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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 2304/2021 R. G., promosso da
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Modena via Giardini n. 1361 ( ), con il patrocinio dell'avv. CodiceFiscale_1
Carlo Rasia e dell'avv. Ferdinando Talia
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] residente a [...]
Fabrizi 1 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Caterina Melato e C.F._2 dell'avv. Daria Zerbini.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 16 novembre 2021 del Tribunale di
Modena.
CONCLUSIONI
Per come da atto di appello;
Parte_1
Per come da memoria depositata il 22 ottobre 2024 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto, dinanzi al Tribunale di Modena, ricorso, ex Parte_2
artt. 702 bis e ss c. p. c., nei confronti di , esponendo che era Controparte_1
intervenuta separazione personale con la coniuge;
che il Controparte_1
Presidente del Tribunale aveva assegnato alla la casa coniugale;
che P_
quest'ultima, tuttavia, nel marzo 2017, aveva lasciato la casa coniugale, asportando gli arredi e i corredi della stessa;
tutto ciò premesso il ricorrente ha invocato la condanna della lla restituzione dei beni asportati dalla casa familiare. P_
si è costituita in giudizio per resistere alla domanda dell'attore e Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di separazione, nell'ambito del quale era stata introdotta la domanda di restituzione dei beni mobili in questione.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 16 novembre 2021, ha rigettato la domanda del condannandolo a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in Pt_1 P_
100,00 Euro per anticipazioni e in 7.200,00 Euro per compensi, oltre accessori di legge.
Il Giudice di prime cure ha, invero, ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno,
sollevata dalla convenuta, evidenziando:
-che il ricorrente aveva ammesso di avere precisato le conclusioni nella causa di separazione, richiedendo la restituzione dei beni mobili che arredavano la casa coniugale;
-che il Tribunale, con la pronuncia del 23 maggio 2018, che aveva accolto la domanda di separazione personale dei coniugi - aveva dichiarato P_ Pt_1
inammissibili le altre domande proposte dalle parti estranee al regolamento necessario della separazione o eccedenti l'interesse ad agire, tra le quali quella di restituzione dei pag. 2/7 mobili, formulata da Parte_1
-che tale pronuncia era stata, poi, confermata dalla Corte di Appello, con sentenza del 3
giugno 2019, e che, pertanto, sul punto, era sceso il giudicato;
-che il giudicato esterno poteva essere rilevato anche di ufficio, con la conseguenza che la domanda del oveva essere rigettata;
Pt_1
- che le spese di lite dovevano seguire il principio della soccombenza.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
censurando la sentenza impugnata per avere il primo Giudice erroneamente rigettato la domanda proposta da esso appellante in primo grado, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di separazione, che la aveva dichiarata inammissibile per ragioni meramente processuali.
Ha, quindi, riproposto, ex art. 346 c. p. c., la domanda formulata in primo grado,
chiedendone l'accoglimento nel merito.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocando anche il rigetto nel merito della domanda del La a, poi, Pt_1 P_
riproposto domanda riconvenzionale, già avanzata in primo grado.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
3- Deve darsi preliminarmente atto che , in sede di precisazione Controparte_1
delle conclusioni, ha pacificamente abbandonato la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, come è dato evincere anche dalla comparsa conclusionale e dalla memoria di replica, essendosi l'appellata limitata ad invocare il rigetto dell'impugnazione del Pt_1
pag. 3/7 4- Ciò premesso, l'impugnazione di è senz'altro fondata nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto erronea la pronuncia di primo grado, per avere il Giudice di prime cure rigettato la propria domanda, perché preclusa dal giudicato formatosi su sentenza, emessa nel giudizio di separazione personale tra esso appellante e P_
, che aveva dichiarato inammissibile “in rito” la medesima domanda
[...]
mirante alla restituzione dei beni mobili che arredavano la casa coniugale.
Giova ricordare, in diritto, che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (vedi
Cassazione civile sez. III - 24/07/2024, n. 20636; Cassazione civile sez. I - 01/07/2022,
n. 21008).
Ne discende che questa Corte deve esaminare nel merito la domanda proposta in primo grado da . Parte_1
5-Orbene, il premesso che la gli aveva, comunque, restituito una Pt_1 P_
parte dei beni che arredavano la casa comunale, ha in questa sede chiesto la restituzione di altri 82 oggetti, dettagliatamente elencati nell'atto di gravame, che ha sostenuto essere di sua proprietà.
Rileva, intanto, la Corte che non è dato comprendere se il abbia voluto Pt_1
proporre una azione di rivendicazione della proprietà dei beni o una mera azione di restituzione degli stessi.
In entrambe le ipotesi, la domanda è infondata.
pag. 4/7 L'azione di rivendica non potrebbe, invero, essere accolta non avendo il Pt_1
fornito alcuna prova della proprietà degli oggetti dei quali si tratta, non essendo a ciò
idoneo il documento 9 della propria produzione, non costituente confessione della perché redatto da un precedente difensore della appellata e non contenente P_
alcun riferimento agli specifici beni oggetto della domanda ora in esame.
Colui che è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha, invero, l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo” , anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore
(vedi Cassazione civile sez. II - 22/09/2010, n. 20037 ).
6-A conclusioni diverse non potrebbe, comunque, giungersi nella ipotesi in cui volesse ritenersi che abbia inteso proporre una azione di mera Parte_1
restituzione.
Nella ricorrenza di tale ipotesi, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che i beni in questione, al momento della loro introduzione nella casa familiare, fossero nella sua esclusiva disponibilità e che, quindi, fossero stati destinati all'abitazione predetta per far fronte alle esigenze della famiglia. Solo in presenza di tale dimostrazione, la separazione tra i coniugi e l'abbandono della casa familiare, da parte di P_
, avrebbero fatto sorgere il diritto del ad ottenere la restituzione
[...] Pt_1
degli oggetti indicati nell'atto di gravame o il loro equivalente in denaro.
L'appellante non ha, però, provato le circostanze suddette.
7-L'appello di va, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 5/7 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (52.000,00 Euro),
può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 6.946,00 Euro (2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30
maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
liquidate in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30
maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 29
aprile 2025
pag. 6/7 Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 2304/2021 R. G., promosso da
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Modena via Giardini n. 1361 ( ), con il patrocinio dell'avv. CodiceFiscale_1
Carlo Rasia e dell'avv. Ferdinando Talia
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] residente a [...]
Fabrizi 1 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Caterina Melato e C.F._2 dell'avv. Daria Zerbini.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 16 novembre 2021 del Tribunale di
Modena.
CONCLUSIONI
Per come da atto di appello;
Parte_1
Per come da memoria depositata il 22 ottobre 2024 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto, dinanzi al Tribunale di Modena, ricorso, ex Parte_2
artt. 702 bis e ss c. p. c., nei confronti di , esponendo che era Controparte_1
intervenuta separazione personale con la coniuge;
che il Controparte_1
Presidente del Tribunale aveva assegnato alla la casa coniugale;
che P_
quest'ultima, tuttavia, nel marzo 2017, aveva lasciato la casa coniugale, asportando gli arredi e i corredi della stessa;
tutto ciò premesso il ricorrente ha invocato la condanna della lla restituzione dei beni asportati dalla casa familiare. P_
si è costituita in giudizio per resistere alla domanda dell'attore e Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di separazione, nell'ambito del quale era stata introdotta la domanda di restituzione dei beni mobili in questione.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 16 novembre 2021, ha rigettato la domanda del condannandolo a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in Pt_1 P_
100,00 Euro per anticipazioni e in 7.200,00 Euro per compensi, oltre accessori di legge.
Il Giudice di prime cure ha, invero, ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno,
sollevata dalla convenuta, evidenziando:
-che il ricorrente aveva ammesso di avere precisato le conclusioni nella causa di separazione, richiedendo la restituzione dei beni mobili che arredavano la casa coniugale;
-che il Tribunale, con la pronuncia del 23 maggio 2018, che aveva accolto la domanda di separazione personale dei coniugi - aveva dichiarato P_ Pt_1
inammissibili le altre domande proposte dalle parti estranee al regolamento necessario della separazione o eccedenti l'interesse ad agire, tra le quali quella di restituzione dei pag. 2/7 mobili, formulata da Parte_1
-che tale pronuncia era stata, poi, confermata dalla Corte di Appello, con sentenza del 3
giugno 2019, e che, pertanto, sul punto, era sceso il giudicato;
-che il giudicato esterno poteva essere rilevato anche di ufficio, con la conseguenza che la domanda del oveva essere rigettata;
Pt_1
- che le spese di lite dovevano seguire il principio della soccombenza.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
censurando la sentenza impugnata per avere il primo Giudice erroneamente rigettato la domanda proposta da esso appellante in primo grado, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di separazione, che la aveva dichiarata inammissibile per ragioni meramente processuali.
Ha, quindi, riproposto, ex art. 346 c. p. c., la domanda formulata in primo grado,
chiedendone l'accoglimento nel merito.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocando anche il rigetto nel merito della domanda del La a, poi, Pt_1 P_
riproposto domanda riconvenzionale, già avanzata in primo grado.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
3- Deve darsi preliminarmente atto che , in sede di precisazione Controparte_1
delle conclusioni, ha pacificamente abbandonato la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, come è dato evincere anche dalla comparsa conclusionale e dalla memoria di replica, essendosi l'appellata limitata ad invocare il rigetto dell'impugnazione del Pt_1
pag. 3/7 4- Ciò premesso, l'impugnazione di è senz'altro fondata nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto erronea la pronuncia di primo grado, per avere il Giudice di prime cure rigettato la propria domanda, perché preclusa dal giudicato formatosi su sentenza, emessa nel giudizio di separazione personale tra esso appellante e P_
, che aveva dichiarato inammissibile “in rito” la medesima domanda
[...]
mirante alla restituzione dei beni mobili che arredavano la casa coniugale.
Giova ricordare, in diritto, che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (vedi
Cassazione civile sez. III - 24/07/2024, n. 20636; Cassazione civile sez. I - 01/07/2022,
n. 21008).
Ne discende che questa Corte deve esaminare nel merito la domanda proposta in primo grado da . Parte_1
5-Orbene, il premesso che la gli aveva, comunque, restituito una Pt_1 P_
parte dei beni che arredavano la casa comunale, ha in questa sede chiesto la restituzione di altri 82 oggetti, dettagliatamente elencati nell'atto di gravame, che ha sostenuto essere di sua proprietà.
Rileva, intanto, la Corte che non è dato comprendere se il abbia voluto Pt_1
proporre una azione di rivendicazione della proprietà dei beni o una mera azione di restituzione degli stessi.
In entrambe le ipotesi, la domanda è infondata.
pag. 4/7 L'azione di rivendica non potrebbe, invero, essere accolta non avendo il Pt_1
fornito alcuna prova della proprietà degli oggetti dei quali si tratta, non essendo a ciò
idoneo il documento 9 della propria produzione, non costituente confessione della perché redatto da un precedente difensore della appellata e non contenente P_
alcun riferimento agli specifici beni oggetto della domanda ora in esame.
Colui che è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha, invero, l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo” , anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore
(vedi Cassazione civile sez. II - 22/09/2010, n. 20037 ).
6-A conclusioni diverse non potrebbe, comunque, giungersi nella ipotesi in cui volesse ritenersi che abbia inteso proporre una azione di mera Parte_1
restituzione.
Nella ricorrenza di tale ipotesi, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che i beni in questione, al momento della loro introduzione nella casa familiare, fossero nella sua esclusiva disponibilità e che, quindi, fossero stati destinati all'abitazione predetta per far fronte alle esigenze della famiglia. Solo in presenza di tale dimostrazione, la separazione tra i coniugi e l'abbandono della casa familiare, da parte di P_
, avrebbero fatto sorgere il diritto del ad ottenere la restituzione
[...] Pt_1
degli oggetti indicati nell'atto di gravame o il loro equivalente in denaro.
L'appellante non ha, però, provato le circostanze suddette.
7-L'appello di va, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 5/7 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (52.000,00 Euro),
può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 6.946,00 Euro (2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30
maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
liquidate in 6.946,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30
maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 29
aprile 2025
pag. 6/7 Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 7/7