Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1949/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1949/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Di Mare, giusta procura in atti, tutti domiciliati come in atti;
- Ricorrente -
E C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rosa, giusta procura in atti, tutti domiciliati come in atti
- Resistente -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- Interventore ex lege -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1
, allegando: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 21.12.2008 (atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Castrovillari al numero 1 anno 2009 – parte II, serie A);
- di avere optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che, dalla loro unione, erano nati (10.01.2010) e (08.06.2014); Persona_1 Persona_2
- che il rapporto coniugale si era deteriorato per sopraggiunta incompatibilità caratteriale;
- che dal mese di Agosto 2023, divenuta intollerabile la convivenza, il si era allontanato dalla CP_1 casa coniugale, lasciando le figlie con la madre;
- che, inizialmente, i coniugi avevano stabilito di separarsi alle condizioni raggiunte attraverso l'opera e il patrocinio dei rispettivi difensori;
- che però il resistente era venuto meno ai patti convenuti, non versando il dovuto e quanto necessario alle esigenze delle figlie, limitandosi a corrispondere importi non satisfattivi e mai precisi;
- che la ricorrente era percettrice di un reddito mensile pari a € 700,00, derivante dalla sua attività lavorativa (estetista);
- che era proprietaria della casa coniugale e della vettura FIAT PANDA, targata CR830JG;
- che era intestataria di un conto corrente postale Banco Posta con saldo (alla proposizione della domanda) pari a € 370,03;
- di aver allegato al ricorso il piano genitoriale relativo al diritto di visita della prole;
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale la pronuncia di separazione e in particolare di: “In via preliminare, - In ragione del pregiudizio economico a danno delle figlie, disporre a carico del padre in favore della madre il versamento: - 1) delle mensilità a titolo di mantenimento delle figlie, pagate solo parzialmente: *€232,00 mese di giugno 2024 restante parte dell'assegno unico universale;
*€232,00 mese di luglio 2024 restante parte assegno unico universale;
*€464,00 mese di agosto 2024 tutto l'assegno unico universale;
*€432,00 mese di settembre 2024 per restante parte assegno unico universale e mantenimento (€232,00+€200,00);
*€500,00 Carta Dedicata a Te anno 2024, considerato che nell'anno 2023 il Presta ne faceva un uso esclusivo e personale;
per un totale di €1360,00, oltre alla consegna della Carta Dedicata a Te anno 2024, visto che il lo scorso anno, una volta ricevuta, ne faceva uso esclusivo e CP_1 personale. - 2) di tasse e imposte, relative agli anni precedenti il suo allontanamento calcolate alla metà (assiduamente pagate dal padre della e saltuariamente rimborsate con accredito di Pt_1
€50,00 dal ) che, previa decurtazione di quanto accreditato mensilmente, ad oggi CP_1 ammontano ad €418,65; - Spese per acquisto occhiali da vista e acquisto libri di seconda mano per la figlia (€150,00 occhiali + €68,00 libri scolastici) per un totale di €218,00. In via Per_1 principale, 1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e il conseguente divieto di evitare di proferire ingiurie e offese o di assumere comportamenti negativi nei confronti dell'altro coniuge soprattutto alla presenza delle figlie.
2- Affidare le figlie e congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento e residenza anagrafica presso la mamma, proprietaria della casa familiare, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono;
3- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
4- Disporre a carico del padre in favore della madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, il versamento di un congruo assegno pari alla somma mensile di €800,00, entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico postale, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5- Sulle modalità di visita del genitore non collocatario si deposita piano genitoriale;
6- Respingere ogni richiesta del convenuto che si ponga in contrasto con le conclusioni testè formulate.”. Vinte le spese e le competenze di lite.
Si è costituito mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_1
26.03.2025. Il resistente, impugnando e contestando l'avversa difesa, ha dedotto:
- che la relazione era diventata intollerabile a causa dei tradimenti della ricorrente, così continui e frequenti da indurre il resistente ad abbandonare la casa familiare;
- l'inammissibilità della domanda per mancata indicazione del resistente e delle sue generalità all'interno del ricorso, da valutarsi unitamente al rilascio della procura, avvenuto nel lontano 8.11.2023;
- l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda relativa alla esatta corresponsione dell'assegno unico universale e alle altre spese, perché non rientrante tra le obbligazioni tipiche esaminabili nel presente giudizio;
- l'esosità del mantenimento richiesto (€ 800,00 al mese) rispetto alle capacità reddituali del resistente, percettore di uno stipendio mensile pari a € 1.109,00 “in considerazione delle trattenute di una cessione dell'importo di Euro 336,00 e di una delega di pagamento di Euro 354,00” Tanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso per mancata indicazione del resistente. In subordine Voglia l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1) disporre l'affidamento congiunto delle figlie minorenni ad entrambi i genitori;
2) disporre il collocamento delle figlie minorenni presso la ricorrente con assegnazione della casa coniugale;
3) disporre un assegno di mantenimento a carico della ricorrente in favore dei figli minori dell'importo di Euro 150,00 per ciascun figlio;
4) disporre il diritto di visita libero e comunque in caso di mancato accordo disporre che il avrà facoltà di poter far Controparte_1 visita alle figlie nei giorni martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30, nonché a settimane alterne dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
le feste di Natale saranno trascorse ad anni alterni con il padre e R.G. n.° 1949/2024 - Pag. 3 di 4
con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, la domenica di pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro genitore;
nel periodo estivo la madre terrà con sé i figli per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto;
i figli e trascorreranno con la madre la festività della Per_3 Per_4 madre;
5) rigettare la richiesta di pagamento delle mensilità pagate parzialmente riferite ad una quota dell'assegno unico universale e della Carta Dedicata a Te.”
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Alla prima udienza del 26.03.2025, il Giudice delegato ha esperito il tentativo di conciliazione fra le parti, presenti personalmente, che ha avuto esito negativo. Quindi, all'esito dell'audizione dei coniugi, ha formulato la seguente proposta in ordine alle condizioni della separazione: “- affido condiviso ai genitori dei minori con collocazione prevalente presso la residenza materna;
- diritto di visita come da piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
- si obbliga a Controparte_1 versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due minori, l'assegno mensile di € 300,00 complessivi, rinunciando altresì alla quota dell'assegno unico, attualmente di circa € 450,00, a lui spettante, che sarà riscosso integralmente da , oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie;
- si impegna a trasferire la residenza formale dalla casa Controparte_1 coniugale”. I difensori hanno quindi discusso oralmente la causa chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni sopra riportate. Il PM ha emesso il visto in data 12.12.2024. In ragione dell'accordo intervenuto, la causa è stata rimessa al Collegio, ex articolo 473bis.21 ultimo comma c.p.c., per la decisione, senza l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
3. Nel merito
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle figlie minori, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
e , come sopra generalizzati;
Pt_1 Controparte_1
2. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrovillari (Cs) per l'annotazione di cui all'art. 69, R.G. n.° 1949/2024 - Pag. 4 di 4
lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
4. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
5. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari in data 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Francesco Cottone.