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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2128/2022 R.G., tra:
(già ), con sede in Parte_1 Parte_2
Milano, via Domenichino n. 5 (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Italia n. 13 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
con sede legale in p.zza Controparte_1 CP_1
Vittorio Veneto n. 2 (c.f. ), in persona del Commissario P.IVA_2
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Gaspare Catanese, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Custonaci (TP), via Sperone n. 10 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra per la : Pt_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in [integrale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa,
è creditrice nei confronti del Libero Consorzio Comunale di dei seguenti CP_1 importi: a. € 130.222,39 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado e prodotte quali docc. 13-17, 26 e 28-40 primo grado;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado e prodotte quali docc. 13-17, 21-26 e 28-40 primo grado;
e. € 150,67 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla prece-dente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado e prodotte quali docc. 05.a-05.c primo grado;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui
2 alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
g. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha CP_2 generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
o delle diverse somme che risulteranno dovute in corso di causa, e conseguentemente condannare il in per-sona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al relativo pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- Avv.to Gaspare Catanese per Controparte_1
“Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto e respingere l'atto di appello, ai sensi e per l'effetto dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione;
Nel merito, dichiarare inammissibili ed infondati, in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello, confermando integralmente la sentenza n. 964/2022 emessa il 16.11.2022 dal Tribunale Civile di Trapani, e tutte le statuizioni in essa contenute;
Condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Parte_3 danni da lite temeraria;
Condannare altresì l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2022, la Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 964/2022, del 15 novembre 2022, pubblicata il 16 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 593/2020 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31 marzo 2023, si costituiva in giudizio il di Controparte_3 CP_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione,
3 nonché la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che la premesso di essere Parte_3 cessionaria di una serie di crediti vantati nei confronti del
[...]
Eni S.p.a., e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(ma i crediti di quest'ultima non rientrano fra quelli oggetto Controparte_7 della domanda), agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani nei confronti del debitore ceduto al fine di sentirlo condannare al pagamento di: a. € 130.222,39 per sorte capitale, come da fatture prodotte in atti;
b. interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, ma-turati e maturandi sul menzionato importo, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino al saldo;
c. ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte in atti;
e. € 150,67 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd note di debito) indicate;
f. ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi;
g. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha CP_2 generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
In via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento, per le poste patrimoniali esposte, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta;
in via ulteriormente subordinata, la condanna di parte convenuta, a qualsiasi altro titolo, anche ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
4 Si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Trapani respingeva le domande formulate dall'attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, rilevato che il aveva opposto il proprio rifiuto alle CP_1 varie cessioni notificatale dalla nel termine previsto dall'art. 117, Pt_1 comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 (applicabile anche ai contratti di fornitura di beni, rientranti nella nozione di contratto di appalto delineata dall'art. 3 dello stesso testo normativo), ha ritenuto che, in virtù di tale norma, l'attrice non fosse legittimata ad esercitare i crediti.
In proposito, disattendendo la tesi difensiva di , ha escluso che la Pt_1 disposizione fosse inapplicabile ai contratti esauriti, rilevando, peraltro, che la sussistenza di tale condizione, solo allegata dalla attrice, fosse stata negata recisamente dall'amministrazione pubblica.
Ha, infine, considerato assorbita la domanda di arricchimento, definendola comunque inammissibile per difetto di residualità.
*****
Proponendo impugnazione, nel contestare la decisione Parte_4 adottata dal giudice di primo grado, deduce che la ratio ispiratrice della deroga al principio di generale cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, sancito dall'art. 1260 c.c., già introdotta dall'art. 9 della l. n. 2248/1865 per i crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, ricorre anche con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, di cui all'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006.
Evidenzia, quindi, che il convenuto non ha provato, come era suo CP_1 onere, che i rapporti di fornitura con i soggetti cedenti fossero ancora in corso.
Il motivo è fondato.
5 Il Tribunale ha escluso che la disciplina dettata dall'art. art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 (“Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”) sia applicabile esclusivamente ai rapporti contrattuali ancora in corso, rilevando come la non norma non preveda espressamente simile limitazione, contrariamente al previgente art. 9 della l. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”).
L'assunto non è condivisibile.
Come costantemente affermato, il divieto di cessione dei crediti verso la p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dalla normativa previgente al d. lgs. n. 163/2006, opera solamente riguardo ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore, l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 24758/2021; sez. I, n. 33344/2018; sez. III, n. 18339/2014).
E' opinione della Corte che non sia ravvisabile (ed in effetti non è stata efficacemente indicata dal Tribunale né da parte convenuta) altra ratio idonea a sorreggere la medesima previsione (si è detto, in deroga a quella generale prevista dal codice civile) contenuta nell'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006, norma che va, dunque, necessariamente interpretata nel senso di risultare anch'essa applicabile ai soli rapporti contrattuali ancora in corso, non risultando idonea e sufficiente a supportare l'opinione contraria la mera differenza riscontrabile nel dato letterale rispetto alla legislazione del 1865.
Diversamente, non si coglierebbero le ragioni per cui il legislatore abbia inteso rinnovare negli anni (fino all'art. 106, comma 13, del d. lgs. n. 150/2016) simile previsione derogatoria.
6 Ciò posto, l'onere di dimostrare la persistenza del rapporto non può che gravare sul debitore.
Questi, infatti, ai fini della inefficacia della cessione del credito nei suoi confronti, è tenuto dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sia il fatto impeditivo, costituito dall'aver presentato tempestiva opposizione, sia la ulteriore condizione che consente al fatto impeditivo di operare, ossia l'avere riguardato l'opposizione alla cessione un rapporto contrattuale ancora in corso.
Simile prova non è stata offerta dal (che Controparte_1 si è limitato ad un generico riferimento alla determina dirigenziale del 02 novembre 2018, da cui non può trarsi alcuna indicazione decisiva sul punto).
Ciò, tanto più ove si consideri che, secondo l'orientamento consolidatosi riguardo alla previgente normativa, ma indubbiamente applicabile anche alla fattispecie in esame, l'inefficacia, verso l'amministrazione, della cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora in corso all'epoca della decisione (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 9789/1994).
*****
Venendo, dunque, al merito delle pretese avanzate dalla la Parte_1 domanda viene formulata con riferimento a tre elenchi di fatture, delle quali si invoca il pagamento.
Il primo elenco riguarda 10 fatture inerenti ai crediti di ENI S.p.a., per un totale di €37.526,66.
In proposito, il rileva che, a seguito di svariate Controparte_1 contestazioni e della correzione di errori fiscali e della considerazione di crediti vantati dall'ente, si era convenuto fra le parti il pagamento di una somma di molto inferiore rispetto a quella richiesta.
Deduce, quindi, che:
7 - la fattura P150000642, del 17/06/2015, di €5.962,16, e la fattura P160028618, del 15/04/2016, di €1.055,97, non sono mai pervenute all'Ente (e pertanto non sono state né accettate nè rifiutate), e non risultano inserite nella Piattaforma
- la fattura E156002625, del 21/05/2015, di €1.757,25, e la fattura E156002626, del 21/05/2015, di €7.460,18, sono pervenute all'Ente solamente dopo circa 4 anni dall'emissione (assunte rispettivamente ai prott. 38577 e 38579 in data 28/10/2019) e sono state comunque rifiutate in piattaforma, oltre che per la tardività dell'inoltro anche per l'assenza di riferimenti certi che consentano di ricollegarle ad una specifica utenza;
- la fattura P160023259 del 16/03/2016, relativa all'importo residuo di
€4.120,39, risulta essere stata pagata (unitamente ad altre fatture ed al netto di alcune note di credito) per l'intero importo di €11.237,10 con mandato n. 1372 del 27/05/2016 (all. A13);
- la fattura E166003861 del 16/02/2016, relativa all'importo residuo di
€576,75, risulta essere stata pagata (unitamente ad altre fatture ed al netto di alcune note di credito) per l'intero importo di €2.041,51 con mandato n. 1418 del 07/06/2016 (all. A14);
- le fatture P150008381, del 15/07/2015, di €119,41, P150000725, del 17/06/2015, di €846,82, E156003973, del 23/06/2015, di €7.080,40, E156003816, del 23/06/2015, di €8.455,41, non sono state più richieste per effetto della compensazione di tutte le partite a credito che risultavano da diverse bollette di fornitura, tanto che si era provveduto al pagamento a saldo - dopo la rielaborazione della situazione contabile con la Responsabile Crediti dell'ENI - a favore della subentrante
[...] con la Determinazione Dirigenziale n. 313 del Controparte_5
22/11/2018.
A fronte di tali difese, risulta, in effetti, agli atti che, con mandato di pagamento n. 1372 del 27.05.2016 (all. A13 alla comparsa del convenuto), antecedente alla notifica della cessione, era stato disposto il pagamento della somma di
€11.237,10, con riferimento, tra le altre, alla fattura P160023259 (di €4,120.39; l'altra fattura indicata, la E160021519, non rientra tra quelle oggetto di causa).
Analogamente, con mandato di pagamento n. 1418 del 7.6.2016 (all. A14), antecedente alla notifica della cessione, era stato disposto il pagamento della somma di €2.041,51 con riferimento, tra le altre, alla fattura E166003861 (di
8 €576,75; le altre fatture indicate, la E166003859 e la E166003860, non rientrano tra quelle oggetto di causa).
Nulla ha eccepito la difesa della in ordine a tali pagamenti. Pt_1
Ne deriva che l'importo complessivo di €4.697,14, portato dalle due fatture, con i relativi accessori, non è dovuto in favore dell'attrice.
Riguardo, invece, alle fatture P150000642, del 17/06/2015, di €5.962,16, P160028618, del 15/04/2016, di €1.055,97, E156002625, del 21/05/2015, di
€1.757,25, ed E156002626, del 21/05/2015, di €7.460,18, deve constatarsi che il , pur adducendone l'omesso o tardivo invio e la mancata Controparte_1 presenza/accettazione nella piattaforma non ha espressamente e specificamente contestato, come sarebbe stato suo onere, la erogazione delle relative forniture, le quali devono, pertanto, considerarsi come effettuate, nei termini indicati nei documenti fiscali.
Peraltro, riguardo alle fatture P150000642 e P160028618, in difetto di prova circa la data in cui le stesse siano state ricevute dal debitore, gli interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sull'importo complessivo di
€7.018,13, decorreranno dal 16 dicembre 2022, data della domanda, mentre gli ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., decorreranno, al medesimo tasso, dal sesto mese successivo alla suddetta data.
Quanto, invece, alle fatture E156002625 e E156002626, che risultano ricevute, perché assunte al protocollo dell'ente in data 28 ottobre 2016, gli interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sull'importo complessivo di
€9.217,43, decorreranno dal 28 ottobre 2016, mentre gli ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., decorreranno, al medesimo tasso, dal 16 dicembre 2022, data della domanda.
Infine, si rimanda alla trattazione delle fatture emesse da Controparte_5 per quanto attiene alle fatture residue.
In ordine alle 13 fatture emesse da per un totale richiesto di CP_6
€1.790,56, la difesa del Consorzio ha eccepito l'intervenuto pagamento, CP_1 giusta mandato n. 2103 del 30/06/2015, antecedente alla cessione del credito, a saldo e compensazione di n. 244 documenti, tra fatture e note di credito.
9 Effettivamente, la documentazione prodotta dal convenuto dà prova dell'intervenuto pagamento (cfr. all. A15 alla comparsa e allegati B3 e 2103_2015.xml.p7m alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Anche in questo caso nulla è stato dedotto dalla attrice.
Pertanto, l'importo complessivo di €1.790,56 non è dovuto alla Pt_1
(per completezza, si segnala come la difesa del Controparte_1 abbia, ancora, evidenziato che, con nota prot. GLA2010003810_263 del 20/12/2019, ricevuta dall'Ente ed assunta al protocollo in entrata n. 45834 del 23/12/2019, la stessa aveva messo in guardia l'Ente da azioni CP_6 giudiziarie e/o richieste stragiudiziali che la stava Parte_3 mettendo in atto nei confronti di pubbliche amministrazioni che avevano già regolarizzato le proprie partite contabili direttamente con la società fornitrice, rappresentando anche di avere invitato la “ad astenersi dall'introdurre nuovi giudizi e a congelare quelli già pendenti” e, da ultimo, malgrado l'impossibilità di raggiungere accordi con di aver provveduto al pagamento al suddetto Istituto dei crediti afferenti la posizione del di CP_1 quantificati in €1.375,95, onde eccepirne eventualmente il saldo).
In ordine alle 4 fatture emesse da per un totale richiesto Controparte_5 pari ad €90.997,09, peraltro relativo ad un residuo della sola fattura E156009060 del 24/09/2015 di €545.604,92, il afferma che il documento Controparte_1 ha costituito oggetto di contestazione immediata per motivi di natura fiscale, atteso che l'importo indicato risultava errato, non essendo stato considerato il credito dell'Ente di oltre €140.000,00 (relativo ad IVA pagata antecedentemente all'entrata in vigore dello Split Payment).
Inoltre, si afferma, la fattura comprendeva un ulteriore importo di €111.659,48 per “presunti interessi passivi” su vecchie forniture.
Secondo il convenuto, pertanto, dopo un nutrito carteggio con l
[...]
(cfr nota prot. 33767 del 03-10-2016 (all. A17) e Controparte_8
l'invio della nota prot. 26045 del 09/08/2017 (All. A18), la gestione dell'intera situazione contabile fra l'Ente e l' ra stata affidata - come in precedenza indicato - ad una responsabile del Credito Eni. Così, a distanza di tre anni dall'emissione della fattura, era pervenuta la nota prot.
1-20990899433 del
10 07/11/2018 (assunta al protocollo in entrata n. 42085 di pari data), con cui era stato riconosciuto al un credito totale Controparte_1 di €155.322,22 (all. A19).
Con successiva nota prot.
1-34397980683 del 09/11/2018 (assunta al protocollo in entrata n. 45114 del 21/11/2018), inoltre, era stato confermato lo storno della somma addebitata sulla medesima fattura, per interessi di
€111.659,48 (all. A20).
Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n° 313 del 22/11/2018 (e successivi mandati dal n. 3427 al n. 3432 del 23/11/2018) si era provveduto al pagamento della fattura E156009060 del 24/09/2015, nonché delle ulteriori fatture rimaste a debito e regolarmente indicate nel provvedimento, per un importo totale di
€371.556,74 (all. A21).
A seguito di tali mandati l non aveva fatto pervenire nessuna ulteriore richiesta e, nelle successive fatture, aveva sempre rilevato che l'Ente risulta in regola con i pagamenti (all. A23) ed, anzi, aveva riscontrato un credito a favore del pari ad €51.457,90 per il quale, con nota prot. 15235 del CP_1
10/04/2019 (all. A22), si era provveduto a richiedere il rimborso, non ancora effettuato.
Dalla documentazione in atti si evince, effettivamente, l'intervenuto pagamento, prima della notificazione della cessione, del debito nei confronti di
[...]
il cui importo, di €90.997,09, non è quindi dovuto. CP_5
Va detto che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa del
[...]
, non risulta, in particolare dai documenti all. A21, A22 e A23, che CP_1 abbiano costituito oggetto di compensazione o siano stati in altro modo saldati gli importi relativi alle ulteriori fatture emesse da Eni S.p.a., oggetto della domanda (P150008381, del 15/07/2015, di €119,41, P150000725, del 17/06/2015, di €846,82, E156003973, del 23/06/2015, di €7.080,40, E156003816, del 23/06/2015, di €8.455,41, già richiamate in precedenza), per un totale complessivo di €16.502,04, che, quindi, il convenuto è tenuto a pagare nei confronti dell'attrice.
In difetto di certezza in ordine alla data di ricezione delle fatture da parte del debitore, gli interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sul richiamato
11 importo, decorreranno dal 16 dicembre 2022, data della domanda, mentre gli ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., decorreranno, al medesimo tasso, dal sesto mese successivo alla suddetta data.
Il va, altresì, condannato al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/2002, dell'importo di €320,00 (€40,00 per ognuna delle fatture citate).
Infine, a fronte della contestazione da parte del e Controparte_1 nell'impossibilità di verificare la spettanza e l'esattezza del credito vantato, va rigettata la domanda relativa al pagamento della nota di debito di €150,67 e dei relativi interessi e spese ex artt. 1283 c.c. e 6 d. lgs. n. 231/2002.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, deve comunque ravvisarsi la soccombenza del senza possibilità di configurare una Controparte_1 soccombenza reciproca.
Opera, infatti, il principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. III, n. 16430/2023; sez. VI, n. 5289/2023; sez. II, n. 3386/2023; SS.UU., n. 32061/2022).
12 Il soccombente, è pertanto tenuto al Controparte_1 pagamento, in favore della delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €6.086,00, di cui €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.300,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.100,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €7.565,50, di cui €6.400,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.800,00 per la fase decisionale) ed
€1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 964/2022, del 15 Parte_1 novembre 2022, pubblicata il 16 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 593/2020 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che è creditrice nei confronti del Parte_1 [...] delle seguenti somme: Controparte_1
- €7.018,13, di cui alle fatture P150000642 e P160028618, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, dal 16 dicembre 2022, ed ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., al medesimo tasso, decorrenti dal sesto mese successivo alla suddetta data, al soddisfo;
- €9.217,43, di cui alle fatture E156002625 e E156002626, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, dal 28 ottobre 2016, ed ulteriori
13 interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., al medesimo tasso, decorrenti dal 16 dicembre 2022, al soddisfo;
- €16.502,04, di cui alle fatture P150008381, P150000725, E156003973 ed E156003816, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, dal 16 dicembre 2022, ed ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., al medesimo tasso, decorrenti dal sesto mese successivo alla suddetta data, al soddisfo;
- €320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/2002;
- condanna, pertanto, il Libero Consorzio Comunale al pagamento delle predette somme in favore della Parte_1
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che liquida, per il primo grado, in complessivi €6.086,00, di cui €5.300,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €7.565,50, di cui €6.400,00 per compensi ed €1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
14
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2128/2022 R.G., tra:
(già ), con sede in Parte_1 Parte_2
Milano, via Domenichino n. 5 (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Italia n. 13 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
con sede legale in p.zza Controparte_1 CP_1
Vittorio Veneto n. 2 (c.f. ), in persona del Commissario P.IVA_2
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Gaspare Catanese, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Custonaci (TP), via Sperone n. 10 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra per la : Pt_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in [integrale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa,
è creditrice nei confronti del Libero Consorzio Comunale di dei seguenti CP_1 importi: a. € 130.222,39 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado e prodotte quali docc. 13-17, 26 e 28-40 primo grado;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 primo grado e prodotte quali docc. 13-17, 21-26 e 28-40 primo grado;
e. € 150,67 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla prece-dente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 primo grado e prodotte quali docc. 05.a-05.c primo grado;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui
2 alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione al saldo;
g. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha CP_2 generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
o delle diverse somme che risulteranno dovute in corso di causa, e conseguentemente condannare il in per-sona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al relativo pagamento in favore di In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- Avv.to Gaspare Catanese per Controparte_1
“Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto e respingere l'atto di appello, ai sensi e per l'effetto dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione;
Nel merito, dichiarare inammissibili ed infondati, in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello, confermando integralmente la sentenza n. 964/2022 emessa il 16.11.2022 dal Tribunale Civile di Trapani, e tutte le statuizioni in essa contenute;
Condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Parte_3 danni da lite temeraria;
Condannare altresì l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2022, la Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 964/2022, del 15 novembre 2022, pubblicata il 16 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 593/2020 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31 marzo 2023, si costituiva in giudizio il di Controparte_3 CP_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione,
3 nonché la condanna di parte appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che la premesso di essere Parte_3 cessionaria di una serie di crediti vantati nei confronti del
[...]
Eni S.p.a., e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(ma i crediti di quest'ultima non rientrano fra quelli oggetto Controparte_7 della domanda), agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani nei confronti del debitore ceduto al fine di sentirlo condannare al pagamento di: a. € 130.222,39 per sorte capitale, come da fatture prodotte in atti;
b. interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, ma-turati e maturandi sul menzionato importo, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura e fino al saldo;
c. ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte in atti;
e. € 150,67 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd note di debito) indicate;
f. ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi;
g. € 760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha CP_2 generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.
In via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento, per le poste patrimoniali esposte, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta;
in via ulteriormente subordinata, la condanna di parte convenuta, a qualsiasi altro titolo, anche ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
4 Si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Trapani respingeva le domande formulate dall'attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, rilevato che il aveva opposto il proprio rifiuto alle CP_1 varie cessioni notificatale dalla nel termine previsto dall'art. 117, Pt_1 comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 (applicabile anche ai contratti di fornitura di beni, rientranti nella nozione di contratto di appalto delineata dall'art. 3 dello stesso testo normativo), ha ritenuto che, in virtù di tale norma, l'attrice non fosse legittimata ad esercitare i crediti.
In proposito, disattendendo la tesi difensiva di , ha escluso che la Pt_1 disposizione fosse inapplicabile ai contratti esauriti, rilevando, peraltro, che la sussistenza di tale condizione, solo allegata dalla attrice, fosse stata negata recisamente dall'amministrazione pubblica.
Ha, infine, considerato assorbita la domanda di arricchimento, definendola comunque inammissibile per difetto di residualità.
*****
Proponendo impugnazione, nel contestare la decisione Parte_4 adottata dal giudice di primo grado, deduce che la ratio ispiratrice della deroga al principio di generale cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, sancito dall'art. 1260 c.c., già introdotta dall'art. 9 della l. n. 2248/1865 per i crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, ricorre anche con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, di cui all'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006.
Evidenzia, quindi, che il convenuto non ha provato, come era suo CP_1 onere, che i rapporti di fornitura con i soggetti cedenti fossero ancora in corso.
Il motivo è fondato.
5 Il Tribunale ha escluso che la disciplina dettata dall'art. art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 (“Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”) sia applicabile esclusivamente ai rapporti contrattuali ancora in corso, rilevando come la non norma non preveda espressamente simile limitazione, contrariamente al previgente art. 9 della l. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”).
L'assunto non è condivisibile.
Come costantemente affermato, il divieto di cessione dei crediti verso la p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dalla normativa previgente al d. lgs. n. 163/2006, opera solamente riguardo ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore, l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 24758/2021; sez. I, n. 33344/2018; sez. III, n. 18339/2014).
E' opinione della Corte che non sia ravvisabile (ed in effetti non è stata efficacemente indicata dal Tribunale né da parte convenuta) altra ratio idonea a sorreggere la medesima previsione (si è detto, in deroga a quella generale prevista dal codice civile) contenuta nell'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006, norma che va, dunque, necessariamente interpretata nel senso di risultare anch'essa applicabile ai soli rapporti contrattuali ancora in corso, non risultando idonea e sufficiente a supportare l'opinione contraria la mera differenza riscontrabile nel dato letterale rispetto alla legislazione del 1865.
Diversamente, non si coglierebbero le ragioni per cui il legislatore abbia inteso rinnovare negli anni (fino all'art. 106, comma 13, del d. lgs. n. 150/2016) simile previsione derogatoria.
6 Ciò posto, l'onere di dimostrare la persistenza del rapporto non può che gravare sul debitore.
Questi, infatti, ai fini della inefficacia della cessione del credito nei suoi confronti, è tenuto dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sia il fatto impeditivo, costituito dall'aver presentato tempestiva opposizione, sia la ulteriore condizione che consente al fatto impeditivo di operare, ossia l'avere riguardato l'opposizione alla cessione un rapporto contrattuale ancora in corso.
Simile prova non è stata offerta dal (che Controparte_1 si è limitato ad un generico riferimento alla determina dirigenziale del 02 novembre 2018, da cui non può trarsi alcuna indicazione decisiva sul punto).
Ciò, tanto più ove si consideri che, secondo l'orientamento consolidatosi riguardo alla previgente normativa, ma indubbiamente applicabile anche alla fattispecie in esame, l'inefficacia, verso l'amministrazione, della cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora in corso all'epoca della decisione (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 9789/1994).
*****
Venendo, dunque, al merito delle pretese avanzate dalla la Parte_1 domanda viene formulata con riferimento a tre elenchi di fatture, delle quali si invoca il pagamento.
Il primo elenco riguarda 10 fatture inerenti ai crediti di ENI S.p.a., per un totale di €37.526,66.
In proposito, il rileva che, a seguito di svariate Controparte_1 contestazioni e della correzione di errori fiscali e della considerazione di crediti vantati dall'ente, si era convenuto fra le parti il pagamento di una somma di molto inferiore rispetto a quella richiesta.
Deduce, quindi, che:
7 - la fattura P150000642, del 17/06/2015, di €5.962,16, e la fattura P160028618, del 15/04/2016, di €1.055,97, non sono mai pervenute all'Ente (e pertanto non sono state né accettate nè rifiutate), e non risultano inserite nella Piattaforma
- la fattura E156002625, del 21/05/2015, di €1.757,25, e la fattura E156002626, del 21/05/2015, di €7.460,18, sono pervenute all'Ente solamente dopo circa 4 anni dall'emissione (assunte rispettivamente ai prott. 38577 e 38579 in data 28/10/2019) e sono state comunque rifiutate in piattaforma, oltre che per la tardività dell'inoltro anche per l'assenza di riferimenti certi che consentano di ricollegarle ad una specifica utenza;
- la fattura P160023259 del 16/03/2016, relativa all'importo residuo di
€4.120,39, risulta essere stata pagata (unitamente ad altre fatture ed al netto di alcune note di credito) per l'intero importo di €11.237,10 con mandato n. 1372 del 27/05/2016 (all. A13);
- la fattura E166003861 del 16/02/2016, relativa all'importo residuo di
€576,75, risulta essere stata pagata (unitamente ad altre fatture ed al netto di alcune note di credito) per l'intero importo di €2.041,51 con mandato n. 1418 del 07/06/2016 (all. A14);
- le fatture P150008381, del 15/07/2015, di €119,41, P150000725, del 17/06/2015, di €846,82, E156003973, del 23/06/2015, di €7.080,40, E156003816, del 23/06/2015, di €8.455,41, non sono state più richieste per effetto della compensazione di tutte le partite a credito che risultavano da diverse bollette di fornitura, tanto che si era provveduto al pagamento a saldo - dopo la rielaborazione della situazione contabile con la Responsabile Crediti dell'ENI - a favore della subentrante
[...] con la Determinazione Dirigenziale n. 313 del Controparte_5
22/11/2018.
A fronte di tali difese, risulta, in effetti, agli atti che, con mandato di pagamento n. 1372 del 27.05.2016 (all. A13 alla comparsa del convenuto), antecedente alla notifica della cessione, era stato disposto il pagamento della somma di
€11.237,10, con riferimento, tra le altre, alla fattura P160023259 (di €4,120.39; l'altra fattura indicata, la E160021519, non rientra tra quelle oggetto di causa).
Analogamente, con mandato di pagamento n. 1418 del 7.6.2016 (all. A14), antecedente alla notifica della cessione, era stato disposto il pagamento della somma di €2.041,51 con riferimento, tra le altre, alla fattura E166003861 (di
8 €576,75; le altre fatture indicate, la E166003859 e la E166003860, non rientrano tra quelle oggetto di causa).
Nulla ha eccepito la difesa della in ordine a tali pagamenti. Pt_1
Ne deriva che l'importo complessivo di €4.697,14, portato dalle due fatture, con i relativi accessori, non è dovuto in favore dell'attrice.
Riguardo, invece, alle fatture P150000642, del 17/06/2015, di €5.962,16, P160028618, del 15/04/2016, di €1.055,97, E156002625, del 21/05/2015, di
€1.757,25, ed E156002626, del 21/05/2015, di €7.460,18, deve constatarsi che il , pur adducendone l'omesso o tardivo invio e la mancata Controparte_1 presenza/accettazione nella piattaforma non ha espressamente e specificamente contestato, come sarebbe stato suo onere, la erogazione delle relative forniture, le quali devono, pertanto, considerarsi come effettuate, nei termini indicati nei documenti fiscali.
Peraltro, riguardo alle fatture P150000642 e P160028618, in difetto di prova circa la data in cui le stesse siano state ricevute dal debitore, gli interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sull'importo complessivo di
€7.018,13, decorreranno dal 16 dicembre 2022, data della domanda, mentre gli ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., decorreranno, al medesimo tasso, dal sesto mese successivo alla suddetta data.
Quanto, invece, alle fatture E156002625 e E156002626, che risultano ricevute, perché assunte al protocollo dell'ente in data 28 ottobre 2016, gli interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sull'importo complessivo di
€9.217,43, decorreranno dal 28 ottobre 2016, mentre gli ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., decorreranno, al medesimo tasso, dal 16 dicembre 2022, data della domanda.
Infine, si rimanda alla trattazione delle fatture emesse da Controparte_5 per quanto attiene alle fatture residue.
In ordine alle 13 fatture emesse da per un totale richiesto di CP_6
€1.790,56, la difesa del Consorzio ha eccepito l'intervenuto pagamento, CP_1 giusta mandato n. 2103 del 30/06/2015, antecedente alla cessione del credito, a saldo e compensazione di n. 244 documenti, tra fatture e note di credito.
9 Effettivamente, la documentazione prodotta dal convenuto dà prova dell'intervenuto pagamento (cfr. all. A15 alla comparsa e allegati B3 e 2103_2015.xml.p7m alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Anche in questo caso nulla è stato dedotto dalla attrice.
Pertanto, l'importo complessivo di €1.790,56 non è dovuto alla Pt_1
(per completezza, si segnala come la difesa del Controparte_1 abbia, ancora, evidenziato che, con nota prot. GLA2010003810_263 del 20/12/2019, ricevuta dall'Ente ed assunta al protocollo in entrata n. 45834 del 23/12/2019, la stessa aveva messo in guardia l'Ente da azioni CP_6 giudiziarie e/o richieste stragiudiziali che la stava Parte_3 mettendo in atto nei confronti di pubbliche amministrazioni che avevano già regolarizzato le proprie partite contabili direttamente con la società fornitrice, rappresentando anche di avere invitato la “ad astenersi dall'introdurre nuovi giudizi e a congelare quelli già pendenti” e, da ultimo, malgrado l'impossibilità di raggiungere accordi con di aver provveduto al pagamento al suddetto Istituto dei crediti afferenti la posizione del di CP_1 quantificati in €1.375,95, onde eccepirne eventualmente il saldo).
In ordine alle 4 fatture emesse da per un totale richiesto Controparte_5 pari ad €90.997,09, peraltro relativo ad un residuo della sola fattura E156009060 del 24/09/2015 di €545.604,92, il afferma che il documento Controparte_1 ha costituito oggetto di contestazione immediata per motivi di natura fiscale, atteso che l'importo indicato risultava errato, non essendo stato considerato il credito dell'Ente di oltre €140.000,00 (relativo ad IVA pagata antecedentemente all'entrata in vigore dello Split Payment).
Inoltre, si afferma, la fattura comprendeva un ulteriore importo di €111.659,48 per “presunti interessi passivi” su vecchie forniture.
Secondo il convenuto, pertanto, dopo un nutrito carteggio con l
[...]
(cfr nota prot. 33767 del 03-10-2016 (all. A17) e Controparte_8
l'invio della nota prot. 26045 del 09/08/2017 (All. A18), la gestione dell'intera situazione contabile fra l'Ente e l' ra stata affidata - come in precedenza indicato - ad una responsabile del Credito Eni. Così, a distanza di tre anni dall'emissione della fattura, era pervenuta la nota prot.
1-20990899433 del
10 07/11/2018 (assunta al protocollo in entrata n. 42085 di pari data), con cui era stato riconosciuto al un credito totale Controparte_1 di €155.322,22 (all. A19).
Con successiva nota prot.
1-34397980683 del 09/11/2018 (assunta al protocollo in entrata n. 45114 del 21/11/2018), inoltre, era stato confermato lo storno della somma addebitata sulla medesima fattura, per interessi di
€111.659,48 (all. A20).
Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n° 313 del 22/11/2018 (e successivi mandati dal n. 3427 al n. 3432 del 23/11/2018) si era provveduto al pagamento della fattura E156009060 del 24/09/2015, nonché delle ulteriori fatture rimaste a debito e regolarmente indicate nel provvedimento, per un importo totale di
€371.556,74 (all. A21).
A seguito di tali mandati l non aveva fatto pervenire nessuna ulteriore richiesta e, nelle successive fatture, aveva sempre rilevato che l'Ente risulta in regola con i pagamenti (all. A23) ed, anzi, aveva riscontrato un credito a favore del pari ad €51.457,90 per il quale, con nota prot. 15235 del CP_1
10/04/2019 (all. A22), si era provveduto a richiedere il rimborso, non ancora effettuato.
Dalla documentazione in atti si evince, effettivamente, l'intervenuto pagamento, prima della notificazione della cessione, del debito nei confronti di
[...]
il cui importo, di €90.997,09, non è quindi dovuto. CP_5
Va detto che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa del
[...]
, non risulta, in particolare dai documenti all. A21, A22 e A23, che CP_1 abbiano costituito oggetto di compensazione o siano stati in altro modo saldati gli importi relativi alle ulteriori fatture emesse da Eni S.p.a., oggetto della domanda (P150008381, del 15/07/2015, di €119,41, P150000725, del 17/06/2015, di €846,82, E156003973, del 23/06/2015, di €7.080,40, E156003816, del 23/06/2015, di €8.455,41, già richiamate in precedenza), per un totale complessivo di €16.502,04, che, quindi, il convenuto è tenuto a pagare nei confronti dell'attrice.
In difetto di certezza in ordine alla data di ricezione delle fatture da parte del debitore, gli interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sul richiamato
11 importo, decorreranno dal 16 dicembre 2022, data della domanda, mentre gli ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., decorreranno, al medesimo tasso, dal sesto mese successivo alla suddetta data.
Il va, altresì, condannato al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/2002, dell'importo di €320,00 (€40,00 per ognuna delle fatture citate).
Infine, a fronte della contestazione da parte del e Controparte_1 nell'impossibilità di verificare la spettanza e l'esattezza del credito vantato, va rigettata la domanda relativa al pagamento della nota di debito di €150,67 e dei relativi interessi e spese ex artt. 1283 c.c. e 6 d. lgs. n. 231/2002.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, deve comunque ravvisarsi la soccombenza del senza possibilità di configurare una Controparte_1 soccombenza reciproca.
Opera, infatti, il principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. III, n. 16430/2023; sez. VI, n. 5289/2023; sez. II, n. 3386/2023; SS.UU., n. 32061/2022).
12 Il soccombente, è pertanto tenuto al Controparte_1 pagamento, in favore della delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €6.086,00, di cui €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.300,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.100,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €7.565,50, di cui €6.400,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.800,00 per la fase decisionale) ed
€1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 964/2022, del 15 Parte_1 novembre 2022, pubblicata il 16 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 593/2020 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che è creditrice nei confronti del Parte_1 [...] delle seguenti somme: Controparte_1
- €7.018,13, di cui alle fatture P150000642 e P160028618, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, dal 16 dicembre 2022, ed ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., al medesimo tasso, decorrenti dal sesto mese successivo alla suddetta data, al soddisfo;
- €9.217,43, di cui alle fatture E156002625 e E156002626, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, dal 28 ottobre 2016, ed ulteriori
13 interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., al medesimo tasso, decorrenti dal 16 dicembre 2022, al soddisfo;
- €16.502,04, di cui alle fatture P150008381, P150000725, E156003973 ed E156003816, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, dal 16 dicembre 2022, ed ulteriori interessi sui predetti interessi, ex art. 1283 c.c., al medesimo tasso, decorrenti dal sesto mese successivo alla suddetta data, al soddisfo;
- €320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs n. 231/2002;
- condanna, pertanto, il Libero Consorzio Comunale al pagamento delle predette somme in favore della Parte_1
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che liquida, per il primo grado, in complessivi €6.086,00, di cui €5.300,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €7.565,50, di cui €6.400,00 per compensi ed €1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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