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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3335/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ZECCA Parte_1
GIANCOSIMO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione della prestazione di disoccupazione n. 9221000011172, emesso in data 12.12.2023, in quanto la SI.ra , è stata dichiarata Parte_1 clinicamente guarita in data 31.08.2023 in costanza di rapporto di lavoro, così come risultante dalle certificazioni mediche rilasciata dal proprio medico curante e versate in atti, ovvero per mancanza di presupposti normativi giustificativi dell'atto di reiezione;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione della prestazione di disoccupazione n. 9221000011172, emesso in data 12.12.2023, in quanto emesso in violazione dei precetti
1 normativi di cui all'art. 3, d.lgs. n. 22/2015 ed in contrasto con i precetti costituzionali di cui all'art. 2,
3 e 38, comma 2, della Costituzione, ovvero per tutte le causali di cui al presente atto.
c) Condannare l' all'immediata liquidazione della prestazione di Controparte_2 disoccupazione NaSpi n. 9221000011172 con decorrenza dalla data del 12.10.2023, giorno successivo alla presentazione della domanda, ed il contestuale pagamento di tutti i ratei arretrati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, per il periodo dal 13.10.2023, per tutte le causali di cui al presente atto;
d) Condannare l' a corrispondere alla ricorrente la prestazione di Controparte_2 disoccupazione NaSpi n. 9221000011172, comprensiva di tutti i ratei maturati e maturandi con decorrenza dalla data del 13.10.2023 giorno successivo alla presentazione della domanda, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo come per legge;
[…]
si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
Con le note di trattazione in vista della prima udienza, ha fatto presente che: CP_3
CP_ L' si è costituito con memoria difensiva del 4.12.24 chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni ivi esposte, tuttavia l' in sede di riesame della pratica, in data 12 dicembre, da parte del centro medico CP_2 legale, ha provveduto al pagamento NASPI di Euro 1088,15, con data valuta 20/12/2024 (Si allega stampa cassetto previdenziale).
La prestazione Naspi è stata riconosciuta dal 13/10/2023 al 11/12/2023 per numero 60 giorni, per un importo di Euro 1088,15 netti (si allega prospetto di elaborazione).
Parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale grava su che ha tardivamente riconosciuto il bene della vita CP_3 spettante a parte ricorrente.
Le spese sono a carico dell'ente. Rispetto al valore di causa, lo stesso non è indeterminabile come asserito dal ricorrente ma rientra nel secondo scaglione per come si evince dal provvedimento di liquidazione che ha riconosciuto € 1.388,40 lorde. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice,
2 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3335/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_3
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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