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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', viste le conclusioni rassegnate da , e CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della
[...] camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2544/2022 promossa da rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Malatesta e Mirko Terzini Parte_2
ATTORE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_1
Ricciardi
CONVENUTA
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Santucci
pagina 1 di 5 , in persona del Curatore, Avv. Controparte_4
Massimo Zaralli
rappresentato e difeso dagli Avv. Marica Arcovio e Antonella Caracci CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Antonio D'Ovidio
CHIAMATI IN CAUSA
poi divenuta Controparte_5 Controparte_6
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza da , CP_1 [...]
e . CP_2 Controparte_3 Parte_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.9.2022, ha domandato l'accertamento di responsabilità e la Parte_2 Con conseguente condanna della locale per i danni subiti a causa delle condotte negligenti dei sanitari dell'Ospedale Mazzini di in occasione delle cure ricevute a novembre 2013, già fatte oggetto di ATP CP_1
RGN 752/2020.
In particolare, il ricorrente lamentava di essersi rivolto il 09.11.2013 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_1
a seguito di una caduta accidentale sul posto di lavoro e di essere stato sottoposto il 13.11.2013 ad intervento chirurgico di “sintesi frattura trimalleolare dx” con dimissioni il successivo 16 novembre e che dal novembre
2013 al settembre 2014 avrebbe lamentato la presenza di sintomatologia algica, postumi post-operatori e limitazioni funzionali con comparsa di infezione da stafilococco aureo. Pertanto, si sarebbe rivolto alla clinica
Villa Letizia de L'Aquila, ove veniva sottoposto ad un primo intervento il 06.11.2014 e ad un secondo in data
10.04.2015, a seguito dei quali sarebbero persistiti i danni oggi lamentati.
Veniva così celebrato il giudizio di ATP tra il e la , al cui esito veniva riscontrata la Pt_2 CP_7 correttezza diagnostica e terapeutica dell'operato dei sanitari della , la natura nosocomiale CP_7
pagina 2 di 5 dell'infezione insorta dopo l'intervento del 13.11.2013 presso l'Ospedale di nonchè l'inesatta condotta CP_1 terapeutica e chirurgica dei sanitari della struttura . CP_3
Poichè le parti non trovavano un'intesa conciliativa, il Sig. notificava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Pt_2 chiedendo la condanna della al risarcimento dei danni patiti e riscontrati in CTU nella misura del CP_7
22% come danno biologico differenziale (dal nono al trentesimo punto percentuale) ed una inabilità temporanea assoluta per 70 giorni, al 75% per 30 giorni e al 50% per 120 giorni.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del CP_7
stanti gli esiti della CTU, come sopra sintetizzati, il quale, a sua volta, Controparte_3 chiamava in causa, previa autorizzazione giudiziale, la curatela dell'eredità giacente del dott. Controparte_4 esecutore dell'intervento, al quale riteneva di attribuire l'esclusiva responsabilità dell'occorso, stante la carente, imprudente e negligente condotta tenuta, rispetto alla quale la struttura non aveva alcuna capacità di intervenire.
Quindi, all'udienza del 15.5.2023 “ritenuto che l'elevato numero di parti in causa e la verosimile non opponibilità della CTU condotta in sede di ATP nei confronti dei terzi chiamati – e la conseguente necessità di ripetere l'accertamento tecnico – consentono di ritenere che il procedimento non sarà connotato da un'istruttoria sommaria, come previsto dall'art. 702 bis c.p.c.; ricordato alle parti che, all'esito del mutamento del rito e della chiamata in causa del suddetto medico, sarà necessario perfezionare la condizione di procedibilità della mediazione tra tutti i soggetti in causa”, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
A seguito della costituzione in giudizio della curatela, veniva richiesta ulteriore autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. (quale terzo corresponsabile, componente, unitamente al Dott. CP_2 CP_4 dell'equipe che provvedeva ad eseguire l'intervento sul sig. ) e della compagnia assicurativa Parte_2
in virtù del rapporto contrattuale per la responsabilità professionale con la stessa Controparte_5 sottoscritto dal Dott. Controparte_4
Ritualmente evocati, si costituiva in giudizio il solo Dott. negando la sua partecipazione CP_2 all'intervento del e, in ogni caso, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale della eventuale Pt_2 responsabilità professionale. Domandava, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , mentre la compagnia , poi ridenominata Parte_1 CP_5 CP_6
[...
, rimaneva contumace, sebbene raggiunta da regolare notifica.
All'esito della costituzione in giudizio di , il contraddittorio risultava correttamente Parte_1 costituto e all'udienza cartolare del 23.12.2024, a cui presenziavano soltanto la curatela dell'eredità giacente del dott. il dott. e la compagnia , la prima dava atto dell'intervenuta CP_4 CP_2 Parte_1 transazione stragiudiziale della lite tra tutte le parti in causa, ad eccezione del dott. il quale non avrebbe CP_2 aderito alla stessa e della compagnia , la quale non sarebbe stata coinvolta nella Parte_1 transazione. Pertanto, la scrivente, ritenuto che la condotta processuale del ricorrente potesse essere qualificata pagina 3 di 5 giuridicamente come rinuncia agli atti, non avendo neppure depositato note di trattazione scritta per l'udienza, ex art. 306 c.p.c. e che, tuttavia, la mancata adesione alla transazione del dott. e della compagnia CP_2
dovessero essere qualificate come mancate accettazioni all'avversa rinuncia agli atti Parte_1
e che, pertanto, non potendosi ritenere definito il giudizio, dovesse procedersi alla ulteriore istruzione dello stesso, ordinava al ricorrente di instaurare la mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 e co.
1-bis, D.Lgs. 28/2010 entro quindici giorni, quale condizione di procedibilità dei giudizi in materia di responsabilità medica. Ciò in quanto la condizione di procedibilità (come noto, da individuarsi alternativamente nella mediazione obbligatoria o nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.) non risultava correttamente espletata poiché il giudizio di ATP NRG
752/2020 aveva coinvolto soltanto il ricorrente e la , non essendo, dunque, opponibile alle parti CP_7 non evocate in quel procedimento, le quali, invero, avevano tempestivamente eccepito l'inopponibilità nei loro confronti degli accertamenti condotti in quella sede.
Alla successiva udienza del 22.5.2025, a cui non compariva il solo ricorrente, veniva evidenziato il mancato avvio ed esperimento della mediazione obbligatoria, disposta dalla scrivente con ordinanza del 23.12.2024, cui seguiva la fissazione dell'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., attesa la possibilità di definire la causa sulla scorta della richiamata questione preliminare.
Tanto premesso, la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile, stante l'acclarata e non contestata inerzia del nell'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, disposta dal Giudice con Pt_2 ordinanza pronunciata il 23.12.2024, che il medesimo era tenuto ad instaurare in ragione della pendenza della causa nonostante il raggiungimento di un accordo transattivo stragiudiziale, il quale non poteva ritenersi definitorio, non avendo coinvolto tutte le parti processuali (segnatamente, il Dott. e la sua compagnia CP_2 assicurativa, ). Parte_1
È pacifico che la parte attorea, a ciò onerata, non ha attivato la procedura di mediazione, con ciò contravvenendo a quanto disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. n. 28/10. Non vi è dubbio, pertanto, che l'inosservanza delle disposizioni dettate con l'ordinanza del 23.12.2024 abbia determinato una sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda attorea, ponendo una questione pregiudiziale che assume valore dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive delle parti.
Come anticipato, inoltre, la carenza di procedibilità non risulta sanata dall'espletamento del giudizio ex art. 696 Con bis c.p.c. che ha coinvolto soltanto il ricorrente e la di non essendo, dunque, opponibile alle parti CP_1 non evocate in quel procedimento, le quali, invero, hanno tempestivamente eccepito l'inopponibilità nei loro confronti degli accertamenti condotti in quella sede.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, tenendo, tuttavia, in debita considerazione che l'accordo transattivo raggiunto tra tutte le parti in causa, ad eccezione del Dott. di CP_2
pagina 4 di 5 e (quest'ultima contumace), giustifica l'integrale Parte_1 Controparte_5 compensazione tra le parti coinvolte.
La condanna alla rifusione delle spese di lite va, pertanto, pronunciata in favore delle sole parti costituite rimaste estranee alla transazione, alle quali va riconosciuta la liquidazione indicata nella parte dispositiva, effettuata secondo le tariffe minime dello scaglione delle cause di valore pari a € 56.032,90 di cui al D.M. n. 147/2022, stante l'accoglimento di una questione preliminare e il conseguente mancato esame del merito della domanda.
Il mancato esame del merito della lite induce, infine, al rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dal
Dott. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la contumacia di poi divenuta Controparte_5 Controparte_6
DICHIARA improcedibile la domanda attorea;
CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in CP_2
€ 4217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarre in favore degli Avv. Marica Arcovio e Antonella Caracci, dichiaratisi antistatari;
CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, Parte_1 che liquida in € 4217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
COMPENSA le spese tra le altre parti costituite;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal Dott. CP_2
Teramo, 3.7.2025. Il Giudice Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', viste le conclusioni rassegnate da , e CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della
[...] camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2544/2022 promossa da rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Malatesta e Mirko Terzini Parte_2
ATTORE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_1
Ricciardi
CONVENUTA
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Santucci
pagina 1 di 5 , in persona del Curatore, Avv. Controparte_4
Massimo Zaralli
rappresentato e difeso dagli Avv. Marica Arcovio e Antonella Caracci CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Antonio D'Ovidio
CHIAMATI IN CAUSA
poi divenuta Controparte_5 Controparte_6
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza da , CP_1 [...]
e . CP_2 Controparte_3 Parte_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.9.2022, ha domandato l'accertamento di responsabilità e la Parte_2 Con conseguente condanna della locale per i danni subiti a causa delle condotte negligenti dei sanitari dell'Ospedale Mazzini di in occasione delle cure ricevute a novembre 2013, già fatte oggetto di ATP CP_1
RGN 752/2020.
In particolare, il ricorrente lamentava di essersi rivolto il 09.11.2013 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_1
a seguito di una caduta accidentale sul posto di lavoro e di essere stato sottoposto il 13.11.2013 ad intervento chirurgico di “sintesi frattura trimalleolare dx” con dimissioni il successivo 16 novembre e che dal novembre
2013 al settembre 2014 avrebbe lamentato la presenza di sintomatologia algica, postumi post-operatori e limitazioni funzionali con comparsa di infezione da stafilococco aureo. Pertanto, si sarebbe rivolto alla clinica
Villa Letizia de L'Aquila, ove veniva sottoposto ad un primo intervento il 06.11.2014 e ad un secondo in data
10.04.2015, a seguito dei quali sarebbero persistiti i danni oggi lamentati.
Veniva così celebrato il giudizio di ATP tra il e la , al cui esito veniva riscontrata la Pt_2 CP_7 correttezza diagnostica e terapeutica dell'operato dei sanitari della , la natura nosocomiale CP_7
pagina 2 di 5 dell'infezione insorta dopo l'intervento del 13.11.2013 presso l'Ospedale di nonchè l'inesatta condotta CP_1 terapeutica e chirurgica dei sanitari della struttura . CP_3
Poichè le parti non trovavano un'intesa conciliativa, il Sig. notificava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Pt_2 chiedendo la condanna della al risarcimento dei danni patiti e riscontrati in CTU nella misura del CP_7
22% come danno biologico differenziale (dal nono al trentesimo punto percentuale) ed una inabilità temporanea assoluta per 70 giorni, al 75% per 30 giorni e al 50% per 120 giorni.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del CP_7
stanti gli esiti della CTU, come sopra sintetizzati, il quale, a sua volta, Controparte_3 chiamava in causa, previa autorizzazione giudiziale, la curatela dell'eredità giacente del dott. Controparte_4 esecutore dell'intervento, al quale riteneva di attribuire l'esclusiva responsabilità dell'occorso, stante la carente, imprudente e negligente condotta tenuta, rispetto alla quale la struttura non aveva alcuna capacità di intervenire.
Quindi, all'udienza del 15.5.2023 “ritenuto che l'elevato numero di parti in causa e la verosimile non opponibilità della CTU condotta in sede di ATP nei confronti dei terzi chiamati – e la conseguente necessità di ripetere l'accertamento tecnico – consentono di ritenere che il procedimento non sarà connotato da un'istruttoria sommaria, come previsto dall'art. 702 bis c.p.c.; ricordato alle parti che, all'esito del mutamento del rito e della chiamata in causa del suddetto medico, sarà necessario perfezionare la condizione di procedibilità della mediazione tra tutti i soggetti in causa”, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
A seguito della costituzione in giudizio della curatela, veniva richiesta ulteriore autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. (quale terzo corresponsabile, componente, unitamente al Dott. CP_2 CP_4 dell'equipe che provvedeva ad eseguire l'intervento sul sig. ) e della compagnia assicurativa Parte_2
in virtù del rapporto contrattuale per la responsabilità professionale con la stessa Controparte_5 sottoscritto dal Dott. Controparte_4
Ritualmente evocati, si costituiva in giudizio il solo Dott. negando la sua partecipazione CP_2 all'intervento del e, in ogni caso, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale della eventuale Pt_2 responsabilità professionale. Domandava, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , mentre la compagnia , poi ridenominata Parte_1 CP_5 CP_6
[...
, rimaneva contumace, sebbene raggiunta da regolare notifica.
All'esito della costituzione in giudizio di , il contraddittorio risultava correttamente Parte_1 costituto e all'udienza cartolare del 23.12.2024, a cui presenziavano soltanto la curatela dell'eredità giacente del dott. il dott. e la compagnia , la prima dava atto dell'intervenuta CP_4 CP_2 Parte_1 transazione stragiudiziale della lite tra tutte le parti in causa, ad eccezione del dott. il quale non avrebbe CP_2 aderito alla stessa e della compagnia , la quale non sarebbe stata coinvolta nella Parte_1 transazione. Pertanto, la scrivente, ritenuto che la condotta processuale del ricorrente potesse essere qualificata pagina 3 di 5 giuridicamente come rinuncia agli atti, non avendo neppure depositato note di trattazione scritta per l'udienza, ex art. 306 c.p.c. e che, tuttavia, la mancata adesione alla transazione del dott. e della compagnia CP_2
dovessero essere qualificate come mancate accettazioni all'avversa rinuncia agli atti Parte_1
e che, pertanto, non potendosi ritenere definito il giudizio, dovesse procedersi alla ulteriore istruzione dello stesso, ordinava al ricorrente di instaurare la mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 e co.
1-bis, D.Lgs. 28/2010 entro quindici giorni, quale condizione di procedibilità dei giudizi in materia di responsabilità medica. Ciò in quanto la condizione di procedibilità (come noto, da individuarsi alternativamente nella mediazione obbligatoria o nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.) non risultava correttamente espletata poiché il giudizio di ATP NRG
752/2020 aveva coinvolto soltanto il ricorrente e la , non essendo, dunque, opponibile alle parti CP_7 non evocate in quel procedimento, le quali, invero, avevano tempestivamente eccepito l'inopponibilità nei loro confronti degli accertamenti condotti in quella sede.
Alla successiva udienza del 22.5.2025, a cui non compariva il solo ricorrente, veniva evidenziato il mancato avvio ed esperimento della mediazione obbligatoria, disposta dalla scrivente con ordinanza del 23.12.2024, cui seguiva la fissazione dell'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., attesa la possibilità di definire la causa sulla scorta della richiamata questione preliminare.
Tanto premesso, la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile, stante l'acclarata e non contestata inerzia del nell'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, disposta dal Giudice con Pt_2 ordinanza pronunciata il 23.12.2024, che il medesimo era tenuto ad instaurare in ragione della pendenza della causa nonostante il raggiungimento di un accordo transattivo stragiudiziale, il quale non poteva ritenersi definitorio, non avendo coinvolto tutte le parti processuali (segnatamente, il Dott. e la sua compagnia CP_2 assicurativa, ). Parte_1
È pacifico che la parte attorea, a ciò onerata, non ha attivato la procedura di mediazione, con ciò contravvenendo a quanto disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. n. 28/10. Non vi è dubbio, pertanto, che l'inosservanza delle disposizioni dettate con l'ordinanza del 23.12.2024 abbia determinato una sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda attorea, ponendo una questione pregiudiziale che assume valore dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive delle parti.
Come anticipato, inoltre, la carenza di procedibilità non risulta sanata dall'espletamento del giudizio ex art. 696 Con bis c.p.c. che ha coinvolto soltanto il ricorrente e la di non essendo, dunque, opponibile alle parti CP_1 non evocate in quel procedimento, le quali, invero, hanno tempestivamente eccepito l'inopponibilità nei loro confronti degli accertamenti condotti in quella sede.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, tenendo, tuttavia, in debita considerazione che l'accordo transattivo raggiunto tra tutte le parti in causa, ad eccezione del Dott. di CP_2
pagina 4 di 5 e (quest'ultima contumace), giustifica l'integrale Parte_1 Controparte_5 compensazione tra le parti coinvolte.
La condanna alla rifusione delle spese di lite va, pertanto, pronunciata in favore delle sole parti costituite rimaste estranee alla transazione, alle quali va riconosciuta la liquidazione indicata nella parte dispositiva, effettuata secondo le tariffe minime dello scaglione delle cause di valore pari a € 56.032,90 di cui al D.M. n. 147/2022, stante l'accoglimento di una questione preliminare e il conseguente mancato esame del merito della domanda.
Il mancato esame del merito della lite induce, infine, al rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dal
Dott. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la contumacia di poi divenuta Controparte_5 Controparte_6
DICHIARA improcedibile la domanda attorea;
CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in CP_2
€ 4217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarre in favore degli Avv. Marica Arcovio e Antonella Caracci, dichiaratisi antistatari;
CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, Parte_1 che liquida in € 4217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
COMPENSA le spese tra le altre parti costituite;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal Dott. CP_2
Teramo, 3.7.2025. Il Giudice Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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