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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 7.4.2025 tenutasi ex
127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6138/2024
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1
res. te in Quarto (NA) alla via Cilea n. 2 ed elett. te dom. to in Monte di Procida (NA) alla via Diaz 14 nello studio dell'Avv. Lelio Mancino C.F.: che lo rapp. ta C.F._2
e difende in via congiunta e disgiunta con l'Avv. Gianluigi Mazzella di Bosco C.F.:
C.F._3
RICORRENTE
E
FISC. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Antonella Trovati - C.F. e Avv. Erminio Capasso C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe deduceva:
pagina1 di 4 - che in data 01.03.2024 l , nel procedere all'erogazione della pensione di CP_1 vecchiaia, applicava una trattenuta della somma di € 80,90, fondata sulla comunicazione di indebito inoltrata con nota del 11.01.2024, in forza della quale l comunicava quanto segue: “con precedente lettera abbiamo comunicato che CP_1
per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07828275 per un importo complessivo di euro
5.824,91 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione VO n. 10133972 attraverso una trattenuta per n. 72 rate mensili, a partire dalla prima rata utile”;
- che la pretesa creditoria avanzata dall' riguarda la restituzione di somme CP_1
erogate a suo favore a titolo di assegno di invalidità.
In diritto deduceva l'illegittimità della menzionata trattenuta per violazione dell'art. 545
c.p.c. e dell'art. 69 L. N. 153/1969.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta sulla pensione di vecchiaia operata dall' dal mese di marzo 2024, nonché CP_1 quelle successive a maturarsi per il motivo sopra evidenziato;
per l'effetto, 2. Condannare
l a corrispondere all'odierno ricorrente l'importo di pensione oggetto di trattenuta nel CP_1 mese di Marzo 2024, nonché per quelle relative ai mesi successivi, fino all'interruzione della stessa;
3. condannare l alla refusione delle spese processuali come da CP_1 soccombenza con attribuzione agli scriventi procuratori anticipatari”.
Si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 7.4.2025, tenutasi ex art 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva con sentenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente in epigrafe agisce in giudizio al fine di far dichiarare l'illegittimità della trattenuta sulla pensione applicata dall' per la ripetizione di somme non spettanti e CP_1
già versate al a titolo di assegno di invalidità.
È opportuno precisare che, come osservato dalla resistente, il ricorrente non contesta l'indebito, ma si limita ad evidenziare l'illegittimità della trattenuta in quanto eccedente i limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. e dall'art. 69 L. n. 153/1969.
pagina2 di 4 Sul punto si richiama quanto affermato con la recente ordinanza n. 26580/2024 dalla Corte
CP_ di Cassazione – Sez. Lavoro: “In tema di indebito, l , salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l.
n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art.
21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, o quando
CP_ l agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”.
Pertanto, nel caso di specie, la normativa applicabile risulta essere quella dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969.
Tale norma prevede che l possa procedere al recupero degli indebiti previdenziali CP_1
purché la trattenuta non superi il quinto del trattamento in godimento, fatto comunque salvo trattamento di pensione minimo.
Anzitutto, occorre rilevare che la trattenuta pari ad euro 80,90 è inferiore al quinto dell'importo mensile che il percepisce a titolo di pensione di vecchiaia. Pt_1
Deve, però, rimarcarsi che la legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto
Aiuti-bis, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni, fissando a 1.000 euro il
“minimo vitale” sotto il quale non si possono pignorare le pensioni.
Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o altri assegni di quiescenza, non possono quindi essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
CP_ Pertanto, considerato detto profilo la trattenuta operata dall' sulla pensione in godimento del ricorrente risulta illegittima.
Va dunque dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dall' dal mese di Marzo CP_1
2024 fondate sulla comunicazione di indebito inoltrata con nota del 11.01.2024 e, per l'effetto, va condannato l alla restituzione dell'importo di pensione trattenuto a partire CP_1
da Marzo 2024.
pagina3 di 4 Le spese seguono la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità della trattenuta sulla pensione di vecchiaia operata dall' CP_1
dal mese di marzo 2024, nonché di quelle successive a maturarsi fondate sulla comunicazione di indebito inoltrata con nota del 11.01.2024;
- Condanna l a corrispondere all'odierno ricorrente l'importo di pensione CP_1
oggetto di trattenuta nel mese di Marzo 2024, nonché nei mesi successivi, fino all'interruzione della stessa;
- Condanna l al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che CP_1 liquida in €1400,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge con attribuzione.
Napoli, 7.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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