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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. , in personale del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Concorezzo, via Libertà n. 21
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 4 aprile 2025, la ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 5.083,64 lordi dovuti in suo favore a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023, indennità sostitutiva di ferie e r.o.l., ratei di tredicesima mensilità e differenze sul t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta dal 2.8.2022 al 3.8.2023.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta presso la convenuta dal 2.8.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di essere stata inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. multiservizi Fapi, di aver lavorato fino alla scadenza del
3.8.2023, di essere rimasta creditrice delle competenze oggetto di domanda, di aver agito in sede monitoria per conseguire il pagamento del t.f.r. risultante dalla c.u. del 2024, di non aver invece
Pagina 1 di 5 ricevuto né la busta paga, né il pagamento delle competenze relative al mese di agosto 2023, alle indennità sostitutive di ferie e permessi non fruiti, del rateo di tredicesima relativo al mese di agosto 2023. Ha dedotto quindi di essere rimasta creditrice della retribuzione di agosto 2023 per il valore di € 1.441,75, della indennità sostitutiva delle ferie per il valore di € 3.068,31, della indennità sostitutiva dei permessi per il valore di € 897,92, del rateo di tredicesima per il valore di € 120,15 e del t.f.r. dovuto fino alla cessazione del rapporto per il valore di € 997,26.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti, alla prima udienza di trattazione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione e - all'esito della camera di consiglio, assenti le parti - ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Dalle allegazioni attoree e dalle evidenze documentali risulta che il rapporto di lavoro della ricorrente ha avuto decorrenza dal 2.8.2022, che ella è stata assunta con contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaia inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. multiservizi Fapi e che il rapporto di lavoro è cessato per scadenza del termine il 3.8.2022 (docc. 1 e 5).
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che la ricorrente ha richiesto il pagamento del t.f.r. per come risultante dalla certificazione unica del 2024 emessa dalla datrice di lavoro (cfr. doc. 6).
I conteggi depositati in atti, relativi alla determinazione della retribuzione di agosto 2023, della indennità sostitutiva di ferie e permessi, del rateo di tredicesima mensilità relativo al mese di agosto 2023, della porzione di t.f.r. maturata in relazione al periodo successivo di cui alla certificazione unica del 2024 non risultano però effettuati correttamente (doc. 3):
- secondo le stesse deduzioni attoree, il rapporto di lavoro è cessato il 3.8.2023 per scadenza del termine. La richiesta di pagamento della intera retribuzione del mese di agosto 2023, per un valore di 1.441,75 risulta pertanto non corretta, considerato – appunto – che il rapporto di lavoro è cessato il giorno 3 di tale mese. L'entità della retribuzione dovuta per la mensilità di agosto 2023 è dunque pari ad € 196,90 (pari ad € 65,53 di retribuzione giornaliera per come indicata nei conteggi * 3 giorni di lavoro svolti nel mese di agosto
2023);
- parimenti anche la richiesta di pagamento dell'intero rateo di tredicesima mensilità afferente all'agosto 2023 non è corretta, poiché determinata sul valore della retribuzione mensile, laddove la retribuzione maturata dalla ricorrente nell'agosto 2023 deve essere riparametrata in ragione della durata del contratto e, dunque, sulla base di soli tre giorni;
sicché, a fronte del credito della lavoratrice pari ad € 196,90 per i tre giorni di lavoro
Pagina 2 di 5 prestati nell'agosto 2023 prima della scadenza del contratto, la relativa quota di tredicesima mensilità è pari ad € 16,40 (€ 196,90 : 12);
- con riferimento alla quantificazione della indennità sostitutiva delle ferie, dalla busta paga di febbraio 2023 (doc. 5) risulta che parte attorea in tale mese aveva accumulato 9,6 giorni di ferie riferibili all'anno precedente (dunque al 2022). La valorizzazione del 28 giorni di ferie riferibili all'anno corrente (ossia al 2023) non può invece essere considerata come riferibile ai giorni maturati a febbraio 2023, non solo perché – diversamente argomentando
– la ricorrente avrebbe maturato 14 giorni di ferie al mese, ma anche perché è di immediata evidenza che tale valorizzazione si riferisce alle ferie che la dipendente avrebbe maturato nell'intero anno 2023. Dalla circostanza che la lavoratrice maturasse 28 giorni di ferie in un anno è poi sufficiente per rilevare che i giorni di ferie maturati mensilmente dalla ricorrente sono pari a 2,33 (28 giorni di ferie complessivi : 12 mesi) e che, al 31 luglio 2023
(dunque tre giorni prima della scadenza del contratto), ella aveva maturato come riferibili al 2023 16,33 giorni di ferie;
la relativa indennità deve essere dunque quantificata in €
1.070,10 per i giorni di ferie maturati nel 2023 (pari a 2,33 giorni di ferie maturati al mese *
7 mesi trascorsi dal 1.1.2023 al 3.8.2023 * € 65,53 di retribuzione giornaliera) ed in ulteriori
€ 633,02 per i giorni di ferie maturati e non fruiti nel 2022 (pari a 9,66 giorni maturati nel
2022 per come risultanti dalla busta paga di febbraio 2023 * € 65,53 di retribuzione giornaliera). L'indennità dovuta dalla convenuta a favore della ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite è dunque pari ad € 1.703,12;
- analogamente, anche con riferimento alla indennità sostitutiva dei permessi, non si può ragionevolmente ritenere che ogni dipendente maturi 28 ore di permessi al mese e deve quindi dedursi che le 56 ore di permessi indicate nella busta paga di febbraio 2023 si riferiscano non a tutte quelle già maturate dalla lavoratrice a tale data, ma a quelle complessive spettantegli in ragione di anno, oltre le 9,33 ore residuate dal 2022 (indicate nella busta paga di febbraio 2023). Ne consegue che le ore di permessi maturate dalla lavoratrice nei primi sette mesi dell'anno 2023 sono pari a 32,67 (determinate in ragione del valore complessivo annuo di 56 ore : 12 mesi e pari quindi a 4,67 ore maturate mensilmente, poi moltiplicate per i 7 mesi di svolgimento della prestazione lavorativa da
1.1.2023 al 3.8.2023) e che il valore della indennità sostitutiva di tali permessi è pari ad €
280,28 (32,67 ore di permessi * € 8,58 di retribuzione oraria) per l'anno 2023, oltre alla somma di € 80,05 per le 9,33 ore di permessi residuate dal 2022, per un importo complessivo della indennità sostitutiva dei permessi pari ad € 360,33;
- con riferimento al t.f.r., invece, risulta dovuto in favore della ricorrente l'ulteriore esiguo importo di € 15,78, determinato in ragione della retribuzione dovuta per il mese di agosto
2023 (€ 196,60) e del relativo rateo di tredicesima (€ 16,40). Parte attorea, infatti, in
Pagina 3 di 5 ricorso ha dato espressamente atto che il rapporto di lavoro è cessato il 3.8.2023 e ha dedotto di aver richiesto il pagamento del t.f.r. sulla base della certificazione unica rilasciata dalla società nel 2024. La certificazione unica è documento che attesta l'entità dei redditi attribuiti al lavoratore nell'anno precedente a quello della sua emissione, cosicché essa deve intendersi come riferita a tutte le retribuzioni maturate dalla lavoratrice fino al
3.8.2023, giorno di cessazione del rapporto di lavoro. D'altra parte la stessa ricorrente dà atto di aver azionato in sede monitoria la richiesta di pagamento indicata nella c.u. 2024 relativa ai redditi 2023 e nulla deduce circa la mancata corresponsione (e dunque anche contabilizzazione ai fini della determinazione del t.f.r.) di ulteriori retribuzioni rispetto a quella di agosto 2023 oggetto delle domande formulate nel presente giudizio. Ne discende che deve ritenersi che l'entità del t.f.r. indicato nella c.u. del 2024 riguardi tutti i redditi maturati dalla ricorrente fino al luglio 2023 e che da essa resti esclusa solo la quota di t.f.r. maturata nell'agosto 2023, per la quale invece la lavoratrice ha espressamente dato atto di essere rimasta creditrice.
In considerazione di tutto quanto esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato, nei termini appena esposti, le ragioni della prestazione dedotta ed il suo diritto a conseguire il pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 2.292,23, di cui € 196,60 quale retribuzione per i tre giorni di lavoro di agosto 2023, € 16,40 per il relativo rateo di tredicesima mensilità, € 1.703,12 quale indennità sostitutiva delle ferie, € 360,33 quel indennità sostitutiva dei permessi ed € 15,78 quale t.f.r. residuo maturato nell'agosto 2023.
La convenuta dal suo canto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e così non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n. 7027/2001).
La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 1.566,50 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia, del valore di essa e della decisione della stessa in prima udienza.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
la somma lorda complessiva di 2.292,23 a titolo di differenze retributive
[...] relative alla mensilità di agosto 2023, al rateo di tredicesima afferente ad agosto 2023, alla indennità sostitutiva di ferie e permessi e alla quota di t.f.r. maturata nell'agosto 2023;
- Condanna a corrispondere a la somma lorda di € Controparte_1 Parte_1
2.292,23 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 1.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. , in personale del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Concorezzo, via Libertà n. 21
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 4 aprile 2025, la ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 5.083,64 lordi dovuti in suo favore a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2023, indennità sostitutiva di ferie e r.o.l., ratei di tredicesima mensilità e differenze sul t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta dal 2.8.2022 al 3.8.2023.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta presso la convenuta dal 2.8.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di essere stata inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. multiservizi Fapi, di aver lavorato fino alla scadenza del
3.8.2023, di essere rimasta creditrice delle competenze oggetto di domanda, di aver agito in sede monitoria per conseguire il pagamento del t.f.r. risultante dalla c.u. del 2024, di non aver invece
Pagina 1 di 5 ricevuto né la busta paga, né il pagamento delle competenze relative al mese di agosto 2023, alle indennità sostitutive di ferie e permessi non fruiti, del rateo di tredicesima relativo al mese di agosto 2023. Ha dedotto quindi di essere rimasta creditrice della retribuzione di agosto 2023 per il valore di € 1.441,75, della indennità sostitutiva delle ferie per il valore di € 3.068,31, della indennità sostitutiva dei permessi per il valore di € 897,92, del rateo di tredicesima per il valore di € 120,15 e del t.f.r. dovuto fino alla cessazione del rapporto per il valore di € 997,26.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti, alla prima udienza di trattazione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione e - all'esito della camera di consiglio, assenti le parti - ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Dalle allegazioni attoree e dalle evidenze documentali risulta che il rapporto di lavoro della ricorrente ha avuto decorrenza dal 2.8.2022, che ella è stata assunta con contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaia inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. multiservizi Fapi e che il rapporto di lavoro è cessato per scadenza del termine il 3.8.2022 (docc. 1 e 5).
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che la ricorrente ha richiesto il pagamento del t.f.r. per come risultante dalla certificazione unica del 2024 emessa dalla datrice di lavoro (cfr. doc. 6).
I conteggi depositati in atti, relativi alla determinazione della retribuzione di agosto 2023, della indennità sostitutiva di ferie e permessi, del rateo di tredicesima mensilità relativo al mese di agosto 2023, della porzione di t.f.r. maturata in relazione al periodo successivo di cui alla certificazione unica del 2024 non risultano però effettuati correttamente (doc. 3):
- secondo le stesse deduzioni attoree, il rapporto di lavoro è cessato il 3.8.2023 per scadenza del termine. La richiesta di pagamento della intera retribuzione del mese di agosto 2023, per un valore di 1.441,75 risulta pertanto non corretta, considerato – appunto – che il rapporto di lavoro è cessato il giorno 3 di tale mese. L'entità della retribuzione dovuta per la mensilità di agosto 2023 è dunque pari ad € 196,90 (pari ad € 65,53 di retribuzione giornaliera per come indicata nei conteggi * 3 giorni di lavoro svolti nel mese di agosto
2023);
- parimenti anche la richiesta di pagamento dell'intero rateo di tredicesima mensilità afferente all'agosto 2023 non è corretta, poiché determinata sul valore della retribuzione mensile, laddove la retribuzione maturata dalla ricorrente nell'agosto 2023 deve essere riparametrata in ragione della durata del contratto e, dunque, sulla base di soli tre giorni;
sicché, a fronte del credito della lavoratrice pari ad € 196,90 per i tre giorni di lavoro
Pagina 2 di 5 prestati nell'agosto 2023 prima della scadenza del contratto, la relativa quota di tredicesima mensilità è pari ad € 16,40 (€ 196,90 : 12);
- con riferimento alla quantificazione della indennità sostitutiva delle ferie, dalla busta paga di febbraio 2023 (doc. 5) risulta che parte attorea in tale mese aveva accumulato 9,6 giorni di ferie riferibili all'anno precedente (dunque al 2022). La valorizzazione del 28 giorni di ferie riferibili all'anno corrente (ossia al 2023) non può invece essere considerata come riferibile ai giorni maturati a febbraio 2023, non solo perché – diversamente argomentando
– la ricorrente avrebbe maturato 14 giorni di ferie al mese, ma anche perché è di immediata evidenza che tale valorizzazione si riferisce alle ferie che la dipendente avrebbe maturato nell'intero anno 2023. Dalla circostanza che la lavoratrice maturasse 28 giorni di ferie in un anno è poi sufficiente per rilevare che i giorni di ferie maturati mensilmente dalla ricorrente sono pari a 2,33 (28 giorni di ferie complessivi : 12 mesi) e che, al 31 luglio 2023
(dunque tre giorni prima della scadenza del contratto), ella aveva maturato come riferibili al 2023 16,33 giorni di ferie;
la relativa indennità deve essere dunque quantificata in €
1.070,10 per i giorni di ferie maturati nel 2023 (pari a 2,33 giorni di ferie maturati al mese *
7 mesi trascorsi dal 1.1.2023 al 3.8.2023 * € 65,53 di retribuzione giornaliera) ed in ulteriori
€ 633,02 per i giorni di ferie maturati e non fruiti nel 2022 (pari a 9,66 giorni maturati nel
2022 per come risultanti dalla busta paga di febbraio 2023 * € 65,53 di retribuzione giornaliera). L'indennità dovuta dalla convenuta a favore della ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite è dunque pari ad € 1.703,12;
- analogamente, anche con riferimento alla indennità sostitutiva dei permessi, non si può ragionevolmente ritenere che ogni dipendente maturi 28 ore di permessi al mese e deve quindi dedursi che le 56 ore di permessi indicate nella busta paga di febbraio 2023 si riferiscano non a tutte quelle già maturate dalla lavoratrice a tale data, ma a quelle complessive spettantegli in ragione di anno, oltre le 9,33 ore residuate dal 2022 (indicate nella busta paga di febbraio 2023). Ne consegue che le ore di permessi maturate dalla lavoratrice nei primi sette mesi dell'anno 2023 sono pari a 32,67 (determinate in ragione del valore complessivo annuo di 56 ore : 12 mesi e pari quindi a 4,67 ore maturate mensilmente, poi moltiplicate per i 7 mesi di svolgimento della prestazione lavorativa da
1.1.2023 al 3.8.2023) e che il valore della indennità sostitutiva di tali permessi è pari ad €
280,28 (32,67 ore di permessi * € 8,58 di retribuzione oraria) per l'anno 2023, oltre alla somma di € 80,05 per le 9,33 ore di permessi residuate dal 2022, per un importo complessivo della indennità sostitutiva dei permessi pari ad € 360,33;
- con riferimento al t.f.r., invece, risulta dovuto in favore della ricorrente l'ulteriore esiguo importo di € 15,78, determinato in ragione della retribuzione dovuta per il mese di agosto
2023 (€ 196,60) e del relativo rateo di tredicesima (€ 16,40). Parte attorea, infatti, in
Pagina 3 di 5 ricorso ha dato espressamente atto che il rapporto di lavoro è cessato il 3.8.2023 e ha dedotto di aver richiesto il pagamento del t.f.r. sulla base della certificazione unica rilasciata dalla società nel 2024. La certificazione unica è documento che attesta l'entità dei redditi attribuiti al lavoratore nell'anno precedente a quello della sua emissione, cosicché essa deve intendersi come riferita a tutte le retribuzioni maturate dalla lavoratrice fino al
3.8.2023, giorno di cessazione del rapporto di lavoro. D'altra parte la stessa ricorrente dà atto di aver azionato in sede monitoria la richiesta di pagamento indicata nella c.u. 2024 relativa ai redditi 2023 e nulla deduce circa la mancata corresponsione (e dunque anche contabilizzazione ai fini della determinazione del t.f.r.) di ulteriori retribuzioni rispetto a quella di agosto 2023 oggetto delle domande formulate nel presente giudizio. Ne discende che deve ritenersi che l'entità del t.f.r. indicato nella c.u. del 2024 riguardi tutti i redditi maturati dalla ricorrente fino al luglio 2023 e che da essa resti esclusa solo la quota di t.f.r. maturata nell'agosto 2023, per la quale invece la lavoratrice ha espressamente dato atto di essere rimasta creditrice.
In considerazione di tutto quanto esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato, nei termini appena esposti, le ragioni della prestazione dedotta ed il suo diritto a conseguire il pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 2.292,23, di cui € 196,60 quale retribuzione per i tre giorni di lavoro di agosto 2023, € 16,40 per il relativo rateo di tredicesima mensilità, € 1.703,12 quale indennità sostitutiva delle ferie, € 360,33 quel indennità sostitutiva dei permessi ed € 15,78 quale t.f.r. residuo maturato nell'agosto 2023.
La convenuta dal suo canto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e così non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n. 7027/2001).
La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 1.566,50 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia, del valore di essa e della decisione della stessa in prima udienza.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
la somma lorda complessiva di 2.292,23 a titolo di differenze retributive
[...] relative alla mensilità di agosto 2023, al rateo di tredicesima afferente ad agosto 2023, alla indennità sostitutiva di ferie e permessi e alla quota di t.f.r. maturata nell'agosto 2023;
- Condanna a corrispondere a la somma lorda di € Controparte_1 Parte_1
2.292,23 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 1.600,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
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