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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7376 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16393 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 24.6.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma via Cola di Rienzo n. 297 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giampaolo D'Arcangelo, dal quale è rappresentata e difesa per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.5.2025 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso gli esiti del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., dalla medesima instaurato per sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 13 L. 118/71, dello stato di invalidità non inferiore al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket e di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92. Deduceva di avere presentato la relativa domanda amministrativa telematica il 29.6.2023 e che essa era stata ingiustamente respinta come da verbale CP_1 emesso data 12.3.2024; che aveva quindi proposto ricorso per a.t.p. l'11.9.24; che si era costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso;
che CP_1
1 nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale che concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla legge. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento dei requisiti sanitari di cui alle provvidenze invocate. Si costitutiva l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della CP_1 domanda. Udita la discussione orale delle parti la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è infondata. Infatti, l'art. 13 della Legge 118/71 stabilisce che “
1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un CP_1 assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse co oni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi CP_1 dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all' ”. CP_1
L'art. 3 della L. 104/1992 così recita: “Soggetti aventi diritto. - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Il nuovo testo in vigore dal 30.6.2024 dispone: “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
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3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. L'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, poi, spetta in presenza di un'invalidità non inferiore al 67%. Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o. ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie - “Artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale con discopatia cervicale C5-C6 e periartrite calcifica spalla destra. Osteopenia. Esiti di intervento per tunnel carpale bilaterale. Esofagite da reflusso con gastrite cronica antrale. Sindrome ansioso depressiva reattiva. Ipertensione arteriosa” - le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitarie ai fini dei benefici richiesti con il ricorso. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale e ha accertato che la ricorrente è portatrice di una minorazione fisica pari al 46%, valutando con una percentuale del 20% l'inabilità determinata dall'artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale con discopatia cervicale C5-C6 e periartrite calcifica spalla destra, con una percentuale del 25% l'inabilità causata dalla sindrome ansioso depressiva reattiva e con una percentuale dell'11% l'inabilità provocata dall'ipertensione arteriosa
“tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"”. Il c.t.u. inoltre ha anche escluso che le patologie di cui è affetta la ricorrente siano tali da ridurre l'autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione nell'arco delle 24 ore. Il consulente, infine, ha anche risposto – con osservazioni che appaiono esaustive ed immuni da vizi – alle note critiche del c.t.p. di parte ricorrente e ha visionato, altresì, la documentazione sanitaria di formazione successiva (visita cardiologica del 13.3.2025), ribadendo le proprie conclusioni ed evidenziando che la percentuale di invalidità del 46% è frutto della corretta applicazione della formula a scalare e a ribadire l'obiettività clinica direttamente percepita e constatata nel corso della visita medica della perizianda. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica espletata in sede di a.t.p.o. alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Né nella presente fase sono state mosse contestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già svolte e disattese nella precedente fase, né la ricorrente ha depositato documentazione sanitaria nuova attestante un aggravamento delle condizioni di salute, essendo tutti i documenti prodotti (docc. 1- 23) già esaminati dal c.t.u.. Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo la ricorrente dichiarato reddito personale pari a zero e non avendo indicato il reddito familiare.
3 Le spese di c.t.u. della precedente fase, già liquidate, sono a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 24.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Cacace
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