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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 151 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 151 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale nato a [...] il [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dall'Avv. MICHELE MANNIRONI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Nuoro in Via Leonardo Da Vinci n. 40, e nata a [...]ù) il 28.10.1971, C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. MICHELE MANNIRONI, giusta procura in atti, C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Nuoro in Via Leonardo Da Vinci
n. 40;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in loc. L'Alzoni viene assegnata al signor quale genitore Parte_1
collocatario dei figli minori. Pers 3) L'affidamento condiviso dei figli e i quali dovranno continuare a ricevere da Per_1
entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità
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genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e svago, le attività sportive e ricreative;
mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
Pers 4) I minori e rimarranno collocati presso il padre nella casa coniugale di San Teodoro, Per_1
Borgata L'Alzoni, dove manterranno la residenza, salvo che decidano liberamente di trasferirsi in
Perù presso la madre, e anche quando la stessa farà rientro in Italia, ogni qual volta lo vorranno,
Pers compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche. e trascorreranno Per_1 le festività Natalizie e Pasquali con i genitori secondo le regole dell'alternanza. Pers e trascorreranno il periodo delle vacanze estive con il padre e con la madre secondo i Per_1
desideri degli stessi e comunque almeno 20 giorni consecutivi con la madre e sempre compatibilmente alle loro esigenze extrascolastiche e/o lavorative. Laddove i figli volessero trascorrere le vacanze estive, Natale o Pasqua in Perù il signor dovrà far fronte al costo dei Pt_1
biglietti aerei a/r e ciò fintanto che i figli non saranno maggiorenni.
5) I coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento è previsto, obbligandosi ciascuno a provvedere ai figli durante il rispettivo periodo di collocamento.
6) La signora benché disoccupata, rinuncia a qualunque mantenimento da parte del Parte_2
signor Pt_1
7) Il potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute Parte_1
o la sicurezza dei figli e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
8) Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria, affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
9) Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della figlia.
10) Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali i genitori si rivolgeranno al Tribunale di Nuoro.
11) l'assegno unico universale se richiesto verrà percepito per intero dal il Parte_1
quale lo utilizzerà esclusivamente per le esigenze scolastiche dei figli.
12) Le spese straordinarie non necessarie andranno preventivamente concordate.
13) La signora si impegna a rientrare in Italia con frequenza e comunque ogni qual Parte_2
volta sia necessario e opportuno per le esigenze dei figli.
14) I coniugi danno fin d'ora l'autorizzazione all'espatrio per entrambi e per i figli.
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All'udienza del 10.4.2025 le parti hanno altresì concordato: «il Sig. dà atto che per il periodo Pt_1
estivo quando non potrà garantire la sua presenza durante il giorno a casa per motivi di lavoro si impegna a individuare d'accordo con la madre una persona che possa controllare e dare assistenza alla figlia più piccola»
Conclusioni del PM:
«V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 13.02.2025, e Parte_1 [...]
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile a San Teodoro, Parte_2
il 18.02.2017; che dall'unione sono nati due figli: il 17.09.2007, e il Persona_3 Per_4
12.04.2013; che è titolare di una licenza del Monopolio di Stato per la rivendita di Tabacchi Pt_2 in Loc. Lu Fraili, nel comune di San Teodoro;
che svolge l'attività di cuoco presso il ristorante Pt_1
“Quattro Venti”, di cui è comproprietario, sito in Monte Petrosu;
che nel tempo è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 10.04.2025, le parti presenti personalmente hanno confermato il ricorso e hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno fornito chiarimenti in merito alla coerenza delle condizioni di separazione concordate con l'interesse dei figli minori.
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2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. In prima udienza le parti hanno dichiarato personalmente di non volersi riconciliare. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico, pertanto, va omologato l'accordo intervenuto tra le parti. 3
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4. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, considerata l'età degli stessi, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua, tenuto conto che i minori sono prevalentemente collocati in Italia presso la casa familiare e che la madre si è impegnata ad essere presente e tornare spesso dal Perù.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ultradodicenni ex art. 473 bis.4 c.p.c.
5. Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
9.09.1965 e nata a [...]Ù) il 28.10.1971 Parte_2
(matrimonio contratto il 18.02.2017 in San Teodoro e trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di San Teodoro, atto n.1, parte I, anno 2017) alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) stante la natura della causa compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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