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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1402/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9308/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249115694133000 BOLLO AUTO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249115694133000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Giudizio iscritto al n. 9308/2025 R.G.R. promosso da:
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), elettivamente domiciliata in Luogo_1 (Roma), Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
RICORRENTE
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa ex art. 11 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art.
3-bis D.L. 44/2005, dal Direttore della Direzione Regionale Ragioneria Generale dott. Nominativo_1, domiciliata presso la sede medesima in Roma, via R. R. Garibaldi n. 7, come da controdeduzioni depositate,
RESISTENTE
nonché contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, agente della riscossione per la Provincia di Roma, rappresentata e difesa come da atti,
RESISTENTE
avente ad oggetto: impugnazione di intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, per tributi regionali – tassa automobilistica anni 2018 e 2020 relativi al veicolo targato Targa_1 – per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle n. 09720210037090901000 e n. 09720220093802478000.
Ricorrente/ come in atti
Resistente/ come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Fatto
Con ricorso ritualmente proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, iscritto al n. 9308/2025 R.G.R., la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico della Regione Lazio, deducendo, per quanto qui ancora rileva, l'intervenuta prescrizione dei crediti per tassa automobilistica regionale relativi agli anni 2018 e 2020, riferiti al veicolo targato Targa_1, già oggetto delle cartelle di pagamento n. 09720210037090901000 e n. 09720220093802478000.
La ricorrente, nei motivi del ricorso introduttivo e nelle successive memorie illustrative, contestava:
○ che, rispetto alle annualità 2018 e 2020, fosse ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione proprio della tassa automobilistica regionale;
○ che nessun atto interruttivo idoneo, ritualmente notificato, fosse intervenuto nel corso del tempo, fino alla notifica dell'intimazione di pagamento;
○ che l'intimazione non potesse “rivitalizzare” crediti ormai prescritti, né elidere l'avvenuto consolidamento della prescrizione in assenza di precedente impugnazione delle cartelle. La Regione Lazio si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 12.12.2025, chiedendo il rigetto del ricorso:
○ evidenziava che l'impugnazione riguardava l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000
“esclusivamente per la parte afferente le cartelle di pagamento n. 09720210037090901000 e n.
09720220093802478000”;
○ quanto alla cartella n. 09720210037090901000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, in riferimento al veicolo targato Targa_1, deduceva che dal Prospetto Rendiweb di Agenzia Entrate- Riscossione risultava che:
■ il ruolo n. 2020/15482 era stato reso esecutivo in data 18.11.2020;
■ la cartella era stata notificata in data 14.01.2023;
○ quanto alla cartella n. 09720220093802478000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, sempre per il veicolo Targa_1, deduceva che dal Prospetto Rendiweb risultava che:
■ il ruolo n. 2022/6605 era stato reso esecutivo in data 24.03.2022;
■ la cartella era stata notificata in data 14.01.2023;
La Regione richiamava l'art. 1, comma 85, L.R. Lazio n. 12/2011, secondo cui, in materia di tassa automobilistica regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento, unitamente al tributo dovuto e alle sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa notifica di avviso di accertamento, con conseguente legittimità della cartella quale primo e unico atto impositivo.
La resistente evidenziava inoltre la sospensione dell'attività di notifica degli atti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con le norme emergenziali emanate per fronteggiare la pandemia (D.L.
18/2020 “Cura Italia” e successive proroghe, da ultimo art. 9 D.L. 73/2021), sostenendo che tale sospensione giustificava la notifica delle cartelle in data 14.01.2023 senza che fosse maturata la prescrizione.
La Regione sosteneva infine che:
○ le cartelle n. 09720210037090901000 e n. 09720220093802478000 non erano state impugnate nei termini, sicché erano divenute definitive;
○ pertanto, il contribuente non poteva più formulare avverso l'intimazione di pagamento eccezioni attinenti alle cartelle (comprese quelle di prescrizione riferite al periodo anteriore alla notifica delle stesse), dovendo tali censure essere proposte, a suo tempo, con impugnazione diretta delle cartelle;
○ qualsiasi ulteriore motivo relativo alle notifiche e alla regolarità delle cartelle avrebbe dovuto essere rivolto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente evocata, si costituiva/depositava documentazione
(estratto di ruolo/Prospetto Rendiweb) a supporto della Regione in ordine alle date di esecutività e notifica delle cartelle sottese all'intimazione.
La ricorrente replicava con memorie insistendo: ○ sulla decorrenza triennale della prescrizione della tassa automobilistica per ciascuna annualità;
○ sull'assenza di prova, a carico della Regione e dell'Agente della riscossione, di atti interruttivi anteriori alle cartelle;
○ sull'ammissibilità di far valere, anche in sede di impugnazione dell'intimazione, la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, in quanto eccezione di merito proponibile in qualunque stato e grado del giudizio.
La causa veniva riservata per la decisione all'esito dell'udienza di trattazione, fissata per il 15.01.2026, allorché il Giudice, verificata la ritualità del contraddittorio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Diritto
3.1 Oggetto del giudizio e limiti della cognizione
Oggetto del presente giudizio è l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, limitatamente alla parte riferita alle cartelle n. 09720210037090901000 (tassa automobilistica anno 2018) e n. 09720220093802478000 (tassa automobilistica anno 2020) relative al veicolo targato Targa_1
La ricorrente ha articolato motivi esclusivamente incentrati sull'intervenuta prescrizione dei crediti per tassa automobilistica, senza dedurre vizi formali o sostanziali diversi in relazione alla legittimità intrinseca delle cartelle o alla debenza del tributo (omessa o infedele dichiarazione, mancanza del presupposto, ecc.).
Il thema decidendum è dunque ristretto alla verifica:
○ della prescrizione, in relazione alle annualità 2018 e 2020;
○ degli effetti dell'asserita definitività delle cartelle sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione in sede di impugnazione dell'intimazione.
La Corte è tenuta a pronunciarsi entro i limiti dei motivi dedotti, ai sensi del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.2 Sulla prescrizione della tassa automobilistica regionale e sulla sospensione Covid.
La tassa automobilistica regionale è soggetta, secondo il consolidato orientamento, ad una prescrizione triennale, decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento di ciascuna annualità, salvo atti interruttivi idonei posti in essere dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, per l'anno 2018, il termine di prescrizione triennale, in via ordinaria, sarebbe decorso nel 2021; per l'anno 2020, nel 2023, fatti salvi gli effetti delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale Covid.
La Regione ha allegato, e i prospetti Rendiweb lo confermano, che:
○ il ruolo 2020/15482 (anno 2018) è stato reso esecutivo il 18.11.2020 e la cartella n. 09720210037090901000 è stata notificata il 14.01.2023;
○ il ruolo 2022/6605 (anno 2020) è stato reso esecutivo il 24.03.2022 e la cartella n.
09720220093802478000 è stata notificata il 14.01.2023.
La Regione ha inoltre dedotto che “l'attività di notifica degli atti è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” in forza del D.L. 18/2020 e successive proroghe, e che la notifica delle cartelle in data
14.01.2023 sarebbe quindi avvenuta in un contesto di proroga dei termini, escludendo la maturazione della prescrizione “antecedente alla notifica della cartella”.
Tuttavia, la sospensione dei termini connessa alla normativa emergenziale ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e non può determinare un sostanziale azzeramento del periodo di prescrizione, ma solo un corrispondente spostamento in avanti del termine, mentre resta fermo che, una volta notificata la cartella, la prescrizione riprende a decorrere e può essere eccepita in relazione al periodo successivo, specie quando l'atto successivo (nella specie, l'intimazione di pagamento) è notificato a notevole distanza di tempo.
Nel ricorso, peraltro, la contribuente ha posto l'accento soprattutto sulla prescrizione in quanto eccezione opponibile in sede di impugnazione dell'intimazione, anche rispetto al periodo post-cartella, e non solo sulla eventuale decadenza o prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle stesse.
3.3 Sulla definitività delle cartelle e sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione in sede di intimazione
La Regione Lazio sostiene che, non essendo state impugnate le cartelle nei termini di legge, esse siano diventate definitive, con preclusione, in sede di impugnazione dell'intimazione, di qualsiasi eccezione
“attinente alle cartelle, fra cui la prescrizione, che potevano essere validamente proposte mediante l'impugnazione di tali atti effettuata nei termini di legge”.
Tale impostazione, per come formulata, non può essere condivisa integralmente.
È vero che la mancata impugnazione della cartella nel termine di decadenza previsto (sessanta giorni dalla notifica) ne determina la stabilità quanto alla legittimità intrinseca della pretesa (fondatezza del tributo, vizi formali dell'atto, ecc.); ciò non implica però che il contribuente sia precluso in via assoluta dal far valere, in sede di opposizione avverso atti successivi (intimazione, pignoramento, ecc.), l'intervenuta prescrizione del diritto di credito maturata dopo la notifica della cartella stessa.
L'eccezione di prescrizione del credito, in quanto attiene all'estinzione del diritto sostanziale per decorso del tempo, è considerata ammissibile anche in sede di impugnazione degli atti della riscossione successivi al titolo, purché si riferisca ad un periodo successivo alla formazione del titolo (cartella), e non a fatti estintivi o vizi anteriori e già deducibili con l'impugnazione del titolo medesimo.
Ne consegue che:
○ la ricorrente non può più mettere in discussione, in questa sede, la legittimità delle cartelle quanto alla debenza originaria della tassa automobilistica per gli anni 2018 e 2020, né eccepire prescrizioni anteriori alla notifica delle cartelle stesse;
○ ma può legittimamente eccepire la prescrizione sopravvenuta, maturata tra la notifica delle cartelle
(14.01.2023) e la notifica dell'intimazione di pagamento, se ed in quanto sia decorso il termine triennale senza ulteriori atti interruttivi validi.
Nel caso concreto, dagli atti di causa non risultano – né dalla documentazione prodotta dalla Regione, né da quella eventualmente depositata dall'Agente della riscossione – ulteriori atti interruttivi della prescrizione, diversi dalla notifica delle cartelle, intervenuti tra il 14.01.2023 e la notifica dell'intimazione di pagamento;
la Regione stessa, del resto, non ha allegato né provato specifici atti di costituzione in mora o solleciti notificati alla contribuente in tale lasso di tempo, limitandosi a richiamare la data delle cartelle e la loro asserita definitività.
In assenza di atti interruttivi successivi, il termine di prescrizione triennale, decorrente dalla notifica delle cartelle, risulta spirato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, sicché il credito ivi azionato deve ritenersi prescritto, nei limiti in cui la prescrizione sia stata specificamente eccepita dalla contribuente con riguardo alla fase successiva alle cartelle.
3.4 Conclusione sul merito
Alla luce di quanto precede:
○ il primo profilo di censura della Regione, relativo alla stabilità delle cartelle per mancata impugnazione nei termini, è fondato nella parte in cui esclude la possibilità di rimettere in discussione il merito originario della pretesa (vizi delle cartelle anteriori alla loro notifica);
○ non è invece fondato nella parte in cui pretende di precludere l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, eccezione che, come visto, rimane proponibile in sede di impugnazione dell'intimazione;
○ la contribuente ha efficacemente eccepito la prescrizione del credito azionato con l'intimazione, e la
Regione non ha fornito prova di atti idonei a interromperla nel periodo successivo alla notifica delle cartelle.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000 deve essere annullata nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, in quanto volta a riscuotere crediti ormai prescritti.
3.5 Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico, in solido, della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tenuto conto dei rispettivi ruoli di ente impositore e agente della riscossione nel presente giudizio. Dalla Nota Spese depositata risulta che, per il presente giudizio di primo grado, sono stati richiesti compensi secondo i parametri del D.M. 55/2014 – Tabella n. 23, per cause tributarie di valore corrispondente all'importo iscritto a ruolo, con le seguenti voci (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) e accessori (15% spese generali, CPA e IVA), nonché esborsi (contributo unificato e spese vive); tali importi, in assenza di specifica contestazione, appaiono congrui rispetto al valore della lite e alla complessità della causa.
Si ritiene quindi di liquidare le spese come da nota, con distrazione in favore del procuratore antistatario, come richiesto negli atti difensivi.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, - accoglie il ricorso;
- per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, nella parte in cui riguarda le cartelle n. 09720210037090901000 (tassa automobilistica anno 2018, veicolo targato
Targa_1) e n. 09720220093802478000 (tassa automobilistica anno 2020, veicolo targato Targa_1), in quanto relativa a crediti estinti per prescrizione;
- dichiara estinti per prescrizione i crediti per tassa automobilistica regionale anni 2018 e 2020 azionati con le predette cartelle, nei confronti della ricorrente Ricorrente_1; - condanna in solido la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 287,00, come da nota spese depositata, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9308/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249115694133000 BOLLO AUTO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249115694133000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Giudizio iscritto al n. 9308/2025 R.G.R. promosso da:
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), elettivamente domiciliata in Luogo_1 (Roma), Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
RICORRENTE
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa ex art. 11 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art.
3-bis D.L. 44/2005, dal Direttore della Direzione Regionale Ragioneria Generale dott. Nominativo_1, domiciliata presso la sede medesima in Roma, via R. R. Garibaldi n. 7, come da controdeduzioni depositate,
RESISTENTE
nonché contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, agente della riscossione per la Provincia di Roma, rappresentata e difesa come da atti,
RESISTENTE
avente ad oggetto: impugnazione di intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, per tributi regionali – tassa automobilistica anni 2018 e 2020 relativi al veicolo targato Targa_1 – per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle n. 09720210037090901000 e n. 09720220093802478000.
Ricorrente/ come in atti
Resistente/ come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Fatto
Con ricorso ritualmente proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, iscritto al n. 9308/2025 R.G.R., la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico della Regione Lazio, deducendo, per quanto qui ancora rileva, l'intervenuta prescrizione dei crediti per tassa automobilistica regionale relativi agli anni 2018 e 2020, riferiti al veicolo targato Targa_1, già oggetto delle cartelle di pagamento n. 09720210037090901000 e n. 09720220093802478000.
La ricorrente, nei motivi del ricorso introduttivo e nelle successive memorie illustrative, contestava:
○ che, rispetto alle annualità 2018 e 2020, fosse ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione proprio della tassa automobilistica regionale;
○ che nessun atto interruttivo idoneo, ritualmente notificato, fosse intervenuto nel corso del tempo, fino alla notifica dell'intimazione di pagamento;
○ che l'intimazione non potesse “rivitalizzare” crediti ormai prescritti, né elidere l'avvenuto consolidamento della prescrizione in assenza di precedente impugnazione delle cartelle. La Regione Lazio si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 12.12.2025, chiedendo il rigetto del ricorso:
○ evidenziava che l'impugnazione riguardava l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000
“esclusivamente per la parte afferente le cartelle di pagamento n. 09720210037090901000 e n.
09720220093802478000”;
○ quanto alla cartella n. 09720210037090901000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, in riferimento al veicolo targato Targa_1, deduceva che dal Prospetto Rendiweb di Agenzia Entrate- Riscossione risultava che:
■ il ruolo n. 2020/15482 era stato reso esecutivo in data 18.11.2020;
■ la cartella era stata notificata in data 14.01.2023;
○ quanto alla cartella n. 09720220093802478000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, sempre per il veicolo Targa_1, deduceva che dal Prospetto Rendiweb risultava che:
■ il ruolo n. 2022/6605 era stato reso esecutivo in data 24.03.2022;
■ la cartella era stata notificata in data 14.01.2023;
La Regione richiamava l'art. 1, comma 85, L.R. Lazio n. 12/2011, secondo cui, in materia di tassa automobilistica regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento, unitamente al tributo dovuto e alle sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa notifica di avviso di accertamento, con conseguente legittimità della cartella quale primo e unico atto impositivo.
La resistente evidenziava inoltre la sospensione dell'attività di notifica degli atti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con le norme emergenziali emanate per fronteggiare la pandemia (D.L.
18/2020 “Cura Italia” e successive proroghe, da ultimo art. 9 D.L. 73/2021), sostenendo che tale sospensione giustificava la notifica delle cartelle in data 14.01.2023 senza che fosse maturata la prescrizione.
La Regione sosteneva infine che:
○ le cartelle n. 09720210037090901000 e n. 09720220093802478000 non erano state impugnate nei termini, sicché erano divenute definitive;
○ pertanto, il contribuente non poteva più formulare avverso l'intimazione di pagamento eccezioni attinenti alle cartelle (comprese quelle di prescrizione riferite al periodo anteriore alla notifica delle stesse), dovendo tali censure essere proposte, a suo tempo, con impugnazione diretta delle cartelle;
○ qualsiasi ulteriore motivo relativo alle notifiche e alla regolarità delle cartelle avrebbe dovuto essere rivolto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente evocata, si costituiva/depositava documentazione
(estratto di ruolo/Prospetto Rendiweb) a supporto della Regione in ordine alle date di esecutività e notifica delle cartelle sottese all'intimazione.
La ricorrente replicava con memorie insistendo: ○ sulla decorrenza triennale della prescrizione della tassa automobilistica per ciascuna annualità;
○ sull'assenza di prova, a carico della Regione e dell'Agente della riscossione, di atti interruttivi anteriori alle cartelle;
○ sull'ammissibilità di far valere, anche in sede di impugnazione dell'intimazione, la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, in quanto eccezione di merito proponibile in qualunque stato e grado del giudizio.
La causa veniva riservata per la decisione all'esito dell'udienza di trattazione, fissata per il 15.01.2026, allorché il Giudice, verificata la ritualità del contraddittorio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Diritto
3.1 Oggetto del giudizio e limiti della cognizione
Oggetto del presente giudizio è l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, limitatamente alla parte riferita alle cartelle n. 09720210037090901000 (tassa automobilistica anno 2018) e n. 09720220093802478000 (tassa automobilistica anno 2020) relative al veicolo targato Targa_1
La ricorrente ha articolato motivi esclusivamente incentrati sull'intervenuta prescrizione dei crediti per tassa automobilistica, senza dedurre vizi formali o sostanziali diversi in relazione alla legittimità intrinseca delle cartelle o alla debenza del tributo (omessa o infedele dichiarazione, mancanza del presupposto, ecc.).
Il thema decidendum è dunque ristretto alla verifica:
○ della prescrizione, in relazione alle annualità 2018 e 2020;
○ degli effetti dell'asserita definitività delle cartelle sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione in sede di impugnazione dell'intimazione.
La Corte è tenuta a pronunciarsi entro i limiti dei motivi dedotti, ai sensi del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.2 Sulla prescrizione della tassa automobilistica regionale e sulla sospensione Covid.
La tassa automobilistica regionale è soggetta, secondo il consolidato orientamento, ad una prescrizione triennale, decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento di ciascuna annualità, salvo atti interruttivi idonei posti in essere dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, per l'anno 2018, il termine di prescrizione triennale, in via ordinaria, sarebbe decorso nel 2021; per l'anno 2020, nel 2023, fatti salvi gli effetti delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale Covid.
La Regione ha allegato, e i prospetti Rendiweb lo confermano, che:
○ il ruolo 2020/15482 (anno 2018) è stato reso esecutivo il 18.11.2020 e la cartella n. 09720210037090901000 è stata notificata il 14.01.2023;
○ il ruolo 2022/6605 (anno 2020) è stato reso esecutivo il 24.03.2022 e la cartella n.
09720220093802478000 è stata notificata il 14.01.2023.
La Regione ha inoltre dedotto che “l'attività di notifica degli atti è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” in forza del D.L. 18/2020 e successive proroghe, e che la notifica delle cartelle in data
14.01.2023 sarebbe quindi avvenuta in un contesto di proroga dei termini, escludendo la maturazione della prescrizione “antecedente alla notifica della cartella”.
Tuttavia, la sospensione dei termini connessa alla normativa emergenziale ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e non può determinare un sostanziale azzeramento del periodo di prescrizione, ma solo un corrispondente spostamento in avanti del termine, mentre resta fermo che, una volta notificata la cartella, la prescrizione riprende a decorrere e può essere eccepita in relazione al periodo successivo, specie quando l'atto successivo (nella specie, l'intimazione di pagamento) è notificato a notevole distanza di tempo.
Nel ricorso, peraltro, la contribuente ha posto l'accento soprattutto sulla prescrizione in quanto eccezione opponibile in sede di impugnazione dell'intimazione, anche rispetto al periodo post-cartella, e non solo sulla eventuale decadenza o prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle stesse.
3.3 Sulla definitività delle cartelle e sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione in sede di intimazione
La Regione Lazio sostiene che, non essendo state impugnate le cartelle nei termini di legge, esse siano diventate definitive, con preclusione, in sede di impugnazione dell'intimazione, di qualsiasi eccezione
“attinente alle cartelle, fra cui la prescrizione, che potevano essere validamente proposte mediante l'impugnazione di tali atti effettuata nei termini di legge”.
Tale impostazione, per come formulata, non può essere condivisa integralmente.
È vero che la mancata impugnazione della cartella nel termine di decadenza previsto (sessanta giorni dalla notifica) ne determina la stabilità quanto alla legittimità intrinseca della pretesa (fondatezza del tributo, vizi formali dell'atto, ecc.); ciò non implica però che il contribuente sia precluso in via assoluta dal far valere, in sede di opposizione avverso atti successivi (intimazione, pignoramento, ecc.), l'intervenuta prescrizione del diritto di credito maturata dopo la notifica della cartella stessa.
L'eccezione di prescrizione del credito, in quanto attiene all'estinzione del diritto sostanziale per decorso del tempo, è considerata ammissibile anche in sede di impugnazione degli atti della riscossione successivi al titolo, purché si riferisca ad un periodo successivo alla formazione del titolo (cartella), e non a fatti estintivi o vizi anteriori e già deducibili con l'impugnazione del titolo medesimo.
Ne consegue che:
○ la ricorrente non può più mettere in discussione, in questa sede, la legittimità delle cartelle quanto alla debenza originaria della tassa automobilistica per gli anni 2018 e 2020, né eccepire prescrizioni anteriori alla notifica delle cartelle stesse;
○ ma può legittimamente eccepire la prescrizione sopravvenuta, maturata tra la notifica delle cartelle
(14.01.2023) e la notifica dell'intimazione di pagamento, se ed in quanto sia decorso il termine triennale senza ulteriori atti interruttivi validi.
Nel caso concreto, dagli atti di causa non risultano – né dalla documentazione prodotta dalla Regione, né da quella eventualmente depositata dall'Agente della riscossione – ulteriori atti interruttivi della prescrizione, diversi dalla notifica delle cartelle, intervenuti tra il 14.01.2023 e la notifica dell'intimazione di pagamento;
la Regione stessa, del resto, non ha allegato né provato specifici atti di costituzione in mora o solleciti notificati alla contribuente in tale lasso di tempo, limitandosi a richiamare la data delle cartelle e la loro asserita definitività.
In assenza di atti interruttivi successivi, il termine di prescrizione triennale, decorrente dalla notifica delle cartelle, risulta spirato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, sicché il credito ivi azionato deve ritenersi prescritto, nei limiti in cui la prescrizione sia stata specificamente eccepita dalla contribuente con riguardo alla fase successiva alle cartelle.
3.4 Conclusione sul merito
Alla luce di quanto precede:
○ il primo profilo di censura della Regione, relativo alla stabilità delle cartelle per mancata impugnazione nei termini, è fondato nella parte in cui esclude la possibilità di rimettere in discussione il merito originario della pretesa (vizi delle cartelle anteriori alla loro notifica);
○ non è invece fondato nella parte in cui pretende di precludere l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, eccezione che, come visto, rimane proponibile in sede di impugnazione dell'intimazione;
○ la contribuente ha efficacemente eccepito la prescrizione del credito azionato con l'intimazione, e la
Regione non ha fornito prova di atti idonei a interromperla nel periodo successivo alla notifica delle cartelle.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000 deve essere annullata nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, in quanto volta a riscuotere crediti ormai prescritti.
3.5 Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico, in solido, della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tenuto conto dei rispettivi ruoli di ente impositore e agente della riscossione nel presente giudizio. Dalla Nota Spese depositata risulta che, per il presente giudizio di primo grado, sono stati richiesti compensi secondo i parametri del D.M. 55/2014 – Tabella n. 23, per cause tributarie di valore corrispondente all'importo iscritto a ruolo, con le seguenti voci (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) e accessori (15% spese generali, CPA e IVA), nonché esborsi (contributo unificato e spese vive); tali importi, in assenza di specifica contestazione, appaiono congrui rispetto al valore della lite e alla complessità della causa.
Si ritiene quindi di liquidare le spese come da nota, con distrazione in favore del procuratore antistatario, come richiesto negli atti difensivi.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, - accoglie il ricorso;
- per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249115694133000, nella parte in cui riguarda le cartelle n. 09720210037090901000 (tassa automobilistica anno 2018, veicolo targato
Targa_1) e n. 09720220093802478000 (tassa automobilistica anno 2020, veicolo targato Targa_1), in quanto relativa a crediti estinti per prescrizione;
- dichiara estinti per prescrizione i crediti per tassa automobilistica regionale anni 2018 e 2020 azionati con le predette cartelle, nei confronti della ricorrente Ricorrente_1; - condanna in solido la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 287,00, come da nota spese depositata, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.