega in atti
Appellanti
e
, ora Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentata e difesa dall'avv. SINISI LUIGI ( ), giusta P.IVA_1 C.F._4 delega in atti
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “Accertare la inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Massimiliano Buongiorno di cui all'atto di citazione in primo grado e richiamata nell'atto di appello con ogni conseguenza di legge in applicazione del principio in base al quale la inesistenza del mandato difensivo comporta che l'attività processuale risulti esclusivamente a carico del difensore.”
Conclusioni di parte appellata (come contenute nella comparsa di costituzione e risposta) :
“Rigettare l'appello confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2655/2020, pubblicata il 08.04.2020; in ogni ipotesi, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria;
con condanna alle spese e competenze di causa. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
e a mezzo del procuratore costituito avv. Massimiliano Parte_1 Parte_3
Buongiorno, convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_3 rappresentata dalla procuratrice al fine di sentir dichiarare la nullità Controparte_4 parziale del contratto di mutuo ipotecario da loro sottoscritto in data 13.12.2006, per violazione della normativa ex L. 108/1996, con ogni effetto di legge sulla non debenza di alcun interesse e sulla restituzione del credito residuo, fermo il ricalcolo del saldo in loro favore.
Costituitasi, la banca convenuta si opponeva alla domanda proposta chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2655/2020, pubblicata in data 8.4.2020, il Tribunale adito rigettava la domanda, evidenziando l'assoluta carenza nelle allegazioni di parte attrice di qualsiasi indicazione circa l'effettivo superamento del tasso soglia usurario, oltre alla mancata produzione in giudizio di qualsiasi documentazione e del titolo contrattuale oggetto della presunta nullità parziale.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti - a mezzo del medesimo procuratore avv. Buongiorno - hanno proposto appello avverso la pronuncia impugnata, eccependo esclusivamente l'errore del Giudice nel non aver dichiarato la loro domanda improcedibile per l'omesso esperimento della preventiva procedura di mediazione, così come asseritamente eccepito dalla controparte, non avendo il loro procuratore costituito adempiuto all'obbligo di documentare tale attività, ove effettivamente svolta. Hanno chiesto pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la dichiarazione di improcedibilità della loro domanda, con conseguente riforma anche del capo delle spese liquidate a loro carico.
Costituitasi, la e per essa, quale mandataria, la Controparte_5 [...]
cessionaria di si è opposta all'appello Controparte_6 Controparte_1 proposto denunciandone la temerarietà e la assoluta infondatezza, atteso che lo stesso difensore degli attori aveva dato atto nel corpo dell'atto di citazione, di aver proceduto alla mediazione indicando anche l'organismo che vi aveva provveduto, la data di un presunto incontro e la redazione di un verbale negativo invero mai depositato in atti, tutte circostanze mai contrastate dalla difesa della convenuta, e tenute in considerazione dal giudice anche per la assenza del procuratore degli attori alla prima udienza del giudizio. La parte appellata ha altresì evidenziato l'assenza di qualsiasi contestazione sul merito della decisione, che dunque doveva ritenersi non attinto da gravame.
Nelle more del giudizio, con comparsa di costituzione del 5.7.2024, si è costituito l'avv. Giovanni
Caiazzo, per conto dei due appellanti e al solo fine di disconoscere l'attività Pt_1 Pt_3 processuale espletata in loro nome e per loro conto dall'avv. Buongiorno, sia in primo grado che in grado di appello;
gli appellanti hanno riferito, infatti, di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv. Buongiorno né per l'instaurazione del giudizio di primo grado né, tantomeno, per il giudizio di appello, e che la procura apposta in calce all'atto di citazione in primo grado doveva ritenersi inesistente;
hanno evidenziato, altresì, di aver avuto contezza della pendenza del giudizio di appello (e dunque anche di quello di primo grado instaurato per loro conto), solo a seguito della produzione della sentenza di primo grado in altro giudizio (RG n. 12237/2021) in cui loro erano parti in causa. Hanno riferito che, dopo una serie di corrispondenze con l'avv.
Buongiorno, quest'ultimo, con e-mail del 29.11.2021, aveva ammesso che la procura rilasciata in suo favore non era stata sottoscritta in sua presenza, ma che gli era stata consegnata pro manibus da tale , loro controparte in altro giudizio;
hanno dedotto, altresì, che, con altra Persona_1 missiva del 21.3.2024, l'avv. Buongiorno li aveva informati di voler risolvere la anomala situazione creatasi, cercando di concludere delle trattative bonarie con la banca appellata, e senza che vi fosse per loro alcun aggravio di spesa.
Dopo l'udienza del 18.9.2024, con atto del 23.10.2024, gli appellanti hanno proposto querela di falso incidentale avverso le sottoscrizioni apposte sulla procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado, in data 12.4.2018 come autenticate dall'avv. Buongiorno, dichiarando di avere interesse all'accertamento di tale apocrifia per sentir dichiarare la conseguente inesistenza di tutta l'attività difensiva svolta dal predetto procuratore, in palese difetto di jus postulandi.
All'udienza del 6.11.2024, è comparso l'avv. Buongiorno confermando la sua disponibilità a farsi carico degli oneri economici con la parte appellata per la chiusura transattiva della controversia, senza pregiudizio alcuno per gli appellanti, ed assumendosi le spese di lite anche per la parte appellata.
L'avv. Caiazzo, procuratore degli appellanti, preso atto di tale disponibilità, ha chiesto un breve rinvio al fine di consentire la definizione stragiudiziale del giudizio, non insistendo nella querela incidentale depositata.
All'udienza del 15.1.2015, l'avv. Buongiorno ha riferito che la banca appellata aveva accettato una proposta di definizione della lite da lui formulata, dichiarandosi disponibile al versamento delle relative somme. Il procuratore della parte appellata ha richiesto nuovo e breve rinvio per verificare la volontà della propria assistita in tal senso.
Con nota depositata il 24.3.2025, l'avv. Buongiorno ha testualmente dichiarato di accettare e non contestare il disconoscimento delle firme apposte sulle procure a lui asseritamente rilasciate dagli appellanti, confermando le criticità relative al rilascio delle procure, e reiterando la propria disponibilità ad estinguere la lite, con il versamento di quanto dovuto e spettante in favore della banca appellata ed accollo integrale di ogni ulteriore spesa di giudizio.
All'udienza del 26.3.2025, la difesa della banca appellata si è dichiarata disponibile alla definizione del giudizio, previo pagamento da parte dell'avv. Buongiorno degli importi liquidati in primo grado, pari ad € 4.000,00, e di quelli allora maturati per il secondo grado pari ad € 4.608,00 oltre accessori, anche in via dilazionata, previa rinuncia all'appello da parte degli appellanti ed alla querela di falso.
La Corte ha rinviato alla udienza del 30.4.2025, al fine di consentire alle parti di dare corso alla definizione della proposta transattiva.
All'udienza del 30.4.2025, l'avv. Buongiorno ha dichiarato di aver raggiunto una definitiva intesa con la banca appellata per il pagamento a suo carico di € 10.411,00 oltre accessori a titolo di spese legali, da versarsi entro il 30.6.2025, a condizione che fosse formalizzata rinuncia all'appello. Ha dichiarato pertanto, in proprio, di rinunciare all'appello ex art. 306 c.p.c., riservandosi di fornire prova documentale dei versamenti che avrebbe effettuato in favore della banca. Il procuratore della banca appellata ha evidenziato tuttavia che, nonostante l'effettivo raggiungimento di una intesa di massima, gli appellanti non erano tuttavia disponibili ad una rinuncia agli atti del giudizio, che invece la banca riteneva essenziale per poterlo definire stragiudizialmente nei termini indicati dall'avv. Buongiorno.
Il procuratore (avv. Caiazzo) degli appellanti, rappresentata l'impossibilità per i propri assistiti di rinunciare ad un giudizio da loro mai instaurato, ha concluso affinché la Corte dichiarasse la inammissibilità della domanda per difetto di procura con ogni conseguenza di legge.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini alle parti ex art. 190 c.p.c.
La pronuncia di inammissibilità. Deve preliminarmente evidenziarsi che la costituzione degli appellanti a mezzo dell'avv. Caiazzo, in data 5.7.2024, unitamente alla documentazione ad essa allegata ed al lungo contraddittorio processuale tra le parti – che ha visto la partecipazione attiva del precedente (apparente) difensore avv. Buongiorno – impongono una pronuncia che mini in radice ogni possibile validità ed efficacia processuale di tutta la attività compiuta dall'avv. Buongiorno in nome e per conto degli attori in primo grado, odierni appellanti, attesa la inesistenza di valido mandato professionale.
Ed infatti, è risultato accertato – per esplicita ammissione dello stesso avv. Buongiorno – che la procura rilasciata in suo favore in calce all'atto di citazione in primo grado, valevole anche per il giudizio di appello, non è stata validamente conferita, atteso che il procuratore la ha ricevuta, come da lui dichiarato, pro manibus e da terze persone (sebbene riconducibili al nucleo familiare degli attori), in tempi e modalità anomali (all'interno di una attività commerciale), senza che mai vi fosse un contatto tra lo stesso e gli attori/appellanti, né nelle fasi preliminari al giudizio di primo grado, né durante il suo svolgimento, né all'esito dello stesso e neanche in vista del giudizio di appello poi instaurato.
La documentazione allegata dall'avv. Caiazzo alla sua costituzione del luglio del 2024, attesta effettivamente quanto realmente accaduto, e cioè la circostanza per cui gli appellanti – del tutto ignari della esistenza di un giudizio di primo grado promosso per loro conto che li aveva visti soccombenti, e poi di quello di secondo grado instaurato a mezzo della medesima procura in favore dell'avv. Buongiorno – abbiano avuto conoscenza della loro posizione processuale solo per effetto della produzione in altro giudizio, ove erano invece validamente costituiti, della pronuncia di primo grado qui impugnata. Lo scambio epistolare con l'avv. Buongiorno, immediatamente successivo a tali eventi e depositato in atti, conferma tale assunto oltre a dare prova delle specifiche ammissioni del Buongiorno circa la anomalia del rilascio della procura alle liti in primo grado, avvenuta appunto all'interno di una attività commerciale di proprietà dei parenti della e a lui Pt_3 consegnata da un congiunto della stessa, senza che egli potesse dunque certificare ed autenticare la sottoscrizione dei soggetti mandanti, ed in assenza di qualsiasi contatto diretto con loro.
L'ulteriore corso del giudizio ha dato, poi, ampia prova di quanto esposto, atteso che lo stesso avv.
Buongiorno ha presenziato a tutte le udienze a partire da quella del novembre del 2024, attestando da una parte i suoi tentativi di definire stragiudizialmente il giudizio, con assunzione di tutta la responsabilità per l'accaduto, anche sotto il profilo economico relativo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, e dall'altra la conferma, formalizzata a verbale, dello svolgimento in fatto della vicenda e, dunque, della inesistenza di una valida procura in calce all'atto di citazione in primo grado. Di tale ultima circostanza vi è piena ed ulteriore ammissione da parte dell'avv. Buongiorno nelle note da lui depositate in data 24.3.2025, a cui si fa integrale richiamo. Ciò posto, la Corte osserva che risulta certa e indubitabile la invalidità della procura, sotto il profilo della inesistenza, per essere stata confermata la assenza di qualsiasi contatto tra gli stessi ed il loro difensore costituito in primo grado e nella prima fase dell'appello, finalizzato a garantire la valida costituzione del rapporto di rappresentanza processuale, che dunque risulta fondato su una sottoscrizione del mandato avvenuta con modalità assolutamente illegittime e di cui gli stessi non hanno mai avuto conoscenza per tutta la durata del giudizio di primo grado (instaurato dunque a loro insaputa) e per buona parte del giudizio di appello.
Tali circostanze, pacificamente emerse nel contraddittorio di tutte le parti, impongono, quanto al processo in corso, una statuizione di inammissibilità dell'appello e della domanda proposta in primo grado, così come richiesto dall'avv. Caiazzo sin dalla sua costituzione in giudizio per conto dei due originari appellanti.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata, appare chiaro che l'attività del difensore senza procura non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio;
ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio è soltanto l'avvocato (tra le tante, di recente Cass. 12 giugno 2018, n. 15305).
Dunque, in adesione alle conclusioni rappresentate dall'avv. Caiazzo, difensore degli appellanti, va dichiarata la inammissibilità della domanda dagli stessi proposta nel giudizio in primo grado e dell'appello proposto in questa sede, con condanna alle spese in favore della parte convenuta ed appellata, a carico dal procuratore avv. Buongiorno, che risponde a titolo personale proprio in relazione all'attività anomala da lui compiuta, priva di valido mandato professionale.
L'accertamento in fatto di quanto oggetto del giudizio impone la trasmissione della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, ed alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi dell'art. 331 comma 4, per l'accertamento di eventuali reati perseguibili d'ufficio a carico dell'avv. Buongiorno, e di profili disciplinari connessi allo svolgimento della professione forense.
Le spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed in favore di tutte le parti costituite, devono essere poste a carico del solo avv. Buongiorno, che risponde a titolo personale in relazione all'attività anomala da lui compiuta in carenza di mandato professionale (Cass. n. 15305/2018).
Dunque, va confermata la condanna alle spese già disposta in primo grado in favore della banca convenuta, statuendo che al relativo pagamento è tenuto in via esclusiva il solo avv. Buongiorno;
quanto al presente giudizio, quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese di lite sia in favore della parte appellata che degli appellanti per ciò che attiene alle spese legali sostenute per il loro intervento in giudizio a mezzo dell'avv. Caiazzo.
In particolare, i compensi professionali spettanti a tali parti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Anche tali importi vanno posti a carico esclusivo dell'avv. Buongiorno.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2133/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da e Parte_3 Parte_1
.
[...]
2. Dichiara inammissibile l'appello.
3. Condanna l' avv. Massimiliano Buongiorno, in proprio, al pagamento delle spese di lite già liquidate nella pronuncia di primo grado in favore della parte convenuta, nonché al pagamento in favore degli appellanti e della appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00 per ciascuna di esse, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'avv. Buongiorno, in proprio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. 5. Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 331 comma 4 c.p.p., ed al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli, per quanto di sua competenza.
Napoli, 3.9.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2133 /2020, vertente tra
( e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Caiazzo ( ), giusta
[...] CodiceFiscale_3 delega in atti
Appellanti
e
, ora Controparte_1 Controparte_2
( ), rappresentata e difesa dall'avv. SINISI LUIGI ( ), giusta P.IVA_1 C.F._4 delega in atti
Appellata
Conclusioni di parte appellante: “Accertare la inesistenza della procura alle liti in favore dell'avv. Massimiliano Buongiorno di cui all'atto di citazione in primo grado e richiamata nell'atto di appello con ogni conseguenza di legge in applicazione del principio in base al quale la inesistenza del mandato difensivo comporta che l'attività processuale risulti esclusivamente a carico del difensore.”
Conclusioni di parte appellata (come contenute nella comparsa di costituzione e risposta) :
“Rigettare l'appello confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2655/2020, pubblicata il 08.04.2020; in ogni ipotesi, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria;
con condanna alle spese e competenze di causa. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
e a mezzo del procuratore costituito avv. Massimiliano Parte_1 Parte_3
Buongiorno, convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_3 rappresentata dalla procuratrice al fine di sentir dichiarare la nullità Controparte_4 parziale del contratto di mutuo ipotecario da loro sottoscritto in data 13.12.2006, per violazione della normativa ex L. 108/1996, con ogni effetto di legge sulla non debenza di alcun interesse e sulla restituzione del credito residuo, fermo il ricalcolo del saldo in loro favore.
Costituitasi, la banca convenuta si opponeva alla domanda proposta chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2655/2020, pubblicata in data 8.4.2020, il Tribunale adito rigettava la domanda, evidenziando l'assoluta carenza nelle allegazioni di parte attrice di qualsiasi indicazione circa l'effettivo superamento del tasso soglia usurario, oltre alla mancata produzione in giudizio di qualsiasi documentazione e del titolo contrattuale oggetto della presunta nullità parziale.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti - a mezzo del medesimo procuratore avv. Buongiorno - hanno proposto appello avverso la pronuncia impugnata, eccependo esclusivamente l'errore del Giudice nel non aver dichiarato la loro domanda improcedibile per l'omesso esperimento della preventiva procedura di mediazione, così come asseritamente eccepito dalla controparte, non avendo il loro procuratore costituito adempiuto all'obbligo di documentare tale attività, ove effettivamente svolta. Hanno chiesto pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la dichiarazione di improcedibilità della loro domanda, con conseguente riforma anche del capo delle spese liquidate a loro carico.
Costituitasi, la e per essa, quale mandataria, la Controparte_5 [...]
cessionaria di si è opposta all'appello Controparte_6 Controparte_1 proposto denunciandone la temerarietà e la assoluta infondatezza, atteso che lo stesso difensore degli attori aveva dato atto nel corpo dell'atto di citazione, di aver proceduto alla mediazione indicando anche l'organismo che vi aveva provveduto, la data di un presunto incontro e la redazione di un verbale negativo invero mai depositato in atti, tutte circostanze mai contrastate dalla difesa della convenuta, e tenute in considerazione dal giudice anche per la assenza del procuratore degli attori alla prima udienza del giudizio. La parte appellata ha altresì evidenziato l'assenza di qualsiasi contestazione sul merito della decisione, che dunque doveva ritenersi non attinto da gravame.
Nelle more del giudizio, con comparsa di costituzione del 5.7.2024, si è costituito l'avv. Giovanni
Caiazzo, per conto dei due appellanti e al solo fine di disconoscere l'attività Pt_1 Pt_3 processuale espletata in loro nome e per loro conto dall'avv. Buongiorno, sia in primo grado che in grado di appello;
gli appellanti hanno riferito, infatti, di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv. Buongiorno né per l'instaurazione del giudizio di primo grado né, tantomeno, per il giudizio di appello, e che la procura apposta in calce all'atto di citazione in primo grado doveva ritenersi inesistente;
hanno evidenziato, altresì, di aver avuto contezza della pendenza del giudizio di appello (e dunque anche di quello di primo grado instaurato per loro conto), solo a seguito della produzione della sentenza di primo grado in altro giudizio (RG n. 12237/2021) in cui loro erano parti in causa. Hanno riferito che, dopo una serie di corrispondenze con l'avv.
Buongiorno, quest'ultimo, con e-mail del 29.11.2021, aveva ammesso che la procura rilasciata in suo favore non era stata sottoscritta in sua presenza, ma che gli era stata consegnata pro manibus da tale , loro controparte in altro giudizio;
hanno dedotto, altresì, che, con altra Persona_1 missiva del 21.3.2024, l'avv. Buongiorno li aveva informati di voler risolvere la anomala situazione creatasi, cercando di concludere delle trattative bonarie con la banca appellata, e senza che vi fosse per loro alcun aggravio di spesa.
Dopo l'udienza del 18.9.2024, con atto del 23.10.2024, gli appellanti hanno proposto querela di falso incidentale avverso le sottoscrizioni apposte sulla procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado, in data 12.4.2018 come autenticate dall'avv. Buongiorno, dichiarando di avere interesse all'accertamento di tale apocrifia per sentir dichiarare la conseguente inesistenza di tutta l'attività difensiva svolta dal predetto procuratore, in palese difetto di jus postulandi.
All'udienza del 6.11.2024, è comparso l'avv. Buongiorno confermando la sua disponibilità a farsi carico degli oneri economici con la parte appellata per la chiusura transattiva della controversia, senza pregiudizio alcuno per gli appellanti, ed assumendosi le spese di lite anche per la parte appellata.
L'avv. Caiazzo, procuratore degli appellanti, preso atto di tale disponibilità, ha chiesto un breve rinvio al fine di consentire la definizione stragiudiziale del giudizio, non insistendo nella querela incidentale depositata.
All'udienza del 15.1.2015, l'avv. Buongiorno ha riferito che la banca appellata aveva accettato una proposta di definizione della lite da lui formulata, dichiarandosi disponibile al versamento delle relative somme. Il procuratore della parte appellata ha richiesto nuovo e breve rinvio per verificare la volontà della propria assistita in tal senso.
Con nota depositata il 24.3.2025, l'avv. Buongiorno ha testualmente dichiarato di accettare e non contestare il disconoscimento delle firme apposte sulle procure a lui asseritamente rilasciate dagli appellanti, confermando le criticità relative al rilascio delle procure, e reiterando la propria disponibilità ad estinguere la lite, con il versamento di quanto dovuto e spettante in favore della banca appellata ed accollo integrale di ogni ulteriore spesa di giudizio.
All'udienza del 26.3.2025, la difesa della banca appellata si è dichiarata disponibile alla definizione del giudizio, previo pagamento da parte dell'avv. Buongiorno degli importi liquidati in primo grado, pari ad € 4.000,00, e di quelli allora maturati per il secondo grado pari ad € 4.608,00 oltre accessori, anche in via dilazionata, previa rinuncia all'appello da parte degli appellanti ed alla querela di falso.
La Corte ha rinviato alla udienza del 30.4.2025, al fine di consentire alle parti di dare corso alla definizione della proposta transattiva.
All'udienza del 30.4.2025, l'avv. Buongiorno ha dichiarato di aver raggiunto una definitiva intesa con la banca appellata per il pagamento a suo carico di € 10.411,00 oltre accessori a titolo di spese legali, da versarsi entro il 30.6.2025, a condizione che fosse formalizzata rinuncia all'appello. Ha dichiarato pertanto, in proprio, di rinunciare all'appello ex art. 306 c.p.c., riservandosi di fornire prova documentale dei versamenti che avrebbe effettuato in favore della banca. Il procuratore della banca appellata ha evidenziato tuttavia che, nonostante l'effettivo raggiungimento di una intesa di massima, gli appellanti non erano tuttavia disponibili ad una rinuncia agli atti del giudizio, che invece la banca riteneva essenziale per poterlo definire stragiudizialmente nei termini indicati dall'avv. Buongiorno.
Il procuratore (avv. Caiazzo) degli appellanti, rappresentata l'impossibilità per i propri assistiti di rinunciare ad un giudizio da loro mai instaurato, ha concluso affinché la Corte dichiarasse la inammissibilità della domanda per difetto di procura con ogni conseguenza di legge.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini alle parti ex art. 190 c.p.c.
La pronuncia di inammissibilità. Deve preliminarmente evidenziarsi che la costituzione degli appellanti a mezzo dell'avv. Caiazzo, in data 5.7.2024, unitamente alla documentazione ad essa allegata ed al lungo contraddittorio processuale tra le parti – che ha visto la partecipazione attiva del precedente (apparente) difensore avv. Buongiorno – impongono una pronuncia che mini in radice ogni possibile validità ed efficacia processuale di tutta la attività compiuta dall'avv. Buongiorno in nome e per conto degli attori in primo grado, odierni appellanti, attesa la inesistenza di valido mandato professionale.
Ed infatti, è risultato accertato – per esplicita ammissione dello stesso avv. Buongiorno – che la procura rilasciata in suo favore in calce all'atto di citazione in primo grado, valevole anche per il giudizio di appello, non è stata validamente conferita, atteso che il procuratore la ha ricevuta, come da lui dichiarato, pro manibus e da terze persone (sebbene riconducibili al nucleo familiare degli attori), in tempi e modalità anomali (all'interno di una attività commerciale), senza che mai vi fosse un contatto tra lo stesso e gli attori/appellanti, né nelle fasi preliminari al giudizio di primo grado, né durante il suo svolgimento, né all'esito dello stesso e neanche in vista del giudizio di appello poi instaurato.
La documentazione allegata dall'avv. Caiazzo alla sua costituzione del luglio del 2024, attesta effettivamente quanto realmente accaduto, e cioè la circostanza per cui gli appellanti – del tutto ignari della esistenza di un giudizio di primo grado promosso per loro conto che li aveva visti soccombenti, e poi di quello di secondo grado instaurato a mezzo della medesima procura in favore dell'avv. Buongiorno – abbiano avuto conoscenza della loro posizione processuale solo per effetto della produzione in altro giudizio, ove erano invece validamente costituiti, della pronuncia di primo grado qui impugnata. Lo scambio epistolare con l'avv. Buongiorno, immediatamente successivo a tali eventi e depositato in atti, conferma tale assunto oltre a dare prova delle specifiche ammissioni del Buongiorno circa la anomalia del rilascio della procura alle liti in primo grado, avvenuta appunto all'interno di una attività commerciale di proprietà dei parenti della e a lui Pt_3 consegnata da un congiunto della stessa, senza che egli potesse dunque certificare ed autenticare la sottoscrizione dei soggetti mandanti, ed in assenza di qualsiasi contatto diretto con loro.
L'ulteriore corso del giudizio ha dato, poi, ampia prova di quanto esposto, atteso che lo stesso avv.
Buongiorno ha presenziato a tutte le udienze a partire da quella del novembre del 2024, attestando da una parte i suoi tentativi di definire stragiudizialmente il giudizio, con assunzione di tutta la responsabilità per l'accaduto, anche sotto il profilo economico relativo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, e dall'altra la conferma, formalizzata a verbale, dello svolgimento in fatto della vicenda e, dunque, della inesistenza di una valida procura in calce all'atto di citazione in primo grado. Di tale ultima circostanza vi è piena ed ulteriore ammissione da parte dell'avv. Buongiorno nelle note da lui depositate in data 24.3.2025, a cui si fa integrale richiamo. Ciò posto, la Corte osserva che risulta certa e indubitabile la invalidità della procura, sotto il profilo della inesistenza, per essere stata confermata la assenza di qualsiasi contatto tra gli stessi ed il loro difensore costituito in primo grado e nella prima fase dell'appello, finalizzato a garantire la valida costituzione del rapporto di rappresentanza processuale, che dunque risulta fondato su una sottoscrizione del mandato avvenuta con modalità assolutamente illegittime e di cui gli stessi non hanno mai avuto conoscenza per tutta la durata del giudizio di primo grado (instaurato dunque a loro insaputa) e per buona parte del giudizio di appello.
Tali circostanze, pacificamente emerse nel contraddittorio di tutte le parti, impongono, quanto al processo in corso, una statuizione di inammissibilità dell'appello e della domanda proposta in primo grado, così come richiesto dall'avv. Caiazzo sin dalla sua costituzione in giudizio per conto dei due originari appellanti.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata, appare chiaro che l'attività del difensore senza procura non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio;
ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio è soltanto l'avvocato (tra le tante, di recente Cass. 12 giugno 2018, n. 15305).
Dunque, in adesione alle conclusioni rappresentate dall'avv. Caiazzo, difensore degli appellanti, va dichiarata la inammissibilità della domanda dagli stessi proposta nel giudizio in primo grado e dell'appello proposto in questa sede, con condanna alle spese in favore della parte convenuta ed appellata, a carico dal procuratore avv. Buongiorno, che risponde a titolo personale proprio in relazione all'attività anomala da lui compiuta, priva di valido mandato professionale.
L'accertamento in fatto di quanto oggetto del giudizio impone la trasmissione della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, ed alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi dell'art. 331 comma 4, per l'accertamento di eventuali reati perseguibili d'ufficio a carico dell'avv. Buongiorno, e di profili disciplinari connessi allo svolgimento della professione forense.
Le spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed in favore di tutte le parti costituite, devono essere poste a carico del solo avv. Buongiorno, che risponde a titolo personale in relazione all'attività anomala da lui compiuta in carenza di mandato professionale (Cass. n. 15305/2018).
Dunque, va confermata la condanna alle spese già disposta in primo grado in favore della banca convenuta, statuendo che al relativo pagamento è tenuto in via esclusiva il solo avv. Buongiorno;
quanto al presente giudizio, quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese di lite sia in favore della parte appellata che degli appellanti per ciò che attiene alle spese legali sostenute per il loro intervento in giudizio a mezzo dell'avv. Caiazzo.
In particolare, i compensi professionali spettanti a tali parti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Anche tali importi vanno posti a carico esclusivo dell'avv. Buongiorno.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2133/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da e Parte_3 Parte_1
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[...]
2. Dichiara inammissibile l'appello.
3. Condanna l' avv. Massimiliano Buongiorno, in proprio, al pagamento delle spese di lite già liquidate nella pronuncia di primo grado in favore della parte convenuta, nonché al pagamento in favore degli appellanti e della appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00 per ciascuna di esse, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'avv. Buongiorno, in proprio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. 5. Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 331 comma 4 c.p.p., ed al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli, per quanto di sua competenza.
Napoli, 3.9.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano