Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1481/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GRECO FABIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 15/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 297/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1 Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Carpi.
2 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento,
provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
pagina 2 di 5 3 I Ricorrenti concordano che il Sig. continui ad abitare presso la casa Parte_2
coniugale ivi conservando la propria residenza, fino a che l'immobile non sarà venduto.
4 Il Sig in ogni dovrà liberare l'immobile in un congruo periodo prima Parte_2
della data fissata per il rogito, liberandolo anche da tutti gli oggetti e beni personali, e si obbliga a consentire senza riserve la visione della casa agli interessati.
5 Durante il periodo in cui abiterà in via esclusiva la casa coniugale, il Sig. si Parte_2
accollerà per intero le rate del predetto mutuo e in tal senso si obbliga a versare alla
Signora la somma forfettaria di euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese.
6 Quando sarà venduto l'immobile indicato, dal corrispettivo che sarà ricavato dovrà
essere detratto quanto occorre per la estinzione del mutuo nonché una somma ulteriore di euro 30.000,00 che spetterà alla Signora la parte che residuerà, dopo Parte_1
fatte le predette operazioni di detrazione, sarà divisa tra i ricorrenti in parti uguali. Per
effetto di quanto detto, alla Signora nella suddivisione del corrispettivo Parte_1
spetterà una somma maggiore di 30.000,00 euro rispetto a quella spettante al Sig Parte_2
[...]
7 Qualora non si addivenga alla vendita entro __ anni dalla omologa della separazione, le
Parti si impegnano a rivalutare gli accordi di cui ai punti 3 e 5.
8 I Ricorrenti danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere tutto il patrimonio e di essere entrambi economicamente autosufficienti;
essi dichiarano pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente a nessun titolo salvo quanto indicato in questo atto.
9 Quanto ai beni mobili registrati i Ricorrenti concordano che l'autovettura Jeep NG
targata DC174RE e il furgone Citroen JU targato FM104XT, intestati al Sig. Pt_2
pagina 3 di 5 restino di sua proprietà ed in uso esclusivo allo stesso, il quale si farà carico in Parte_2
futuro di ogni imposta, onere e spesa legata alla proprietà e all'utilizzo; l'autovettura marca
Jeep Compass targata FN424DM, intestata alla Sig.ra resterà di sua Parte_1
proprietà ed in uso esclusivo alla stessa, la quale si farà carico in futuro di ogni imposta,
onere e spesa legata alla proprietà e all'utilizzo.
10 Le spese del presente atto sono a carico delle parti e nella misura del 50% ciascuno”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
24/07/2016 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 4 di 5 Anno 2016 Atto n. 40 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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