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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA
LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 634/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to DI GENIO
GIANCARLO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
MARINELLI VINCENZA MARINA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
733/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il Parte_1
03/04/1934 è invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) dalla data della domanda amministrativa
(31/12/2019); si chiede sempre e comunque che venga omologato l'accertamento sanitario di cui all'A.T.P, secondo le risultanze della consulenza tecnica che riconosce il ricorrente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L.104/92”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
08/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Deterioramento mentale severo da vasculopatia cerebrale cronica;
scompenso cardiaco congestizio da cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale ( di recente insorgenza?) non adeguatamente trattata;
dispnea da minimo sforzo;
gravissima difficoltà alla deambulazione da artrosi diffusa invalidante e da dismetria degli arti inferiori;
prescrizione di carrozzina da transito da parte dell'ASL; incontinenza urinaria post-TURP per ipertrofia prostatica benigna;
incontinenza totale frequente;
ipoacusia bilaterale neurosensoriale con indicazione alla protesizzazione.”.
Il CTU ha aggiunto che, alla luce di tale quadro patologico, parte ricorrente
“ha diritto ad indennità di accompagnamento a partire dalla data della visita medico legale relativa alla presente consulenza -12-.7-.2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. Persona_1
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine
[...] da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Pag. 2 di 3 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
, si trova a far data dal 12/07/2023 nelle condizioni Parte_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
.
[...]
Vallo della Lucania, così deciso lì 13.05.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA
LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 634/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to DI GENIO
GIANCARLO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
MARINELLI VINCENZA MARINA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
733/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nato a [...] il Parte_1
03/04/1934 è invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) dalla data della domanda amministrativa
(31/12/2019); si chiede sempre e comunque che venga omologato l'accertamento sanitario di cui all'A.T.P, secondo le risultanze della consulenza tecnica che riconosce il ricorrente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L.104/92”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
08/09/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Deterioramento mentale severo da vasculopatia cerebrale cronica;
scompenso cardiaco congestizio da cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale ( di recente insorgenza?) non adeguatamente trattata;
dispnea da minimo sforzo;
gravissima difficoltà alla deambulazione da artrosi diffusa invalidante e da dismetria degli arti inferiori;
prescrizione di carrozzina da transito da parte dell'ASL; incontinenza urinaria post-TURP per ipertrofia prostatica benigna;
incontinenza totale frequente;
ipoacusia bilaterale neurosensoriale con indicazione alla protesizzazione.”.
Il CTU ha aggiunto che, alla luce di tale quadro patologico, parte ricorrente
“ha diritto ad indennità di accompagnamento a partire dalla data della visita medico legale relativa alla presente consulenza -12-.7-.2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. Persona_1
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine
[...] da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Pag. 2 di 3 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
, si trova a far data dal 12/07/2023 nelle condizioni Parte_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1 accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
.
[...]
Vallo della Lucania, così deciso lì 13.05.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
Pag. 3 di 3