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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1262 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
con sede legale in Parma, via Cremonese n. 142/B, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Del Fante e dall'avv. Ilario Lo Giudice, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Controparte_1
Sommatino, Corso Roma n.12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Panepinto, giusta procura in atti,
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI nato il [...] a [...], Controparte_2
titolare dell'omonima ditta individuale con sede a Busseto, in Via
Roma n. 51,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: restituzione e risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la agiva in giudizio Parte_1
contro la per ottenere la Controparte_1
restituzione dei beni mobili (pinza meccanica Zato su escavatore
PMI, 1 gruppo di bombole contenenti gas ossigeno di marca
Freegas e 4 bombole contenenti gas propano di marca Freegas), rimasti sul fondo sito in ID, località Castione Marchesi, condotto in locazione dalla convenuta.
Parte ricorrente rappresentava di essere intervenuta sul fondo in data 25 gennaio 2021 per la rimozione di materiale ferroso e rottami, su incarico di e previo accordo col Controparte_2
medesimo, il quale si era qualificato come acquirente dei materiali da smaltire.
In data 25/01/2021 si presentava presso la sopraddetta area una pattuglia dei Carabinieri di ID, i quali intervenivano a seguito di una denunzia sporta da la quale P_
rivendicava la proprietà dei materiali ferrosi da smaltire e la disponibilità dell'area in questione.
I macchinari della ricorrente, che aveva intrapreso i lavori di rimozione del materiale ferroso a suo dire in buona fede, pur se non sottoposti a sequestro, rimanevano sul fondo.
In data 01/03/2021, la invitava a mezzo PEC la a Pt_1 P_
consentire il recupero dei propri beni trattenuti presso l'area; la
, però, non solo non acconsentiva alla restituzione, ma P_
svolgeva una richiesta di risarcimento di danni per euro
200.000,00.
Tanto premesso, la chiedeva la condanna della Parte_1
convenuta alla restituzione dei propri beni.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della pretesa avversaria, P_
asserendo che i beni della erano da considerarsi “corpo del Pt_1
reato”, oggetto di procedimento penale pendente di fronte l'ufficio competente.
In via riconvenzionale, la società convenuta chiedeva la condanna in solido di e di (previa Parte_1 Controparte_2
chiamata in causa) al risarcimento dei danni patiti per il danneggiamento e la sottrazione di beni mobili di sua proprietà situati sul fondo usato come deposito, tutti specificamente indicati nella consulenza allegata alla comparsa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo,
[...]
questi rimaneva contumace, non costituendosi, CP_2
nonostante correttamente evocato in giudizio.
Mutato il rito in virtù delle necessità istruttorie, la causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti, con l'escussione dei testi ritenuti rilevanti e tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti costituite concludevano come da comparse conclusionali e repliche agli atti.
2. Tanto premesso e procedendo all'esame delle domande e delle questioni proposte dalle parti, ed iniziando dalla domanda di restituzione formulata da parte ricorrente, si osserva che la stessa
è fondata.
3 In primo luogo, è pacifico in quanto non contestato che i beni della fossero presenti sui luoghi al momento Parte_2
dell'intervento dei carabinieri e del custode del fondo (avvenuto in data 23 gennaio 2021). La circostanza che tali beni si trovino ancora sul fondo condotto in locazione dalla società convenuta è anche sorretta dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nella quale il C.T.U. rappresenta la presenza di tale strumentazione (cfr. pag. 10 della relazione di consulenza tecnica), nonché dalla querela allegata da parte convenuta (nella quale viene fatta menzione dettagliata dell'attrezzatura utilizzata per i lavori di demolizione e di asportazione dei materiali ferrosi).
Ora, poichè tali beni di proprietà della ricorrente ma rimasti nella disponibilità della società convenuta, devono essere restituiti alla prima.
L''eccezione sollevata dalla convenuta circa il fatto che tali beni mobili costituirebbero “corpo del reato” non può essere condivisa, non risultando neppure che tali beni siano stati sequestrati nel procedimento penale avviato per i fatti di cui in narrativa.
Di conseguenza, non avendo titolo la trattenere Parte_3
presso il fondo nella sua disponibilità detti beni, la domanda di restituzione avanzata da deve essere accolta (salve Parte_1
eventuali diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria in sede penale).
Pertanto, va condannata alla restituzione dei beni P_
della ricorrente, ossia di una “pinza meccanica Zato su escavatore
PMI, 1 gruppo di bombole contenenti gas ossigeno di marca Freegas e 4 bombole contenenti gas propano di marca Freegas”
4 3.1 Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla nei confronti sia della che di P_ Parte_1
(terzo chiamato), si osserva quanto segue. Controparte_2
In relazione all'an, ritiene il giudicante che risultano provati tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, ossia la condotta illecita, il danno-evento, il danno conseguenza, il nesso di causa, nonché l'elemento soggettivo dei danneggianti.
In particolare, quanto alla condotta, la società ha Parte_1
ammesso di aver compiuto l'attività di taglio e asportazione di materiale ferroso e presunti rottami dal fondo della P_
prospettando di essere intervenuta in buona fede su richiesta di
(asseritamente l'acquirente di tali beni da Controparte_2
smaltire).
Sul punto, i testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato la presenza dei beni mobili in data 23 gennaio
2021 sul fondo usato come deposito dalla , nonché P_
l'intervento su tale fondo nel momento in cui era in corso la condotta di asportazione.
Il teste , dopo aver confermato che Testimone_2 [...]
aveva visto i mezzi per la demolizione sul fondo e Per_1
l'aveva informato (cfr. dichiarazioni del teste – verbale del
19/04/2023), ha dichiarato: “ mi chiamò per Persona_1
chiedermi se avessi portato io quell'escavatore. lo mi trovavo a
Falconara Marittima e mi sono subito recato a ID per verificare cosa stesse succedendo”.
Peraltro, il teste ha confermato anche di essere direttamente intervenuto sui luoghi assieme ai carabinieri di ID (cfr.
5 dichiarazioni del teste).
I mezzi usati dalla (l'escavatore, la pinza e le bombole) Parte_2
avevano l'evidente funzione di demolire e asportare materiali ferrosi, come quelli di cui la società convenuta lamenta la demolizione e l'asportazione dal proprio fondo.
Inoltre, alcuni materiali oggetto di asportazione sono stati ritrovati nel deposito della (cfr. dichiarazione teste Parte_1
, risposta alla domanda n. 13 – verbale del Testimone_2
19/04/2023).
Risulta altresì provata la condotta di Controparte_2
Essa si evince in primo luogo dalla ricostruzione dei fatti operata tanto dalla ricorrente che dalla convenuta, concordi nel ritenere che fosse il committente del lavoro di demolizione e CP_2
asportazione dei rottami di ferro presenti sul fondo, circostanza altresì desumibile anche dalla querela presentata dal legale rappresentante della nonché dalla richiesta di Parte_1
archiviazione del procedimento penale a carico di P_
(nella qualità di rappresentante legale della società
[...]
convenuta – cfr. documento allegato alla comparsa conclusionale di parte ricorrente). Il P.M., in quella sede, ha ritenuto che il rappresentante della fosse stato indotto da Parte_1 [...]
a compiere i lavori di demolizione e asportazione CP_2
dei rottami.
In secondo luogo, i testi e Testimone_2 Testimone_1
hanno riferito che si era avvicinato nei Controparte_2
giorni antecedenti alla data del 23 gennaio 2021 per conoscere lo stato dei luoghi e aveva chiesto informazioni al riguardo dello
6 stato della società e della proprietà dei mezzi e dei beni presenti sul fondo (cfr. dichiarazioni rese dai testi – verbale del
19/04/2023 – cfr. risposte n. 4, 5, 6 e 7).
Di conseguenza, alla luce dei plurimi e convergenti elementi probatori in atti, può dirsi raggiunta la prova del concorso di nel danneggiamento e nella sottrazione dei beni. CP_2
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, lo stesso appare evidente rispetto alla posizione di che ha Controparte_2
agito su beni di proprietà altrui, sapendo che non si trattava di beni relitti o abbandonati (cfr. dichiarazione dei testi, risposte n.
4, 5, 6 e 7– verbale del 19/04/2023).
Per la posizione della società anche a voler escludere Parte_1
il dolo del legale rappresentante, comunque residua una responsabilità colposa.
Al riguardo, ritiene il giudicante che la società ricorrente sia incora nella violazione delle regole di diligenza e prudenza che un operatore professionale deve osservare nello svolgimento della sua attività lavorativa.
In particolare, la per tramite del proprio legale Parte_1
rappresentante o di altro delegato, avrebbe dovuto sincerarsi che avesse effettivo titolo giuridico sui c.d. Controparte_2
rottami ferrosi da rimuovere dal fondo, richiedendo almeno una minima dimostrazione documentale di tale qualità, senza affidarsi imprudentemente alle sole dichiarazioni di quest'ultimo.
Di conseguenza, può essere affermata la responsabilità civile della società e di in solido, non Parte_2 Controparte_2
7 essendo invece provata l'esclusiva o prevalente responsabilità di uno dei due concorrenti nella causazione del danno.
3.2. Per quanto attiene alla determinazione del quantum del danno patito dalla società convenuta, essa si fonda su una valutazione che segue due passaggi.
Per quanto riguarda l'identificazione dei beni danneggiati, demoliti, asportati, la stessa è stata compiuta dai testi sentiti in corso di giudizio, i quali hanno confermato l'elenco di detti beni allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società convenuta (cfr. dichiarazioni dei testi, risposta n. 11 – verbale del
19/04/2023).
In sede di sopralluogo per la redazione della relazione, poi, alcuni dei beni elencati sono stati rinvenuti nel sito da parte del consulente tecnico d'ufficio, ing. , circostanza che Persona_2
costituisce riscontro oggettivo alle dichiarazioni dei testi.
In relazione alla quantificazione del valore dei beni, deve farsi riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio a firma dall'ing.
, redatta con corretto metodo e nei limiti delle Persona_2
possibilità materiali consentite nel caso concreto, della quale si condividono le risultanze per quanto si dirà nel prosieguo.
In particolare, per quanto riguarda i beni oggetto di sottrazione, il C.T.U., stante la loro mancanza, ha dovuto stimarne il valore facendo riferimento alle foto e ai documenti allegati da parte convenuta.
L'operazione compiuta dal C.T.U. non può che essere convalidata. Diversamente, infatti, si consentirebbe al danneggiante (nel caso di sottrazione) di evitare la condanna per
8 una difficoltà probatoria legata proprio alla sua condotta, ossia alla sottrazione (nonostante la stessa sia stata provata).
Il metodo applicato dal consulente tecnico risulta corretto anche sotto altro profilo, in quanto ha tenuto comunque conto del fatto che non si trattasse di beni nuovi, ma già usati (cfr. pagg. 21- 27 della relazione), calcolando, di conseguenza, un plausibile e ragionevole deprezzamento alla luce di vari parametri (cfr. pagg.
21 ss. della relazione).
Sotto lo stesso aspetto, appare condivisibile anche il fatto che il
C.T.U. abbia tenuto conto del fatto che date le dimensioni dei macchinari questi non venissero custoditi all'interno di aree coperte, ma all'esterno (cfr. pag. 2 della risposta alle osservazioni delle parti).
Inoltre, appare anche condivisibile la valutazione secondo cui i macchinari fossero destinati a lavorazioni particolari (cfr. pag. 21 ss. della relazione), per cui è dato dedurre che la loro sostituzione
(seppur trattasi di macchinari datati) non avviene di frequente.
Alla luce di ciò, devono convalidarsi le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.T., ossia che il danno arrecato ai beni mobili di proprietà della ammonta ad euro 167.000,00 (cfr. pag. P_
25, 26, 27 e 30 della relazione).
Per quanto attiene al danno “da fermo tecnico”, invece, data la particolarità dei mezzi e dei relativi materiali, ammessa dallo stesso C.T.U., e dal fatto che tali beni difficilmente sarebbero stati utilizzati dalla società convenuta tramite una locazione o impiegati direttamente (cfr. pag. 28 della relazione), si ritiene di escludere tale posta risarcitoria, risultando improbabile che la
9 stessa li avrebbe utilizzati in difetto di ulteriori prove e allegazioni della stessa.
Di conseguenza, appare opportuno riconoscere il solo danno per la sottrazione e la distruzione e/o danneggiamento dei beni che
è stato quantificato dal C.T.U. in euro 167.000,00.
A tale somma va applicata la devalutazione alla data del sinistro, ossia al 21 gennaio 2021. Pertanto, la somma devalutata è pari a euro 142.979,45.
Sulla somma così devalutata andrà applicata la rivalutazione alla data odierna e il calcolo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. civ., Sez. Unite, 17 febbraio 1995,
n. 1712). L'esito del calcolo è pari a euro 181.525,39 (di cui euro
14.525,39 a titolo di interessi sulla somma rivalutata anno per anno ed euro 24.020,55 per rivalutazione).
Di conseguenza, la e vanno Parte_1 Controparte_2
condannati in solido al pagamento della somma di euro
181.525,39 in favore della oltre interessi legali dalla P_
data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
4. Quanto alle spese di lite, deve esserne disposta la compensazione integrale tra la società ricorrente e la società convenuta, stante la soccombenza reciproca, mentre CP_2
stante la soccombenza piena, va condannato alla
[...]
rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al DMG 55/2014.
5. Per gli stessi motivi, pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
10
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna a restituire Controparte_1
a i seguenti beni: Parte_1
a) pinza meccanica Zato su escavatore PMI;
b) 1 gruppo di bombole contenenti gas ossigeno di marca
Freegas;
c) 4 bombole contenenti gas propano di marca Freegas;
2) condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 181.525,39, oltre
[...]
interessi dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
3) compensa le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
4) condanna al pagamento delle spese Controparte_2
di lite sostenute dalla Controparte_1
nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
14.103,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge;
5) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Caltanissetta, 8 febbraio 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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