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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12735/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12735 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Controparte_1
-minorenne-
3 Controparte_2
[...]
4 Controparte_3
5 Controparte_4 CP_5
[...]
6 CP_6 CP_5
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da05.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.09.1993
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nato il [...] a [...], SP, LE, residente a Parte_1 rua Genésio dos Santos 36, São Bernardo do Campo, SP, LE;
2. minore rappresentato dai genitori Controparte_1
e nato il Parte_1 Persona_1 12/07/2008 a San Paolo, SP, LE, residente a rua Genésio dos Santos 36, São Bernardo do
Campo, SP, LE;
3. minore rappresentato dai genitori Controparte_2
e nata il Parte_1 Persona_1 17/01/2012 a San Paolo, SP, LE, residente a rua Genésio dos Santos 36, São Bernardo do
Campo, SP, LE;
4. , nato il [...] a [...], SP, LE, residente a Controparte_3 rua Vieira de Morais 74, Campo Belo, San Paolo, SP, LE;
5. , nato il [...] a [...], Controparte_8
SP, LE, residente a rua Vieira de Morais 74, Campo Belo, San Paolo, SP, LE;
6. , nato il [...] a [...], SP, Persona_2 LE, residente a rua Vieira de Morais 74, Campo Belo, San Paolo, SP, LE.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], da Persona_3 genitori italiani, nel Comune di Monastier di Treviso, cittadino italiano poi emigrato in
LE, ove decedeva in data 02/09/1944 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana contraeva matrimonio in LE, l'11/09/1909, con la Sig.ra e dalla Parte_2 loro unione nasceva in LE:
• in data 02/05/1929, checontraeva matrimonio Parte_3 in LE il 26/01/1952 con la Sig.ra e dalla loro unione CP_9 nascevano:
➢ , nato il [...] a [...], SP, Controparte_3 LE ricorrente, il quale contraeva matrimonio in LE, l'11/05/1984, con , e dalla loro unione nasceva: Controparte_10
✓ , nato il Controparte_8
16/11/1989 a San Paolo, SP, LE ( ricorrente;
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ , nato il Persona_2
23/04/1993 a San Paolo, SP, LE ricorrente.
, nato il [...] a [...], SP, Persona_4
LE , ricorrente il quale successivamente contraeva matrimonio in LE, il 20/10/1995, con per poi divorziare. Persona_5 Successivamente il predetto ricorrente contraeva matrimonio in LE, il
10/02/2007, con e dalla loro unione Persona_1 nasceva:
✓ nato il [...] Controparte_1
a San Paolo, SP, LE , ricorrente;
✓ nata il [...] Controparte_2
a San Paolo, SP, LE ricorrente;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in Persona_3 data 21/03/1883, da genitori italiani, nel Comune di Monastier di Treviso
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
Dott. Giovanni Calasso 3
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.,
Lecce-Venezia, 20.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12735 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Controparte_1
-minorenne-
3 Controparte_2
[...]
4 Controparte_3
5 Controparte_4 CP_5
[...]
6 CP_6 CP_5
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da05.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.09.1993
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nato il [...] a [...], SP, LE, residente a Parte_1 rua Genésio dos Santos 36, São Bernardo do Campo, SP, LE;
2. minore rappresentato dai genitori Controparte_1
e nato il Parte_1 Persona_1 12/07/2008 a San Paolo, SP, LE, residente a rua Genésio dos Santos 36, São Bernardo do
Campo, SP, LE;
3. minore rappresentato dai genitori Controparte_2
e nata il Parte_1 Persona_1 17/01/2012 a San Paolo, SP, LE, residente a rua Genésio dos Santos 36, São Bernardo do
Campo, SP, LE;
4. , nato il [...] a [...], SP, LE, residente a Controparte_3 rua Vieira de Morais 74, Campo Belo, San Paolo, SP, LE;
5. , nato il [...] a [...], Controparte_8
SP, LE, residente a rua Vieira de Morais 74, Campo Belo, San Paolo, SP, LE;
6. , nato il [...] a [...], SP, Persona_2 LE, residente a rua Vieira de Morais 74, Campo Belo, San Paolo, SP, LE.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], da Persona_3 genitori italiani, nel Comune di Monastier di Treviso, cittadino italiano poi emigrato in
LE, ove decedeva in data 02/09/1944 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana contraeva matrimonio in LE, l'11/09/1909, con la Sig.ra e dalla Parte_2 loro unione nasceva in LE:
• in data 02/05/1929, checontraeva matrimonio Parte_3 in LE il 26/01/1952 con la Sig.ra e dalla loro unione CP_9 nascevano:
➢ , nato il [...] a [...], SP, Controparte_3 LE ricorrente, il quale contraeva matrimonio in LE, l'11/05/1984, con , e dalla loro unione nasceva: Controparte_10
✓ , nato il Controparte_8
16/11/1989 a San Paolo, SP, LE ( ricorrente;
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ , nato il Persona_2
23/04/1993 a San Paolo, SP, LE ricorrente.
, nato il [...] a [...], SP, Persona_4
LE , ricorrente il quale successivamente contraeva matrimonio in LE, il 20/10/1995, con per poi divorziare. Persona_5 Successivamente il predetto ricorrente contraeva matrimonio in LE, il
10/02/2007, con e dalla loro unione Persona_1 nasceva:
✓ nato il [...] Controparte_1
a San Paolo, SP, LE , ricorrente;
✓ nata il [...] Controparte_2
a San Paolo, SP, LE ricorrente;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in Persona_3 data 21/03/1883, da genitori italiani, nel Comune di Monastier di Treviso
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
Dott. Giovanni Calasso 3
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.,
Lecce-Venezia, 20.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5