TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5546/2023 tra le parti: rappresentata e difesa dall'avv. SAMUELE Parte_1
GALEOTTI e dall'avv. GIACOMO PINNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Firenze in Via Marsala 11, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE OPPONENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. GIACOMO BULLERI ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Livorno in Piazza Cavour 25, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa.
1 CONCLUSIONI
Attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ed eccezione
In via preliminare
- previo accoglimento dell'istanza cautelare ut supra evidenziata, sospendere
e/o rigettare l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 647/23 emesso dal Tribunale di Firenze -sez. Tribunale delle imprese-;
In via principale
- accertata l'inesistenza dei requisiti di cui sopra, accertare e dichiarare
l'inefficacia del recesso sulla quota sociale proposto dalla sig.ra CP_1
e per l'effetto rigettarne la domanda, revocando il decreto ingiuntivo opposto n.
647/23 emesso dal Tribunale di Firenze -sez. Tribunale delle imprese-”.
Convenuta opposta:
“chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che Voglia
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto legittimamente concessa dal
Tribunale di Firenze in data 10.05.2023 per le causali di cui in premessa e per
l'assenza dei gravi motivi richiesi dall'art 649 c.p.c.;
- nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 566/2023 del 10.05.2023 e pertanto accertare e dichiarare il diritto della signora a ricevere CP_1 la liquidazione della propria quota di partecipazione alla società Pt_1 come quantificata nella perizia redatta dal Dott. il Parte_1 Per_1
9.12.2022 e giurata in data 27.12.2022 nel procedimento n. cron. 2371/2022
e, per l'effetto, condannare la società al pagamento in Parte_1 favore della signora della somma di euro 55.826,34 o in quella CP_1 maggiore o minore accertata ad esito del presente giudizio, oltre agli interessi come da domanda presentata con ricorso per decreto ingiuntivo, alle spese della procedura di ingiunzione ed alle spese del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
2 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (di Parte_1
Par seguito “ ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
647/2023 emesso dal Tribunale delle Imprese di Firenze col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 55.826,34, oltre agli accessori, in favore di a titolo di liquidazione della quota a seguito di recesso. CP_1
L'opponente ha riferito che l'ingiunzione di pagamento si basa sulla perizia redatta dall'esperto nominato dal Tribunale di Firenze, dott.
il quale nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione Per_1 volto a determinare il valore della quota della socia receduta lo ha stimato in
€ 55.826,34.
Par ha allegato l'inesistenza dei presupposti per esercitare il recesso da parte della socia e conseguentemente l'insussistenza dell'obbligo in capo alla società di corrispondere il valore della quota;
ha evidenziato, infatti, che la società è stata posta in liquidazione il 21.4.2023 e che quindi l'iter procedimentale di liquidazione della quota a seguito del recesso sarebbe stato interrotto per tale evento;
in particolare ha affermato che con la messa in liquidazione della società, anche volontaria, il socio receduto perderebbe il diritto di recesso perché lo stesso non potrebbe più essere esercitato o, se esercitato, sarebbe privo di efficacia se la società “revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”; e tanto risponderebbe, secondo la prospettazione della parte, alla esigenza di tutela sia dei creditori sociali che degli altri soci.
L'opponente ha allegato che nel caso di specie la perizia redatta dall'esperto nominato dal Tribunale ha costretto l'amministratore sociale a mettere in liquidazione la società perché il valore della quota del socio receduto risultava essere troppo gravoso;
ha affermato che la perizia non risulterebbe congrua e sarebbe manifestamente iniqua ed erronea (tanto che
è stato dipoi introdotto il giudizio di impugnazione) poiché non avrebbe tenuto conto dei debiti sociali pari a € 348.347,28, né dell'esatto valore dell'immobile di proprietà della società che sarebbe stato sovrastimato.
3 In questa prospettiva la parte ha chiesto che sia svolta nel presente giudizio una nuova CTU che determini il valore congruo della quota, evidenziando che la socia riceverà il valore in proporzione al capitale residuo terminata la fase liquidatoria e pagati i creditori sociali.
CR ha, infine, affermato l'inesigibilità del credito ingiunto dal momento che la somma spettante all'opposta è vincolata dal pignoramento presso terzi iscritto dall'Agenzia delle Entrate sulla quota sociale in danno di CP_1 per la somma di € 17.406,18.
[...]
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente CP_1
Par precisato: di essere stata socia di detenendo una quota di partecipazione del 17,14%; che l'art. 9 dello Statuto prevede che il trasferimento delle quote
è “comunque subordinato al mero gradimento dei soci non alienanti” integrando la fattispecie del recesso ex lege del socio ai sensi dell'art. 2469
c.c.; di aver esercitato il recesso con comunicazione inviata a mezzo pec alla società in data 14.4.2022 e di aver richiesto più volte, senza risultato, la corresponsione di € 60.000 a titolo di liquidazione della quota;
di aver presentato istanza ex art. 2473 c.c. al Tribunale delle Imprese per la nomina di un esperto per la determinazione del patrimonio sociale ai fini del rimborso della quota;
che all'esito di detto procedimento il dott. ha Per_1 stimato il valore della quota in € 55.826,34 e che, stante l'inadempimento della società, la socia receduta ha formulato l'istanza di ingiunzione per il pagamento di detta somma;
che solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notifica alla società, questa ha deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione in data 21.4.2023.
L'opposta ha affermato che il proprio credito è liquido, certo ed esigibile dal momento che sono trascorsi tanto i 180 giorni dalla comunicazione del recesso quanto i 15 giorni di cui alla diffida ad adempiere;
ha rilevato che la dichiarazione di recesso è stata inviata un anno prima della messa in liquidazione della società e che fin da tale momento ha perso la qualità di socia divenendo creditrice della somma pari al valore della quota;
ha contestato le doglianze della società riferite alla stima operata dal dott. Per_1
4 Infine, con riferimento alla eccezione dell'opponente avente a oggetto il pignoramento presso terzi della quota, l'opposta ha rilevato che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è del 5.9.2022, per cui, essendo stato esercitato il recesso il 12.4.2022, la quota sociale non può essere vincolata da nessun pignoramento non rivestendo più la debitrice la CP_1 qualità di socia (ha peraltro evidenziato che non sono presenti trascrizioni sulla quota come emerge dal Registro delle Imprese); in ogni caso ha affermato che, anche laddove si dovesse ritenere che la quota sia vincolata dal suddetto pignoramento presso terzi, il vincolo rileverebbe solo in sede di liquidazione della quota sociale nei rapporti tra i creditori.
Accolta l'istanza di sospensione della PE con ordinanza del 5.7.2023, la causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
All'udienza del 9.7.2024 il GI ha invitato le parti a chiarire la pendenza del giudizio di impugnazione della perizia di stima, questione solo accennata nelle memorie istruttorie;
i procuratori hanno quindi rappresentato che è stato iscritto il suddetto procedimento al n. RG 5884/2024, sicché il GI ha invitato le parti a prendere posizione sull'eventuale natura pregiudiziale dell'impugnativa rispetto alla presente causa.
Con successiva ordinanza del 18.7.2024 il GI, ritenuta la pregiudizialità dell'impugnativa in ordine al profilo del quantum e non invece con riguardo all'an della pretesa dell'opposta, ha valutato l'opportunità di decidere preliminarmente tale ultimo profilo in attesa della definizione dell'altro giudizio.
Quindi all'udienza del 23.4.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
1. In via preliminare mette conto rilevare che la causa è stata introdotta nelle forme di cui al novellato rito Cartabia. Tuttavia, come già evidenziato dal GI con decreto dell'11.12.2023, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile, deve essere
5 richiamato il principio affermato da Cass. SU 23675/2014 in forza del quale la controversia deve intendersi instaurata con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso. In forza di tale principio, considerato che la riforma Cartabia si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, mentre ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, e preso atto che nel caso di specie il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima dell'entrata in vigore della riforma, il GI ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti ritenendo che l'erronea individuazione del rito non comportasse inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, determinando esclusivamente un mutamento di rito;
sicché la causa è proseguita nelle forme del vecchio rito.
2. Passando all'esame del merito, occorre rilevare che a fondamento Par dell'opposizione allega l'inesistenza dei presupposti per esercitare il recesso da parte della socia affermando che il recesso sarebbe CP_1 divenuto inefficace per la sopravvenuta messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2473, u.c., c.c. (sebbene nella comparsa conclusionale la parte, diversamente da quanto fatto in precedenza, affermi di non contestare il diritto alla liquidazione della quota, ma solo il quantum, precisando di voler restringere il thema decidendum e chiedendo al Tribunale “un provvedimento che confermi lo scioglimento del rapporto sociale e che accerti l'inefficacia dell'ultima parte dell'iter rescissorio e che confermi in via generica il diritto dell'opposta al pagamento del valore della quota sociale ottenuta col recesso, in base alle risultanze e le prescrizioni che verranno riscontrate nella causa iscritta al r.g. 5584/24 presso il Tribunale di Firenze”).
Al riguardo il Collegio ritiene che la sopravvenuta messa in liquidazione non sia utile a privare di effetti il recesso esercitato dalla socia: ciò in quanto, secondo l'opinione maggioritaria cui questo Tribunale aderisce, la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 2473 c.c. postula l'applicazione analogica del termine previsto dall'art. 2437 bis c.c. in tema di s.p.a., sicché il fatto idoneo a incidere sul recesso (che sia la revoca della delibera che ha determinato il recesso o, come nel caso di specie, la messa in
6 liquidazione della società) deve intervenire nei 90 giorni dalla comunicazione del recesso.
Ciò posto, rilevato che nel caso in esame il recesso è stato comunicato il 14.4.2022 (cfr. doc. 4 fasc. opposta), mentre la delibera di messa in liquidazione della società è intervenuta in data 21.4.2023 (cfr. doc. 4 fasc. opponente), ovvero ampiamente dopo il decorso del richiamato termine di 90 giorni (ma anche di quello di 180 giorni da taluno ritenuto applicabile alla fattispecie di cui all'art. 2473, u.c., c.c.), si deve concludere che il sopravvenuto scioglimento della società non è idoneo a rendere privo di effetti il recesso esercitato.
3. Quanto al profilo relativo al pignoramento presso terzi notificato Par a il Collegio rileva che non vi è in atti la documentazione relativa alla data della notifica alla società da parte dell'Agenzia delle Entrate;
dal doc. 7 fasc. opponente emerge che l'atto di precetto è stato indirizzato a Par diciassetteseicinquantasei s.r.l., società trasformata in con atto registrato il 28.12.2015 (doc. 6 fasc. opponente) e non vi è ulteriore documentazione Par che attesti che effettivamente la quota dell'odierna opposta in sia stata fatta oggetto di pignoramento;
tanto basta a rigettare l'eccezione sul punto formulata dall'opponente.
4. Le considerazioni svolte conducono ad affermare la sussistenza dell'an della pretesa dell'opposta esercitata in sede monitoria e qui ribadita e il conseguente diritto di di ricevere la liquidazione della quota, Parte_3 come peraltro riconosciuto anche dalla stessa parte opponente sebbene soltanto nei propri scritti conclusivi.
5. Affermata la sussistenza del diritto, è necessario quantificare il Par valore della quota che deve liquidare in favore dell'opposta. Al riguardo, tenuto conto della pendenza del pregiudiziale procedimento di impugnazione della stima del terzo estimatore e considerata vieppiù la rinuncia dell'opponente alla domanda subordinata formulata in citazione (“disposta una nuova perizia tecnica contabile, ricalcolare l'effettivo valore della quota del socio receduto pari al 17,4% del capitale sociale, alla data di notifica della dichiarazione del recesso e per l'effetto accertare e dichiarare l'esatta somma
7 dovuta al socio receduto che dovesse emergere in corso di causa”) e alla richiesta istruttoria di ammissione della CTU al fine di evitare possibili conflitti di giudicato, si impone la sospensione del presente procedimento in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia che definirà il procedimento di impugnazione della perizia del terzo arbitratore.
6. La decisione sulle spese sarà assunta all'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. accerta il diritto di a ottenere il pagamento della CP_1 liquidazione della quota del 17,14% da parte di Parte_4
,
[...]
2. rimette sul ruolo la causa e dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento pregiudiziale
RG 5884/2024 avente a oggetto l'impugnazione della perizia del terzo arbitratore.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 18.7.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 5546/2023 tra le parti: rappresentata e difesa dall'avv. SAMUELE Parte_1
GALEOTTI e dall'avv. GIACOMO PINNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Firenze in Via Marsala 11, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE OPPONENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. GIACOMO BULLERI ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Livorno in Piazza Cavour 25, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa.
1 CONCLUSIONI
Attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ed eccezione
In via preliminare
- previo accoglimento dell'istanza cautelare ut supra evidenziata, sospendere
e/o rigettare l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 647/23 emesso dal Tribunale di Firenze -sez. Tribunale delle imprese-;
In via principale
- accertata l'inesistenza dei requisiti di cui sopra, accertare e dichiarare
l'inefficacia del recesso sulla quota sociale proposto dalla sig.ra CP_1
e per l'effetto rigettarne la domanda, revocando il decreto ingiuntivo opposto n.
647/23 emesso dal Tribunale di Firenze -sez. Tribunale delle imprese-”.
Convenuta opposta:
“chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che Voglia
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto legittimamente concessa dal
Tribunale di Firenze in data 10.05.2023 per le causali di cui in premessa e per
l'assenza dei gravi motivi richiesi dall'art 649 c.p.c.;
- nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 566/2023 del 10.05.2023 e pertanto accertare e dichiarare il diritto della signora a ricevere CP_1 la liquidazione della propria quota di partecipazione alla società Pt_1 come quantificata nella perizia redatta dal Dott. il Parte_1 Per_1
9.12.2022 e giurata in data 27.12.2022 nel procedimento n. cron. 2371/2022
e, per l'effetto, condannare la società al pagamento in Parte_1 favore della signora della somma di euro 55.826,34 o in quella CP_1 maggiore o minore accertata ad esito del presente giudizio, oltre agli interessi come da domanda presentata con ricorso per decreto ingiuntivo, alle spese della procedura di ingiunzione ed alle spese del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
2 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (di Parte_1
Par seguito “ ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
647/2023 emesso dal Tribunale delle Imprese di Firenze col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 55.826,34, oltre agli accessori, in favore di a titolo di liquidazione della quota a seguito di recesso. CP_1
L'opponente ha riferito che l'ingiunzione di pagamento si basa sulla perizia redatta dall'esperto nominato dal Tribunale di Firenze, dott.
il quale nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione Per_1 volto a determinare il valore della quota della socia receduta lo ha stimato in
€ 55.826,34.
Par ha allegato l'inesistenza dei presupposti per esercitare il recesso da parte della socia e conseguentemente l'insussistenza dell'obbligo in capo alla società di corrispondere il valore della quota;
ha evidenziato, infatti, che la società è stata posta in liquidazione il 21.4.2023 e che quindi l'iter procedimentale di liquidazione della quota a seguito del recesso sarebbe stato interrotto per tale evento;
in particolare ha affermato che con la messa in liquidazione della società, anche volontaria, il socio receduto perderebbe il diritto di recesso perché lo stesso non potrebbe più essere esercitato o, se esercitato, sarebbe privo di efficacia se la società “revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”; e tanto risponderebbe, secondo la prospettazione della parte, alla esigenza di tutela sia dei creditori sociali che degli altri soci.
L'opponente ha allegato che nel caso di specie la perizia redatta dall'esperto nominato dal Tribunale ha costretto l'amministratore sociale a mettere in liquidazione la società perché il valore della quota del socio receduto risultava essere troppo gravoso;
ha affermato che la perizia non risulterebbe congrua e sarebbe manifestamente iniqua ed erronea (tanto che
è stato dipoi introdotto il giudizio di impugnazione) poiché non avrebbe tenuto conto dei debiti sociali pari a € 348.347,28, né dell'esatto valore dell'immobile di proprietà della società che sarebbe stato sovrastimato.
3 In questa prospettiva la parte ha chiesto che sia svolta nel presente giudizio una nuova CTU che determini il valore congruo della quota, evidenziando che la socia riceverà il valore in proporzione al capitale residuo terminata la fase liquidatoria e pagati i creditori sociali.
CR ha, infine, affermato l'inesigibilità del credito ingiunto dal momento che la somma spettante all'opposta è vincolata dal pignoramento presso terzi iscritto dall'Agenzia delle Entrate sulla quota sociale in danno di CP_1 per la somma di € 17.406,18.
[...]
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente CP_1
Par precisato: di essere stata socia di detenendo una quota di partecipazione del 17,14%; che l'art. 9 dello Statuto prevede che il trasferimento delle quote
è “comunque subordinato al mero gradimento dei soci non alienanti” integrando la fattispecie del recesso ex lege del socio ai sensi dell'art. 2469
c.c.; di aver esercitato il recesso con comunicazione inviata a mezzo pec alla società in data 14.4.2022 e di aver richiesto più volte, senza risultato, la corresponsione di € 60.000 a titolo di liquidazione della quota;
di aver presentato istanza ex art. 2473 c.c. al Tribunale delle Imprese per la nomina di un esperto per la determinazione del patrimonio sociale ai fini del rimborso della quota;
che all'esito di detto procedimento il dott. ha Per_1 stimato il valore della quota in € 55.826,34 e che, stante l'inadempimento della società, la socia receduta ha formulato l'istanza di ingiunzione per il pagamento di detta somma;
che solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notifica alla società, questa ha deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione in data 21.4.2023.
L'opposta ha affermato che il proprio credito è liquido, certo ed esigibile dal momento che sono trascorsi tanto i 180 giorni dalla comunicazione del recesso quanto i 15 giorni di cui alla diffida ad adempiere;
ha rilevato che la dichiarazione di recesso è stata inviata un anno prima della messa in liquidazione della società e che fin da tale momento ha perso la qualità di socia divenendo creditrice della somma pari al valore della quota;
ha contestato le doglianze della società riferite alla stima operata dal dott. Per_1
4 Infine, con riferimento alla eccezione dell'opponente avente a oggetto il pignoramento presso terzi della quota, l'opposta ha rilevato che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è del 5.9.2022, per cui, essendo stato esercitato il recesso il 12.4.2022, la quota sociale non può essere vincolata da nessun pignoramento non rivestendo più la debitrice la CP_1 qualità di socia (ha peraltro evidenziato che non sono presenti trascrizioni sulla quota come emerge dal Registro delle Imprese); in ogni caso ha affermato che, anche laddove si dovesse ritenere che la quota sia vincolata dal suddetto pignoramento presso terzi, il vincolo rileverebbe solo in sede di liquidazione della quota sociale nei rapporti tra i creditori.
Accolta l'istanza di sospensione della PE con ordinanza del 5.7.2023, la causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
All'udienza del 9.7.2024 il GI ha invitato le parti a chiarire la pendenza del giudizio di impugnazione della perizia di stima, questione solo accennata nelle memorie istruttorie;
i procuratori hanno quindi rappresentato che è stato iscritto il suddetto procedimento al n. RG 5884/2024, sicché il GI ha invitato le parti a prendere posizione sull'eventuale natura pregiudiziale dell'impugnativa rispetto alla presente causa.
Con successiva ordinanza del 18.7.2024 il GI, ritenuta la pregiudizialità dell'impugnativa in ordine al profilo del quantum e non invece con riguardo all'an della pretesa dell'opposta, ha valutato l'opportunità di decidere preliminarmente tale ultimo profilo in attesa della definizione dell'altro giudizio.
Quindi all'udienza del 23.4.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
1. In via preliminare mette conto rilevare che la causa è stata introdotta nelle forme di cui al novellato rito Cartabia. Tuttavia, come già evidenziato dal GI con decreto dell'11.12.2023, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile, deve essere
5 richiamato il principio affermato da Cass. SU 23675/2014 in forza del quale la controversia deve intendersi instaurata con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso. In forza di tale principio, considerato che la riforma Cartabia si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, mentre ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, e preso atto che nel caso di specie il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima dell'entrata in vigore della riforma, il GI ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti ritenendo che l'erronea individuazione del rito non comportasse inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, determinando esclusivamente un mutamento di rito;
sicché la causa è proseguita nelle forme del vecchio rito.
2. Passando all'esame del merito, occorre rilevare che a fondamento Par dell'opposizione allega l'inesistenza dei presupposti per esercitare il recesso da parte della socia affermando che il recesso sarebbe CP_1 divenuto inefficace per la sopravvenuta messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2473, u.c., c.c. (sebbene nella comparsa conclusionale la parte, diversamente da quanto fatto in precedenza, affermi di non contestare il diritto alla liquidazione della quota, ma solo il quantum, precisando di voler restringere il thema decidendum e chiedendo al Tribunale “un provvedimento che confermi lo scioglimento del rapporto sociale e che accerti l'inefficacia dell'ultima parte dell'iter rescissorio e che confermi in via generica il diritto dell'opposta al pagamento del valore della quota sociale ottenuta col recesso, in base alle risultanze e le prescrizioni che verranno riscontrate nella causa iscritta al r.g. 5584/24 presso il Tribunale di Firenze”).
Al riguardo il Collegio ritiene che la sopravvenuta messa in liquidazione non sia utile a privare di effetti il recesso esercitato dalla socia: ciò in quanto, secondo l'opinione maggioritaria cui questo Tribunale aderisce, la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 2473 c.c. postula l'applicazione analogica del termine previsto dall'art. 2437 bis c.c. in tema di s.p.a., sicché il fatto idoneo a incidere sul recesso (che sia la revoca della delibera che ha determinato il recesso o, come nel caso di specie, la messa in
6 liquidazione della società) deve intervenire nei 90 giorni dalla comunicazione del recesso.
Ciò posto, rilevato che nel caso in esame il recesso è stato comunicato il 14.4.2022 (cfr. doc. 4 fasc. opposta), mentre la delibera di messa in liquidazione della società è intervenuta in data 21.4.2023 (cfr. doc. 4 fasc. opponente), ovvero ampiamente dopo il decorso del richiamato termine di 90 giorni (ma anche di quello di 180 giorni da taluno ritenuto applicabile alla fattispecie di cui all'art. 2473, u.c., c.c.), si deve concludere che il sopravvenuto scioglimento della società non è idoneo a rendere privo di effetti il recesso esercitato.
3. Quanto al profilo relativo al pignoramento presso terzi notificato Par a il Collegio rileva che non vi è in atti la documentazione relativa alla data della notifica alla società da parte dell'Agenzia delle Entrate;
dal doc. 7 fasc. opponente emerge che l'atto di precetto è stato indirizzato a Par diciassetteseicinquantasei s.r.l., società trasformata in con atto registrato il 28.12.2015 (doc. 6 fasc. opponente) e non vi è ulteriore documentazione Par che attesti che effettivamente la quota dell'odierna opposta in sia stata fatta oggetto di pignoramento;
tanto basta a rigettare l'eccezione sul punto formulata dall'opponente.
4. Le considerazioni svolte conducono ad affermare la sussistenza dell'an della pretesa dell'opposta esercitata in sede monitoria e qui ribadita e il conseguente diritto di di ricevere la liquidazione della quota, Parte_3 come peraltro riconosciuto anche dalla stessa parte opponente sebbene soltanto nei propri scritti conclusivi.
5. Affermata la sussistenza del diritto, è necessario quantificare il Par valore della quota che deve liquidare in favore dell'opposta. Al riguardo, tenuto conto della pendenza del pregiudiziale procedimento di impugnazione della stima del terzo estimatore e considerata vieppiù la rinuncia dell'opponente alla domanda subordinata formulata in citazione (“disposta una nuova perizia tecnica contabile, ricalcolare l'effettivo valore della quota del socio receduto pari al 17,4% del capitale sociale, alla data di notifica della dichiarazione del recesso e per l'effetto accertare e dichiarare l'esatta somma
7 dovuta al socio receduto che dovesse emergere in corso di causa”) e alla richiesta istruttoria di ammissione della CTU al fine di evitare possibili conflitti di giudicato, si impone la sospensione del presente procedimento in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia che definirà il procedimento di impugnazione della perizia del terzo arbitratore.
6. La decisione sulle spese sarà assunta all'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. accerta il diritto di a ottenere il pagamento della CP_1 liquidazione della quota del 17,14% da parte di Parte_4
,
[...]
2. rimette sul ruolo la causa e dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento pregiudiziale
RG 5884/2024 avente a oggetto l'impugnazione della perizia del terzo arbitratore.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 18.7.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
8