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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 16217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16217 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._2 calce al ricorso, dall'avv. MAZZA GAETANO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla
Via Reggia di Portici n.69
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Napoli l'8.06.1983, che dalla loro relazione erano nati due figli: e CP_1
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati Per_1
consensualmente in forza di decreto reso dall'intestato Tribunale in data 15.05.2012 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (21.03.2012) la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita.
pag. 1 di 3 Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM , all'udienza dell'11.03.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a NAPOLI l' 8.06.1983 (atto n.70, parte II , S. A, sez.O reg. Atti Matrimonio Parte_2
anno 1983 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16217 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._2 calce al ricorso, dall'avv. MAZZA GAETANO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla
Via Reggia di Portici n.69
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Napoli l'8.06.1983, che dalla loro relazione erano nati due figli: e CP_1
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati Per_1
consensualmente in forza di decreto reso dall'intestato Tribunale in data 15.05.2012 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (21.03.2012) la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita.
pag. 1 di 3 Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM , all'udienza dell'11.03.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a NAPOLI l' 8.06.1983 (atto n.70, parte II , S. A, sez.O reg. Atti Matrimonio Parte_2
anno 1983 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3