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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Parte_2
Ardizzone e Christian Conti
- Appellata - All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 556/2023 del 13.06.2023 il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_2
20.09.2022 condannando il a corrispondere Parte_1 alla ricorrente il bonus di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2018/19 all'a.s. 2021/22, per un importo complessivo di € 2.000,00; richiamando i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (CdS n. 1842 del 16.03.2022) ed eurounitaria (CGEU ord. 18.05.2022), ne ha condiviso l'orientamento, nel senso che: <la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente – che viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di Parte_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
1 n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti Parte_1 professionali a distanza” - rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”>>; pertanto, in assenza di alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della Carta elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, la stessa va riconosciuta anche a questi ultimi. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1
lamentando anzitutto l'erroneità della condanna agli interessi legali, venendo
[...] in considerazione, a suo dire, non già un'obbligazione di natura pecuniaria bensì un'obbligazione di fare, consistente nel mettere a disposizione del docente una card con un credito predeterminato per legge, da impiegarsi entro i precisi confini della formazione e dell'aggiornamento professionale;
come tale non si tratterebbe di un'obbligazione suscettibile di produrre interessi legali;
in secondo luogo censura la statuizione di condanna (parziale) alle spese che, a suo dire, si sarebbero dovute integralmente compensare;
evidenzia, sul punto, che, tenuto conto dell'assoluta novità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in argomento, sulla base della mera lettera della legge (che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo) l'Amministrazione non avrebbe potuto determinarsi diversamente, non potendo, senza un chiaro disposto normativo, incidere sugli equilibri di bilancio: ciò che è stato reso possibile soltanto con il D.L. n. 69/2023 che, all'art. 15, ha esteso per l'anno 2023 il beneficio in parola anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, Parte_2 eccependo la carenza di interesse all'impugnazione, atteso che nessuna somma a titolo di interessi era stata chiesta né era stata erogata, ed evidenziando, in ogni caso, la correttezza della pronuncia di primo grado, conforme ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023 e, quanto alla regolazione delle spese, ai criteri di legge. All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello - che pure va ritenuto ammissibile, derivando l'interesse all'impugnazione dal tenore della pronuncia di primo grado, che, nonostante il
2 difetto di esplicita domanda sul punto, ha condannato il anche al Parte_1 pagamento degli interessi - è infondato. La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato, in quanto discriminatoria, l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine. In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_1 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che:
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
3 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Parte_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, va dato anzitutto atto del passaggio in giudicato del riconoscimento, in capo all'appellata, del diritto alla percezione del beneficio in argomento, senza che sia risultata minimamente contestata la circostanza della attualità dell'inserimento della stessa nel circuito scolastico, condizione che, sulla scorta dei menzionati principi, legittima una domanda di adempimento in forma specifica, qual è quella nella specie avanzata dalla docente.
4 Venendo, in particolare, al primo motivo di appello, concernente la condanna al pagamento degli interessi, soccorre quanto chiarito dal citato arresto della corte nomofilattica a proposito della natura della prestazione in argomento: nonostante la complessità del meccanismo previsto dal dpcm del 28.11.2016, attuativo della disposizione primaria (iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi, su una piattaforma informatica dedicata, riconoscimento, volta per volta, all'esercente di un credito verso il di importo pari a ciascun acquisto effettuato dal Parte_1 docente, coerente con il disposto normativo) è stato ritenuto che l'operazione integra comunque un pagamento – dunque un'obbligazione pecuniaria – seppur a scopo vincolato, essendo, nella sostanza, diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto di beni o servizi utili alla propria formazione (Cass. Sez. lav. n. 29961/2023 cit.). A tale stregua la Suprema Corte ha precisato che, permanendo l'interesse del docente alla prestazione (il che deve presupporre la persistenza dello stesso alle dipendenze dell'amministrazione scolastica) allo stesso è data la possibilità di agire per l'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava, mediante il meccanismo previsto dal dpcm attuativo, proprio dello specifico bonus in esame;
il che, come precisato dalla Suprema Corte, implica il riconoscimento di un'obbligazione pecuniaria, come tale produttiva di interessi di pieno diritto, che spettano anche in assenza di una specifica domanda in tal senso. Venendo al secondo motivo concernente la regolazione delle spese di lite, anch'esso va disatteso. Giova rammentare che l'art. 92, comma 2 c.p.c.. (dapprima emendato dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificato dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi ulteriormente modificato dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009, ed infine riformato dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132) nell'ultima sua formulazione (qui applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso di primo grado depositato il 20.09.2022) consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, a seguito dell'intervento additivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche ove si presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso che occupa, il Tribunale ha proceduto ad una compensazione parziale delle spese di lite proprio alla luce della “novità della questione trattata”,
5 mostrando, dunque, di aver tenuto in debita considerazione proprio la ragione oggi posta dal a fondamento della sua richiesta di compensazione integrale (e Parte_1 non soltanto parziale) delle spese medesime;
tale statuizione, sorretta da una valutazione di per sé ampiamente discrezionale (con riferimento non solo all'an ma anche al quantum dell'eventuale compensazione delle spese), non è in alcun modo censurabile in quanto effettuata secundum legem, restando preclusa al giudice soltanto la possibilità di condannare al pagamento delle spese processuali la parte anche parzialmente vittoriosa – divieto che il primo giudice non ha qui violato;
in altri termini, la verifica di legittimità nell'esercizio di tale potere non può che essere effettuata in negativo, ossia nel senso di accertare che il giudice non abbia posto a fondamento della compensazione ragioni contrarie al predetto divieto normativo ovvero illogiche (cfr. di recente Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777), “non essendo ...indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa” (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. Pertanto l'appello va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 556/2023 resa il 13.06.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento. Condanna il appellante a rifondere all'appellata le spese del presente Parte_1 grado che liquida in € 250,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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