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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/09/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 44/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. e coltivata, dopo il decesso Controparte_1 C.F._1 del ricorrente, dai suoi eredi (C.F. ) Persona_1 C.F._2
(C.F. ) e Parte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CHIODO SILVIO C.F._4 ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTI IN RIASSUNZIONE -
C O N T R O
(Partita IVA ), in persona del procuratore Avv. CP_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avvocati RENATO SILVESTRI e STEFANO Pt_3
MATTEI ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_2
Delegato Ing. rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_4
Tommaso Li Bassi, Serena Valentina Commisso e Daniele Dellacasa ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti in riassunzione:
- come da ricorso in riassunzione depositato il 18.01.2024.
1 R.g. Lav. n. 44/2023
Per CP_2
- come da memoria difensiva depositata il 23.06.2023.
Per Controparte_3
- come da memoria difensiva depositata il 25.09.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2023 il sig. ha convenuto Controparte_1 in giudizio la chiedendo di accertare la responsabilità del proprio ex CP_2 datore di lavoro per l'insorgenza della patologia di mesotelioma pleurico che lo aveva colpito dal giugno 2022 e conseguentemente di condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
Si è costituita in giudizio la mediante il deposito di una memoria CP_2 difensiva con cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. La società ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_3 per proporre nei confronti di quest'ultima domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata del terzo, la si è costituita Controparte_3 ritualmente in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.09.2023 con cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto nel merito il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Il sig. è deceduto in data 4.01.2024 ed il giudizio è stato Controparte_1 riassunto dagli eredi, attuali ricorrenti, con ricorso in riassunzione depositato in data 18.01.2024 con cui i predetti hanno insistito per la condanna della
[...] al risarcimento dei danni patiti dal loro defunto padre e trasmissibili iure CP_2 hereditatis.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'escussione testimoniale e la CTU Medico legale ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
È noto che, in caso di malattia professionale, il lavoratore che invochi la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra il pregiudizio patito e l'ambiente nocivo. Grava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, oppure che la patologia lamentata dal dipendente non è collegabile all'inosservanza
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dell'obbligo di sicurezza.
Ciò precisato, è pacifico che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_1 di dall'1.10.1973 al 3.11.1999 e successivamente – a seguito di CP_2 cessione di ramo d'azienda - alle dipendenze di svolgendo le sue CP_5 mansioni presso la centrale termoelettrica di Chivasso (TO) e cessando definitivamente il suo rapporto di lavoro nel dicembre 2001.
Dal suo curriculum lavorativo risulta che il nel corso della sua carriera CP_1 ha ricoperto i seguenti ruoli: dal 1.10.1973 al 31.8.1974 “Aiutante generico per l'esercizio e la manutenzione degli impianti”; dal 1.9.1974 al 30.11.1975
“Operatore ausiliario”; dal 1.12.1975 al 31.8.1982 “Operatore termico”; dal
1.9.1982 al 1.10.1982 “Operatore a giro”; dal 1.10.1982 al 31.12.1983
“Operatore termico”; dal 1.1.1983 al 30.11.1987 “Conduttore di unità”; dal
1.12.1987 “Operatore di unità cat. 5-6”; dal 1.7.1991 al 14.6.1994 “Operatore banco di unità (unità minori)”; dal 16.6.1994 al 31.1.1996 “Operatore di unità
(unità 320 MW o assimilabili)”; dal 1.2.1996 “Preposto servizi comuni” e dal
1.1.1998 “Capo turno di unità”.
L'escussione testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni in concreto disimpegnate dal sig. nei termini seguenti. CP_1
In particolare, presso la centrale termoelettrica di Chivasso, il sig. ha CP_1 dapprima svolto mansioni di “fuochista”, in qualità di addetto ai bruciatori.
Secondo quanto riferito dal teste : “il sig. ha fatto il fuochista Tes_1 CP_1 sui gruppi uno e due arrivati col piano marshall e costruiti nel 1955 circa. Questi bruciatori erano posti sulla sommità della caldaia, che era la parte più calda. Nel punto dove l'operatore stazionava per controllare i bruciatori e per farne l'eventuale pulizia periodica vi era un grigliato e dieci centimetri sotto il grigliato c'erano tutti materassini in amianto. Ne hanno infatti poi tolte oltre 200 tonnellate con la bonifica degli anni 2000. Il sig. ha svolto mansioni di fuochista CP_1 per circa 12 o 15 anni.”. La pulizia dei bruciatori veniva effettuata dagli operatori, tra cui il , sfilando ogni singolo bruciatore in verticale in un CP_1 piano in cui sotto si trovavano cuscini di amianto per mitigare le temperature elevate in uscita dalla caldaia da cui veniva estratto il bruciatore da pulire. Per ogni turno si pulivano circa 7, 8 o anche 10 bruciatori. In qualità di fuochista, il sig. si occupava anche di “controllare il corretto funzionamento CP_1 dell'impianto, si doveva aprire e chiudere le valvole, si controllavano le perdite che avvenivano spesso e quindi verificare dov'era la perdita. In quel caso poteva
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capitare di dover scoibentare una parte di tubo dove c'era la perdita. Oppure poteva capitare che con una perdita dalla valvola veniva espulsa la corona di corda di amianto e quindi si doveva rimetterne una nuova. Facevamo tanti interventi del genere. Erano interventi che venivano fatti su tubazioni che all'esterno erano fatte di amianto, che era l'unico coibente che in quegli anni aveva efficacia.” (cfr. teste ). Tes_2
Dal 1985 al 2000 circa il sig. ha lavorato in qualità di operatore di CP_1 unità, occupandosi per circa il 50% di operazioni di conduzione presso la sala manovra e per il restante 50% di attività di manutenzione e di riparazione guasti sull'impianto. In particolare, secondo quanto riferito dal sig. Tes_1
“Quando si usciva dalla sala controllo si andava a fare interventi, ad esempio, perché c'erano perdite dalle tubazioni con vapore a 450 gradi o anche 520 gradi perché le tubazioni si bucavano e vedevamo nuvole bianche di amianto che si sprigionava in tutto il perimetro dell'intervento. Il nostro compito era di individuare il punto di perdita e capire se era una tubazione che si era bucata o una saldatura che si era rotta, oppure le guarnizioni delle valvole in treccia di amianto che venivano espulse. Noi dovevamo essere in grado di dire ai manutentori il tipo di intervento da effettuare, occorreva togliere il lamierino di alluminio che era intorno alla tubazione e poi occorreva rompere il punto in cui si vedeva che c'era la perdita per capire il tipo di perdita. Non tutte le tubazioni avevano questo lamierino ma solo quelle più recenti, in particolare il quinto gruppo entrato in servizio nel 1965. Gli altri quattro gruppi avevano solo una vernice esterna in base al tipo di fluido che correva all'interno del tubo. Per questi interventi avevamo guanti termici che proteggevano dal calore. A volte dovevamo indossarne due. Inizialmente, per gli interventi sul bruciatore usavamo guanti in amianto. Questo per estrarre i bruciatori per pulirli in caso di intasamento. In quel caso avevamo guanti in amianto, questo fino agli anni 90.”
Così ricostruite le mansioni svolte, risulta senz'altro provato il contatto diretto con l'amianto da parte del sig. , atteso che gli operai – almeno fino agli CP_1 anni '90 - utilizzavano guanti in amianto per compiere le operazioni di pulizia dei bruciatori. Inoltre, risulta dalla relazione dell'ASL di Chivasso del
28.02.2002 – e la circostanza ha trovato conferma in sede di istruttoria orale – che l'amianto era ampiamente presente nei luoghi di lavoro in quanto usato come coibente termoisolante e nelle guarnizioni su cui il ricorrente effettuava quotidianamente interventi di manutenzione e riparazione guasti (cfr. doc. n. 2
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ricorrente). Si aggiunga altresì che – secondo quanto emerso in istruttoria – presso la centrale termoelettrica di Chivasso vi erano ventilatori che fornivano aria comburente alle caldaie, aspirando aria dall'interno e creando correnti all'interno dell'edificio, cosicché in caso di dispersione di polveri queste venivano sparse in tutto l'edificio, ivi compresa la sala controllo in cui c'era un condizionatore che aspirava aria dall'interno dell'edificio.
Risulta altresì provato che gli operai erano totalmente privi di DPI contro il rischio da esposizione o contatto con amianto, atteso che i dispositivi in dotazione erano deputati alla sola protezione dal calore o dal rumore.
Addirittura, come sopra rilevato, gli stessi guanti utilizzati dagli operai per la protezione dal calore erano in amianto. I primi controlli relativi al rischio amianto risalgono solo agli inizi degli anni '90 allorquando furono fatti i primi censimenti circa la presenza di amianto e le attività di bonifica degli impianti dai manufatti in amianto sono state effettuate solo nei primi anni 2000.
Occorre a questo punto appurare se detta esposizione abbia avuto incidenza causale nell'insorgenza della patologia di mesotelioma pleurico diagnosticata al sig. nel giugno 2022 e che lo ha condotto a morte il 4.01.2024. CP_1
A tal fine è stata licenziata CTU medico legale affidata ai dottori Persona_2
e i quali, dopo aver attentamente analizzato la Persona_3 documentazione in atti ed esaminato le risultanze dell'istruttoria orale effettuata in corso di causa, hanno in primo luogo ricordato che in via generale “Il mesotelioma maligno, in tutte le localizzazioni e forme istologiche, è riconosciuto come una patologia strettamente associata all'esposizione ad amianto, di cui costituisce uno degli effetti più gravi.
L'eziopatogenesi del mesotelioma maligno riconosce nell'esposizione all'amianto
(principalmente occupazionale, con minor frequenza ambientale, domestica o residenziale) il principale fattore causale (sotto tale aspetto, gli anfiboli mostrano maggiore potere oncogeno rispetto all'amianto crisotilo).
L'associazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma era già evidente dalla prima osservazione epidemiologica, prodotta da et al [1960] che hanno Tes_3 documentato la patologia tra i minatori di amianto del Sud Africa, tra i loro familiari e tra i residenti in prossimità delle miniere e delle aree di lavorazione.
Già nel 2012, la riconosceva sussistere una sufficiente evidenza della CP_6 cancerogenicità per l'uomo di tutte le forme di asbesto e affermava la sussistenza di un nesso causale tra l'esposizione all'asbesto e lo sviluppo di mesotelioma,
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cancro del polmone della laringe e dell'ovaio” Hanno inoltre osservato che “Il rischio di mesotelioma aumenta in relazione al carico complessivo di esposizione ad amianto, la cosiddetta “esposizione cumulativa”, come da tempo emerge da molteplici evidenze.
La dose cumulativa è la metrica più comunemente utilizzata negli studi epidemiologici per sintetizzare l'esperienza di esposizione nel caso di esposizioni prolungate nel tempo.
Il rischio è proporzionale alla dose inalata e al tempo trascorso dall'esposizione, ma non è stata definita una “dose soglia” al di sotto della quale esso sia nullo.” E che “Il mesotelioma tipicamente insorge mediamente dopo 40-45 anni dall'inizio dell'esposizione (il tempo dall'inizio dell'esposizione è indicato comunemente come
'latenza convenzionale' o 'latenza').”
Passando ad analizzare il caso di specie, i CCTTU hanno innanzi tutto rilevato come presso la centrale termoelettrica di Chivasso l'amianto fosse ampiamente presente ed in particolare “Materiali in amianto in matrice friabile erano utilizzati per l'isolamento delle pareti delle caldaie e per l'isolamento delle tubazioni, delle valvole e delle turbine. Venivano usate diverse forme di materiali in amianto, in particolare amianto a spruzzo, materassine, coppelle (per i tubi), corde nastri e materiali in tessuto di amianto. Le tubazioni e le valvole potevano anche essere isolate anche con fasciatura con nastri e tessuto di amianto. Le valvole e gli accoppiamenti di strutture metalliche, in particolare tubazioni e condotte fumi infine avevano guarnizioni di tenuta in amianto. Isolamenti in amianto erano presenti non solo nei locali dove si trovavano le caldaie e le turbine, ma anche nei locali dove erano collocati gli strumenti di controllo dell'impianto.
La tamponatura perimetrale della centrale era costituita da pannelli in cemento amianto.
Materiali in amianto erano usati per la protezione delle linee elettriche, in forma di coppelle con materiale di amianto in matrice legante e come 'intonaco' di copertura sempre con amianto in matrice legante. Risultavano protette con amianto anche altre strutture a rischio di incendio, quali i serbatoi e le tubazioni dell'olio combustibile.”
Sulla base di queste premesse, i CCTTU hanno dunque accertato che “Le risultanze della documentazione prodotta in atti consentono di affermare che il signor è deceduto a causa di un mesotelioma maligno della pleura, CP_1 diagnosticato con certezza con esame istologico corredato da un adeguato
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pannello di esami immunoistochimici.
(…) Il dato anamnestico lavorativo supporta in termini di ponderata probabilità il parere sulla sussistenza di una correlazione causale tra tale patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) e le attività lavorative svolte presso la centrale elettrica di Chivasso dal 1973. La preponderanza delle evidenze porta infatti a ritenere che nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la centrale elettrica di
Chivasso dal 1973 il signor è stato esposto ad amianto in modo non CP_1 occasionale, a causa della diffusa presenza di amianto nella centrale.
Su questa esposizione di fondo si aggiungevano occasioni di esposizione a livelli di intensità più elevata in occasione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in occasione di attività che richiedevano interventi sulle coibentazioni dei tubi e delle altre apparecchiature. Nel primo periodo di lavoro, dal 1973 al 1990 l'attività lavorativa del signor si svolgeva interamente CP_1 nell'ambiente della centrale;
nel successivo periodo dal 1990 al pensionamento nel 2001 l'attività del signor si svolgeva per circa il 50% in sala controllo CP_1
e per il restante tempo nell'ambiente della centrale. Anche in sala controllo è stata riferita la possibile esposizione ad amianto poiché l'ambiente non era isolato rispetto all'ambiente della centrale ma anzi i sistemi di ventilazione della sala controllo aspiravano l'aria dall'ambiente della centrale.
I documenti agli atti indicano che negli anni in cui il signor svolgeva la CP_1 sua attività non erano usati in modo sistematico i dispositivi di protezione individuale (mascherine) per proteggere le vie aeree dall'inalazione di polveri e fibre. All'opposto erano usati DPI in amianto (guanti) per proteggere dal calore.
L'intervallo di tempo dall'inizio dell'attività lavorativa a rischio di esposizione ad amianto presso la Centrale di Chivasso (1973) alla diagnosi di mesotelioma
(2022) è stato di 49 anni, un valore di latenza estremamente comune nei casi di mesotelioma maligno da esposizione lavorativa ad amianto.
Nel caso concreto in esame non vi sono evidenze documentali di cause alternative che potrebbero aver causato il mesotelioma: non risultano trattamenti radianti al torace, non risultano esposizioni a fibre asbestosimili. Nella storia lavorativa del emerge una possibile esposizione nell'attività lavorativa di “panettiere CP_1 dipendente” che il signore avrebbe svolto “per qualche anno”, ma le informazioni rendono l'esposizione ad amianto meramente ipotetica, poiché non si hanno notizie su tale lavoro.
L'esposizione ambientale ad amianto è altrettanto poco rilevante e potrebbe
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essere avvenuta durante la residenza a Torrazza Piemonte dove era collocata una discarica che raccoglieva anche rifiuti in amianto, ma si tratterebbe di esposizioni irrilevanti rispetto a quanto avvenuto in ambito lavorativo.
In conclusione, le evidenze disponibili inducono a ritenere che la malattia per cui è deceduto il signor (mesotelioma maligno della pleura) è stata causata CP_1
“più probabilmente che non” dall'esposizione lavorativa ad amianto nella
Centrale elettrica di Chivasso, ove lo stesso ha lavorato a far tempo dal
01/10/1973 fino al pensionamento (che sarebbe avvenuto il 01 Gennaio 2002).”
Ebbene, le conclusioni cui sono giunti i CCTTUU debbono senz'altro esser condivise nella presente sentenza in quanto ampiamente e congruamente motivate e non sussistono motivi per discostarsene.
Va dunque affermata la configurabilità nel caso di specie del nesso causale tra la patologia contratta dal sig. e il suo decesso e l'esposizione ad CP_1 amianto avvenuta presso la centrale termoelettrica di Chivasso in ragione delle mansioni lavorative svolte.
E' poi evidente che il datore di lavoro non ha adottato le misure di sicurezza tassativamente imposte dalla legge vigente all'epoca dei fatti o comunque dettate dalla comune prudenza. A tale riguardo, è infatti sufficiente rilevare che i lavoratori non utilizzavano alcun tipo di protezione dal rischio amianto ed anzi all'opposto alcuni dei DPI forniti dallo stesso datore di lavoro erano in amianto.
Passando alla quantificazione del danno, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti dal proprio defunto padre e trasmissibili iure hereditatis.
A tale riguardo, deve rilevarsi che, con specifico riferimento al risarcimento del danno iure hereditatis per il caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841): “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una
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personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"; (...) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n.
9959/2006, n. 3549/2004); (...) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il
Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale
(sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato
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"puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n.
23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di MI, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)"
Ciò precisato, ritiene questo giudice che ai fini della liquidazione dei danni lamentati dai ricorrenti, possa farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di
MI. Sulla base dei criteri in essa stabiliti occorre assumere “una definizione onnicomprensiva del "danno terminale", tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo
"ordinario", da intendersi quindi assorbita" (v. pp. 56 s.). In questa prospettiva,
"pur nella ribadita difficoltà di individuare una "regola" che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno
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tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di
"adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente - e convenzionalmente - decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza" (v. ancora p.
57).
Inoltre, “la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni. Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo.
Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). Esperti medici legali hanno del resto sostenuto la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.”
Venendo al caso di specie, occorre considerare che la patologia di mesotelioma pleurico è stata diagnosticata nel giugno 2022 e il sig. e deceduto nel CP_1 gennaio 2024 rimanendo sempre lucido e perfettamente cosciente circa la gravità delle sue condizioni di salute e dell'esito purtroppo infausto della malattia. I nominati CCTTUU hanno quantificato il pregiudizio subito dal sig.
riconoscendo: “-un periodo di inabilità biologica temporanea (100%) pari CP_1
a giorni quarantotto (48);- un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 75% pari a giorni quattrocentocinque (405); - un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 50% pari a giorni centosessantacinque (165).”
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Dunque, sulla base dei criteri stabiliti dalle Tabelle di MI soprariportati e della quantificazione del pregiudizio effettuata dai CCTTUU, tenuto inoltre conto della particolare gravità e aggressività della patologia che ha afflitto il sig.
, ritiene questo giudice che sia congruo liquidare il danno patito dal CP_1
nei seguenti termini: - riconoscimento della durata massima del danno CP_1 terminale da tabelle di MI (100 giorni) con personalizzazione del 20% che va quantificato in euro 110.299,00 oltre a 65 giorni di danno biologico temporaneo al 50%, 405 giorni di danno biologico temporaneo al 75% e 48 giorni di danno biologico temporaneo al 100% per un totale di danno biologico temporaneo pari ad euro 44.188,75. Va quindi riconosciuto un danno non patrimoniale complessivo pari ad euro 154.487,75, importo che va devalutato alla data della morte avvenuta il 4.01.2024 e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza per un importo finale di euro
159.584,95.
A questo punto occorre analizzare la domanda di manleva formulata da
[...] nei confronti di CP_2 Controparte_3
Al riguardo, occorre rilevare che l'impianto di Chivasso presso cui lavorava il sig. è stato conferito da alla (ora CP_1 CP_2 CP_7 [...]
con cessione di ramo d'azienda del 1.10.1999. Orbene, l'art. 10 Controparte_3 del contratto di cessione prevede – per quel che qui rileva - che: “5. resta a carico della il contenzioso dei dipendenti in servizio presso il ramo CP_5
d'azienda conferito, relativo ad attività pregressa anche se prestata presso altre unità dell;
CP_2
- 6. resta altresì a carico della il contenzioso, anche futuro, relativo CP_5 ai dipendenti già collocati in quiescenza, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prestavano la loro attività nel ramo d'azienda conferito”
Ebbene, dal tenore testuale della disposizione contrattuale riportata è evidente la volontà delle parti contraenti di porre a carico della cessionaria tutto il contenzioso relativo ai dipendenti impiegati nel ramo ceduto – ivi compresi quelli già in quiescenza al momento della cessione. Il fatto che le parti abbiano espressamente incluso anche il contenzioso futuro solo relativamente a questi ultimi non significa che per gli altri vada escluso. L'intenzione delle parti era evidentemente quella di fugare ogni dubbio sul conferimento di tutto il contenzioso (ivi compreso quello futuro) anche con riferimento a quei dipendenti
12 R.g. Lav. n. 44/2023
che avendo già cessato il rapporto di lavoro al momento del trasferimento non facevano più parte del ramo aziendale ceduto.
Ne consegue dunque che la domanda formulata da è fondata e deve CP_2 trovare accoglimento. La deve pertanto essere Controparte_3 condannata a tenere indenne dagli importi che quest'ultima dovrà CP_2 corrispondere ai ricorrenti per effetto della presente sentenza per capitale e spese di lite.
Quanto alle spese di lite, in ordine al rapporto processuale tra i ricorrenti e la le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto debbono CP_2 gravare sulla parte convenuta. Dette spese vengono liquidate ex D.M. n.
55/2014, applicando lo scaglione previsto per le cause in materia di lavoro dal valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (valori medi) nella misura nella misura indicata in dispositivo oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa oltre al rimborso del contributo unificato.
Per quanto riguarda il rapporto processuale intercorso tra e CP_2 [...]
le spese di lite – nella misura liquidata in dispositivo - vanno Controparte_3 poste a carico della terza chiamata in quanto soccombente.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di Controparte_3
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna l' a pagare ai ricorrenti la somma di euro 159.584,95 oltre CP_2 interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
- condanna la a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in CP_2
€ 13.400,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa oltre al rimborso del c.u., con distrazione in favore dell'Avv.to Chiodo;
- condanna la a tenere indenne dagli importi Controparte_3 CP_2 che quest'ultima dovrà corrispondere ai ricorrenti per effetto della presente sentenza per capitale e spese di lite;
- condanna la a rifondere a le spese di lite che Controparte_3 CP_2
13 R.g. Lav. n. 44/2023
liquida in € 13.400,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
Controparte_3
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 1/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. e coltivata, dopo il decesso Controparte_1 C.F._1 del ricorrente, dai suoi eredi (C.F. ) Persona_1 C.F._2
(C.F. ) e Parte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CHIODO SILVIO C.F._4 ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTI IN RIASSUNZIONE -
C O N T R O
(Partita IVA ), in persona del procuratore Avv. CP_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avvocati RENATO SILVESTRI e STEFANO Pt_3
MATTEI ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_2
Delegato Ing. rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_4
Tommaso Li Bassi, Serena Valentina Commisso e Daniele Dellacasa ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti in riassunzione:
- come da ricorso in riassunzione depositato il 18.01.2024.
1 R.g. Lav. n. 44/2023
Per CP_2
- come da memoria difensiva depositata il 23.06.2023.
Per Controparte_3
- come da memoria difensiva depositata il 25.09.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2023 il sig. ha convenuto Controparte_1 in giudizio la chiedendo di accertare la responsabilità del proprio ex CP_2 datore di lavoro per l'insorgenza della patologia di mesotelioma pleurico che lo aveva colpito dal giugno 2022 e conseguentemente di condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
Si è costituita in giudizio la mediante il deposito di una memoria CP_2 difensiva con cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. La società ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_3 per proporre nei confronti di quest'ultima domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata del terzo, la si è costituita Controparte_3 ritualmente in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.09.2023 con cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto nel merito il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Il sig. è deceduto in data 4.01.2024 ed il giudizio è stato Controparte_1 riassunto dagli eredi, attuali ricorrenti, con ricorso in riassunzione depositato in data 18.01.2024 con cui i predetti hanno insistito per la condanna della
[...] al risarcimento dei danni patiti dal loro defunto padre e trasmissibili iure CP_2 hereditatis.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'escussione testimoniale e la CTU Medico legale ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
È noto che, in caso di malattia professionale, il lavoratore che invochi la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra il pregiudizio patito e l'ambiente nocivo. Grava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, oppure che la patologia lamentata dal dipendente non è collegabile all'inosservanza
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dell'obbligo di sicurezza.
Ciò precisato, è pacifico che il sig. ha lavorato alle dipendenze Controparte_1 di dall'1.10.1973 al 3.11.1999 e successivamente – a seguito di CP_2 cessione di ramo d'azienda - alle dipendenze di svolgendo le sue CP_5 mansioni presso la centrale termoelettrica di Chivasso (TO) e cessando definitivamente il suo rapporto di lavoro nel dicembre 2001.
Dal suo curriculum lavorativo risulta che il nel corso della sua carriera CP_1 ha ricoperto i seguenti ruoli: dal 1.10.1973 al 31.8.1974 “Aiutante generico per l'esercizio e la manutenzione degli impianti”; dal 1.9.1974 al 30.11.1975
“Operatore ausiliario”; dal 1.12.1975 al 31.8.1982 “Operatore termico”; dal
1.9.1982 al 1.10.1982 “Operatore a giro”; dal 1.10.1982 al 31.12.1983
“Operatore termico”; dal 1.1.1983 al 30.11.1987 “Conduttore di unità”; dal
1.12.1987 “Operatore di unità cat. 5-6”; dal 1.7.1991 al 14.6.1994 “Operatore banco di unità (unità minori)”; dal 16.6.1994 al 31.1.1996 “Operatore di unità
(unità 320 MW o assimilabili)”; dal 1.2.1996 “Preposto servizi comuni” e dal
1.1.1998 “Capo turno di unità”.
L'escussione testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni in concreto disimpegnate dal sig. nei termini seguenti. CP_1
In particolare, presso la centrale termoelettrica di Chivasso, il sig. ha CP_1 dapprima svolto mansioni di “fuochista”, in qualità di addetto ai bruciatori.
Secondo quanto riferito dal teste : “il sig. ha fatto il fuochista Tes_1 CP_1 sui gruppi uno e due arrivati col piano marshall e costruiti nel 1955 circa. Questi bruciatori erano posti sulla sommità della caldaia, che era la parte più calda. Nel punto dove l'operatore stazionava per controllare i bruciatori e per farne l'eventuale pulizia periodica vi era un grigliato e dieci centimetri sotto il grigliato c'erano tutti materassini in amianto. Ne hanno infatti poi tolte oltre 200 tonnellate con la bonifica degli anni 2000. Il sig. ha svolto mansioni di fuochista CP_1 per circa 12 o 15 anni.”. La pulizia dei bruciatori veniva effettuata dagli operatori, tra cui il , sfilando ogni singolo bruciatore in verticale in un CP_1 piano in cui sotto si trovavano cuscini di amianto per mitigare le temperature elevate in uscita dalla caldaia da cui veniva estratto il bruciatore da pulire. Per ogni turno si pulivano circa 7, 8 o anche 10 bruciatori. In qualità di fuochista, il sig. si occupava anche di “controllare il corretto funzionamento CP_1 dell'impianto, si doveva aprire e chiudere le valvole, si controllavano le perdite che avvenivano spesso e quindi verificare dov'era la perdita. In quel caso poteva
3 R.g. Lav. n. 44/2023
capitare di dover scoibentare una parte di tubo dove c'era la perdita. Oppure poteva capitare che con una perdita dalla valvola veniva espulsa la corona di corda di amianto e quindi si doveva rimetterne una nuova. Facevamo tanti interventi del genere. Erano interventi che venivano fatti su tubazioni che all'esterno erano fatte di amianto, che era l'unico coibente che in quegli anni aveva efficacia.” (cfr. teste ). Tes_2
Dal 1985 al 2000 circa il sig. ha lavorato in qualità di operatore di CP_1 unità, occupandosi per circa il 50% di operazioni di conduzione presso la sala manovra e per il restante 50% di attività di manutenzione e di riparazione guasti sull'impianto. In particolare, secondo quanto riferito dal sig. Tes_1
“Quando si usciva dalla sala controllo si andava a fare interventi, ad esempio, perché c'erano perdite dalle tubazioni con vapore a 450 gradi o anche 520 gradi perché le tubazioni si bucavano e vedevamo nuvole bianche di amianto che si sprigionava in tutto il perimetro dell'intervento. Il nostro compito era di individuare il punto di perdita e capire se era una tubazione che si era bucata o una saldatura che si era rotta, oppure le guarnizioni delle valvole in treccia di amianto che venivano espulse. Noi dovevamo essere in grado di dire ai manutentori il tipo di intervento da effettuare, occorreva togliere il lamierino di alluminio che era intorno alla tubazione e poi occorreva rompere il punto in cui si vedeva che c'era la perdita per capire il tipo di perdita. Non tutte le tubazioni avevano questo lamierino ma solo quelle più recenti, in particolare il quinto gruppo entrato in servizio nel 1965. Gli altri quattro gruppi avevano solo una vernice esterna in base al tipo di fluido che correva all'interno del tubo. Per questi interventi avevamo guanti termici che proteggevano dal calore. A volte dovevamo indossarne due. Inizialmente, per gli interventi sul bruciatore usavamo guanti in amianto. Questo per estrarre i bruciatori per pulirli in caso di intasamento. In quel caso avevamo guanti in amianto, questo fino agli anni 90.”
Così ricostruite le mansioni svolte, risulta senz'altro provato il contatto diretto con l'amianto da parte del sig. , atteso che gli operai – almeno fino agli CP_1 anni '90 - utilizzavano guanti in amianto per compiere le operazioni di pulizia dei bruciatori. Inoltre, risulta dalla relazione dell'ASL di Chivasso del
28.02.2002 – e la circostanza ha trovato conferma in sede di istruttoria orale – che l'amianto era ampiamente presente nei luoghi di lavoro in quanto usato come coibente termoisolante e nelle guarnizioni su cui il ricorrente effettuava quotidianamente interventi di manutenzione e riparazione guasti (cfr. doc. n. 2
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ricorrente). Si aggiunga altresì che – secondo quanto emerso in istruttoria – presso la centrale termoelettrica di Chivasso vi erano ventilatori che fornivano aria comburente alle caldaie, aspirando aria dall'interno e creando correnti all'interno dell'edificio, cosicché in caso di dispersione di polveri queste venivano sparse in tutto l'edificio, ivi compresa la sala controllo in cui c'era un condizionatore che aspirava aria dall'interno dell'edificio.
Risulta altresì provato che gli operai erano totalmente privi di DPI contro il rischio da esposizione o contatto con amianto, atteso che i dispositivi in dotazione erano deputati alla sola protezione dal calore o dal rumore.
Addirittura, come sopra rilevato, gli stessi guanti utilizzati dagli operai per la protezione dal calore erano in amianto. I primi controlli relativi al rischio amianto risalgono solo agli inizi degli anni '90 allorquando furono fatti i primi censimenti circa la presenza di amianto e le attività di bonifica degli impianti dai manufatti in amianto sono state effettuate solo nei primi anni 2000.
Occorre a questo punto appurare se detta esposizione abbia avuto incidenza causale nell'insorgenza della patologia di mesotelioma pleurico diagnosticata al sig. nel giugno 2022 e che lo ha condotto a morte il 4.01.2024. CP_1
A tal fine è stata licenziata CTU medico legale affidata ai dottori Persona_2
e i quali, dopo aver attentamente analizzato la Persona_3 documentazione in atti ed esaminato le risultanze dell'istruttoria orale effettuata in corso di causa, hanno in primo luogo ricordato che in via generale “Il mesotelioma maligno, in tutte le localizzazioni e forme istologiche, è riconosciuto come una patologia strettamente associata all'esposizione ad amianto, di cui costituisce uno degli effetti più gravi.
L'eziopatogenesi del mesotelioma maligno riconosce nell'esposizione all'amianto
(principalmente occupazionale, con minor frequenza ambientale, domestica o residenziale) il principale fattore causale (sotto tale aspetto, gli anfiboli mostrano maggiore potere oncogeno rispetto all'amianto crisotilo).
L'associazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma era già evidente dalla prima osservazione epidemiologica, prodotta da et al [1960] che hanno Tes_3 documentato la patologia tra i minatori di amianto del Sud Africa, tra i loro familiari e tra i residenti in prossimità delle miniere e delle aree di lavorazione.
Già nel 2012, la riconosceva sussistere una sufficiente evidenza della CP_6 cancerogenicità per l'uomo di tutte le forme di asbesto e affermava la sussistenza di un nesso causale tra l'esposizione all'asbesto e lo sviluppo di mesotelioma,
5 R.g. Lav. n. 44/2023
cancro del polmone della laringe e dell'ovaio” Hanno inoltre osservato che “Il rischio di mesotelioma aumenta in relazione al carico complessivo di esposizione ad amianto, la cosiddetta “esposizione cumulativa”, come da tempo emerge da molteplici evidenze.
La dose cumulativa è la metrica più comunemente utilizzata negli studi epidemiologici per sintetizzare l'esperienza di esposizione nel caso di esposizioni prolungate nel tempo.
Il rischio è proporzionale alla dose inalata e al tempo trascorso dall'esposizione, ma non è stata definita una “dose soglia” al di sotto della quale esso sia nullo.” E che “Il mesotelioma tipicamente insorge mediamente dopo 40-45 anni dall'inizio dell'esposizione (il tempo dall'inizio dell'esposizione è indicato comunemente come
'latenza convenzionale' o 'latenza').”
Passando ad analizzare il caso di specie, i CCTTU hanno innanzi tutto rilevato come presso la centrale termoelettrica di Chivasso l'amianto fosse ampiamente presente ed in particolare “Materiali in amianto in matrice friabile erano utilizzati per l'isolamento delle pareti delle caldaie e per l'isolamento delle tubazioni, delle valvole e delle turbine. Venivano usate diverse forme di materiali in amianto, in particolare amianto a spruzzo, materassine, coppelle (per i tubi), corde nastri e materiali in tessuto di amianto. Le tubazioni e le valvole potevano anche essere isolate anche con fasciatura con nastri e tessuto di amianto. Le valvole e gli accoppiamenti di strutture metalliche, in particolare tubazioni e condotte fumi infine avevano guarnizioni di tenuta in amianto. Isolamenti in amianto erano presenti non solo nei locali dove si trovavano le caldaie e le turbine, ma anche nei locali dove erano collocati gli strumenti di controllo dell'impianto.
La tamponatura perimetrale della centrale era costituita da pannelli in cemento amianto.
Materiali in amianto erano usati per la protezione delle linee elettriche, in forma di coppelle con materiale di amianto in matrice legante e come 'intonaco' di copertura sempre con amianto in matrice legante. Risultavano protette con amianto anche altre strutture a rischio di incendio, quali i serbatoi e le tubazioni dell'olio combustibile.”
Sulla base di queste premesse, i CCTTU hanno dunque accertato che “Le risultanze della documentazione prodotta in atti consentono di affermare che il signor è deceduto a causa di un mesotelioma maligno della pleura, CP_1 diagnosticato con certezza con esame istologico corredato da un adeguato
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pannello di esami immunoistochimici.
(…) Il dato anamnestico lavorativo supporta in termini di ponderata probabilità il parere sulla sussistenza di una correlazione causale tra tale patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) e le attività lavorative svolte presso la centrale elettrica di Chivasso dal 1973. La preponderanza delle evidenze porta infatti a ritenere che nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la centrale elettrica di
Chivasso dal 1973 il signor è stato esposto ad amianto in modo non CP_1 occasionale, a causa della diffusa presenza di amianto nella centrale.
Su questa esposizione di fondo si aggiungevano occasioni di esposizione a livelli di intensità più elevata in occasione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in occasione di attività che richiedevano interventi sulle coibentazioni dei tubi e delle altre apparecchiature. Nel primo periodo di lavoro, dal 1973 al 1990 l'attività lavorativa del signor si svolgeva interamente CP_1 nell'ambiente della centrale;
nel successivo periodo dal 1990 al pensionamento nel 2001 l'attività del signor si svolgeva per circa il 50% in sala controllo CP_1
e per il restante tempo nell'ambiente della centrale. Anche in sala controllo è stata riferita la possibile esposizione ad amianto poiché l'ambiente non era isolato rispetto all'ambiente della centrale ma anzi i sistemi di ventilazione della sala controllo aspiravano l'aria dall'ambiente della centrale.
I documenti agli atti indicano che negli anni in cui il signor svolgeva la CP_1 sua attività non erano usati in modo sistematico i dispositivi di protezione individuale (mascherine) per proteggere le vie aeree dall'inalazione di polveri e fibre. All'opposto erano usati DPI in amianto (guanti) per proteggere dal calore.
L'intervallo di tempo dall'inizio dell'attività lavorativa a rischio di esposizione ad amianto presso la Centrale di Chivasso (1973) alla diagnosi di mesotelioma
(2022) è stato di 49 anni, un valore di latenza estremamente comune nei casi di mesotelioma maligno da esposizione lavorativa ad amianto.
Nel caso concreto in esame non vi sono evidenze documentali di cause alternative che potrebbero aver causato il mesotelioma: non risultano trattamenti radianti al torace, non risultano esposizioni a fibre asbestosimili. Nella storia lavorativa del emerge una possibile esposizione nell'attività lavorativa di “panettiere CP_1 dipendente” che il signore avrebbe svolto “per qualche anno”, ma le informazioni rendono l'esposizione ad amianto meramente ipotetica, poiché non si hanno notizie su tale lavoro.
L'esposizione ambientale ad amianto è altrettanto poco rilevante e potrebbe
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essere avvenuta durante la residenza a Torrazza Piemonte dove era collocata una discarica che raccoglieva anche rifiuti in amianto, ma si tratterebbe di esposizioni irrilevanti rispetto a quanto avvenuto in ambito lavorativo.
In conclusione, le evidenze disponibili inducono a ritenere che la malattia per cui è deceduto il signor (mesotelioma maligno della pleura) è stata causata CP_1
“più probabilmente che non” dall'esposizione lavorativa ad amianto nella
Centrale elettrica di Chivasso, ove lo stesso ha lavorato a far tempo dal
01/10/1973 fino al pensionamento (che sarebbe avvenuto il 01 Gennaio 2002).”
Ebbene, le conclusioni cui sono giunti i CCTTUU debbono senz'altro esser condivise nella presente sentenza in quanto ampiamente e congruamente motivate e non sussistono motivi per discostarsene.
Va dunque affermata la configurabilità nel caso di specie del nesso causale tra la patologia contratta dal sig. e il suo decesso e l'esposizione ad CP_1 amianto avvenuta presso la centrale termoelettrica di Chivasso in ragione delle mansioni lavorative svolte.
E' poi evidente che il datore di lavoro non ha adottato le misure di sicurezza tassativamente imposte dalla legge vigente all'epoca dei fatti o comunque dettate dalla comune prudenza. A tale riguardo, è infatti sufficiente rilevare che i lavoratori non utilizzavano alcun tipo di protezione dal rischio amianto ed anzi all'opposto alcuni dei DPI forniti dallo stesso datore di lavoro erano in amianto.
Passando alla quantificazione del danno, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti dal proprio defunto padre e trasmissibili iure hereditatis.
A tale riguardo, deve rilevarsi che, con specifico riferimento al risarcimento del danno iure hereditatis per il caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841): “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una
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personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"; (...) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n.
9959/2006, n. 3549/2004); (...) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il
Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale
(sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato
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"puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n.
23183/2014);
e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019);
f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di MI, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)"
Ciò precisato, ritiene questo giudice che ai fini della liquidazione dei danni lamentati dai ricorrenti, possa farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di
MI. Sulla base dei criteri in essa stabiliti occorre assumere “una definizione onnicomprensiva del "danno terminale", tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo
"ordinario", da intendersi quindi assorbita" (v. pp. 56 s.). In questa prospettiva,
"pur nella ribadita difficoltà di individuare una "regola" che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno
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tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di
"adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente - e convenzionalmente - decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza" (v. ancora p.
57).
Inoltre, “la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni. Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo.
Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). Esperti medici legali hanno del resto sostenuto la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.”
Venendo al caso di specie, occorre considerare che la patologia di mesotelioma pleurico è stata diagnosticata nel giugno 2022 e il sig. e deceduto nel CP_1 gennaio 2024 rimanendo sempre lucido e perfettamente cosciente circa la gravità delle sue condizioni di salute e dell'esito purtroppo infausto della malattia. I nominati CCTTUU hanno quantificato il pregiudizio subito dal sig.
riconoscendo: “-un periodo di inabilità biologica temporanea (100%) pari CP_1
a giorni quarantotto (48);- un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 75% pari a giorni quattrocentocinque (405); - un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 50% pari a giorni centosessantacinque (165).”
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Dunque, sulla base dei criteri stabiliti dalle Tabelle di MI soprariportati e della quantificazione del pregiudizio effettuata dai CCTTUU, tenuto inoltre conto della particolare gravità e aggressività della patologia che ha afflitto il sig.
, ritiene questo giudice che sia congruo liquidare il danno patito dal CP_1
nei seguenti termini: - riconoscimento della durata massima del danno CP_1 terminale da tabelle di MI (100 giorni) con personalizzazione del 20% che va quantificato in euro 110.299,00 oltre a 65 giorni di danno biologico temporaneo al 50%, 405 giorni di danno biologico temporaneo al 75% e 48 giorni di danno biologico temporaneo al 100% per un totale di danno biologico temporaneo pari ad euro 44.188,75. Va quindi riconosciuto un danno non patrimoniale complessivo pari ad euro 154.487,75, importo che va devalutato alla data della morte avvenuta il 4.01.2024 e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza per un importo finale di euro
159.584,95.
A questo punto occorre analizzare la domanda di manleva formulata da
[...] nei confronti di CP_2 Controparte_3
Al riguardo, occorre rilevare che l'impianto di Chivasso presso cui lavorava il sig. è stato conferito da alla (ora CP_1 CP_2 CP_7 [...]
con cessione di ramo d'azienda del 1.10.1999. Orbene, l'art. 10 Controparte_3 del contratto di cessione prevede – per quel che qui rileva - che: “5. resta a carico della il contenzioso dei dipendenti in servizio presso il ramo CP_5
d'azienda conferito, relativo ad attività pregressa anche se prestata presso altre unità dell;
CP_2
- 6. resta altresì a carico della il contenzioso, anche futuro, relativo CP_5 ai dipendenti già collocati in quiescenza, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prestavano la loro attività nel ramo d'azienda conferito”
Ebbene, dal tenore testuale della disposizione contrattuale riportata è evidente la volontà delle parti contraenti di porre a carico della cessionaria tutto il contenzioso relativo ai dipendenti impiegati nel ramo ceduto – ivi compresi quelli già in quiescenza al momento della cessione. Il fatto che le parti abbiano espressamente incluso anche il contenzioso futuro solo relativamente a questi ultimi non significa che per gli altri vada escluso. L'intenzione delle parti era evidentemente quella di fugare ogni dubbio sul conferimento di tutto il contenzioso (ivi compreso quello futuro) anche con riferimento a quei dipendenti
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che avendo già cessato il rapporto di lavoro al momento del trasferimento non facevano più parte del ramo aziendale ceduto.
Ne consegue dunque che la domanda formulata da è fondata e deve CP_2 trovare accoglimento. La deve pertanto essere Controparte_3 condannata a tenere indenne dagli importi che quest'ultima dovrà CP_2 corrispondere ai ricorrenti per effetto della presente sentenza per capitale e spese di lite.
Quanto alle spese di lite, in ordine al rapporto processuale tra i ricorrenti e la le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto debbono CP_2 gravare sulla parte convenuta. Dette spese vengono liquidate ex D.M. n.
55/2014, applicando lo scaglione previsto per le cause in materia di lavoro dal valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (valori medi) nella misura nella misura indicata in dispositivo oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa oltre al rimborso del contributo unificato.
Per quanto riguarda il rapporto processuale intercorso tra e CP_2 [...]
le spese di lite – nella misura liquidata in dispositivo - vanno Controparte_3 poste a carico della terza chiamata in quanto soccombente.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di Controparte_3
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna l' a pagare ai ricorrenti la somma di euro 159.584,95 oltre CP_2 interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
- condanna la a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in CP_2
€ 13.400,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa oltre al rimborso del c.u., con distrazione in favore dell'Avv.to Chiodo;
- condanna la a tenere indenne dagli importi Controparte_3 CP_2 che quest'ultima dovrà corrispondere ai ricorrenti per effetto della presente sentenza per capitale e spese di lite;
- condanna la a rifondere a le spese di lite che Controparte_3 CP_2
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liquida in € 13.400,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa;
- pone le spese di CTU liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
Controparte_3
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 1/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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