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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6217 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. NESCA COSIMO Parte_1
RICORRENTE
E
, con sede in Pulsano CP_1
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 06/07/2023 ha esposto di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze della convenuta dal 22-4-2002 al 9-12-2019 (data di licenziamento) con contratto a tempo indeterminato e qualifica di capo chef presso l'Hotel Eden Park, lavorando per sei giorni settimanali almeno dalle ore 10 alle ore 24 (o anche alle 2.00 di notte nelle occasioni di banchetti nuziali e percependo retribuzioni insufficienti rispetto al precetto dell'art. 36 Costituzione;
tanto essenzialmente premesso, ha chiesto condannarsi la convenuta a pagargli le differenze salariali maturate a titolo di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario, ratei
13ma e 14ma mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, al lordo delle ritenute di legge, vinte spese e compensi di lite, d distrarsi ex art. 93 cpc. Benchè ritualmente citata in giudizio, la convenuta non si è costituita restando contumace.
Istruita con produzione di documenti ed ascolto di testimoni, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto. Dalle buste paga prodotte in atti si evince l'esistenza e durata del rapporto di lavoro dedotto in causa, nonché l'applicazione al rapporto di lavoro del ccnl turismo e pubblici esercizi, nonché l'attribuzione al ricorrente della qualifica (capochef) e livello di inquadramento (secondo) indicati in ricorso. Quanto alle mansioni ed orari lavorativi, essi sono stati confermati, per come descritti nell'atto introduttivo, dai testi , e colleghi di lavoro del ricorrente ed alle Tes_1 Tes_2 Tes_3 dipendenze della convenuta. Cio posto, il nominato ctu contabile, dott. Per_1
, ha correttamente quantificato in euro 425.771,70 lordi gli importi spettanti al
[...] ricorrente, per le varie causali di cui in ricorso (comprese differenze di trattamento di fine rapporto), previa lordizzazione degli importi concretamente percepiti dall'attore (indicati al netto) ai fini di addivenire ad un calcolo omogeneo. Al pagamento di tale somma, anche in applicazione dell'art. 36 Cost., va condannata parte convenuta (che non ha dimostrato ex art. 2697 secondo comma c.c. di avere erogato retribuzioni superiori a quelle riconosciute percepite in ricorso), a cui carico vanno poste le spese processuali per soccombenza, con distrazione ex art. 93 cpc.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede: a)- dichiara tenuta e condanna a pagare al ricorrente l'importo di euro CP_1
425.771,70 lordi oltre accessori dl 10-12-2019 al soddisfo;
b)- condanna la convenuta a pagare all'avv. Cosimo NESCA la somma di euro
3.900,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali e pone definitivo carico della convenuta le spese di ctu;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 16/01/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6217 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. NESCA COSIMO Parte_1
RICORRENTE
E
, con sede in Pulsano CP_1
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto : retribuzione
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 06/07/2023 ha esposto di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze della convenuta dal 22-4-2002 al 9-12-2019 (data di licenziamento) con contratto a tempo indeterminato e qualifica di capo chef presso l'Hotel Eden Park, lavorando per sei giorni settimanali almeno dalle ore 10 alle ore 24 (o anche alle 2.00 di notte nelle occasioni di banchetti nuziali e percependo retribuzioni insufficienti rispetto al precetto dell'art. 36 Costituzione;
tanto essenzialmente premesso, ha chiesto condannarsi la convenuta a pagargli le differenze salariali maturate a titolo di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario, ratei
13ma e 14ma mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, al lordo delle ritenute di legge, vinte spese e compensi di lite, d distrarsi ex art. 93 cpc. Benchè ritualmente citata in giudizio, la convenuta non si è costituita restando contumace.
Istruita con produzione di documenti ed ascolto di testimoni, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto. Dalle buste paga prodotte in atti si evince l'esistenza e durata del rapporto di lavoro dedotto in causa, nonché l'applicazione al rapporto di lavoro del ccnl turismo e pubblici esercizi, nonché l'attribuzione al ricorrente della qualifica (capochef) e livello di inquadramento (secondo) indicati in ricorso. Quanto alle mansioni ed orari lavorativi, essi sono stati confermati, per come descritti nell'atto introduttivo, dai testi , e colleghi di lavoro del ricorrente ed alle Tes_1 Tes_2 Tes_3 dipendenze della convenuta. Cio posto, il nominato ctu contabile, dott. Per_1
, ha correttamente quantificato in euro 425.771,70 lordi gli importi spettanti al
[...] ricorrente, per le varie causali di cui in ricorso (comprese differenze di trattamento di fine rapporto), previa lordizzazione degli importi concretamente percepiti dall'attore (indicati al netto) ai fini di addivenire ad un calcolo omogeneo. Al pagamento di tale somma, anche in applicazione dell'art. 36 Cost., va condannata parte convenuta (che non ha dimostrato ex art. 2697 secondo comma c.c. di avere erogato retribuzioni superiori a quelle riconosciute percepite in ricorso), a cui carico vanno poste le spese processuali per soccombenza, con distrazione ex art. 93 cpc.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede: a)- dichiara tenuta e condanna a pagare al ricorrente l'importo di euro CP_1
425.771,70 lordi oltre accessori dl 10-12-2019 al soddisfo;
b)- condanna la convenuta a pagare all'avv. Cosimo NESCA la somma di euro
3.900,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali e pone definitivo carico della convenuta le spese di ctu;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 16/01/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo